SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
30 marzo 2000 (1)
«Antidumping - Violazione d'impegno di prezzi -Pregiudizio comunitario»
Nella causa T-51/96,
Miwon Co. Ltd, con sede in Seoul (Corea del Sud), rappresentata dall'avv.
J.F. Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Antonio Tanca, membro
del servizio giuridico, in qualità d'agente, assistito dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e
G. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il
signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca
europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
sostenuto dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor N. Khan, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre
Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio
19 gennaio 1996, n. 81, che modifica il regolamento (CEE) n. 2455/93, che istituisce
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico
originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan e che stabilisce la
riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti e chiude il
procedimento relativo alla Thailandia (GU L 15, pag. 20), nella parte in cui
riguarda la ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts, signora V. Tiili, signori
J. Azizi e P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 aprile
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della lite
- 1.
- La ricorrente è una società coreana che produce un'ampia gamma di prodotti
alimentari e chimici, fra cui il glutammato monosodico (sale d'acido glutammico)
(in prosieguo: il «GMS»).
- 2.
- Il 2 marzo 1990 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 547/90, che
istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido glutammico
e dei suoi sali, originari dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della
Tailandia, e che accettava gli impegni offerti in merito alle importazioni degli stessiprodotti originari di detti paesi (GU L 56, pag. 23) e, in particolare, l'impegno
proposto dalla ricorrente.
- 3.
- Il 27 giugno 1990 il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 1798, che istituisce
un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico,
originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia,
e che stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito
su tali importazioni (GU L 167, pag. 1). Tale regolamento veniva modificato con
regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992 (GU L 299, pag. 1), e con il
regolamento (CEE) del Consiglio 2 settembre 1993, n. 2455 (GU L 225, pag. 1).
Il GMS, prodotto ed esportato da imprese i cui impegni erano stati accettati dalla
Commissione col regolamento n. 547/90, con la decisione 12 ottobre 1992,
92/493/CEE, recante accettazione degli impegni offerti nell'ambito del riesame delle
misure antidumping applicabili a talune importazioni di glutammato monosodico
originario dell'Indonesia e conclusione della procedura stessa (GU L 299, pag. 40),
e con la decisione 30 luglio 1993, 93/479/CEE, che accetta gli impegni offerti in
relazione al riesame delle misure antidumping applicabili ad alcune importazioni
di glutammato monosodico, originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea,
di Taiwan e della Tailandia (GU L 225, pag. 35), veniva esentato da dazi definitivi.
La ricorrente figurava fra dette imprese.
- 4.
- Il 10 maggio 1994, l'Orsan, unico produttore di GMS nella Comunità, presentava
presso la Commissione una domanda di riesame, in forza dell'art. 14 del
regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro
le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri
della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento base»), in quanto, in particolare, il GMS era stato importato nella
Comunità a prezzi inferiori a quelli richiesti dagli impegni di prezzo vigenti. Con
avviso pubblicato il 9 luglio 1994, la Commissione avviava un procedimento di
riesame dei testi considerati (GU C 187, pag. 13).
- 5.
- La Commissione inviava alla ricorrente un questionario il 12 luglio 1994 e
effettuava nell'ottobre 1994 un'ispezione negli uffici di quest'ultima a Seoul. In tale
occasione la ricorrente consegnava alla Commissione una memoria in cui affermava
che l'Orsan importava quantitativi notevoli di GMS dal Brasile a prezzi
notevolmente inferiori a quelli vigenti sul mercato.
- 6.
- Considerando che, anche se i prezzi all'esportazione, considerati per il loro valore
nominale, corrispondevano alle modalità degli impegni, il livello dei prezzi di
rivendita della merce nella Comunità costituiva tuttavia un evidente segno
dell'inosservanza degli impegni adottati, l'8 giugno 1995 la Commissione inviava alla
ricorrente una lettera d'informazione con cui annunciava la sua intenzione di
denunciare il suo impegno di prezzo e di sostituirlo con un dazio antidumping
provvisorio basato sui fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno di prezzo.
- 7.
- Il 18 luglio 1995 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 1754/95, che
istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle esportazioni di glutammato
monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della
Tailandia (GU L 170, pag. 4), in forza dell'art. 10, n. 6, del regolamento base. Il
GMS prodotto e esportato dalla ricorrente veniva sottoposto a un dazio provvisorio
di 0,163 ECU al kilo.
- 8.
- Il 19 gennaio 1996 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 81/96, che modifica
il regolamento (CEE) n. 2455/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica
di Corea e di Taiwan, e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping
provvisori istituiti e chiude il procedimento relativo alla Thailandia (GU L 15,
pag. 20; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il GMS, prodotto esportato
dalla ricorrente, veniva sottoposto ad un dazio definitivo di 0,286 ECU al kilo.
- 9.
- Nel regolamento impugnato i 'considerando relativi alla determinazione del
prezzo all'esportazione sono così redatti:
«(25) I prezzi all'esportazione indicati nelle risposte al questionario della
Commissione da tutti i produttori indonesiani, coreani e taiwanesi che
hanno collaborato corrispondevano ai livelli dei prezzi fissati negli impegni.
La verifica dei prezzi all'esportazione ha tuttavia confermato l'affermazione
della domanda di riesame, secondo la quale gli impegni erano stati violati
e i prezzi all'esportazione indicati non erano attendibili.
(26) Questa conclusione è stata raggiunta in considerazione di alcuni fatti. La
Commissione ha chiesto informazioni sui prezzi di rivendita del prodotto in
questione, nonché sui costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita a tutti
gli importatori che hanno acquistato glutammato monosodico fornito dagli
esportatori che hanno collaborato al presente procedimento di riesame.
Alcuni importatori hanno comunicato le informazioni richieste sui prezzi di
rivendita e sui costi, che sono state verificate presso le sedi degli importatori
che hanno accettato di collaborare alla fase successiva dell'inchiesta. E' stato
accertato che nel periodo oggetto dell'inchiesta questi ultimi importatori,
che avevano acquistato il prodotto in questione presso gli esportatori
coreani, indonesiani e taiwanesi che hanno collaborato, avevano tutti
venduto in perdita sul mercato comunitario e che in alcuni casi il prezzo di
rivendita era persino inferiore al prezzo d'acquisto. Per questa costante
tendenza della determinazione dei prezzi che abbraccia l'intero periodo
d'inchiesta non è stata proposta alcuna giustificazione convincente, se non
l'esistenza di alcune forme di compensazione. Durante le visite di verifica
presso alcuni importatori sono stati trovati elementi di prova inequivocabili
del fatto che gli impegni offerti dalle società Miwon Co. Ltd (Corea) e PT
Indomiwon Citra Inti (Indonesia) ed accettati dalla Commissione erano stati
violati, ovvero che i prezzi all'importazione non corrispondevano a quellifissati negli impegni. Per la società indonesiana la violazione era provata
dall'emissione di note di accredito relative alle vendite del prodotto in
questione e per la società coreana dall'esistenza di lettere indicanti prezzi
nettamente inferiori a quelli fissati negli impegni. I fatti suesposti sono
sufficienti per dimostrare che i prezzi all'esportazione effettivi per le
transazioni in questione erano sensibilmente inferiori a quelli indicati come
corrispondenti al livello degli impegni.
In tali circostanze, che confermano l'esistenza di forme di compensazione
e l'inattendibilità dei prezzi all'esportazione dichiarati, è stato concluso che
i prezzi all'esportazione indicati dagli esportatori che hanno collaborato
devono essere ricostruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera
b) del regolamento di base, in funzione dei prezzi ai quali il prodotto
importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti,
tenendo conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di
un congruo margine di profitto per gli importatori interessati.
(27) I prezzi all'esportazione relativi agli esportatori coreani, indonesiani e
taiwanesi che hanno collaborato sono stati costruiti deducendo dalla media
ponderata dei prezzi di rivendita dei singoli importatori che hanno
collaborato al primo acquirente indipendente un importo corrispondente ai
costi sostenuti dagli importatori tra l'importazione e la rivendita, maggiorati
di un margine di profitto del 5%. Questo margine di profitto, considerato
equo in quanto conforme al profitto ritenuto adeguato nelle precedenti
inchieste, non è stato contestato. Per stabilire il prezzo franco fabbrica nel
paese di origine sono stati inoltre dedotti il dazio doganale e altri costi,
quali il nolo marittimo e l'assicurazione.
(28) Per le transazioni svolte dai produttori che hanno collaborato per le quali
non sono state ottenute informazioni relative alla rivendita da parte degli
importatori, si è concluso che, alla luce dei fatti emersi dall'esame dei prezzi
di rivendita di glutammato monosodico esportato da quei produttori, esame
effettuato presso i sette importatori di cui al punto 13, i prezzi
all'esportazione indicati dagli esportatori hanno dovuto essere disattesi per
le stesse ragioni di cui sopra. Pertanto, il prezzo all'esportazione, in
conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base,
è stato stabilito in base ai dati disponibili; in questi casi è stato considerato
che i prezzi all'esportazione effettivi corrispondessero a quelli ricostruiti con
il metodo di cui ai punti 25-27».
Procedimento e conclusioni delle parti
- 10.
- Il 12 aprile 1996 la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
- 11.
- Con memoria depositata il 28 agosto 1996, la Commissione ha chiesto di
intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del presidente
della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 16 ottobre 1996, la Commissione è
stata ammessa ad intervenire. La Commissione ha tuttavia rinunciato a presentare
un atto scritto di intervento.
