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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 aprile 2016 – Stato belga / Max-Manuel Nianga

(Causa C-199/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Stato belga

Resistente: Max-Manuel Nianga

Questione pregiudiziale

«Se letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tenendo conto del diritto di essere sentiti in ogni procedimento, che è parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell’Unione, come applicato nel contesto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 1 , l’articolo 5 della medesima direttiva debba essere interpretato nel senso che imponga all’autorità nazionale di tenere conto dell’interesse superiore del bambino, della vita familiare e delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato, in sede di adozione della decisione di rimpatrio, di cui agli articoli 3, punto 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva, o in occasione dell’allontanamento, ai sensi degli articoli 3, punto 5, e 8 della medesima direttiva».

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1 GU L 348, pag. 98.