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Impugnazione proposta il 17 maggio 2021 da Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 marzo 2021, causa T-885/19, Aquind e a./Commissione

(Causa C-310/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS (rappresentanti: S. Goldberg, E. White, C. Davis, solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna, Repubblica francese

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corta voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare fondato il ricorso in primo grado e annullare il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione 1 nella parte in cui le riguarda; e

condannare la Commissione alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione avrebbe dovuto essere considerato un atto definitivo il giorno in cui è stato adottato e non in giorno della sua entrata in vigore, la quale era soggetta all’assenza di obiezioni del Parlamento o del Consiglio. Pertanto, il regolamento in questione avrebbe potuto essere impugnato anche prima della data della sua pubblicazione. Le ricorrenti ritengono quindi che il Tribunale abbia applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte riguardante gli atti non impugnabili.

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1 Regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).