- 12.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), ha deciso,
da un lato, di adottare misure di organizzazione del procedimento in forza
dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistenti in quesiti scritti
indirizzati al Consiglio, e inoltre, di passare alla fase orale.
- 13.
- Il Consiglio ha risposto ai quesiti scritti con lettera registrata il 22 aprile 1999. Le
parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale
all'udienza 27 aprile 1999.
- 14.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare il regolamento impugnato per quanto la riguarda;
- condannare il Consiglio alle spese.
- 15.
- Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
- 16.
- La ricorrente adduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo
riguarda la violazione dell'art. 2, n. 8, del regolamento base. Il secondo motivo
attiene ad un'errata determinazione del pregiudizio comunitario ad opera del
Consiglio.
1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2, n. 8, del regolamento base
Argomenti delle parti
- 17.
- La ricorrente sostiene che a torto la Commissione e il Consiglio hanno determinato
il prezzo all'esportazione avvalendosi dei prezzi all'esportazione ricostruiti in base
ai prezzi di rivendita fatturati da taluni importatori indipendenti dalla ricorrente,
a norma degli artt. 2, n. 8, lett. b), e 7, n. 7, lett. b), invece di riferirsi ai prezzi
all'esportazione effettivi da essa fatturati, come prescritto dall'art. 2, n. 8, lett. a),
del regolamento base.
- 18.
- In limine, la ricorrente osserva che gli accertamenti relativi all'asserita
inattendibilità del prezzo all'esportazione si basavano su informazioni provenienti
da importatori presso i quali alcune ispezioni si erano svolte nel corso dell'autunno
1995, mentre la Commissione aveva già informato la ricorrente che considerava il
suo prezzo all'esportazione inaffidabile in una lettera 8 giugno 1995. La prova
documentale, su cui la Commissione avrebbe preteso basarsi, sarebbe quindi stata
scoperta vari mesi dopo che la Commissione aveva effettuato gli accertamenti di
cui trattasi.
- 19.
- La ricorrente sottolinea anche che nulla giustifica di riportare le esigenze di prova
a carico delle istituzioni nei procedimenti antidumping ad un livello inferiore
rispetto a quello richiesto in altri settori, in particolare in materia di concorrenza.
Rileva al riguardo, anzitutto, che l'art. 7, n. 3, lett. a), del regolamento base
autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e
di effettuare tutti gli accertamenti e le ispezioni necessari, in particolare presso
importatori e commercianti, nonché produttori comunitari. Equivalendo l'accusa
avente ad oggetto una compensazione segreta a quella di frode fiscale grave, la
Commissione avrebbe potuto chiedere agli Stati membri di effettuare tutti gli
accertamenti nei locali degli importatori. A questo scopo, gli Stati membri
avrebbero potuto avvalersi di tutti i poteri d'ispezione di cui dispongono, in forza
delle proprie legislazioni doganali e tributarie, per stabilire se gli importatori
interessati avessero effettivamente percepito una compensazione segreta. Rileva,
inoltre, che la Corte ha dichiarato che le istituzioni devono essere particolarmente
scrupolose per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali nei procedimenti
antidumping, dato che tali procedimenti non prevedono tutte le garanzie
procedurali a tutela del singolo che possono esistere in taluni diritti nazionali
(sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer e Saudi
Arabian Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, e conclusioni dell'avvocato generale
Darmon relative a detta sentenza, Racc. pag. I-3205, punto 73). Infine, ricorda uno
dei principi giuridici fondamentali, comune a tutti gli Stati membri, secondo il quale
la colpevolezza non si presume.
- 20.
- La ricorrente sottolinea che, ai sensi dell'art. 2, n. 8, lett. a), del regolamento base,
il prezzo all'esportazione deve essere fissato in base al prezzo all'esportazione
effettivo, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per il prodotto
venduto per l'esportazione nella Comunità, e che si deve ricorrere ai prezzi
all'esportazione ricostruiti soltanto nei tre casi previsti dall'art. 2, n. 8, lett. b); vale
a dire quando non vi è un prezzo all'esportazione, ovvero quando risulta che vi è
un'associazione o un accordo di compensazione fra gli esportatori e gli importatori
o un terzo, ovvero quando, per altri motivi, il prezzo effettivamente pagato o da
pagare per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può servire
come riferimento.
- 21.
- La ricorrente adduce sette argomenti per dimostrare che è viziata la conclusione
delle istituzioni secondo la quale i prezzi all'esportazione notificati non erano
attendibili.
- 22.
- In primo luogo, la ricorrente sostiene che a torto le istituzioni hanno supposto che
i prezzi di rivendita relativamente bassi praticati da importatori indipendenti
potevano spiegarsi solo con una compensazione accordata dall'esportatore. Essa
ritiene errata la premessa del ragionamento delle istituzioni, secondo la quale
ciascuno degli importatori rivende sempre ciascun singolo prodotto importato ad
un prezzo che copre i suoi costi di acquisto, le sue spese di vendita, le sue spese
generali e amministrative, maggiorati di un congruo margine di profitto. Come ha
spiegato uno degli importatori indipendenti dalla ricorrente, la Tang Frères, un
importatore potrebbe certamente decidere di ottenere un profitto notevole per
taluni prodotti, un profitto inferiore per altri, o persino di rivendere alcuni prodotti
a perdita per varie ragioni perfettamente lecite, quali il livello dei prezzi del
mercato o la concorrenza effettuata da taluni produttori locali o da altri
importatori. Del resto, dalla seconda relazione del 1960 del gruppo degli esperti
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) relativa ai dazi
antidumping e ai dazi di compensazione, risulterebbe che non è inconsueto che gli
importatori rivendano a perdita, e che non vi è alcun motivo di presupporre
automaticamente, in tale caso, che l'esportatore effettui dumping. La ricorrente
sottolinea al riguardo che gli importatori indipendenti non hanno subito perdite
rispetto ai loro acquisti poiché hanno rivenduto il GMS ad un prezzo superiore al
prezzo di acquisto.
- 23.
- La ricorrente osserva del pari che le informazioni sui prezzi di rivendita sui quali
si basa la Commissione riguardano soltanto il 20,48% di tutte le sue vendite di
GMS nella Comunità, e sostiene che l'insufficienza dell'inchiesta al riguardo fa
venir meno la validità delle sue conclusioni.
- 24.
- In secondo luogo, la ricorrente osserva che gli importatori indipendenti oggetto
d'inchiesta da parte della Commissione hanno affermato che non avevano potuto
fatturare il GMS a prezzi di rivendita più elevati a causa dei bassi prezzi fatturati
sul mercato comunitario dalla denunciante Orsan.
- 25.
- Avendo potuto consultare il fascicolo riservato della Commissione concernente due
dei suoi importatori, vale a dire la Tang Frères e la Scanchem UK Ltd, la
ricorrente avrebbe potuto constatare che le rivendite del GMS da essa venduto non
hanno costituito che l'1,39% della cifra d'affari della Scanchem nel 1994 e meno
dello 0,19% di quella della Tang Frères nel 1994. Tenuto conto di tale debole
percentuale, il profitto realizzato sulle rivendite di GMS non avrebbe potuto avere
un'incidenza notevole sulla redditività generale degli importatori di cui trattasi. Il
fatto, sottolineato dal Consiglio, che la Scanchem abbia acquistato dalla Miwon
quattro carichi di GMS durante il periodo d'inchiesta non sarebbe pertinente in
quanto questi quattro carichi rappresentano soltanto un'infima parte della sua cifra
d'affari.
- 26.
- La ricorrente aggiunge che la Tang Frères le aveva spiegato di aver acquistato
GMS in quanto alcuni dei suoi clienti chiedevano cristalli della taglia prodotta dalla
Miwon. La ricorrente adduce una dichiarazione scritta della Tang Frères, in cui si
precisa: «Non è esatto affermare che i prezzi ai quali noi rivendiamo il GMS
acquistato dalla Miwon sarebbero stati anormalmente bassi (...) il margine ottenuto
dalla Tang Frères per il GMS Miwon è dello stesso ordine di quello ottenuto per
il GMS acquistato dalla Orsan e dalla Ajinomoto».
- 27.
- Per quanto riguarda la dichiarazione del Consiglio, secondo cui nessun motivo è
stato presentato a sostegno della politica seguita in materia di prezzi dalla Tang
Frères, la ricorrente rileva che non vi è alcuna prova nel fascicolo che la
Commissione abbia mai chiesto alla Tang Frères di spiegare il motivo per cui essa
rivendeva il GMS a tale prezzo. La ricorrente chiede al Tribunale d'invitare il
Consiglio a produrre le relazioni della Commissione sulle ispezioni effettuate presso
la Tang Frères al fine di stabilire se gli inquirenti le abbiano appunto chiesto se
essa avesse ricevuto compensazioni dalla Miwon e in quale forma.
- 28.
- Del pari, la Scanchem avrebbe dichiarato, in una lettera firmata dal signor Curie,
indirizzata alla ricorrente il 15 dicembre 1995, che i suoi prezzi di rivendita
«sarebbero troppo bassi in taluni casi, ma che ciò avveniva solo per disfarsi del
materiale ricongiungendosi ai prezzi della Orsan». La ricorrente sottolinea nella
replica che il Consiglio omette totalmente di commentare tale dichiarazione della
Scanchem. Le vendite a prezzi bassissimi da parte della Orsan non sarebbero mai
state contestate né dalla Commissione né dal Consiglio.
- 29.
