Sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre 2008 - Anvil Knitwear / UAMI - Aprile e Aprile (Aprile)
("Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Richiesta di marchio comunitario figurativo Aprile - Marchio nazionale denominativo anteriore ANVIL - Motivo relativo di rigetto - Mancanza di rischio di confusione - Obbligo di motivazione - Diritto di difesa - Art. 8, n. 1, lett. b), artt. 73 e 74 del regolamento (CE) n. 40/94")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anvil Knitwear, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Würtenberger, R. Kunze e T. Wittmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen e O. Mondéjar Ortuño, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Aprile e Aprile Srl (Argelato, Italia)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2007 (procedimento R 1076/2006-2) relativa ad una procedura di opposizione tra Anvil Knitwear, Inc. e Aprile e Aprile Srl.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Anvil Knitwear, Inc. è condannata alle spese.
____________1 - GU C 170 del 21.7.2007.