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Ricorso proposto il 10 novembre 2023 – Shopper Union France e Azalbert / Commissione

(Causa T-1071/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Shopper Union France (Parigi, Francia), Xavier Azalbert (Garches, Francia) (rappresentante: D. Protat, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea che rifiuta di concedere loro l’accesso a taluni documenti e in particolare a tutti i contratti di acquisto di vaccini contro il COVID-19 conclusi dalla Commissione con le aziende farmaceutiche Pfizer-BioNTech, Moderna e Janssen non oscurati.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata. I ricorrenti affermano che i dati personali delle persone che hanno partecipato alla squadra negoziale congiunta incaricata delle trattative contrattuali con i produttori di vaccini, le quali erano investite di un mandato pubblico o quanto meno di una missione di servizio pubblico, non sono tali da consentire la rivelazione delle loro opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, o della loro appartenenza sindacale. Non vi è dunque alcun motivo di ritenere che la divulgazione dei dati personali di cui trattasi arrechi pregiudizio agli interessi legittimi degli interessati.

Secondo motivo di ricorso, vertente sull’inapplicabilità dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle imprese. Secondo i ricorrenti, la Commissione non sostiene che essa si esporrebbe al pagamento di penalità contrattuali alle aziende farmaceutiche controparti qualora rivelasse, nonostante la clausola di riservatezza controversa, i termini dei contratti. Di conseguenza, l’eccezione relativa al segreto commerciale non può trovare applicazione.

Terzo motivo di ricorso, vertente sull’interesse prevalente che giustifica l’accesso ai documenti richiesti. I ricorrenti affermano che varie ragioni relative, in particolare, al contesto della conclusione dei contratti legato alla pandemia di COVID-19, alla finalità di tali contratti, consistente nel soddisfare una missione di interesse generale riguardante la salute della popolazione che vive nell’Unione, al monopolio dell’Unione e degli Stati membri per quanto concerne l’acquisto e la distribuzione dei vaccini, configurano l’esistenza di un interesse pubblico dell’Unione e dei suoi cittadini prevalente rispetto agli interessi privati delle aziende farmaceutiche interessate.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la clausola di riservatezza controversa costituisce un abuso di diritto. I ricorrenti affermano che la Commissione non ha il diritto di basarsi sulla clausola di riservatezza controversa per negare l’accesso alle loro domande poiché ciò equivale a «distruggere» o quanto meno a «limitare» un diritto contenuto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), quello alla trasparenza, e dunque a commettere un abuso di diritto vietato dall’articolo 54 della Carta.

Quinto motivo di ricorso, vertente sul carattere fraudolento delle eccezioni sollevate dalla Commissione nel suo rifiuto di fornire i documenti richiesti. I ricorrenti affermano che sono in corso due indagini penali sulle condizioni della conclusione dei contratti di acquisto di vaccini contro il COVID-19 tra la Commissione e la società Pfizer Inc. Le eccezioni sollevate dalla Commissione per negare l’accesso ai documenti hanno quindi il solo scopo di proteggere i suoi membri.

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