- Ciò sembrerebbe confermare che il livello dei prezzi di rivendita della Scanchem
sarebbe dovuto alla pressione esercitata dalla politica dei prezzi della denunciante
Orsan. La ricorrente chiede del pari al Tribunale di invitare il Consiglio a produrre
le relazioni delle ispezioni della Commissione presso la Scanchem, per stabilire se
la Commissione abbia chiesto alla Scanchem se, e in quale modo, avesse ricevuto
una compensazione e quale risposta le è stata presentata.
- 30.
- In terzo luogo, la ricorrente sostiene che le lettere della Scanchem, menzionate al
'considerando 26 del regolamento impugnato, non confermano affatto che i prezzi
all'esportazione effettivi per le operazioni di cui trattasi fossero notevolmente
inferiori ai prezzi indicati nell'impegno di prezzo.
- 31.
- Per quanto riguarda lo scambio epistolare relativo ad una fattura 13 dicembre 1992
(OA n. 92785), la ricorrente osserva anzitutto ch'esso ha avuto luogo al di fuori del
periodo oggetto dell'inchiesta, e non può quindi costituire una prova del fatto che
i prezzi all'esportazione della Miwon non fossero attendibili. La ricorrente afferma
inoltre che il prezzo inferiore cui si fa allusione nella corrispondenza si riferiva
semplicemente al GMS acquistato per essere rivenduto al di fuori della Comunità
europea. Infine, la ricorrente sottolinea che la Commissione non ha trovato alcunaprova del fatto che la Scanchem le abbia mai acquistato GMS a prezzi inferiori ai
prezzi all'esportazione dichiarati.
- 32.
- Per quanto riguarda la corrispondenza relativa all'operazione OA n. 93088,
fatturata dalla Miwon il 22 maggio 1993, la ricorrente sottolinea anzitutto che tale
corrispondenza non era citata nella lettera d'informazione della Commissione 8
dicembre 1995, con la quale quest'ultima l'ha informata dei principali fatti e
considerazioni sulla base dei quali si consiglia di raccomandare l'imposizione dei
dazi antidumping, e che la detta corrispondenza è invocata per la prima volta dal
Consiglio nel suo controricorso. L'uso di tale prova sarebbe quindi censurabile. La
ricorrente afferma inoltre che il «prezzo di sostegno» cui si fa riferimento in detta
lettera si riferisce all'acquisto per la rivendita al di fuori della Comunità. La
ricorrente fa valere che, al momento dell'acquisto da parte della Scanchem, era
ignota la destinazione del GMS, oggetto dell'ordinazione n. 93088, e che per tale
motivo la ricorrente ha effettuato i suoi calcoli in base al prezzo mondiale per
vendite eventuali al di fuori della Comunità. La differenza fra il prezzo d'impegno
e il prezzo mondiale sarebbe stata versata sul conto della Scanchem se il carico
fosse stato infine venduto al di fuori della Comunità; tuttavia, non essendosi ciò
verificato, il prezzo di sostegno non sarebbe mai stato pagato. In occasione
dell'ispezione nei locali della Scanchem, la Commissione non avrebbe trovato del
resto alcuna traccia di pagamenti compensativi. La ricorrente sostiene che i
documenti controversi provano unicamente il fatto che vi erano due prezzi, vale a
dire il prezzo d'impegno per la Comunità e il prezzo mondiale per le vendite al di
fuori della Comunità. Per quanto riguarda il riferimento, in alcuni fax, alle spese
di trasporto interno da Felixstowe a Manchester, la ricorrente si chiede se la
Commissione abbia sollevato tale punto durante l'ispezione presso la Scanchem, e
fa valere che, essendo Manchester distante soltanto 25 km dagli uffici della
Scanchem, questo trasporto non significherebbe necessariamente che il GMS non
potesse dopo essere trasportato verso un'altra destinazione, eventualmente al di
fuori della Comunità.
- 33.
- La ricorrente giunge alla conclusione che la corrispondenza della Scanchem non
conferma affatto l'esistenza di forme di compensazione.
- 34.
- In quarto luogo, le conclusioni delle istituzioni sarebbero inficiate dallo stesso vizio
rilevato dalla Corte nella causa che è sfociata nella sentenza 28 marzo 1984,
Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, cause riunite
29 e 30/83 (Racc. pag. 1679, punto 16), in quanto sarebbe evidente che la struttura
dei prezzi di rivendita degli importatori non può spiegarsi soltanto con una
compensazione accordata dalla ricorrente. Infatti, da un lato, gli importatori
avrebbero dichiarato di non aver potuto fatturare prezzi di rivendita più elevati per
il GMS acquistato dalla ricorrente a causa della pressione esercitata sui prezzi, in
particolare da parte del produttore comunitario Orsan. D'altro lato, poiché gli
acquisti di GMS presso la ricorrente non costituivano che una quota minima della
cifra d'affari degli importatori, questi avrebbero potuto rivedere i prodotti con
margini di profitto ridotti senza compromettere la loro redditività generale.
- 35.
- In quinto luogo, la Commissione non avrebbe trovato la benché minima prova del
pagamento di compensazione da parte della ricorrente ai suoi importatori, o della
riscossione di una compensazione da parte degli importatori della ricorrente in
occasione di ispezioni effettuate nei locali dell'importatore e della ricorrente nel
1994 e nel 1995. La ricorrente aggiunge che la Scanchem e la Tang Frères hanno
fornito, nel corso del procedimento amministrativo, dichiarazioni scritte (v. supra,
punti 26 e 28), confermando che esse non hanno «ricevuto dalla Miwon la benché
minima compensazione, in qualsivoglia forma, per il GMS acquistato dalla Miwon
per essere importato nella CEE».
- 36.
- In sesto luogo, la ricorrente fa valere che, poiché a torto le istituzioni hanno
concluso ch'essa aveva accordato una compensazione agli importatori indipendenti
che hanno collaborato all'inchiesta, non vi era alcuna valida ragione di applicare
l'art. 7, n. 7, lett. b), alle operazioni concluse tra essa e gli importatori che non
hanno fornito alla Commissione informazioni sulle loro rivendite.
- 37.
- In settimo luogo, la ricorrente sostiene che il margine di dumping calcolato dalle
istituzioni è manifestamente errato poiché non si basa sui prezzi all'esportazione
effettivi fatturati dalla ricorrente, come prescritto dell'art. 2, n. 8, lett. a), dal
momento che gli importatori sono indipendenti e nulla consente di concludere chevi è stato un accordo di compensazione fra la ricorrente e i suoi esportatori.
- 38.
- Il Consiglio contesta la fondatezza degli argomenti adotti dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
- 39.
- La ricorrente sostiene che a torto che le istituzioni hanno ritenuto che i prezzi
effettivi fatturati dalla Miwon agli importatori indipendenti non fossero affidabili
e che occorresse avvalersi di un prezzo all'esportazione ricostruito conformemente
agli artt. 2, n. 8, lett. b), e 7, n. 7, lett. b), del regolamento base.
- 40.
- Ai sensi dell'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base, si deve ricostruire il prezzo
all'esportazione «quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando
esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e
l'importatore o un terzo, o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o
da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità non può
servire come riferimento». Da tale elenco e, in particolare, dall'impiego dei termini
«lorsqu'il apparaît» (quando risulta) e per altri motivi emerge che le istituzioni
dispongono di un margine di discrezionalità per stabilire se occorra applicare
l'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base, e che ci si può avvalere del prezzo
all'esportazione costruito non solo quando le istituzioni hanno la prova
dell'esistenza di un accordo di compensazione, ma anche quando siffatto accordo
risulta esistente o il prezzo all'esportazione dichiarato non appaia attendibile.
- 41.
- Nella specie, le istituzioni hanno concluso, al 'considerando 26, terzo paragrafo,
del regolamento impugnato, nel senso che si dovesse ricostruire i prezzi
all'esportazione in conformità all'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base, in
quanto le circostanze della specie «confermano l'esistenza di forme di
compensazione e l'inattendibilità dei prezzi all'esportazione dichiarati».
- 42.
- Peraltro, l'esame della questione se i prezzi all'esportazione dichiarati dalla
ricorrente fossero o meno attendibili comporta necessariamente valutazioni
economiche complesse per le quali le istituzioni dispongono di un ampio potere
discrezionale, di modo che il giudice comunitario è chiamato a svolgere soltanto un
sindacato giurisdizionale limitato (sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa
T-97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-85, punto 51).
- 43.
- Occorre pertanto esaminare se il Consiglio abbia commesso un manifesto errore
di valutazione ritenendo che, alla luce degli elementi menzionati nel regolamento
impugnato, i prezzi all'esportazione non fossero attendibili.
- 44.
- Dal 'considerando 26 del regolamento impugnato (come riprodotto supra al punto
9) emerge che le istituzioni hanno basato le loro conclusioni sui seguenti tre
elementi:
- per quanto riguarda la politica degli importatori in materia di prezzi, è stato
accertato che gli importatori che avevano acquistato il GMS dagli
esportatori che hanno collaborato (fra cui la ricorrente) hanno tutti venduto
il prodotto considerato in perdita sul mercato della Comunità durante il
periodo d'inchiesta e che, in alcuni casi, il prezzo di rivendita era persino
inferiore al prezzo d'acquisto;
- per quanto concerne la mancanza di giustificazione alternativa a quella
proposta dalle istituzioni, nessuna ragione convincente, diversa dall'esistenza
di forme di compensazione, consente di spiegare tale politica costantemente
adottata in materia di prezzi durante tutto il periodo d'inchiesta;
- per quanto attiene alle prove documentali a sostegno delle conclusioni delle
istituzioni, le ispezioni presso alcuni importatori hanno chiaramente provato
la violazione degli impegni sottoscritti dalla Miwon (Corea) e dalla
Indomiwon (Indonesia). La violazione è stata provata, nel caso della società
indonesiana, dall'emissione di note di accredito relative alle vendite del
prodotto considerato, e per la società coreana dell'esistenza di lettere
indicanti prezzi notevolmente inferiori a quelli previsti dagli impegni.
- 45.
- Occorre pertanto esaminare nell'ordine se la politica degli importatori in materia
di prezzi consentisse alle istituzioni, in mancanza di giustificazioni alternative, di
dedurre l'esistenza di forme di compensazione e, inoltre, se i ricorrenti abbiano
apportato o meno siffatte giustificazioni alternative e, infine, se gli elementi diprova documentale confermino o rafforzino le conclusioni dedotte dai primi due
elementi.
Per quanto concerne la politica degli importatori in materia di prezzi
- 46.
- Occorre constatare, anzitutto, che la ricorrente, pur mettendo in discussione le
conclusioni cui sono pervenute le istituzioni, non ha, per contro, contestato gli
accertamenti fattuali sui quali tali conclusioni si basavano. La ricorrente si è infatti
limitata a sostenere che gli importatori indipendenti non avevano subito perdite sui
loro acquisti poiché hanno rivenduto il GMS ad un prezzo superiore al prezzo di
acquisto. Orbene, da un lato, tale asserzione non è suffragata da alcuno elemento
di prova. Al contrario, nella sua dichiarazione 15 dicembre 1995, prodotta dalla
stessa ricorrente, il signor Curie, in nome della società Scanchem, dichiara di aver
avuto perdite sulle vendite di GMS acquistato dalla ricorrente. D'altro lato, in ogni
caso, l'asserzione della ricorrente non contraddice affatto quanto accertato dalle
istituzioni secondo cui tutti gli importatori indipendenti hanno rivenduto in perdita,
in quanto esse hanno giustamente considerato che costituivano vendite in perdita
le vendite a prezzi che non consentivano di coprire il prezzo di acquisto maggiorato
di un importo corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative, e alle
altre spese generali, e di un congruo margine di profitto.
- 47.
- Si deve pertanto ritenere assodato che tutti gli importatori hanno rivenduto in
perdita il GMS acquistato presso la ricorrente, e che tre di loro hanno persino
rivenduto il prodotto ad un prezzo inferiore al prezzo di acquisto.
- 48.
- Va rilevato, inoltre, che tale politica in materia di prezzi è stata adottata da tutti
gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. L'argomento della ricorrente,
secondo il quale non è inusuale che un'importatore rivenda a perdita, il che
sarebbe del resto riconosciuto dalla seconda relazione del 1960 del gruppo degli
esperti GATT, è pertanto irrilevante nella specie, poiché, secondo le asserzioni del
convenuto non contestate dalla ricorrente, si tratta non di un fatto occasionale, ma
di un prassi costante e generale, seguita da tutti gli importatori che hanno
collaborato.
- 49.
- Si deve sottolineare del pari che, secondo l'asserzione del convenuto anch'essa non
contestata dalla ricorrente, tale politica in materia di prezzi di vendita non riguarda
soltanto l'una o l'altra operazione isolata degli importatori, ma attiene alla
redditività generale delle attività di importazione di GMS di ciascuno di tali
importatori.
- 50.
- Anche se, come giustamente ammette il convenuto, può verificarsi che, per qualche
motivo, l'uno o l'altro degli importatori decida di non ricavare profitti su l'una o
sull'altra operazione, sarebbe per contro anomalo che nessun importatore che ha
collaborato abbia ottenuto utili sulle importazioni di cui trattasi, e che tutti abbiano,ciononostante, continuato ad importare il prodotto durante tutto il periodo
dell'inchiesta.
- 51.
- La ricorrente fa infine valere che gli accertamenti della Commissione relativi al
comportamento degli importatori in materia di prezzi, nella misura in cui non
riguardano che il 20,48% di tutte le vendite GMS della Miwon nella Comunità, non
sono rappresentativi e che sarebbero pertanto insufficienti a suffragare l'assunto
secondo cui l'impegno sarebbe stato violato.
- 52.
- Occorre, al riguardo, constatare che, in primo luogo, nessuna disposizione del
regolamento base prescrive, né direttamente né indirettamente, che le informazioni
sulle quali la Commissione o il Consiglio si basano per ritenere che un operatore
ha violato il suo impegno devono riguardare una percentuale minima delle sue
vendite. Al contrario, qualsiasi violazione di un impegno è sufficiente per consentire
alla Commissione di revocare la sua accettazione dell'impegno e di sostituirlo con
un dazio antidumping. La Commissione dispone di un potere discrezionale per
accettare o rifiutare un impegno di prezzo, ed essa può, in particolare, negare un
impegno di prezzo di cui essa ritiene che sarebbe difficile verificarne l'applicazione.
Del pari, l'art. 10, n. 5, del regolamento base dispone che il mero fatto, per una
parte il cui impegno è stato accettato, di non fornire periodicamente le
informazioni utili per consentire la verifica dei dati pertinenti è considerato come
una violazione dell'impegno. A fortiori, l'accertamento di una violazione effettiva,
anche se esso riguarda soltanto una parte più o meno ridotta della cifra d'affari
dell'operatore interessato, è quindi sufficiente a comportare una revoca
dell'impegno da parte della Commissione. Si deve rilevare, in secondo luogo, che
nella controreplica il Consiglio ha precisato che la percentuale del 20,48% si
riferiva alle conclusioni che avevano comportato l'adozione del regolamento
n. 1754/95, ma che, nell'ambito del regolamento impugnato, la Commissione ha
potuto ottenere informazioni dagli importatori che hanno collaborato che
riguardavano il 30% delle vendite complessive all'esportazione effettuate dalla
ricorrente durante il periodo d'inchiesta. La determinazione di un valore o
l'affermazione di una conclusione in base ad una campionatura di dati costituisce
una prassi corrente e di per sè non è censurabile, in particolare nel settore della
normativa antidumping, qualora tale campionatura sia sufficientemente
rappresentativa. Del resto, va inoltre rilevato, al riguardo, che l'art. 2, n. 13, parte
finale, del regolamento base dispone che le tecniche di campionatura possono
essere applicate per stabilire i prezzi all'esportazione nei casi di un volume
rilevante di operazioni. Nella specie, l'esame della Commissione, che ha riguardato
otto importatori che hanno effettuato circa il 30% delle vendite complessive del
GMS della ricorrente nella Comunità, deve essere considerato rappresentativo. In
terzo luogo, la ricorrente non ha citato casi concreti che possano mettere in dubbio
la conclusione cui è pervenuta la Commissione secondo cui gli importatori che
hanno collaborato non hanno ottenuto profitti sulle importazioni di GMS fornito
dalla ricorrente. In quarto e ultimo luogo, occorre sottolineare che la ricorrente non
ha contestato il fatto che la Commissione abbia cercato di ottenere informazioni
relative ai prezzi di rivendita da parte del maggior numero possibile di importatori.
- 53.
- Da quanto precede emerge che, con riserva di spiegazioni alternative valide, la
politica degli importatori in materia di prezzi deve essere considerata un pertinente
indizio della prova dell'inattendibilità dei prezzi all'esportazione notificati dalla
ricorrente e/o dell'esistenza di forme di compensazione.
Per quanto concerne le giustificazioni alternative
- 54.
- Conformemente alla giurisprudenza sul metodo di prova indiretta (sentenze della
Corte Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzik/Commissione, e 31 marzo
1993, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85, e 125/85 - 129/85,
Ahlström Osakeyshtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307), va accertato se la
ricorrente abbia fornito giustificazioni alternative che forniscano una spiegazione
differente per i fatti accertati dalle istituzioni, in quanto esse consentirebbero di
giustificare la politica degli importatori in materia di prezzi diversamente che con
l'esistenza di forme di compensazione.
- 55.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserzione secondo cui gli importatori
indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta non avevano potuto fatturare il
GMS a prezzi di rivendita più elevati a causa della pressione esercitata sui prezzi
del mercato, in particolare da parte del produttore comunitario Orsan, occorre
osservare, anzitutto, che la ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto al
fine di provare che il produttore comunitario praticasse effettivamente prezzi bassi
sul mercato comunitario. Il Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente non si basa
che sulla dichiarazione 15 dicembre 1995 del signor Currie, in nome della società
Scanchem (v. supra, punto 26), secondo la quale i prezzi sarebbero bassi in taluni
casi, ma ciò al solo scopo di sbarazzarsi del prodotto. Tale tentativo di
giustificazione non è convincente. Infatti, la Scanchem ha precisato in detta
dichiarazione che aveva subìto perdite su tale mercato e che la Orsan fissava prezzi
di mercato a un livello talmente basso che nessuna parte dell'impegno poteva
sperare di allinearsi, ha tuttavia acquistato quattro carichi di GMS presso la
ricorrente durante il periodo d'inchiesta. Orbene, un'operatore economico
ragionevole avrebbe cessato di importare il prodotto dopo essersi accorto che non
poteva ricavarne alcun profitto. Infine, non si è peraltro invocato il fatto che la
Scanchem avrebbe potuto, in realtà, soltanto difficilmente interrompere i suoi
acquisti di GMS presso la ricorrente in quanto, ad esempio, essa era vincolata da
contratti a lungo termine con quest'ultima, o il GMS faceva parte di un'ampia
gamma di prodotti acquistati dalla Scanchem presso la ricorrente. Ne consegue che,
in mancanza di elementi diversi dalla mera dichiarazione della Scanchem, l'asserita
pressione sui prezzi esercitata dalla Orsan non è provata, ed essa non può
costituire una giustificazione alternativa della politica degli importatori in materia
di prezzi.
- 56.
- Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento secondo cui, a causa della
quota minima della cifra d'affari costituita dagli acquisti di GMS della Tang Frères
e della Scanchem, le rivendite di GMS acquistato presso la ricorrente nonavrebbero potuto avere una notevole incidenza sulla redditività generale degli
importatori di cui trattasi, occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto
asserito dalla ricorrente, il ragionamento delle istituzioni si basa non sull'ipotesi
secondo cui le rivendite di GMS acquistato dalla ricorrente costituivano una parteelevata della cifra d'affari dei vari importatori, ma bensì sulla constatazione che
tutti gli importatori che avevano collaborato hanno rivenduto in perdita il GMS
acquistato dalla ricorrente. Nessun importatore ha, di regola, interesse a subire una
perdita in relazione ad una percentuale, per quanto anche minima, della sua cifra
d'affari effettuando operazioni in perdita. Orbene, né la ricorrente né gli
importatori indipendenti in parola hanno fornito spiegazioni specifiche e attendibili
che giustifichino il fatto che, nonostante le perdite subite, essi hanno continuato ad
importare il GMS della ricorrente durante tutto il periodo d'inchiesta.
- 57.
- In terzo luogo, deve essere del pari respinto l'argomento relativo al fatto che gli
acquisti di GMS della Tang Frères presso la ricorrente sarebbero motivati
dall'esistenza di una domanda specifica per i cristalli della taglia di quelli prodotti
dalla ricorrente. Una domanda specifica per un prodotto consente infatti, al
contrario, di liberarsi della pressione concorrenziale e di ottenere così un profitto,
eventualmente persino notevole, sulla rivendita di tale prodotto. Ancora una volta
la ricorrente non ha neanche sostenuto che la Tang Frères avesse particolari motivi
di acquistare da essa il GMS di cui asseriva la specificità, per esempio per poter
soddisfare il fabbisogno o la domanda di alcuni dei suoi clienti con i quali aveva un
volume di affari notevole per altri prodotti, e che l'avrebbero minacciata di
rompere qualsiasi rapporto se essa non fornisse loro anche il GMS della ricorrente
a buon mercato. Al contrario, dal resoconto della riunione fra il legale della
ricorrente e la Tang Frères emerge che quest'ultima non ha importato alcun altro
prodotto della ricorrente diverso dal GMS. La spiegazione alternativa relativa alla
domanda specifica di un certo tipo di cristalli, in mancanza di altri indizi
concordanti, è poco attendibile e non può ragionevolmente spiegare la politica di
detto importatore in materia di prezzi.
- 58.
- In quarto luogo, deve essere respinto l'assunto secondo cui il margine di profitto
della Tang Frères sarebbe dello stesso ordine di quello ottenuto per il GMS
acquistato dalla Orsan e dalla Ajinomoto, in quanto si è accertato che tutti i gli
importatori indipendenti, tra cui, pertanto, la Tang Frères, hanno rivenduto in
perdita il GMS acquistato presso la ricorrente.
- 59.
- Per quanto riguarda, in quinto luogo, le dichiarazioni della Tang Frères e della
Scanchem (v. supra, punti 26 e 28), secondo cui esse non hanno ricevuto
compensazioni, risulta che il loro testo, compresa la fase iniziale, è del tutto
identico, e che la Schanchem si è persino limitata a firmare la dichiarazione
preredatta senza neanche ricopiarla, come risulta dal fatto che, sotto la sua
dichiarazione, figurano le diciture «[firma»] e «[data»] e dal fatto che la stessa ha
aggiunto un'osservazione manoscritta. Tali dichiarazioni non provengono quindi
direttamente dai due importatori di cui trattasi, ma sono state redatte da un terzo,
verosimilmente il legale della ricorrente, il cui numero di fax figura all'inizio dellalettera. La ricorrente intrattiene, del resto, ottimi rapporti con questi due
importatori, poiché quest'ultimi le hanno, in particolare, consentito di consultare
il fascicolo riservato della Commissione ad essi attinente. Ne consegue che tali
dichiarazioni, redatte in tempore suspecto per le esigenze della causa, sono prive
di credibilità e non possono essere prese in considerazione.
- 60.
- La ricorrente, ritenendo che occorre stabilire se gli inquirenti della Commissione
abbiano chiesto alla Tang Frères e alla Scanchem se, e in quali forme, avessero
ricevuto compensazioni dalla Miwon, chiede al Tribunale di intimare al Consiglio
di produrre le relazioni della Commissione sulle ispezioni effettuate presso la Tang
Frères. Poiché il Tribunale dispone già delle dichiarazioni scritte della Tang Frères
e della Scanchem a questo riguardo, non si deve disporre tale misura istruttoria.
- 61.
- In sesto luogo, a torto la ricorrente ritiene che il Consiglio non può avvalersi del
fatto che nessun motivo sia stato addotto per spiegare la politica dei prezzi della
Tang Frères in quanto non vi è alcuna prova nel fascicolo del fatto che la
Commissione abbia mai chiesto alla Tang Frères di spiegare il motivo per cui essa
rivendeva il GMS a tale prezzo. Infatti, poiché la Tang Frères non è sempre in
grado di fornire una giustificazione pertinente quanto alla sua politica di prezzi di
rivendita, è irrilevante stabilire se i funzionari della Commissione l'abbiano
interrogata o meno al riguardo durante l'inchiesta. Inoltre, il Consiglio ha precisato,
nella sua controreplica, che i funzionari della Commissione hanno effettivamente
interrogato la Tang Frères al riguardo, e che quest'ultima si è avvalsa dell'esistenza
di una domanda specifica da parte di un cliente per giustificare l'acquisto del GMS
presso la ricorrente. Orbene, come si è sopra osservato, tale giustificazione, che fa
riferimento a una domanda specifica, non convince.
- 62.
- In settimo luogo, non può nemmeno costituire una giustificazione alternativa
l'argomento secondo cui la Tang Frères non ha subito perdite poiché ha rivenduto
il GMS a un prezzo superiore al prezzo d'acquisto. Infatti, come si è sopra esposto
(punto 46), a ragione le istituzioni hanno considerato che costituivano vendite in
perdita le vendite a prezzi che non consentivano di coprire il prezzo d'acquisto,
maggiorato di un importo corrispondente alle spese di vendita, alle spese
amministrative e alle altre spese generali, e di un congruo margine di profitto.
Inoltre, la ricorrente non ha adotto alcun argomento atto a dimostrare l'erroneità
della teoria sulla quale si sono basate le istituzioni. Infine, va ricordato che, in ogni
caso, la ricorrente non ha contestato l'asserzione del convenuto secondo la quale
tre degli otto importatori indipendenti che hanno collaborato avevano rivenduto il
GMS ad un prezzo inferiore al loro prezzo d'acquisto.
- 63.
- Occorre infine osservare che le asserite giustificazioni alternative per la politica di
rivendita degli importatori proposte dalla ricorrente riguardano soltanto due degli
importatori, vale a dire la Tang Frères e la Scanchem, mentre le istituzioni hanno
basato le loro conclusioni sull'esame dei dati relativi a otto importatori. Pertanto,
ammesso anche che tali giustificazioni proposte dalla ricorrente siano atte aspiegare la politica dei prezzi di rivendita di questi due importatori - quod non -
esse non sono, in ogni caso, sufficienti a comportare l'annullamento del
regolamento impugnato.
- 64.
- Da quanto precede risulta che non è convincente nessuna delle giustificazioni
alternative per la politica degli importatori indipendenti in materia di prezzi,
proposte dalla ricorrente.
Per quanto attiene alle prove documentali
- 65.
- A tenore del 'considerando 26 del regolamento impugnato, le ispezioni hanno
chiaramente evidenziato la violazione degli impegni sottoscritti dalla Miwon. Il
regolamento precisa che la violazione è stata provata, nel caso della ricorrente,
dall'esistenza di lettere indicanti prezzi nettamente inferiori a quelli fissati negli
impegni. Tali lettere riguardano l'operazione 13 dicembre 1992, n. 92785, e
l'operazione 22 maggio 1993, n. 93088.
- Sulle lettere relative all'operazione n. 92785
- 66.
- La ricorrente sottolinea, in limine, che tali lettere riguardano una consegna
effettuata al di fuori del periodo oggetto dell'inchiesta, e che esse non possono
pertanto essere invocate come prove del fatto che i suoi prezzi all'esportazione non
erano attendibili.
- 67.
- Tale obiezione deve essere respinta. Se le istituzioni non possono evidentemente
constatare violazioni d'impegno che sulla base di fatti avvenuti dopo tale impegno,
per contro, nessuna disposizione del regolamento base prevede, espressamente o
implicitamente, che soltanto le operazioni relative al periodo d'inchiesta possono
essere prese in considerazione per constatare una violazione di un impegno di
prezzo. Al contrario, l'art. 10, n. 6, del regolamento base dispone che la
Commissione, quando ha motivi di ritenere che un impegno è stato violato, può
applicare immediatamente dazi antidumping provvisori in base ai fatti accertati
prima dell'accettazione dell'impegno. La Commissione, non essendo nemmeno
tenuta ad aprire una nuova inchiesta, non può essere tenuta a considerare soltanto
i documenti relativi al periodo d'inchiesta. Si deve osservare, peraltro, che la
Commissione rifiuta in genere di accettare la proposta d'impegno offerta dai
produttori che abbiano precedentemente violato il loro impegno.
- 68.
- Il fatto che il regolamento impugnato sia stato adottato nell'ambito di un
procedimento di riesame in forza dell'art. 14 del regolamento base - e non soltanto
in base all'art. 10, n. 6 - che prevede, se le circostanze lo richiedono, la riapertura
di un'inchiesta ai sensi dell'art. 7, non può far sì che l'esame sia limitato ai soli fatti
avvenuti durante il detto periodo di inchiesta per verificare se l'impegno sia stato
violato. Infatti, oltre ai summenzionati motivi, occorre ricordare, da un lato, che la
domanda di riesame era in particolare basata sull'assunto che gli impegni di prezzi
erano stati violati e, dall'altro, che i documenti di cui trattasi non sono statiutilizzati per calcolare il prezzo all'esportazione, ma soltanto per determinare il
metodo da utilizzare per calcolare il prezzo all'esportazione, il quale è stato in
seguito calcolato in base ai dati relativi al periodo di inchiesta, in conformità
all'art. 7 del regolamento base. Per determinare se i prezzi notificati siano
attendibili, le istituzioni devono poter tener conto di tutte le circostanze pertinenti.
- 69.
- Ne consegue che le lettere di cui trattasi potevano essere prese in considerazione
dalle istituzioni per stabilire se i prezzi notificati dalla ricorrente fossero attendibili.
- 70.
- Per quanto concerne le conclusioni in base alla corrispondenza relativa
all'operazione n. 92785, tale corrispondenza mostra chiaramente che l'impegno di
prezzo della ricorrente è stato violato. Infatti, mentre il prezzo fatturato ufficiale
mostra, conformemente all'impegno, un prezzo di 1 515 USD per tonnellata, un
fax, inviato dall'intermediario della Scanchem in Corea, vale a dire la Kiyu, alla
Scanchem stessa, dichiara: «Il signor SH Lee chiede aiuto perché, benché la
MWTS [Miwon Trading and Shipping Co.] abbia stabilito un prezzo netto di
1 290,00 USD/tonnellata CIF Manchester per fax MWTS 27.11.92, MWTS desidera
ora aggiustamento prezzo netto 1 310,00 USD per tonnellata fatturazione
1 515,00 USD a causa maggior costo spese di trasporto interno 264 GBP». Un
altro fax della MWST alla Scanchem fa riferimento alla stessa consegna con i
seguenti termini: «Come Vi avevamo segnalato tramite il signor Yung Chul Kim,
il prezzo netto per tale ordinazione è di 1 320,00 USD per tonnellata a causa spese
di trasporto da Felixstowe a Manchester».
- 71.
- La ricorrente fa valere che il prezzo inferiore al quale si fa allusione in detta
corrispondenza si riferiva al GMS acquistato per essere rivenduto al di fuori della
Comunità, il quale non era soggetto all'impegno di prezzo. Tale spiegazione non
è attendibile. Il primo fax faceva riferimento a «maggior costo spese trasporto
interno», mentre il secondo menziona le spese di trasporto interno da Felixstowe
a Manchester. Del pari, la fattura emessa dalla ricorrente alla Scanchem precisa
che il prodotto è venduto per esportazione diretta nel mercato comunitario. Il
convenuto ha del pari precisato, senza essere smentito dalla ricorrente, che il
calcolo interno della Scanchem relativo a detta consegna ha evidenziato che un
dazio doganale comunitario è stato effettivamente versato a Felixstowe subito dopo
la consegna. Infine, la stessa ricorrente ha confermato espressamente nella replica
che, durante il periodo d'inchiesta, la Scanchem non ha venduto alcun carico di
GMS al di fuori della Comunità.
- 72.
- Il Tribunale constata che i documenti relativi all'operazione n. 92785 menzionano
chiaramente un prezzo convenuto inferiore al prezzo d'impegno e che essi non
considerano affatto un'eventuale vendita al di fuori della Comunità. I tentativi di
spiegazioni forniti dalla ricorrente nella replica, secondo i quali il prezzo inferiore
al quale si fa riferimento è quello che si sarebbe applicato se il carico fosse stato
infine venduto al di fuori della Comunità, non possono essere considerati plausibili.
- Sulle lettere relative alla fattura n. 93088
- 73.
- E assodato che i documenti relativi a detta operazione non erano allegati alla
lettera di divulgazione della Commissione 8 dicembre 1995. Il Consiglio ritiene di
potere tuttavia utilizzarli poiché il comportamento attestato non è diverso da quello
attestato dalla corrispondenza relativa all'operazione n. 92785, e in quanto essi non
fanno che confermare ciò che è già stato provato. Il Consiglio aggiunge che «i fatti
e conclusioni essenziali» contenuti nella lettera divulgativa 8 dicembre 1995 non
sono i documenti in quanto tali, ma il fatto che pagamenti di compensazione sono
stati convenuti fra la Scanchem e la ricorrente.
- 74.
- Il punto di vista del Consiglio non può essere condiviso. Documenti che non sono
stati resi accessibili alla ricorrente durante il procedimento amministrativo e ai quali
non si è fatto riferimento nel regolamento impugnato non possono essere
considerati come prova documentale della violazione da parte della ricorrente del
suo impegno di prezzo. Salvo svuotare del suo contenuto la nozione dei diritti della
difesa, non è sufficiente infatti comunicare all'operatore interessato la natura delle
censure che gli sono addebitate, ma occorre trasmettere anche i documenti che si
ritiene che provino l'esistenza di tali censure.
- 75.
- Tuttavia, dal fascicolo, e ciò è stato confermato dalla ricorrente all'udienza in
risposta a un quesito del Tribunale, emerge che la ricorrente stessa, dopo aver
presentato un'autorizzazione della Scanchem, ha in fine potuto prender copia ditutti i documenti concernenti la Scanchem, in un momento in cui poteva ancora
utilmente formulare osservazioni sulla lettera divulgativa. Stando cosi le cose, si
deve respingere l'obiezione formulata dalla ricorrente quanto all'uso di detti
documenti, in quanto essa ha avuto la possibilità effettiva di far valere le sue
osservazioni su detti documenti e quindi di esercitare in tempo utile i suoi diritti
della difesa.
- 76.
- Per quanto riguarda l'esame dei documenti relativi all'operazione n. 93088, il
Tribunale osserva, in primo luogo, che tali documenti menzionano nuovamente un
prezzo fatturato ufficiale di 1 515 USD e un «support price» (prezzo di sostegno)
di 1 260 USD. In secondo luogo, il fax della Kiyu 28 giugno 1993 menziona un
meccanismo di compensazione con i seguenti termini: «Vostro OA n. MSG 93088.
Importo complessivo di sostegno 3 226,50 USD. Modalità desiderate: MWTS
desidera versarVi commissione complessiva 1 350,00 USD per Vostra OA n. 93121.
In tal caso, 3 226,50 - 1 350,00 = 1 876,50 USD. Se accettate ordinazione
1 350,00 USD per OA n. 93121, il Vostro saldo complessivo sostegno sarà di
1 876,50 USD per Vostra OA n. 93088». Il fax termina con il seguente post-scriptum: «Se accettate tale proposta, verseranno 1 876,50 USD sul Vostro conto
presso la National Westminster Bank».
- 77.
- Tali documenti costituiscono prove dirette che attestano chiaramente, da un lato,
un prezzo di vendita inferiore al prezzo d'impegno e, dall'altro, l'esistenza di unmeccanismo diretto a compensare la differenza fra il prezzo ufficiale e il prezzo
effettivo.
- 78.
- I tentativi di giustificazioni forniti dalla ricorrente e la dichiarazione della Scanchem
(v. supra punto 28) sono privi di qualsiasi attendibilità, e non possono porre in
dubbio le conclusioni basate sull'analisi di tali prove dirette. Cosi, la formula
«prezzo di sostegno» non può, diversamente da quanto sostiene la ricorrente,
essere interpretata nel senso che essa significa «prezzo praticato per le vendite al
di fuori della Comunità». I documenti non fanno alcun riferimento ad un eventuale
vendita al di fuori della Comunità. Le fatture precisano, al contrario, che il
prodotto era venduto per l'esportazione diretta nel mercato comunitario, e i dazi
doganali del resto sono stati versati subito dopo la consegna. L'assunto secondo cui
la commissione menzionata nel documento corrisponde alla differenza fra il prezzo
d'impegno e il prezzo mondiale che sarebbe stato versato alla Scanchem se il carico
fosse stato infine venduto al di fuori della Comunità è difficilmente più credibile
ed è in contraddizione con la proposta incondizionata di versamento di detta
commissione. Del pari, come sottolinea il convenuto, i calcoli effettuati dalla
ricorrente non sono esatti, e la commissione di 1 350 USD non è calcolata per
l'operazione n. 93088, ma attiene all'operazione n. 93121 avente ad oggetto un altro
prodotto della ricorrente. Infine, il fatto che la Commissione non abbia ritrovato
la traccia del pagamento effettivo della commissione non toglie nulla al fatto che
la ricorrente e la Scanchem hanno convenuto forme di compensazione. Inoltre,
poiché i documenti controversi sono stati scoperti soltanto alla fine dell'ispezione,
la Commissione non ha avuto la possibilità di verificare tutti i conti bancari della
Scanchem.
- 79.
- Occorre rilevare, peraltro, che la Commissione ha del pari scoperto note di
accredito relative alle esportazioni della Indomiwon, un produttore indonesiano di
GMS di cui la ricorrente è proprietaria al 50%, che dimostrano chiaramente che
sono stati effettuati pagamenti di compensazione.
- 80.
- Ne consegue che i documenti relativi all'operazione n. 93088 possono
effettivamente dimostrare che la ricorrente e la Scanchem avevano convenuto
pagamenti di compensazione o prezzi inferiori ai prezzi d'impegno.
- 81.
- Da quanto precede risulta che gli argomenti adotti dalla ricorrente non sono atti,
da un lato, a fornire una giustificazione alternativa per la politica degli importatori
in materia di prezzi e, dall'altro, a inficiare il valore probatorio dei documenti
relativi alle operazioni nn. 92785 e 93088, che confermano le conclusioni delle
istituzioni. Ne consegue che a buon diritto il regolamento impugnato ha concluso
nel senso che le circostanze della specie confermano l'esistenza di forme di
compensazione e l'inattendibilità dei prezzi all'esportazione, e che occorreva
pertanto ricostruire i prezzi all'esportazione in conformità all'art. 2, n. 8, lett. b),
del regolamento base.
- 82.
- Tale considerazione implica il rigetto degli ultimi tre argomenti addotti dalla
ricorrente. Infatti, in primo luogo, è infondato l'argomento basato sulle sentenze
della Corte Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, e
Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, in quanto, a differenza di quanto avvenuto
in dette cause, né la ricorrente né i suoi importatori hanno potuto, nella specie,
provare circostanze che forniscano una spiegazione diversa dei fatti accertati dalla
Commissione, e che consentano così di sostituire una spiegazione plausibile dei fatti
a quella adottata nel regolamento impugnato.
- 83.
- In secondo luogo, l'argomento relativo all'applicazione assertivamente errata
dell'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base, basandosi soltanto sull'asserzione
secondo cui a torto le istituzioni hanno concluso nel senso che il prezzo
all'esportazione notificato non era affidabile, deve del pari essere respinto per gli
stessi motivi.
- 84.
- In terzo luogo, l'assunto della ricorrente secondo il quale le istituzioni hanno avuto
torto di non stabilire il prezzo all'esportazione, conformemente all'art. 2, n. 8, lett.
a), del regolamento base, e hanno quindi stabilito un margine di dumping troppo
elevato, è anch'esso infondato, in quanto a ragione le istituzioni hanno respinto il
prezzo all'esportazione notificato dalla ricorrente in quanto inattendibile, e hanno
costruito il prezzo all'esportazione conformemente all'art. 2, n. 8, lett. b), del
regolamento base.
- 85.
- Peraltro, è errata l'asserzione della ricorrente, secondo la quale la Commissione
aveva già concluso nel senso che il prezzo all'esportazione notificato dalla
ricorrente non era affidabile ancor prima di avere raccolto tutte le prove. Occorre
ricordare, al riguardo, che il regolamento n. 1754/95, adottato nell'ambito di un
riesame delle misure antidumping vigenti, si basa sull'art. 10, n. 6, del regolamento
base, il quale prevede espressamente che la Commissione può applicare
immediatamente dazi antidumping provvisori una volta che ha motivi di ritenere
che un impegno di prezzo è stato violato. La lettera divulgativa della Commissione
8 giugno 1995 riguardava soltanto la questione se vi fossero motivi di ritenere che
l'impegno di prezzo era stato violato. Quando è stato adottato il regolamento
n. 1754/95, la Commissione non aveva ancora effettuato ispezioni nei locali degli
importatori, le quali avrebbero potuto evidenziare motivi che giustificassero il
comportamento degli importatori in materia di prezzi diversi dall'esistenza di forme
di compensazione. Tuttavia, alla fin fine, non è risultato nessun altro motivo di tale
tipo. Al contrario, la Commissione ha scoperto elementi di prova documentali a
conferma dei suoi dubbi iniziali, e che provano chiaramente l'esistenza di tali forme
di compensazione.
- 86.
- Da quante precede risulta che il primo motivo deve essere respinto.
2. Sul secondo motivo, relativo ad un'errata determinazione del danno.
Argomenti delle parti
- 87.
- La ricorrente sostiene che le conclusioni del Consiglio, secondo le quali le
importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, considerate
isolatamente, hanno continuato a causare un danno notevole all'industria
comunitaria, sono inficiate da fondamentali contraddizioni.
- 88.
- In primo luogo, la ricorrente afferma che i fattori pertinenti esaminati dal Consiglio
non consentono di affermare l'esistenza di un danno poiché essi attestano uno
sviluppo positivo dell'industria comunitaria. La ricorrente rileva, al riguardo, che
la produzione dell'industria comunitaria è aumentata, passando dall'indice 97,58 nel
1992 all'indice 101,08 durante il periodo oggetto dell'inchiesta. Rileva del pari che
il volume delle vendite dell'industria comunitaria e la quota di mercato del
produttore comunitario sono aumentati, passando rispettivamente dall'indice 100
nel 1991 a 106,12 per l'uno e a 102,28 per l'altra, durante il periodo oggetto
dell'inchiesta, analisi confermata dal Consiglio, il quale osserva persino che la quota
di mercato del produttore comunitario è constantemente rimasta notevole. Infine,
la ricorrente osserva che i prezzi e la redditività dell'industria comunitaria indicano,
- è vero - una tendenza negativa, ma che il Consiglio non ha dimostrato che tale
tendenza possa essere imputabile alle importazioni oggetto dell'inchiesta, poiché
tali importazioni, tanto in volume quanto in quota di mercato, sono notevolmente
diminuite durante il periodo di riferimento, passando da 11 228 tonnellate o il
21,8% nel 1991 a 7 478 tonnellate o il 14,07% durante il periodo oggetto
dell'inchiesta.
- 89.
- Contrariamente alla tesi del Consiglio, la ricorrente sottolinea che essa nega di aver
sottoquotato i prezzi praticati dall'industria comunitaria, e sostiene che se il
Consiglio avesse raffrontato i prezzi all'esportazione effettivi della ricorrente con
i prezzi dell'industria comunitaria, invece di avvalersi dei prezzi costruiti, esso
avrebbe constatato che solo il produttore comunitario, cioè la Orsan, praticava
sottoquotazioni di prezzi. Si riferisce al riguardo alla dichiarazione 15 dicembre
1995 del signor Currie, in nome della Scanchem: «Complessivamente abbiamo
subito perdite su detti mercati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i prezzi
praticati dai concorrenti, la Orsan e la Ajinomoto, erano troppo bassi per
guadagnare denaro. Ricordo che in base ai nostri calcoli si giungeva ad un prezzo
alla consegna del cliente di 1 775,00 USD. A tale prezzo gli acquirenti che
pagavano la Orsan 1 625,00 USD e meno ci hanno riso in faccia. In realtà, ci hanno
detto che intorno all'importo di 1 550,00 USD potremmo sbarazzarci del nostro
ultimo contenitore di 17/18 tonnellate per adeguarci ai prezzi della Orsan. A mio
avviso, l'obiettivo della Orsan era non soltanto di fare concorrenza, ma anche di
creare un mercato esclusivo fissando prezzi talmente bassi che nessuna parte
dell'impegno poteva sperare di adeguarsi».
- 90.
- Infine, la ricorrente ritiene che l'argomento del Consiglio, secondo il quale, a causa
delle misure antidumping già esistenti, ci si poteva attendere un certo
miglioramento della situazione sfavorevole del produttore comunitario, contraddice
le proprie dichiarazioni secondo le quali l'impegno era violato.
- 91.
- In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio non ha esaminato se il
danno non dipendesse da importazioni di GMS provenienti dal Brasile effettuate
dal produttore comunitario. La ricorrente rileva al riguardo che le importazioni
provenienti dal Brasile sono aumentate per passare da 1 076 tonnellate nel 1991
a 4 376 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta. La ricorrente avrebbe inoltre
dimostrato durante il procedimento amministrativo che i prezzi sono stati fissati a
un livello molto basso. L'asserzione del Consiglio secondo la quale il produttore
comunitario avrebbe importato GMS dal Brasile durante il periodo d'inchiesta per
far fronte ad un improvviso aumento della domanda e per neutralizzare gli effetti
di un conflitto industriale ('considerando 50 del regolamento impugnato) non può
essere esatta, in quanto l'industria comunitaria ha importato GMS dal Brasile
almeno dal 1989.
- 92.
- La ricorrente osserva che il Consiglio non nega l'aumento notevole di importazioni
dal Brasile durante il periodo di cui trattasi, ed osserva che tale aumento
corrisponde, grosso modo, alla caduta delle importazioni provenienti dai paesi
oggetto delle misure antidumping. La ricorrente nega che le importazioni fossero
state rivendute a prezzi normali di mercato, ed afferma di aver dimostrato che i
prezzi medi all'importazione proveniente dal Brasile erano, fra il 1991 e il 1993,
quasi l'11% al di sotto del prezzo d'impegno. Tali prezzi medi si riferivano - è vero
- alle importazioni dal Brasile in generale e non alle sole importazioni effettuate
dalla Orsan, ma, tenuto conto della dichiarazione del signor Currie (sopra
menzionata), il Consiglio avrebbe dovuto fornire una prova del fatto che il
produttore comunitario non vendeva GMS al di sotto dei prezzi normali del
mercato.
- 93.
- Il Consiglio nega la fondatezza degli argomenti adotti dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
- 94.
- Occorre ricordare, in limine, che secondo una giurisprudenza costante, la questione
se l'industria comunitaria abbia subito un danno e se questo sia imputabile alle
importazioni oggetto di dumping (sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa
C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 56), nonché quella di stabilire
se le importazioni provenienti da altri paesi abbiano contribuito al danno subito
dall'industria comunitaria (sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa
T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punto 131), presuppongono la
valutazione di questioni economiche complesse per la quale le istituzioni
dispongono di un ampio potere discrezionale. Il sindacato giurisdizionale di tale
valutazione deve pertanto limitarsi all'accertamento del rispetto delle norme
procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta
contestata e dell'assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di
sviamento di potere (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-155/94,
Climax Paper/Consiglio, Racc. pag. II-873, punto 98).
- 95.
- Il motivo relativo ad un'erronea valutazione del danno si ripartisce in due parti. Da
un lato, la ricorrente sostiene che i fattori analizzati nel regolamento impugnato
non consentono di affermare l'esistenza di un danno e, dall'altro, la ricorrente
adduce che non si è tenuto conto delle importazioni provenienti dal Brasile
effettuate dal produttore comunitario.
Sull'esistenza di un danno
- 96.
- Occorre ricordare che il regolamento impugnato è stato adottato al termine di un
procedimento di riesame aperto in conformità all'art. 14 del regolamento base.
- 97.
- In mancanza di disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del
pregiudizio, nell'ambito di un procedimento di riesame aperto ai sensi dell'art. 14
del regolamento base, un regolamento che modifichi, alla fine di tale procedimento,
dazi antidumping in vigore, deve dimostrare l'esistenza di un pregiudizio ai sensi
dell'art. 4, n. 1, del regolamento base (sentenza del Tribunale 2 maggio 1995, cause
riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio,
Racc. pag. II-1381, punto 59).
- 98.
- Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, l'esame del danno si basa sui fattori
seguenti, che, nè singolarmente, nè riuniti, possono necessariamente fornire un
orientamento decisivo: in primo luogo, il volume delle importazioni oggetto di
dumping, in secondo luogo il prezzo delle importazioni oggetto di dumping e, in
terzo luogo, le conseguenti ripercussioni sulla produzione considerata.
- 99.
- Dal regolamento impugnato, in particolare dai 'considerando 35-45, emerge che
le istituzioni hanno effettuato un esame dettagliato di tutti tali fattori.
- 100.
- La ricorrente sottolinea tuttavia che vari fattori dell'esame del danno - aumento
della produzione, volume delle vendite e quote di mercato dell'industria
comunitaria - testimoniano uno sviluppo favorevole della situazione dell'industria
comunitaria e non consentono quindi di affermare l'esistenza di un danno, mentre,
contemporaneamente, le importazioni di cui trattasi sono diminuite.
- 101.
- Si deve rilevare, in primo luogo, che, fatta salva l'affermazione di una
sottoquotazione dei prezzi esaminata in seguito, la ricorrente non ha respinto
nessuno degli accertamenti fattuali o relativi alle cifre contenuti nel regolamento
impugnato. Per quanto riguarda le prassi di sottoquotazione dei prezzi, è sufficiente
rilevare che la ricorrente non nega che, in base al prezzo all'esportazione quale è
stato accertato dal Consiglio, vi sia stata da parte sua una notevole sottoquotazione
di prezzi. Essendo stato constatato nell'ambito del primo motivo che il prezzo
all'esportazione è stato correttamente stabilito, si deve considerare che la ricorrente
praticava sottoquotazioni di prezzi rispetto all'industria comunitaria.
- 102.
- Il Tribunale osserva, in secondo luogo, che i fattori che attestano, secondo la
ricorrente, uno sviluppo leggermente positivo sono stati presi in considerazione nel
regolamento impugnato. Tuttavia, come sottolinea il Consiglio, la ricorrente ha
proceduto ad un'analisi selettiva del regolamento, poiché questo menziona una
serie di altri fattori - in particolare la persistente scarsa redditività dell'industria
comunitaria e il basso livello dei prezzi - che attestano, al contrario, una tendenza
negativa.
- 103.
- La ricorrente si limita a proporre una diversa valutazione dei dati relativi ai vari
fattori, senza però precisare i motivi per i quali si dovrebbe giungere alla
conclusione che l'industria comunitaria non ha subìto danno. Il mero fatto che il
produttore comunitario abbia aumentato le sue vendite, le quali sono passate
dall'indice 100 nel 1991 all'indice 106,12 durante il periodo dell'inchiesta, e la sua
quota di mercato, la quale è passata dall'indice 100 nel 1991 all'indice 102,28
durante il periodo dell'inchiesta, non significa per questo che esso non subisca più
danno. Il Tribunale rileva, al riguardo, che la ricorrente non ha contestato
l'affermazione contenuta al 'considerando 41 del regolamento impugnato, né a
fortiori ha dimostrato che il Consiglio abbia commesso un manifesto errore di
valutazione ritenendo che la redditività delle vendite dell'industria comunitaria non
ha mai raggiunto un livello soddisfacente durante il periodo considerato, nonostante
il fatto che l'industria comunitaria abbia ridotto i suoi costi di produzione. Con ciò,
la ricorrente non ha provato che sarebbe viziata da un manifesto errore di
valutazione la conclusione, figurante al 'considerando 42 del regolamento
impugnato, secondo la quale, malgrado taluni effetti positivi delle misure
antidumping già in vigore, un danno notevole è persistito.
- 104.
- La ricorrente nega, d'altro lato, che i fattori negativi rilevati - prezzi e reditibilità
insufficiente - siano imputabili alle importazioni considerate, in quanto queste sono
notevolmente diminuite, passando da una quota di mercato del 21,8% nel 1991 al
14,07% durante il periodo dell'inchiesta.
- 105.
- Anche tale censura dev'essere disattesa. Secondo una giurisprudenza costante, la
diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non è
di ostacolo all'accertamento di un grave danno da esse causato, purché
l'accertamento sia fondato sui differenti fattori dei quali l'art. 4, n. 2, del
regolamento base prevede la presa in considerazione (sentenza Sinochem/Consiglio,
precitata, punto 108).
- 106.
- Nella specie, dal regolamento impugnato, in particolare dai 'considerando 45-48,
emerge che, anche se la penetrazione delle importazioni provenienti dai paesi
considerati è notevolmente diminuita, la quota di mercato di tali importazioni è
rimasta notevole, e le istituzioni hanno constatato prassi di sottoquotazione di
prezzi, comprese fra il 9% e il 26%. Essendo il GMS, come si è affermato nel
'considerando 57 del regolamento impugnato, un prodotto base, il cui prezzo
costituisce il fattore decisivo ai fini della scelta dei clienti, che sono tutti utilizzatori
industriali, la persistente scarsa redditività dell'industria comunitaria risulta dallapolitica seguita in materia di prezzi da parte degli esportatori. In considerazione di
tali elementi, le istituzioni comunitarie, nonostante una diminuzione delle
importazioni provenienti dai paesi interessati, hanno potuto affermare, senza
commettere un manifesto errore di valutazione, che tali importazioni effettuate a
prezzi di dumping, il cui volume è rimasto a un livello notevole, hanno avuto
un'incidenza decisiva sulla persistente cattiva situazione finanziaria dell'industria
comunitaria e hanno così causato ad essa un danno.
Sulle importazioni dal Brasile
- 107.
- La ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di tener conto della questione se
le importazioni massicce e a bassi prezzi provenienti dal Brasile assertivamente
effettuate dal produttore comunitario non avessero contribuito al suo danno.
- 108.
- Occorre osservare, in primo luogo, che la censura della ricorrente riguarda
unicamente le importazioni dal Brasile effettuate dal produttore comunitario e non
le importazioni dal Brasile in generale.
- 109.
- In secondo luogo, dai 'considerando 50 e 51 del regolamento impugnato emerge
che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Consiglio ha tenuto conto
delle importazioni effettuate dal produttore comunitario, ma ha tuttavia considerato
che, in quanto non hanno rappresentato che una parte minima della produzione
di tale produttore, esse non miravano che a difendere la sua posizione
concorrenziale e a salvaguardare la sua quota di mercato. Si è del pari constatato
che tali prodotti sono stati rivenduti a prezzi normali di mercato.
- 110.
- In risposta ai quesiti scritti del Tribunale, il Consiglio ha precisato che le
importazioni di GMS dal Brasile effettuate dal produttore comunitario avevano,
durante il periodo oggetto dell'inchiesta relativa al danno, constituito fra l'1,5% e
il 7% della sua produzione complessiva di GMS. Ha del pari dichiarato che il
produttore comunitario aveva rivenduto il 90% del GMS importato dal Brasile allo
stesso prezzo del proprio prodotto, e l'altro 10% con uno sconto inferiore al 2,5%.
- 111.
- Stando cosi le cose, non si può considerare che il Consiglio abbia commesso un
manifesto errore di valutazione ritenendo che le importazioni effettuate dal
produttore comunitario non costituivano la causa del danno subìto dall'industria
comunitaria (v., in questo senso, sentenze della Corte 5 ottobre 1988, cause riunite
260/85 e 106/86, TEX e a./Consiglio, Racc. pag. 5855, punto 47, e 14 marzo 1990,
causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781,
punto 57).
- 112.
- Ne consegue che il secondo motivo dev'essere disatteso e che il ricorso dev'essere
interamente respinto.
Sulle spese
- 113.
- A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte
soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta
soccombente e avendo il Consiglio chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente
dev'essere condannata a sostenere le sue spese, nonché quelle sostenute dal
Consiglio. Conformemente all'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la
Commissione, interveniente, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle del Consiglio.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
JaegerLenaerts
Tiili
Azizi Mengozzi
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2000.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts