Language of document : ECLI:EU:T:2010:233

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 giugno 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Telecomunicazioni – Contributi all’acquisto di decoder digitali – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Esclusione dei decoder che consentono la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite – Vantaggio – Carattere selettivo – Lesione della concorrenza – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑177/07,

Mediaset SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, G. Rossi, E. Petritsi e A. Nucara, dal sig. D. O’Keeffe e dalla sig.ra P. Boyle, solicitors,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. B. Martenczuk, G. Conte e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sky Italia Srl, con sede in Roma, rappresentata inizialmente dagli avv.ti F.E. González Díaz e D. Gerard, successivamente dall’avv. González Díaz,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2004»), così disponeva:

«Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T‑DVB/C‑DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 EUR. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di EUR».

2        L’art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), (in prosieguo: la «legge finanziaria 2005»), prevedeva il rifinanziamento di tale misura per lo stesso limite di spesa di EUR 110 milioni, riducendo tuttavia il contributo per il decoder a EUR 70.

3        Tale regime non è più in vigore dal 1° dicembre 2005.

4        Il processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale è stato avviato in Italia con la legge 20 marzo 2001, n. 66 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‑legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, a termini della quale il passaggio al sistema digitale avrebbe dovuto essere completato, abbandonando definitivamente il sistema di trasmissione analogica, entro il dicembre del 2006. A tal riguardo, l’art. 2 bis, comma 5, di detta legge così dispone:

«Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2006».

5        La data prevista per la cessazione delle trasmissioni analogiche è stata successivamente rinviata due volte, in un primo momento sino al 2008, quindi, in un secondo momento, sino al 30 novembre 2012.

6        L’11 maggio 2004, la Centro Europa 7 Srl presentava alla Commissione delle Comunità europee una denuncia volta contro il contributo concesso dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 4, n. 1, della legge finanziaria 2004, per l’acquisto di taluni decoder digitali terrestri. Con lettera 10 febbraio 2005, la Centro Europa 7 forniva alla Commissione altre informazioni, deducendo che il governo italiano aveva previsto il rifinanziamento della misura di cui trattasi con l’art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005.

7        Il 3 maggio 2005, la Sky Italia Srl presentava parimenti una denuncia diretta contro le stesse disposizioni della legge finanziaria 2004 e della legge finanziaria 2005.

8        Con lettera datata 21 dicembre 2005, la Commissione comunicava alla Repubblica italiana la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE (GU 2006, C 118, pag. 10; in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento di indagine formale») in relazione all’art. 4, comma 1, della legge finanziaria 2004 e all’art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005 (in prosieguo, congiuntamente: la «misura di cui trattasi»). In tale decisione la Commissione invitava gli interessati a trasmetterle osservazioni in merito a tale misura.

9        Il 24 gennaio 2007 la Commissione emanava la decisione 2007/374/CE, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004) al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali (GU L 147, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

10      La Commissione faceva anzitutto presente che la misura di cui trattasi, laddove prevedeva la concessione da parte della Repubblica italiana di un contributo per l’acquisto, negli anni 2004 e 2005, di taluni decoder digitali terrestri, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE a favore di emittenti digitali terrestri che offrivano servizi televisivi a pagamento, in particolare servizi «pay per view» nonché di operatori via cavo fornitori di servizi televisivi digitali a pagamento.

11      La Commissione riteneva quindi che la misura di cui trattasi non potesse beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall’art. 87, n. 3, CE. In particolare, l’istituzione escludeva la possibilità di applicare la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, considerato che, sebbene il passaggio dalla radiodiffusione televisiva analogica alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, la misura di cui trattasi non risultava proporzionata al perseguimento di tale obiettivo e non era tale da evitare distorsioni inutili della concorrenza. Tale conclusione si basava, segnatamente, sul rilievo che la misura di cui trattasi non era tecnologicamente neutra, considerato che non si applicava ai decoder digitali satellitari. La Commissione riteneva, tuttavia, che la misura di cui trattasi, per quanto potesse essere considerata quale aiuto ai produttori di decoder, avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Infatti, da un lato, essa promuoveva lo sviluppo tecnologico sotto forma di decoder dal rendimento più elevato, provvisti di standard a disposizione di tutti i produttori, e, dall’altro, il finanziamento poteva andare a beneficio di tutti i produttori che offrivano tale tipo di decoder, ivi inclusi i produttori situati in altri Stati membri, infine, l’incoraggiamento della domanda di decoder in conseguenza della misura di cui trattasi costituiva l’effetto, di per sé inevitabile, di qualsiasi politica pubblica a favore del passaggio al sistema digitale, anche la più neutra dal punto di vista tecnologico.

12      La Commissione ordinava, pertanto, il recupero degli aiuti versati in esecuzione della misura di cui trattasi, dichiarati incompatibili con il mercato comune e concessi illegittimamente. A tal fine, la Commissione forniva talune indicazioni relative alle modalità del calcolo dell’importo degli aiuti.

13      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Il regime al quale la Repubblica italiana ha illegittimamente dato esecuzione a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1.      La Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1.

2.      Il recupero viene eseguito senza indugio e con le procedure di diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

3.      Gli interessi da recuperare a norma del paragrafo 2 sono calcolati in conformità della procedura di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] [GU L 140, pag. 1].

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica italiana informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario allegato alla presente decisione.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma la Repubblica italiana trasmette i documenti necessari a comprovare che è stata avviata la procedura di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

14      Con decisione 24 gennaio 2007, C (2006) 6630 def., la Commissione ha dichiarato compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana per effetto della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (in prosieguo: la «legge finanziaria 2006»), per l’acquisto, nel 2006, di decoder digitali con interfaccia per programmi applicativi aperta (in prosieguo: la «decisione relativa al 2006»). A differenza della decisione impugnata, i contributi oggetto della decisione relativa al 2006 venivano ritenuti «tecnologicamente neutri», tenuto conto che ne potevano beneficiare i decoder dell’intera gamma digitale (terrestri, via cavo e satellitari), a condizione che fossero interattivi e interoperativi, vale a dire che si trattasse di decoder «aperti», rispetto ai decoder detti «proprietari».

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2007, la ricorrente, Mediaset SpA, emittente di programmi digitali terrestri, ha proposto ricorso contro la decisione impugnata.

16      Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2007, la Sky Italia ha formulato domanda di intervento nel presente procedimento a sostegno della Commissione. Con ordinanza 10 gennaio 2008 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento.

17      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità dell’allegato A.8 del ricorso

 Argomenti delle parti

19      La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, ritiene che l’allegato A.8 del ricorso, intitolato «Il settore italiano della radiodiffusione: breve sintesi del contesto storico, legislativo e del mercato» (in prosieguo: l’«allegato A.8»), nonché tutti i rinvii al medesimo debbano essere dichiarati irricevibili e che il suo contenuto non debba essere preso in considerazione dal Tribunale. Infatti, l’allegato A.8 conterrebbe una serie di argomenti e di osservazioni in fatto e in diritto che non figurerebbero nel ricorso. Conseguentemente, l’allegato e i rinvii al medesimo operati nel ricorso costituirebbero violazione dell’obbligo, enunciato all’art. 21, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia nonché all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui l’oggetto della controversia e i motivi dedotti devono essere esposti nel ricorso vero e proprio.

20      La ricorrente osserva che tutti i motivi dedotti a sostegno del ricorso sono sviluppati nel relativo atto, ragion per cui l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione riguardo all’allegato A.8 e ai rinvii al medesimo è priva di pertinenza e di fondamento.

 Giudizio del Tribunale

21      Il Tribunale rileva, in limine, che nel ricorso vengono effettuati cinque rinvii all’allegato A.8, vale a dire, da un lato, ai punti 11 e 109, e, dall’altro, alle note a pié di pagina nelle pagine 57, 94 e 115.

22      Per quanto attiene al primo rinvio, contenuto nel punto 11 del ricorso, si deve rilevare che esso figura nel punto introduttivo del secondo capitolo, «Contesto di fatto», che precede il terzo capitolo, intitolato «Motivi di annullamento». Con tale rinvio all’allegato A.8 si è voluto consentire al Tribunale di disporre di un’esposizione del contesto normativo e di quello relativo al mercato nell’ambito dei quali la misura di cui trattasi dovrebbe essere esaminata.

23      Conseguentemente, per quanto attiene a tale prima sede, la Commissione non può contestare alla ricorrente di aver operato un rinvio all’allegato A.8.

24      Per quanto attiene alle quattro ultime sedi, che figurano invece nel terzo capitolo, intitolato «Motivi di annullamento», si deve rammentare che, se è pur vero che il contenuto del ricorso può essere sostenuto ed integrato, riguardo a punti specifici, mediante rinvio ad estratti di documenti ad esso allegati, gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II‑2081, punto 34). Gli allegati non possono servire pertanto a sviluppare un motivo spiegato in modo sommario nel ricorso, proponendo censure o argomenti non contenuti nel medesimo. La ricorrente deve indicare nel suo ricorso i motivi esatti sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali detti motivi si fondano (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C‑52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑2187, punto 17; ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II‑523, punto 20, e sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007, causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑107, punto 167).

25      Nella specie, il Tribunale rileva che i quattro ultimi rinvii mirano, come emerge dalle memorie della ricorrente, ad illustrare gli argomenti esposti a sostegno dei motivi dedotti.

26      In tal senso, la nota a pié della pagina 57 illustra l’affermazione secondo cui «l’obbligo di transizione al sistema digitale si traduce in un obbligo per le emittenti terrestri e per la ricorrente non incombente alle imprese operanti su altre piattaforme di diffusione».

27      Parimenti, la nota a pié della pagina 94 illustra l’affermazione secondo cui «il contributo compensava i costi connessi all’esecuzione di obblighi specificamente imposti dalla legge riguardanti unicamente la piattaforma terrestre».

28      Inoltre, per quanto attiene al rinvio contenuto nel punto 109, viene espressamente indicato che «[dall’allegato A.8] emerge che le emittenti con sistema analogico non hanno potuto godere del minimo privilegio, né a livello di frequenze, né a quello di mercato».

29      Infine, la nota a pié della pagina 115 illustra, dal canto suo, l’affermazione secondo cui «la misura di cui trattasi risulta proporzionata, in quanto si limita ai costi supplementari dell’interoperabilità e dell’interattività nonché al costo cui la ricorrente ha, in particolare, dovuto far fronte in esecuzione degli obblighi specificamente impostile dalla legge».

30      Dalle suesposte osservazioni emerge che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, i rinvii all’allegato A.8 nelle quattro ultime sedi sono volti a sostenere argomenti esposti nelle memorie della ricorrente. Il Tribunale rileva, inoltre, che, nelle sue memorie, la ricorrente non ha esposto sommariamente motivi o argomenti successivamente sviluppati nell’allegato A.8.

31      Pertanto, erroneamente la Commissione sostiene che l’allegato A.8 debba essere considerato irricevibile e non debba essere preso in considerazione dal Tribunale. Il motivo della Commissione dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

 Sulla ricevibilità degli allegati del ricorso non tradotti nella lingua processuale

 Argomenti delle parti

32      La Commissione osserva che vari allegati al ricorso, vale a dire gli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.11, A.12 e A.13, sono stati presentati dalla ricorrente unicamente in lingua italiana, laddove essi avrebbero dovuto essere accompagnati da una traduzione nella lingua processuale, come previsto dall’art. 35, n. 3, del regolamento di procedura.

33      La ricorrente replica che fornirà gli allegati al ricorso di cui trattasi nella lingua processuale, su richiesta del Tribunale conformemente all’art. 35 del regolamento di procedura.

 Giudizio del Tribunale

34      L’art. 35, n. 3, commi 1‑3, del regolamento di procedura così dispone:

«La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. Il Tribunale può in qualunque momento ordinare, d’ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale».

35      Inoltre, l’art. 7, n. 5, secondo comma, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale (GU 2007, L 232, pag. 1), prevede quanto segue:

«Quando determinati atti o documenti allegati a una memoria o a un atto processuale non sono corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne chiede la regolarizzazione alla parte interessata, qualora tale traduzione appaia necessaria ai fini del corretto svolgimento del procedimento».

36      Nella specie, si deve anzitutto rilevare che la Commissione non ha chiesto espressamente che il Tribunale esiga dal ricorrente la traduzione nella lingua processuale degli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.11, A.12 e A.13. Infatti, la Commissione si è limitata, mediante un inciso in una nota a pié della pagina 15 del controricorso, ad osservare che i detti allegati al ricorso sono stati presentati dalla ricorrente unicamente in lingua italiana, senza essere accompagnati da traduzione nella lingua processuale.

37      Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, alla luce dell’oggetto delle disposizioni del regolamento di procedura e delle istruzioni al cancelliere, si deve ritenere che, in assenza di richiesta di una parte in tal senso, solamente qualora la traduzione nella lingua processuale risulti necessaria al corretto svolgimento del procedimento spetta al cancelliere procedervi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 settembre 2002, causa T‑29/01, Puente Martín/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑833, punto 40).

38      Nella specie, in assenza di richiesta in tal senso delle parti, il Tribunale non ha ritenuto necessario chiedere la traduzione nella lingua processuale degli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.11, A.12 e A.13 per le ragioni seguenti. In primo luogo, per quanto attiene agli allegati A.1‑A.4, essi sono stati trasmessi per esigenze procedurali ai fini dell’identificazione delle parti nonché dei loro rappresentanti. In secondo luogo, l’allegato A.7 riporta l’atto che costituisce l’oggetto del presente ricorso di annullamento. Orbene, tale atto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successivamente alla proposizione del ricorso stesso, è stato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, tra le quali la lingua processuale nel procedimento qui in esame. In terzo luogo, per quanto attiene agli allegati A.11, A.12 e A.13, essi riportano disposizioni di diritto nazionale pertinenti. Orbene, tali disposizioni sono state sostanzialmente esaminate, se non richiamate in extenso, rispettivamente ai punti 7, 6 e 10 della decisione impugnata, il che consente di presumere che il suo autore sia in grado di comprenderne il contenuto.

39      Alla luce delle suesposte considerazioni erroneamente la Commissione contesta alla ricorrente la mancata trasmissione della traduzione nella lingua processuale degli allegati A.1, A.2, A.3, A.4, A.7, A.11, A.12 e A.13.

 Sui motivi di ricorso

40      A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, nell’atto introduttivo del procedimento, quattro motivi attinenti rispettivamente, in primo luogo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, in secondo luogo ad un manifesto errore di valutazione e ad un manifesto errore di diritto nell’esame della compatibilità della misura di cui trattasi con l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, in terzo luogo alla violazione dell’art. 253 CE e, in quarto luogo, alla violazione dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), nonché dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

41      All’udienza la ricorrente ha dedotto un motivo relativo al fatto che, sostanzialmente, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nella determinazione della sfera di applicazione dell’art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004.

42      Occorre esaminare la ricevibilità di quest’ultimo motivo, per poi pronunciarsi sulla fondatezza dei quattro motivi dedotti nell’atto introduttivo del procedimento.

 Sulla ricevibilità del motivo relativo ad un manifesto errore di valutazione nella determinazione della sfera di applicazione dell’art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004

 Argomenti delle parti

43      All’udienza la ricorrente ha espressamente contestato il fatto che, ai sensi dell’art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004, le emittenti digitali satellitari siano escluse dal beneficio della misura di cui trattasi. In risposta ad un quesito posto dal Tribunale, con cui è stata invitata a precisare in quale fase del procedimento scritto essa avesse formulato tale censura, la ricorrente ha risposto rinviando ai punti 69 e segg., nonché al punto 76 della propria memoria di replica.

44      Invitate dal Tribunale, all’udienza, a prendere posizione su tale contestazione della ricorrente, la Commissione e la Sky Italia hanno sostenuto la tardività del motivo, il quale dovrebbe essere quindi dichiarato irricevibile.

 Giudizio del Tribunale

45      Si deve rammentare che, in base al combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi nel corso del procedimento è esclusa, salvo che tali motivi non si fondino su elementi di fatto e di diritto emersi durante il procedimento.

46      Nella specie, la ricorrente, come risulta dalle sue dichiarazioni all’udienza, non ha sollevato il detto motivo nell’atto introduttivo del ricorso, bensì nella memoria di replica. Peraltro, la ricorrente non sostiene che il motivo medesimo si fondi su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.

47      Pertanto, conformemente alle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale richiamate supra al punto 45, il motivo relativo ad un manifesto errore di valutazione nella determinazione della sfera di applicazione dell’art. 4, n. 1, della legge finanziaria 2004 dev’essere dichiarato irricevibile.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE

48      Il primo motivo attiene alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE nella parte in cui la Commissione ha concluso che la misura di cui trattasi costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi del detto articolo. Tale motivo si articola su quattro capi relativi, rispettivamente, in primo luogo alla nozione di beneficiario indiretto, in secondo luogo all’assenza di vantaggio economico, in terzo luogo all’assenza di carattere selettivo della misura di cui trattasi e infine, in quarto luogo, all’assenza di distorsione della concorrenza.

 Sul secondo capo del primo motivo, relativo all’assenza di vantaggio economico

–       Argomenti delle parti

49      In primo luogo, la ricorrente ritiene che la misura di cui trattasi non le abbia procurato alcun vantaggio economico, quale la creazione di opportunità commerciali. Infatti, nella decisione impugnata, erroneamente e senza alcuna prova la Commissione affermerebbe che la detta misura avrebbe consentito alle emittenti di evitare di dover sopportare i costi connessi al finanziamento dei decoder, pratica commerciale che essa erroneamente affermerebbe di essere diffusa sul mercato. A parere della ricorrente, tale affermazione sarebbe esatta solo per quanto attiene agli operatori televisivi con abbonamento, e ciò in considerazione delle stabili relazioni contrattuali che tali operatori stabiliscono con i loro abbonati. In assenza di siffatte stabili relazioni contrattuali, le emittenti televisive digitali terrestri non avrebbero alcun interesse a sovvenzionare l’acquisizione di decoder che consentano l’interoperabilità. Infatti, esse si esporrebbero in tal modo al rischio di parassitismo, nel senso che i loro concorrenti potrebbero parimenti avvalersi della sovvenzione. La misura di cui trattasi opererebbe piuttosto a profitto dei consumatori, in grado di acquistare decoder con tecnologia aperta.

50      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la misura di cui trattasi non le abbia procurato alcun vantaggio in termini di migliore penetrazione sul mercato della televisione a pagamento o della creazione di clientela. In tale contesto, essa nega che la misura di cui trattasi le abbia consentito di costituire una clientela per la televisione a pagamento o di accedere al mercato della televisione a pagamento a basso costo. Anzitutto, le preferenze dei consumatori sarebbero determinate dalla qualità e dalle caratteristiche dei programmi emessi e non dal prezzo del decoder. Inoltre, dei vantaggi procurati dalla misura di cui trattasi avrebbero beneficiato tutti gli operatori digitali terrestri, anche potenziali. Infine, la misura di cui trattasi assicurerebbe e garantirebbe il mantenimento del carattere generale e gratuito del modello di televisione analogico accessibile a tutti nella transizione verso la televisione digitale.

51      La Commissione non avrebbe peraltro tenuto conto degli investimenti operati dalla ricorrente non solo ai fini della digitalizzazione, ma anche ai fini della copertura dei costi di avvio dei servizi di televisione a pagamento. Parimenti, la ricorrente afferma che dei vantaggi menzionati dalla Commissione avrebbe potuto beneficiare qualsivoglia emittente digitale terrestre di televisione a pagamento e, in particolare, i futuri nuovi concorrenti sul mercato e che tale effetto è inerente a qualsiasi misura a favore della televisione digitale, ivi compresa la più neutra dal punto di vista tecnologico.

52      In terzo luogo, la ricorrente afferma che il contributo corrisponde ai costi supplementari dei decoder interoperativi e interattivi, ciò che la Commissione avrebbe d’altronde riconosciuto al punto 85 della decisione impugnata.

53      La ricorrente sostiene che gli argomenti esposti dalla Sky Italia, relativi a pretesi vantaggi di cui essa avrebbe beneficiato, vale a dire l’accesso «senza rischi» ad un nuovo mercato, un sostegno commerciale da parte delle pubbliche autorità ed un accesso ad un capitale a costo ridotto, debbano essere dichiarati irricevibili o, in ogni caso, respinti in quanto infondati.

54      La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, chiede il rigetto del presente capo.

–       Giudizio del Tribunale

55      Al fine di potersi pronunciare sulla fondatezza del secondo capo del primo motivo nonché sugli altri tre capi del motivo medesimo, occorre esaminare, in limine, la portata dell’art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004 e dell’art. 1, comma 211, della legge finanziaria 2005, per accertare se la misura di cui trattasi potesse operare a favore tanto della piattaforma digitale terrestre quanto di quella digitale satellitare.

56      A tal riguardo si deve rilevare che, a norma dell’art. 4, primo comma, primo periodo, della legge finanziaria 2004, a ciascun utente del servizio di radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che avesse acquistato o noleggiato un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre e la conseguente interattività, era riconosciuto un contributo pubblico pari a EUR 150 (ridotto a EUR 70 nella legge finanziaria 2005).

57      Per quanto attiene a tali disposizioni, si deve rilevare che, come correttamente osservato dalla Commissione al punto 7 della decisione impugnata, il beneficio della misura di cui trattasi era subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni cumulative, tra le quali l’acquisto o il noleggio di un apparecchio che consentisse la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri.

58      Il Tribunale osserva inoltre che, al punto 122 del ricorso, la ricorrente ha espressamente contestato alla Commissione di aver emanato due decisioni, vale a dire la decisione impugnata e quella relativa al 2006, contraddittorie quanto alla compatibilità con il mercato comune della misura di cui trattasi e di quella prevista dalla legge finanziaria 2006, laddove tali misure sarebbero state concesse, a suo parere, in circostanze di fatto essenzialmente analoghe. A sostegno di tale censura la ricorrente fa valere che la sola ragione per la quale la conclusione di incompatibilità tratta dalla Commissione nella decisione impugnata è stata successivamente capovolta nella decisione relativa al 2006 risiede nell’inserimento, da parte del legislatore italiano, di termini diretti ad includere specificamente le emittenti satellitari.

59      In tal senso, dal punto 122 del ricorso emerge che la ricorrente non contesta che il legislatore abbia infine ritenuto necessario, all’atto dell’emanazione della legge finanziaria del 2006, includere espressamente, nelle disposizioni volte a definire la sfera di applicazione della misura di cui trattasi, le emittenti satellitari.

60      Dalle suesposte considerazioni risulta che la misura di cui trattasi non poteva evidentemente operare a beneficio di un consumatore che avesse deciso di acquistare o noleggiare un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali televisivi digitali satellitari. Pertanto, tale misura non rispondeva all’esigenza di neutralità tecnologica, posta dalla Commissione, per quanto attiene alle misure di aiuto relative al mercato della televisione digitale.

61      In via principale si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione se, in assenza della misura di cui trattasi, le emittenti avrebbero necessariamente finanziato l’acquisizione di decoder non è pertinente ai fini della valutazione della qualificazione della misura de qua come aiuto di Stato.

62      Infatti, ciò che rileva a tal riguardo è la questione se i contributi a favore dei decoder abbiano creato un vantaggio per le emittenti terrestri quali la ricorrente. In proposito si deve rilevare che, ai punti 82‑95 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto dettagliatamente tutte le ragioni per le quali la misura di aiuto di cui trattasi costituiva, a suo parere, un vantaggio economico a favore delle emittenti terrestri. In tale contesto essa ha, in particolare e correttamente, osservato che lo sviluppo della clientela rappresenta una parte essenziale dell’attività commerciale delle emittenti di programmi televisivi. Inoltre, il Tribunale rileva che la Commissione ha esposto le ragioni per le quali essa ha, giustamente, ritenuto che la misura di aiuto di cui trattasi, da un lato, incitasse i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero dovuto sopportare e, dall’altro, ha consentito alle emittenti medesime di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela.

63      Per la stessa ragione dev’essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui le emittenti terrestri non avrebbero avuto alcun interesse a sovvenzionare decoder per il fatto che si sarebbero esposte al rischio di parassitismo, nel senso che le loro concorrenti avrebbero potuto parimenti beneficiare del contributo. In ogni caso, il fatto che la ricorrente condividesse il vantaggio derivante dal contributo de quo con altre emittenti non priva la misura di cui trattasi del proprio carattere di vantaggio a suo favore.

64      Parimenti, il fatto che la misura di cui trattasi risulti molto vantaggiosa per i consumatori in quanto riduce il prezzo dei decoder più sofisticati a livello del prezzo dei decoder di base non incide in alcun modo sul fatto che la misura de qua costituisca parimenti un vantaggio per le emittenti terrestri e per gli operatori via cavo.

65      Quanto all’argomento secondo cui nelle scelte dei telespettatori sarebbero determinanti le caratteristiche dei programmi trasmessi e non il prezzo del decoder, il Tribunale ritiene che, se è pur vero che tali caratteristiche possono influire sulle scelte dei telespettatori, resta il fatto che il prezzo del decoder costituisce un parametro determinante di cui il telespettatore tiene conto nell’operare le proprie scelte. Nella specie, il contributo concesso direttamente ai consumatori produceva automaticamente l’effetto di ridurre il prezzo di acquisto o di noleggio di un apparecchio che consentisse la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri. Orbene, tale riduzione di prezzo è idonea ad incidere sulle scelte dei consumatori attenti ai costi.

66      Quanto all’argomento secondo cui la misura di cui trattasi garantirebbe il mantenimento del carattere generale e gratuito del modello di televisione nel corso della transizione verso il sistema digitale, si deve rilevare che tale circostanza non è idonea a rimettere in discussione la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Tale circostanza potrebbe, tutt’al più, costituire un elemento di cui occorrerebbe tener conto nell’ambito dell’esame della compatibilità della misura medesima con il mercato comune nel contesto dell’articolo 87, n. 3, CE.

67      Per la stessa ragione, dev’essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui il contributo sarebbe stato necessario in quanto, in circostanze di mercato normali, essa non avrebbe sopportato volontariamente i costi supplementari necessari ai fini dell’acquisizione di decoder interoperativi.

68      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità e sulla fondatezza degli argomenti dedotti dalla Sky Italia, correttamente la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi abbia consentito alle emittenti digitali terrestri ed agli operatori via cavo, tra i quali la ricorrente, di beneficiare di un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE rispetto alle emittenti satellitari e che, conseguentemente, il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo capo del primo motivo, relativo alla nozione di beneficiario indiretto

–       Argomenti delle parti

69      La ricorrente deduce che erroneamente la Commissione ha ritenuto, richiamandosi alle sentenze della Corte 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857), e 13 giugno 2002, causa C‑382/99, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I‑5163), che la misura di cui trattasi, di cui i beneficiari diretti sono i consumatori finali, comporti un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE che favorirebbe indirettamente taluni operatori.

70      La ricorrente sostiene, in primo luogo, che le due sentenze siano prive di pertinenza nella specie. Infatti, i beneficiari indiretti dovrebbero essere considerati diversamente quando il beneficio diretto sia concesso ai consumatori individuali piuttosto che alle imprese. Atteso che i beneficiari primi e diretti della misura di cui trattasi non esercitano un’attività economica, la misura medesima resterebbe direttamente esclusa dalla sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

71      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non siano chiari i motivi per i quali la Commissione avrebbe arbitrariamente deciso di restringere la nozione di beneficiari indiretti includendo unicamente le emittenti digitali terrestri e gli operatori via cavo che offrono servizi di televisione a pagamento. Essa afferma, in particolare, che le emittenti digitali terrestri e gli operatori via cavo in generale possono parimenti beneficiare indirettamente della misura di cui trattasi. La ricorrente ritiene, inoltre, che la Commissione abbia arbitrariamente escluso i produttori di decoder dalla categoria dei beneficiari della misura di cui trattasi.

72      Nella replica la ricorrente ha precisato di non contestare la possibilità che un aiuto di Stato possa avere beneficiari indiretti, bensì di voler contestare l’attuazione, nella decisione impugnata, delle modalità di applicazione della nozione di beneficiario indiretto.

73      In primo luogo, la Commissione deduce che l’art. 87, n. 1, CE non prevede alcun requisito quanto alle modalità di concessione dell’aiuto. In secondo luogo, le disposizioni dell’art. 87, n. 2, lett. a), CE sarebbero totalmente superflue se, come affermato dalla ricorrente, gli aiuti concessi in primis ai consumatori non potessero mai essere considerati quali aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. In terzo luogo, la tesi della ricorrente risulterebbe contraddetta dalla sentenza Paesi Bassi/Commissione, cit. supra al punto 69, la quale confermerebbe che il beneficiario diretto, al pari del beneficiario indiretto, può essere considerato quale beneficiario di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. In quarto luogo, la Commissione fa valere che, qualora si dovesse seguire il ragionamento della ricorrente secondo cui gli aiuti ai consumatori non potrebbero mai dar luogo ad aiuti di Stato, le regole relative a questi ultimi potrebbero essere facilmente eluse concedendo ai consumatori sovvenzioni subordinate all’acquisto di beni o servizi specifici. In quinto luogo, la Commissione contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe arbitrariamente scelto di restringere la nozione di beneficiari indiretti e di focalizzarsi unicamente sulle emittenti terrestri e sugli operatori via cavo che offrono servizi di televisione a pagamento.

–       Giudizio del Tribunale

74      È pacifico inter partes che la misura di cui trattasi non favorisce direttamente gli operatori del mercato della televisione digitale quali la ricorrente.

75      Tuttavia, si deve rammentare che l’art. 87 CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, senza distinguere a seconda che i vantaggi relativi agli aiuti siano concessi in modo diretto o indiretto. La giurisprudenza ha così ammesso che un vantaggio conferito direttamente a talune persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente imprese può costituire un vantaggio indiretto e, di conseguenza, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche che siano imprese (sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, causa T‑424/05, Italia/Commissione, punto 108).

76      La tesi della ricorrente, secondo cui un sussidio concesso ai consumatori non potrebbe essere qualificato come aiuto di Stato a favore degli operatori che forniscono prodotti o servizi di consumo, risulta parimenti contraddetta dall’art. 87, n. 2, lett. a), CE, a termini del quale gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti, sono compatibili con il mercato comune. Infatti, come rilevato dalla Commissione, se la tesi della ricorrente dovesse essere accolta, la detta disposizione risulterebbe superflua.

77      Infine, per quanto attiene alla contestazione formulata dalla ricorrente quanto alla mancanza di chiarezza dei motivi per i quali la Commissione avrebbe ristretto la nozione di beneficiari indiretti alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo che offrono servizi di televisione a pagamento, essa dev’essere respinta in quanto inoperante. Infatti, anche ammesso che, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione avesse dovuto ritenere che tutte le emittenti digitali terrestri e gli operatori via cavo potessero beneficiare indirettamente della misura di cui trattasi, si deve necessariamente constatare che ciò nulla toglierebbe al fatto che, come rilevato supra ai punti 55‑60, la misura di cui trattasi non poteva operare a favore delle emittenti satellitari.

78      Per la stessa ragione dev’essere respinta, in quanto inoperante, la censura relativa al fatto che la Commissione avrebbe arbitrariamente escluso i produttori di decoder dalla categoria dei beneficiari della misura di cui trattasi.

79      Dalle suesposte considerazioni emerge che correttamente la Commissione ha qualificato la ricorrente come beneficiaria indiretta della misura di cui trattasi. Pertanto, il primo capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo capo del primo motivo, relativo all’assenza di carattere selettivo della misura di cui trattasi

–       Argomenti delle parti

80      La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto la misura di cui trattasi selettiva in considerazione del suo preteso carattere discriminatorio. Infatti, la Commissione avrebbe confuso la nozione di selettività e l’asserita discriminazione, ragion per cui non avrebbe debitamente dimostrato che il criterio della selettività fosse soddisfatto.

81      La Commissione fa valere che tale affermazione della ricorrente non si fonda su alcuna prova. La selettività del vantaggio che la misura di cui trattasi attribuirebbe alle emittenti digitali terrestri nonché agli operatori via cavo di televisione a pagamento risulterebbe dimostrata dal fatto che nessuna impresa ne beneficerebbe e, in particolare, non le emittenti satellitari. Conseguentemente, il terzo capo del primo motivo risulterebbe parimenti destituito di fondamento.

–       Giudizio del Tribunale

82      Si deve rilevare, in limine, che all’udienza la ricorrente, in risposta ad un quesito postole dal Tribunale con cui è stata invitata a chiarire gli argomenti dedotti a sostegno del terzo capo del primo motivo, ha fatto presente che, contrariamente alla selettività, che costituisce un elemento essenziale ai fini della qualificazione di una misura quale aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la discriminazione non viene ripresa da quest’ultimo articolo. La ricorrente ha aggiunto che la Commissione avrebbe confuso la discriminazione e la selettività e che, quando ha affermato che sussisteva discriminazione, questa non era neutra sul piano tecnologico.

83      Si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni (v. sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 106, e 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑125, punto 29). Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è indispensabile, affinché un argomento sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, ancorché sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile dall’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T‑110/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II‑2971, punto 23, e la giurisprudenza ivi richiamata; sentenza del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II‑1677, punto 26).

84      Nella specie, gli argomenti esposti dalla ricorrente a sostegno del terzo capo del primo motivo, e ciò tanto nelle sue memorie quanto all’udienza, non rispondono ai requisiti di chiarezza e di precisione postulati nell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infatti, la ricorrente non ha mai spiegato sotto qual profilo il fatto che un aiuto si applichi in modo discriminatorio – nel senso che, come rilevato dal Tribunale per quanto attiene alla misura di cui trattasi ai punti 57 e 60 supra, esso operi solamente a favore di talune categorie di imprese – non consentirebbe di ritenere che l’aiuto stesso rivesta carattere selettivo ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

85      Pertanto, il terzo capo del primo motivo dev’essere dichiarato irricevibile.

 Sul quarto capo del primo motivo, relativo all’assenza di distorsione della concorrenza

–       Argomenti delle parti

86      Anzitutto, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha concluso che la misura di cui trattasi falsi illegittimamente la concorrenza sul mercato comune.

87      In primo luogo, la ricorrente deduce che ogni emittente satellitare, ivi compresa la Sky Italia, avrebbe parimenti potuto beneficiare del contributo, offrendo decoder «ibridi», vale a dire decoder al tempo stesso terrestri e satellitari. Il contributo avrebbe allora coperto i costi supplementari connessi all’inclusione della tecnologia necessaria per ricevere il segnale televisivo per via terrestre. In ogni caso, il fatto che i risultati della Sky Italia sul mercato di cui trattasi siano restati eccellenti dimostrerebbe che i contributi non hanno materialmente inciso sulla sua situazione.

88      In secondo luogo, si dovrebbe tener conto, nella valutazione dell’assenza di distorsioni della concorrenza, del fatto che l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») applicabile alle piattaforme di trasmissione satellitare sarebbe più vantaggiosa di quella applicabile alle piattaforme di trasmissione terrestre. In tal senso, la misura di cui trattasi compenserebbe il vantaggio economico derivante alle prime dall’applicazione di un’aliquota IVA ridotta. Al fine di avvalorare tale argomento la ricorrente rinvia ad una denuncia relativa alla violazione del diritto comunitario e ad un’altra denuncia relativa ad un aiuto di Stato, denunce presentate alla Commissione il 13 marzo 2007. La ricorrente invita il Tribunale a dichiarare irricevibile l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Sky Italia quanto all’argomento relativo ai vantaggi fiscali di cui beneficerebbero le emittenti satellitari, sulla base del rilievo che la stessa Commissione, a sostegno della quale è intervenuta la Sky Italia, non avrebbe sollevato tale eccezione.

89      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, imponendo vincoli concorrenziali alla piattaforma satellitare, la misura di cui trattasi avrebbe, al contrario, consentito di sviluppare la concorrenza. Inoltre, la misura medesima consentirebbe ai consumatori di beneficiare, per lo stesso prezzo, di decoder che consentono l’accesso ad un’offerta molto più ricca. Infine, l’esclusione delle tecnologie oggetto di un diritto di proprietà sarebbe inerente all’obiettivo di interesse comune diretto a favorire gli standard aperti e non falserebbe la concorrenza. La sola distorsione della concorrenza tra le piattaforme satellitari e terrestri sarebbe quella, operante a sfavore delle emittenti terrestri, derivante dalla scelta della Sky Italia di vietare ai terzi l’accesso alla sua tecnologia di criptaggio.

90      In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver adottato due decisioni, vale a dire la decisione impugnata e quella relativa al 2006, contraddittorie quanto alla compatibilità con il mercato comune della misura di cui trattasi e di quella prevista nella legge finanziaria 2006, laddove tali misure sarebbero state adottate in circostanze di fatto essenzialmente analoghe. A sostegno di tale argomento la ricorrente deduce che l’unico motivo per il quale la conclusione di incompatibilità cui la Commissione è giunta nella decisione impugnata è stata successivamente capovolta nella decisione relativa al 2006 risiede nell’inserimento, da parte del legislatore italiano, di termini diretti ad includere specificamente le emittenti satellitari.

91      In quinto luogo, nella replica, la ricorrente, richiamandosi alla decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4286 def., relativa ad un aiuto (N 103/2007) all’acquisto di decoder digitali e all’adattamento delle antenne nella provincia di Soria (in prosieguo: la «decisione Soria»), contesta parimenti alla Commissione di aver adottato la decisione impugnata arbitrariamente. Infatti, essa osserva che, al punto 16 della decisione Soria la Commissione ha dichiarato la misura interessata compatibile con il mercato comune sulla base del rilievo che la neutralità tecnologica risultava salvaguardata in quanto «i decoder sovvenzionati possono consentire la ricezione di segnali e di radiodiffusione non solo tramite la tecnologia della televisione digitale terrestre (TNT), bensì anche via cavo, satellite e/o Internet». Secondo la ricorrente, la misura oggetto della decisione Soria prevedeva che il suo beneficio fosse subordinato al fatto che i decoder TNT fossero interattivi e interoperativi, nel senso che potessero ricevere parimenti segnali da altre piattaforme, come nella specie.

92      In seguito, la misura di cui trattasi non violerebbe il principio della parità di trattamento tra le emittenti digitali. Infatti, la differenza di trattamento tra le piattaforme digitali sarebbe giustificata dal fatto che esse si trovano in situazioni differenti. In ogni caso, un’eventuale violazione di tale principio risulterebbe obiettivamente ingiustificata, tenuto conto delle effettive caratteristiche del mercato interessato all’epoca e della promozione di standard aperti. A parere della ricorrente, la piattaforma satellitare non è stata espressamente inclusa proprio in quanto non esisteva offerta di tale tipo basata su uno standard aperto, né la minima probabilità che una simile offerta apparisse nel corso del breve periodo in cui la misura di cui trattasi è stata applicata. Inoltre, la ricorrente afferma che il mercato della televisione satellitare era caratterizzato dalla presenza di un’impresa, vale a dire la Sky Italia, detentrice di un monopolio di fatto, già di per sé tale da impedire l’accesso al mercato. Infine, essa rileva che successivamente alla modifica introdotta dalla legge finanziaria 2006 al fine di consentire di sovvenzionare tutti i decoder interoperativi, la Sky Italia non ha impiegato i decoder che potevano beneficiare della sovvenzione.

93      Infine, la ricorrente sostiene che, considerato che la decisione impugnata non risponde chiaramente alla questione se il problema che ha reso la misura di cui trattasi incompatibile fosse connesso alla neutralità tecnologica o al preteso accesso al minor costo al mercato interessato, la Commissione avrebbe violato il principio della certezza del diritto. A sostegno di tale argomento la ricorrente rinvia agli argomenti esposti nell’ambito del quarto motivo.

94      La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, deduce, in primo luogo, che la ricorrente non ha fornito la prova del preteso manifesto errore di valutazione che l’istituzione avrebbe commesso laddove ha concluso che la misura di cui trattasi falsava la concorrenza favorendo le emittenti digitali terrestri. In secondo luogo, erroneamente la ricorrente sosterrebbe che la differenza di trattamento tra le piattaforme digitali sarebbe giustificata dal fatto che esse si troverebbero in situazioni differenti. Parimenti erroneo sarebbe il richiamo della ricorrente al fatto che non sarebbe esistita offerta satellitare basata su standard aperti nel momento in cui la misura di cui trattasi è stata adottata. In terzo luogo, nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dichiarato la misura di cui trattasi incompatibile sulla base del rilievo che essa non avrebbe rispettato il principio di neutralità tecnologica. Conseguentemente, l’istituzione avrebbe confermato la propria costante posizione secondo cui la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato a favore della transizione al digitale sarebbe subordinata al rispetto del principio della neutralità tecnologica.

–       Giudizio del Tribunale

95      In primo luogo, per quanto attiene all’argomento secondo cui la Sky Italia avrebbe potuto beneficiare della misura di cui trattasi offrendo decoder «ibridi», si deve rilevare che tale argomento sottolinea la natura selettiva della misura medesima. Infatti, la messa a disposizione di decoder «ibridi» da parte di emittenti satellitari quali la Sky Italia implicherebbe un costo supplementare che, ripercosso sul prezzo di vendita ai consumatori, sarebbe, al massimo, compensato dalla misura di cui trattasi di cui beneficiano questi ultimi. Le emittenti satellitari si troverebbero, quindi, in una posizione meno vantaggiosa rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi. L’argomento dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

96      Inoltre il fatto che, successivamente alle modifiche introdotte nella legge finanziaria 2006 al fine di consentire di sovvenzionare tutti i decoder interoperativi, la Sky Italia non abbia abbandonato i decoder a tecnologia proprietaria per adottare i decoder che potevano beneficiare della sovvenzione non è pertinente. Infatti, come rilevato dalla Commissione al punto 110 della decisione impugnata, non può escludersi che si trattasse di una strategia subordinata ad una serie di fattori, ad esempio agli investimenti realizzati in precedenza dalla società e dalla scelta di attendere la decisione della Commissione in merito alla compatibilità della nuova misura.

97      In secondo luogo, per quanto attiene all’argomento secondo cui l’imposizione di vincoli concorrenziali alla piattaforma satellitare sarebbe stata fonte di maggiore competitività del mercato, il Tribunale ritiene che, con il ragionamento ivi sotteso, la ricorrente riconosce l’esistenza di una concorrenza tra le piattaforme terrestri e satellitari e che su tale concorrenza la misura di cui trattasi ha inciso.

98      Inoltre, per quanto attiene agli argomenti della ricorrente relativi a varie circostanze che avrebbero falsato la concorrenza a favore della piattaforma satellitare, si deve necessariamente rilevare che tali argomenti sono privi di pertinenza ai fini della valutazione se la misura di cui trattasi falsasse o minacciasse di falsare, a sua volta, la concorrenza sul mercato de quo.

99      In terzo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la decisione impugnata e la decisione relativa al 2006 sarebbero state adottate in circostanze analoghe, essa è manifestamente inesatta. Infatti, come rilevato dal Tribunale supra ai punti 57 e 60, i decoder satellitari erano esclusi dal beneficio della misura di cui trattasi. Per contro, come emerge dal paragrafo 122 del ricorso, la legge finanziaria 2006 si applicava parimenti ai decoder satellitari.

100    In quarto luogo, quanto all’argomento relativo all’arbitrarietà della decisione impugnata riguardo alla decisione Soria, secondo cui le condizioni di applicazione della misura oggetto di quest’ultima decisione sarebbero state le stesse di quelle della misura di cui trattasi, il Tribunale ritiene che esso non possa trovare accoglimento.

101    È pur vero che il tenore utilizzato dalla Commissione al punto 16 della decisione Soria, come riportato supra al punto 91, può aver indotto in errore la ricorrente quanto alla sfera di applicazione della misura oggetto di tale decisione.

102    Tuttavia, si deve necessariamente rilevare che, come dedotto dalla Commissione, tanto il tenore del punto 58 della decisione Soria quanto il tenore della lettera comunicata in allegato alla controreplica consentono di dissipare qualsiasi ambiguità a tal riguardo.

103    Infatti, come emerge dal punto 58 della decisione Soria, la Commissione ha espressamente rilevato che la misura oggetto di tale decisione consentiva ai consumatori di acquistare qualsivoglia tipo di decoder grazie a una sovvenzione indipendente dalla piattaforma tecnologica che il consumatore avrebbe deciso di utilizzare (terrestre, via cavo, satellitare o Internet a banda larga). L’istituzione ha così espressamente concluso che la detta misura rispettava il principio della neutralità tecnologica.

104    Inoltre, il Tribunale rileva che, come dedotto dalla Commissione senza essere contestata dalla ricorrente, l’istituzione medesima ha verificato, prima di adottare la decisione Soria, che la misura interessata rispettasse il criterio di neutralità tecnologica. Dalla lettera comunicata in allegato alla controreplica emerge quindi che, rispondendo ad un quesito in tal senso della Commissione, le autorità spagnole hanno espressamente confermato, con lettera 23 luglio 2007, che il tipo di trasmissione non rientrava nei criteri di concessione della sovvenzione, ragione per cui era «possibile sovvenzionare i decoder utilizzabili per la ricezione televisiva digitale terrestre, la diffusione via cavo [o quella via] satellite (...)».

105    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che, contrariamente alla misura di cui trattasi, la misura oggetto della decisione Soria poteva operare a favore di tutte le tecnologie di trasmissione televisiva digitale. Pertanto, i fatti sottesi alla decisione impugnata e quelli della decisione Soria sono manifestamente differenti, ragion per cui la ricorrente non può pretendere di porre a raffronto le conclusioni tratte dalla Commissione nelle due dette decisioni per affermare l’arbitrarietà della prima. Conseguentemente, l’argomento relativo all’arbitrarietà della decisione impugnata rispetto alla decisione Soria dev’essere respinto in quanto destituito di fondamento.

106    In quinto luogo, per quanto attiene all’argomento relativo all’assenza di una violazione del principio di parità di trattamento tra le emittenti digitali ed al fatto che, in ogni caso, un’eventuale violazione sarebbe obiettivamente giustificata, si deve rilevare quanto segue.

107    Da un lato, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui la piattaforma satellitare non sarebbe stata espressamente inclusa nella sfera di applicazione della misura di cui trattasi proprio in quanto non sarebbe esistita alcuna offerta di tal tipo basata su standard aperti né la minima probabilità che una siffatta offerta potesse apparire nel corso del breve periodo di applicazione della misura di cui trattasi, si deve rilevare che, come osservato dalla Commissione al punto 164 della decisione impugnata, l’istituzione ha constatato, senza essere contestata dalla ricorrente, che solamente nel 2004 e sino ai primi mesi del 2005 la Sky Italia aveva avviato la conversione verso una tecnologia con standard «chiusi». Conseguentemente, il Tribunale ritiene che correttamente la Commissione ne ha dedotto, nello stesso punto della decisione impugnata, che la Sky Italia avrebbe potuto scegliere diversamente se la misura di cui trattasi avesse parimenti interessato la piattaforma satellitare.

108    Dall’altro, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente secondo cui il mercato della televisione satellitare sarebbe stato caratterizzato dalla presenza di un’impresa, vale a dire la Sky Italia, detentrice di un monopolio di fatto in grado di impedire l’accesso al mercato, si deve necessariamente rilevare che tale affermazione è priva di pertinenza ai fini della valutazione se la misura di cui trattasi falsasse o minacciasse di falsare, a sua volta, la concorrenza sul mercato de quo.

109    In sesto luogo, quanto all’argomento della ricorrente relativo alla pretesa violazione da parte della Commissione del principio della certezza del diritto, dalla decisione impugnata emerge che tale argomento è manifestamente privo di fondamento. Infatti, dalla decisione impugnata, in particolare dai punti 104, 135 e 140, emerge in termini espliciti che l’incompatibilità della misura di cui trattasi è strettamente connessa alla violazione del principio di neutralità tecnologica. Inoltre, il Tribunale rileva che dal punto 36 della decisione impugnata, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente, risulta che nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale la Commissione aveva espresso i propri dubbi quanto all’assenza di violazione del principio di neutralità tecnologica da parte della misura di cui trattasi.

110    Alla luce delle suesposte considerazioni, il quarto capo del primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

111    Conseguentemente, alla luce delle conclusioni espresse supra ai punti 68, 79, 85 e 110, il primo motivo dev’essere respinto in toto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione e ad un manifesto errore di diritto nell’esame della compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE

 Sulla ricevibilità degli argomenti esposti ai paragrafi 93‑96 del ricorso

–       Argomenti delle parti

112    La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, ritiene che gli argomenti esposti dalla ricorrente ai punti 93‑96 del ricorso difettino di chiarezza. Infatti, la ricorrente si limiterebbe ad operare un riferimento generico alla sua analisi relativa all’insussistenza di aiuti. Inoltre, l’elenco di elementi che, a parere della ricorrente, la Commissione non avrebbe preso in considerazione riguarderebbe la questione della sussistenza dell’aiuto di Stato e non quella della sua compatibilità con il mercato comune. La ricorrente non fornirebbe poi alcuna spiegazione in ordine agli elementi indicati e non preciserebbe in qual misura gli argomenti si ricolleghino alla valutazione da effettuare ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Per questi motivi, gli argomenti invocati dalla ricorrente ai punti 93‑96 del ricorso dovrebbero essere dichiarati irricevibili.

113    La ricorrente deduce che, per quanto le analisi differiscano a seconda che si discuta dell’esistenza di un aiuto o della sua compatibilità, resta il fatto che esse risultano tecnicamente collegate. Conseguentemente, gli argomenti relativi all’aiuto finirebbero per operare a sostegno dei motivi di annullamento riguardanti la compatibilità, senza che ciò incida sulla loro ricevibilità.

–       Giudizio del Tribunale

114    Anzitutto, ai punti 93‑96 del ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. A tal riguardo essa si richiama alla sua analisi relativa all’insussistenza di aiuti. Essa sostiene inoltre che, nella decisione impugnata, la Commissione non abbia analizzato il contesto economico della misura di cui trattasi. La Commissione non avrebbe rilevato, in primo luogo, che la misura di cui trattasi prevedeva contributi per promuovere una tecnologia sostenuta dall’Unione, vale a dire una tecnologia aperta volta a consentire l’interoperabilità e l’interattività, in secondo luogo, che i contributi corrispondevano ai costi supplementari derivanti da tale tecnologia, in terzo luogo, che i contributi erano conformi alle raccomandazioni dell’Unione e, in quarto luogo, che i contributi non avevano conferito alcun vantaggio economico. La Commissione non avrebbe, infine, tenuto conto del fatto che la vera distorsione della concorrenza sul mercato era dovuta all’esistenza di una politica favorevole agli standard chiusi, della differenza esistente tra standard aperti e standard chiusi e del fatto che i contributi compensavano i costi connessi all’esecuzione di obblighi imposti dalla legge.

115    In seguito, le osservazioni contenute ai punti 93‑96 del ricorso, ripresi sotto il titolo 3.2, lett. a), «Manifesto errore di valutazione commesso dalla convenuta», lungi dal contenere argomenti volti a sostenere il secondo motivo, mirano ad introdurre gli argomenti esposti a sostegno dei tre capi del secondo motivo, esposti sotto il titolo 3.2, lett. b), «Superamento dei limiti del proprio potere discrezionale da parte della convenuta e manifesto errore nella valutazione dei fatti e nella valutazione della situazione, laddove è stato ritenuto che la misura [di cui trattasi] fosse incompatibile con il mercato comune».

116    Così, al punto 96 del ricorso, che precede il titolo 3.2, lett. b), la ricorrente afferma che la Commissione, non avendo proceduto ad una corretta analisi del contesto economico, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione della misura di cui trattasi e, conseguentemente, in un manifesto errore laddove ha concluso che la misura medesima era incompatibile con il mercato comune.

117    Dalle suesposte osservazioni risulta che il motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione riguardo ai pretesi argomenti esposti ai nn. 93‑96 del ricorso dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo capo del secondo motivo, relativo all’errore insito nella conclusione secondo cui la misura di cui trattasi non costituirebbe rimedio alle disfunzioni del mercato

–       Argomenti delle parti

118    La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione ed ha insufficientemente esaminato il mercato interessato laddove ha concluso che la misura di cui trattasi non era compatibile con l’art. 87, n. 3, lett. c), CE alla luce delle quattro seguenti ragioni.

119    In primo luogo, la ricorrente contesta la conclusione della decisione impugnata secondo cui l’esistenza di una data vincolante per il passaggio al sistema digitale avrebbe reso la misura di cui trattasi inadeguata. Tale conclusione si porrebbe in contraddizione non solo con la posizione espressa dalla Commissione nelle proprie precedenti decisioni in materia di televisione digitale terrestre, bensì dimostrerebbe parimenti come la Commissione non abbia considerato nel suo giusto valore l’esistenza di disfunzioni del mercato connesse al problema di coordinamento tra gli operatori del mercato.

120    In secondo luogo, la ricorrente deduce che la misura di cui trattasi rappresentava una compensazione per i costi di digitalizzazione che i consumatori dovevano sopportare per ottenere un decoder a tecnologia aperta che consentisse l’interoperabilità e l’interattività.

121    In terzo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata non ha riconosciuto che l’esistenza di elementi esterni costituisse una disfunzione del mercato. A tal riguardo, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe concluso arbitrariamente e senza alcuna giustificazione oggettiva che sarebbe normale per le emittenti terrestri sovvenzionare decoder a tecnologia aperta, sopportando, conseguentemente, i costi di parassitismo. Orbene, la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a sovvenzionare i decoder a favore dei concorrenti, tenuto conto che essa poteva agevolmente continuare a trarre benefici dal mercato analogico.

122    La Commissione non avrebbe peraltro tenuto conto del fatto che la misura di cui trattasi non falsava la concorrenza, bensì che essa produceva piuttosto l’effetto di incoraggiare l’utilizzazione di standard aperti e l’interattività, conformemente alle raccomandazioni dell’Unione. Inoltre, rinviando all’allegato A.8, la ricorrente afferma che la Commissione non ha compreso il contesto normativo e l’evoluzione del mercato di cui trattasi. La ricorrente censura, infine, il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe nemmeno preso in considerazione i costi connessi alle perduranti incertezze normative per quanto riguarda l’attribuzione delle frequenze e ritiene che la Commissione sia incorsa in errore laddove ha affermato, al punto 157 della decisione impugnata, che le concessioni televisive analogiche erano state accordate senza ricorrere ad una gara d’appalto e senza fissarne la scadenza.

123    In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non essere stata in grado di dimostrare i motivi per i quali la misura di cui trattasi non avrebbe favorito l’innovazione, pur riconoscendo che la misura medesima ha consentito di ridurre i prezzi di decoder che consentivano l’interattività, allineandolo a livello di quello dei decoder di base.

124    La Commissione deduce che il ragionamento della ricorrente è manifestamente erroneo e si fonda su un’interpretazione «deformata» della decisione impugnata. La Commissione avrebbe espressamente riconosciuto che la misura di cui trattasi poteva essere volta ad un obiettivo di interesse comune, vale a dire la transizione, in tale contesto, al sistema digitale e agli standard aperti e interattivi. Inoltre, non sarebbe stato categoricamente escluso il fatto che la misura di cui trattasi potesse agire su talune disfunzioni del mercato. Tuttavia, nessuna di tali considerazioni avrebbe potuto giustificare l’esclusione della piattaforma satellitare dalla sfera di applicazione del contributo.

–       Giudizio del Tribunale

125    In primo luogo, rimettendo in discussione le valutazioni della Commissione secondo cui i contributi all’acquisto di decoder digitali non sarebbero stati necessari per porre rimedio al problema di coordinamento tra gli operatori del mercato, essendo stato tale problema già risolto con la fissazione di una data vincolante per la transizione al digitale, la ricorrente invoca la violazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Per essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune ed essere necessario e proporzionato a tal fine. Il preteso obiettivo di interesse comune perseguito dalla misura di cui trattasi consiste nel porre rimedio ad una disfunzione del mercato attinente, in particolare al problema di coordinamento tra gli operatori, fonte di ostacolo allo sviluppo della radiodiffusione digitale. Orbene, senza che occorra esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione abbia assunto nella decisione impugnata una posizione differente da quella accolta nelle decisioni precedenti in materia di televisione digitale terrestre, il Tribunale ritiene che, nella specie, il carattere vincolante della data prevista per la transizione al sistema digitale sia tale da risolvere il problema di coordinamento tra gli operatori, di modo che il contributo all’acquisto di decoder digitali non era necessario.

126    Infatti, come sottolineato dalla Commissione al punto 146 della decisione impugnata, le emittenti televisive già operanti sul mercato dovevano considerare la fissazione di un termine di legge per la cessazione delle trasmissioni con il sistema analogico come un fatto acquisito e, conseguentemente, iniziare a sviluppare nuove strategie commerciali. In ogni caso, come rilevato al punto 147 della decisione impugnata, in considerazione dell’importanza del ruolo svolto dalla televisione terrestre in Italia, il rischio di non raggiungere una massa critica di consumatori, a causa di un problema di coordinamento tra gli operatori, non era tale da impedire agli operatori commerciali di farvi fronte. L’argomento della ricorrente dev’essere quindi respinto.

127    In secondo luogo, per quanto attiene all’argomento relativo al fatto che la misura di cui trattasi rappresentasse una compensazione per i consumatori, si deve rilevare che tale argomento, come sottolineato dalla Commissione al punto 148 della decisione impugnata, pur giustificando l’aiuto concesso ai consumatori, non giustifica tuttavia la discriminazione tra le differenti piattaforme, tenuto conto del fatto che non vi è necessità di orientare i consumatori verso una particolare piattaforma digitale, come la misura di cui trattasi ha fatto. L’argomento dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

128    In terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe riconosciuto, nella decisione impugnata, l’esistenza di elementi esterni come causa di disfunzioni del mercato è inesatta. Infatti, al punto 160 della decisione impugnata, la Commissione riconosce espressamente l’esistenza di esternalità che la transizione al sistema digitale implica nonché i problemi di parassitismo che ne possono risultare. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione nel punto medesimo, tali circostanze non possono giustificare il fatto che la misura di cui trattasi sia destinata in modo selettivo alla televisione terrestre ed escluda la piattaforma satellitare. Conseguentemente, l’argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

129    In quarto luogo, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non sia stata in grado di dimostrare che la misura di cui trattasi non favorisse l’innovazione dev’essere respinto per le stesse ragioni. La Commissione ha di certo espressamente riconosciuto, al punto 162 della decisione impugnata, che la misura di cui trattasi ha consentito che il prezzo dei decoder interattivi si allineasse a quello dei modelli più semplici, non adatti ai servizi interattivi. Tuttavia, sebbene la misura di cui trattasi promuova, tramite l’utilizzazione di decoder interattivi e interoperabili, l’innovazione, resta il fatto che tale promozione non può giustificare, come già evidenziato supra ai punti 57 e 60, l’esclusione della piattaforma satellitare dal beneficio della misura medesima.

130    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo capo del secondo motivo, relativo all’errore insito nella conclusione secondo cui la misura di cui trattasi non sarebbe stata uno strumento necessario né proporzionato al fine di porre rimedio alle disfunzioni del mercato


 Argomenti delle parti

131    La ricorrente afferma che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione laddove ha concluso che la misura di cui trattasi non costituiva uno strumento necessario e proporzionato al fine di porre rimedio alle disfunzioni del mercato. Per quanto attiene, in particolare, alla proporzionalità della misura, la ricorrente deduce, da un lato, che quest’ultima si limitava al costo supplementare dell’interoperabilità e dell’interattività nonché al costo da essa specificamente sopportato nell’esecuzione di obblighi di legge e, dall’altro, che la detta misura aveva una durata limitata, in quanto la sua applicazione scadeva il 1° dicembre 2005.

132    La Commissione sostiene che gli argomenti della ricorrente debbano essere respinti in quanto infondati, atteso che non terrebbero conto del principio di neutralità tecnologica.

–       Giudizio del Tribunale

133    Anche ammesso che le affermazioni della ricorrente secondo cui la misura di cui trattasi sarebbe stata necessaria e proporzionata per porre rimedio alle disfunzioni del mercato siano esatte, resta il fatto che tale circostanza non potrebbe giustificare l’esclusione delle emittenti satellitari dal beneficio della misura medesima.

134    Atteso che è proprio la mancanza di neutralità tecnologica che ha indotto la Commissione a considerare l’aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, devono essere respinti gli argomenti esposti a sostegno del secondo capo del secondo motivo.

135    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 253 CE

 Argomenti delle parti

136    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non sia sufficientemente motivata e sia quindi in contrasto con l’art. 253 CE per quanto attiene tanto all’esistenza di un aiuto di Stato quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.

137    Quanto all’esistenza dell’aiuto, la ricorrente contesta, in particolare, alla Commissione di non aver spiegato quale fosse la vera fonte delle distorsioni o del rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato comune. Infatti, da un lato, la Commissione non avrebbe correttamente descritto, anzitutto, né il mercato interessato, né la situazione del mercato stesso. Dall’altro, la Commissione avrebbe omesso di esaminare nella decisione impugnata la questione se la distorsione fosse reale o probabile. Inoltre, l’istituzione non avrebbe spiegato la ragione per la quale essa avrebbe escluso i produttori di decoder dalla categoria dei beneficiari della misura di cui trattasi. Infine, essa avrebbe omesso di motivare sufficientemente la pretesa creazione di un pubblico nonché la pretesa penetrazione a minor costo sul mercato della televisione a pagamento.

138    Per quanto attiene all’analisi dell’eventuale compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune, la decisione impugnata non preciserebbe se il problema consista nel preteso mancato rispetto del criterio di neutralità tecnologica ovvero se esso risieda nella pretesa penetrazione a minor costo della televisione a pagamento.

139    La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, ritiene che la sua decisione sia sufficientemente motivata e conforme ai requisiti dettati dall’art. 253 CE.

 Giudizio del Tribunale

140    Si deve rammentare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 253 CE costituisce un motivo distinto da quello vertente sull’errore manifesto di valutazione. Infatti, mentre il primo, che si riferisce ad un difetto o ad un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio, il secondo, che verte sulla legittimità nel merito di una decisione, è sussumibile nella violazione di una norma di diritto relativa all’applicazione del Trattato, e può essere esaminato dal giudice comunitario solo se è dedotto dal ricorrente. L’obbligo di motivazione costituisce, pertanto, una questione distinta da quella della fondatezza della motivazione (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 67).

141    In secondo luogo, secondo costante giurisprudenza, la motivazione deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno e, dall’altro, al giudice di esercitare il suo controllo di legittimità (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. supra al punto 140, punto 63; sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, Racc. pag. II‑435, punto 278, e 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione, Racc. pag. II‑127, punto 119).

142    Non viene peraltro richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto il problema di stabilire se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell’art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, France/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 36; sentenze del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II‑2319, punto 175, e Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 279).

143    In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, essendole sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II‑1675, punto 31, e Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 280). Così, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la Commissione non era tenuta a prendere posizione sugli elementi che erano manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit. supra al punto 140, punto 64).

144    In terzo luogo, applicato alla qualificazione di una misura come aiuto, l’obbligo di motivazione richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (sentenza Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, cit. supra al punto 141, punto 281).

145    In quarto luogo, per quanto attiene all’esistenza di una distorsione della concorrenza sul mercato comune, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, anche se la Commissione deve quanto meno menzionare, nella motivazione della propria decisione, le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, quando esse permettono di dimostrare che l’aiuto è atto a incidere sul commercio intracomunitario e ad alterare o a minacciare di alterare la concorrenza, essa non è tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva dei mercati di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi tra Stati membri. Inoltre, nel caso di aiuti illegittimamente concessi, la Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Se così fosse, infatti, quest’obbligo finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti illegittimi a detrimento di quelli che notificano il piano di aiuti (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 29 settembre 2000, causa T‑55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II‑3207, punti 100, 102 e 103; 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/Commissione, Racc. pag. II‑3049, punto 225, e 8 luglio 2004, causa T‑198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II‑2717, punto 215).

146    In particolare, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’aiuto controverso sia idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsi o minacci di falsare la concorrenza, senza che sia necessario delimitare il mercato di cui trattasi (v. sentenze del Tribunale 6 settembre 2006, cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/Commissione, punto 64, e 11 febbraio 2009, causa T‑25/07, Iride et Iride Energia/Commissione, Racc. pag. II‑245, punto 109, e giurisprudenza ivi richiamata).

147    È alla luce di tale giurisprudenza che occorre accertare se, nella specie, la Commissione abbia sufficientemente motivato la decisione impugnata.

148    Per quanto attiene, in primo luogo, all’argomento relativo all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata riguardo alla dimostrazione della distorsione o di un rischio di distorsione della concorrenza, il Tribunale rileva che, ai punti 102‑114 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato gli effetti della misura di cui trattasi sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri.

149    In primis, per quanto riguarda gli effetti della misura di cui trattasi sulla concorrenza, si deve rilevare che, ai punti 102‑111 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato gli effetti della misura di cui trattasi sulla concorrenza riguardo alle emittenti. La Commissione ha quindi indicato, al punto 105 della decisione impugnata, che essa intendeva mantenere la propria posizione espressa nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, vale a dire che il vantaggio conferito alle emittenti e agli operatori di reti terrestri operava a detrimento delle emittenti che utilizzavano piattaforme differenti.

150    Al fine di avvalorare la propria posizione a tal riguardo e dimostrare così, conformemente all’art. 87, n. 1, CE, che la misura di cui trattasi minacciava di falsare la concorrenza conferendo un vantaggio selettivo, la Commissione ha ritenuto, al punto 106 della decisione impugnata, che esisteva un certo grado di sostituibilità tra l’offerta di televisione digitale terrestre a pagamento e quella di televisione a pagamento disponibile via satellite. Ciò premesso, essa ha concluso che una volta che «la piattaforma digitale terrestre avrà lanciato e affermato sul mercato con successo i servizi di televisione a pagamento – anche grazie ai contributi ai decoder – sarà in grado di entrare in concorrenza con servizi analoghi forniti su piattaforme alternative».

151    Il Tribunale rileva d’altronde che, al punto 107 della decisione impugnata, la Commissione si è adoperata per avvalorare la propria conclusione fondandosi sugli sviluppi constatati in altri Stati membri.

152    Inoltre, al successivo punto 109, essa ha rammentato che la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva ritenuto che le emittenti che utilizzavano differenti tipi di piattaforme potevano essere considerate potenziali concorrenti sul mercato italiano della televisione a pagamento.

153    Peraltro, al punto 111 della decisione impugnata, la Commissione ha, da un lato, menzionato una ricerca che confermava indirettamente che un accesso al mercato della televisione a pagamento a costi ridotti produce l’effetto di falsare la concorrenza, indicando, dall’altro, che le cifre fornite dalla Sky Italia tendevano a suffragare l’opinione che all’interno del mercato della televisione a pagamento esisterebbe un certo grado di concorrenza.

154    Infine, si deve rilevare che, al punto 108 della decisione impugnata, la Commissione ha insistito particolarmente sul fatto che la misura di cui trattasi è stata concessa in una fase critica, vale a dire in un momento in cui molti spettatori di televisione analogica terrestre dovevano far fronte alla transizione verso la televisione digitale e potevano scegliere se investire in un apparecchio di ricezione di trasmissioni terrestri o di trasmissioni via satellite.

155    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la Commissione non ha violato il proprio obbligo di motivazione per quanto attiene agli effetti della misura di cui trattasi sulla concorrenza.

156    In secundis, per quanto riguarda gli effetti della misura di cui trattasi sugli scambi tra gli Stati membri, dai punti 113 e 114 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che i mercati dei servizi di radiodiffusione e dei servizi di rete sono aperti alla concorrenza internazionale e che, qualora taluni operatori di rete o talune emittenti siano favorite in modo selettivo, la concorrenza risulta falsata a detrimento di operatori economici eventualmente provenienti da altri Stati membri. La Commissione ha quindi concluso che la misura di cui trattasi incide sugli scambi tra gli Stati membri.

157    Alla luce della giurisprudenza rammentata supra ai punti 145 e 146 si deve ritenere che la Commissione ha debitamente motivato la decisione impugnata per quanto attiene alla questione se la misura di cui trattasi fosse idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

158    Inoltre, anche ammesso che la ricorrente abbia inteso sostenere più genericamente una violazione dell’art. 253 CE quanto alla qualificazione da parte della Commissione, nella decisione impugnata, della misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, il Tribunale rileva che, in detta decisione, la Commissione ha esaminato il rispetto di tutte le condizioni previste da tale disposizione. Infatti, in primo luogo, al punto 80 della decisione impugnata, essa ha esaminato se la misura di cui trattasi fosse stata posta in essere mediante risorse statali. In secondo luogo, ai successivi punti 81‑101 della decisione impugnata, essa ha esaminato se la misura di cui trattasi offrisse un vantaggio economico selettivo ai beneficiari. In terzo luogo, ai successivi punti 102‑112, essa ha accertato se la misura di cui trattasi falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza. Infine, in quarto luogo, ai successivi punti 113 e 114, l’istituzione ha valutato se la misura medesima fosse idonea ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri.

159    In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver precisato, nella decisione impugnata, se le ragioni per le quali essa ha dichiarato la misura di cui trattasi incompatibile con il mercato comune fossero connesse al mancato rispetto del criterio di neutralità tecnologica ovvero alla pretesa penetrazione a minori costi della televisione a pagamento. A tal riguardo, è sufficiente rammentare che, come il Tribunale ha già affermato supra al punto 109, dalla decisione impugnata, in particolare dai suoi punti 104, 135 e 140, emerge esplicitamente che l’incompatibilità della misura di cui trattasi è strettamente connessa alla violazione del principio di neutralità tecnologica e che, nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva espresso i propri dubbi quanto alla rilevanza della violazione del principio di neutralità tecnologica da parte della misura di cui trattasi. Il presente argomento dev’essere pertanto parimenti respinto in quanto infondato.

160    In terzo luogo, per quanto attiene alla situazione dei produttori di decoder, la Commissione ha motivato la decisione impugnata in termini giuridicamente sufficienti. Infatti, quanto alla sussistenza di un aiuto, ai punti 120‑123 della decisione impugnata, la Commissione, dopo aver rammentato le proprie perplessità espresse in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale, ha rilevato che non era possibile escludere completamente l’esistenza di una distorsione della concorrenza a livello dei produttori di decoder. Essa ha tuttavia aggiunto che la misura di cui trattasi risultava in ogni caso, per quanto attiene a questi ultimi, compatibile con il mercato comune. A tal riguardo, al punto 168 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che la misura di cui trattasi doveva essere considerata necessaria e proporzionata per raggiungere un obiettivo di interesse comune, atteso che tutti i produttori di decoder, ivi compresi quelli situati in altri Stati membri, potevano beneficiarne.

161    Si deve pertanto dichiarare che la Commissione ha debitamente motivato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto la misura di cui trattasi, da un lato, ricompresa nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE e, dall’altro, incompatibile con il Trattato CE.

162    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la decisione impugnata è conforme ai requisiti dettati dall’art. 253 CE. Conseguentemente, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto

 Argomenti delle parti

163    A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola l’art. 14 del regolamento n. 659/1999 nella parte in cui esso prevede che la Commissione non impone il recupero dell’aiuto, qualora, così facendo, essa agisca in senso contrario ad un principio generale del diritto comunitario.

164    In primis, la decisione impugnata violerebbe il principio del legittimo affidamento, considerato che circostanze eccezionali hanno indotto la ricorrente a ritenere che la misura di cui trattasi non costituisse un aiuto di Stato.

165    A tal riguardo, la ricorrente deduce, in primo luogo, che essa riteneva legittimamente che la misura di cui trattasi si collocasse nel solco della politica di promozione del sistema digitale avviata dalla Commissione, atteso che quest’ultima aveva dichiarato, al punto 3.4.2 della propria comunicazione 30 luglio 2004, COM (2004) 541 def., relativa all’interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva (in prosieguo: la «comunicazione»), che i contributi diretti ai consumatori costituivano una misura per mezzo della quale gli Stati membri potevano incentivare l’acquisto di decoder che consentissero l’interattività e l’interoperabilità, tanto più che tale comunicazione conteneva un riferimento espresso ai contributi italiani.

166    In secondo luogo, non essendo la nozione di beneficiari indiretti di un aiuto di Stato ancora chiaramente definita nella giurisprudenza, non si sarebbe potuto legittimamente attendere che un operatore diligente ritenesse che un aiuto destinato ai consumatori rendesse l’operatore medesimo non solo beneficiario indiretto dell’aiuto, bensì anche l’unico beneficiario dell’aiuto medesimo, ad esclusione di qualsiasi altro beneficiario potenziale indiretto. La ricorrente sostiene, a tal proposito, che tutti gli altri beneficiari potenziali avrebbero dovuto essere parimenti considerati quali beneficiari indiretti, con tutte le relative conseguenze per quanto attiene al recupero.

167    In secundis, la decisione impugnata violerebbe parimenti il principio della certezza del diritto, in quanto il metodo di calcolo, proposto ai punti 191‑205 della decisione impugnata e volto a quantificare l’importo dell’aiuto da recuperare, non risulterebbe né efficace, né trasparente, né adeguato. In primo luogo, risulterebbe difficile, se non impossibile, determinare il valore esatto di uno dei parametri di tale metodo, vale a dire il numero di spettatori supplementari, che la sola adozione della misura di cui trattasi ha attirato verso l’offerta di televisione a pagamento. A tal riguardo, la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare che i clienti avrebbero acquistato decoder sovvenzionati per avere accesso ai servizi di televisione a pagamento. In secondo luogo, la quantificazione dell’aiuto nonché degli interessi di tale aiuto sarebbe estremamente difficile da valutare. A tal proposito, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno esaminare il modello proposto, operando eventualmente un raffronto con altri modelli possibili, tanto più che nessuna delle parti del procedimento è stata in grado di quantificare in un modo o nell’altro il preteso aiuto.

168    La Commissione, sostenuta dalla Sky Italia, ritiene che gli argomenti sollevati dalla ricorrente per quanto attiene al metodo di qualificazione dell’aiuto ricadano piuttosto nella sfera dell’esecuzione della decisione impugnata che non in quella della sua legittimità. Conseguentemente, essi dovrebbero essere respinti in quanto irricevibili. La decisione impugnata rispetterebbe peraltro i principi generali del diritto comunitario di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Pertanto, conformemente all’art. 14 del regolamento n. 659/1999, la Commissione sarebbe stata tenuta a disporre il recupero della misura di aiuto di cui trattasi.

 Giudizio del Tribunale

169    Si deve anzitutto rammentare che la soppressione, mediante recupero, di un aiuto illegittimamente concesso costituisce la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Infatti, l’obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente [sentenza del Tribunale 5 agosto 2003, cause riunite T‑116/01 e T‑118/01, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, Racc. pag. II‑2957, punto 223, nonché la giurisprudenza ivi richiamata], facendo venir meno al beneficiario il vantaggio di cui ha effettivamente goduto rispetto ai suoi concorrenti (v. sentenze della Corte 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 99, e 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 75, e giurisprudenza ivi citata).

170    Si deve inoltre rilevare che, a termini dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, la Commissione dispone, in caso di decisione negativa riguardo ad un aiuto illegittimo, che lo Stato membro interessato adotti tutte le misure necessarie per provvedere al suo recupero nei confronti dei relativi beneficiari. La stessa disposizione prevede, tuttavia, che la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò risulti in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

171    Nella specie, la ricorrente deduce che il recupero dell’aiuto si porrebbe in contrasto, da un lato, con il principio di tutela del legittimo affidamento e, dall’altro, con il principio di certezza del diritto.

172    In primis, per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta un principio fondamentale, si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione, avendogli fornito precise assicurazioni, ha suscitato nel medesimo aspettative fondate. Rappresentano assicurazioni di tal genere, a prescindere dalla forma in cui siano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107). Per contro, nessuno può invocare la violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 18 gennaio 2000, causa T‑290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 59, e 19 marzo 2003, causa T‑273/01, Innova Privat-Akademie/Commissione, Racc. pag. II‑1093, punto 26).

173    Si deve rammentare che, in materia di aiuti di Stato, secondo costante giurisprudenza, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura. Infatti, un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata anche quando l’illegittimità della decisione di concessione dell’aiuto sia imputabile allo Stato considerato in una misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede (v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, cause riunite T‑239/04 e T‑323/04, Italia e Brandt Italia/Commissione, Racc. pag. II‑3265, punto 154, e giurisprudenza ivi richiamata).

174    La ricorrente sostiene tuttavia che, nella specie, due circostanze eccezionali giustifichino il suo legittimo affidamento nella regolarità della misura di cui trattasi.

175    In primo luogo, essa invoca il punto 3.4.2 della comunicazione, che fa espresso riferimento alla misura di cui trattasi indicando che gli Stati membri possono concedere sovvenzioni al consumo.

176    Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’indicazione contenuta al punto 3.4.2 della comunicazione non costituisce un’assicurazione, da parte della Commissione, quanto alla regolarità della misura di cui trattasi. Al contrario, atteso che la Commissione fa espressamente presente, nel punto medesimo, che «tali sovvenzioni devono essere neutre dal punto di vista tecnologico, devono essere notificate e devono essere compatibili con la disciplina applicabile agli aiuti di Stato», la comunicazione stessa non poteva far sorgere in un operatore diligente fondate aspettative quanto alla compatibilità della misura di cui trattasi con la disciplina applicabile agli aiuti di Stato. Infatti, un operatore economico diligente avrebbe dovuto sapere non solo che la misura di cui trattasi non era neutra dal punto di vista tecnologico, bensì parimenti che essa non era stata notificata alla Commissione e non era stata autorizzata.

177    In secondo luogo, dev’essere parimenti respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la forma indiretta dell’aiuto costituirebbe anch’essa una circostanza eccezionale tale da far sorgere un legittimo affidamento. Infatti, al pari di qualsiasi operatore economico diligente, la ricorrente avrebbe dovuto sapere che il carattere indiretto dell’aiuto non avrebbe in alcun modo influito sul suo recupero. A tal riguardo, si deve sottolineare, in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli aiuti ai consumatori costituiscono forme di aiuti ben individuate, come emerge dall’art. 87, n. 2, lett. a), del Trattato CE, che devono essere notificate ed autorizzate così come tutte le altre forme di aiuti di cui i potenziali beneficiari sono indiretti.

178    L’argomento relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento dev’essere quindi respinto in quanto infondato.

179    In secundis, per quanto attiene alla pretesa violazione del principio della certezza del diritto, si deve rilevare che tale principio esige che le norme giuridiche siano chiare e precise ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario (sentenza della Corte 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑8027, punto 69).

180    Tale principio risulterebbe violato in quanto, da un lato, sarebbe difficile, se non impossibile, determinare il valore esatto di uno dei parametri del metodo di calcolo esposto nella decisione impugnata, vale a dire il numero di telespettatori supplementari attirati dall’offerta di televisione a pagamento per effetto della misura di cui trattasi e, dall’altro, la quantificazione dell’aiuto e degli interessi risulterebbe estremamente difficile.

181    Tuttavia, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nessuna norma impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È infatti sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione di determinare esso stesso senza difficoltà eccessive tale importo (sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 39; 18 ottobre 2007, causa C‑441/06, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8887, punto 29, e 14 febbraio 2008, causa C‑419/06, Commissione/Grecia, punto 44).

182    Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti costante, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale. Il contenzioso relativo a tale esecuzione rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale [v. sentenza del Tribunale 31 maggio 2006, causa T‑354/99, Kuwait Petroleum (Nederland)/Commissione, Racc. pag. II‑1475, punto 68, e giurisprudenza ivi richiamata].

183    Si deve infine aggiungere che l’obbligo per uno Stato membro di calcolare l’importo preciso degli aiuti da recuperare si inserisce nel contesto più ampio dell’obbligo di cooperazione legale che vincola reciprocamente la Commissione e gli Stati membri nell’applicazione delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato (sentenza Paesi Bassi/Commissione, punto 69 supra, punto 91).

184    Dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 181‑183 emerge che spetterà al giudice nazionale, laddove venga adito, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato il cui recupero è stato disposto dalla Commissione, previa eventuale proposizione di questione pregiudiziale alla Corte.

185    Ne consegue che l’argomento della ricorrente relativo alla pretesa violazione del principio della certezza del diritto dev’essere respinto in quanto infondato.

186    Dalle conclusioni esposte supra ai punti 178 e 185 risulta che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

187    In conclusione, il ricorso, atteso che nessuno dei motivi dedotti a suo sostegno è risultato fondato, dev’essere respinto in toto.

 Sulle spese

188    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla Commissione e dalla Sky Italia in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Mediaset SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea e della Sky Italia Srl.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2010.

Firme


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

Sulla ricevibilità dell’allegato A.8 del ricorso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità degli allegati del ricorso non tradotti nella lingua processuale

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sui motivi di ricorso

Sulla ricevibilità del motivo relativo ad un manifesto errore di valutazione nella determinazione della sfera di applicazione dell’art. 4, primo comma, della legge finanziaria 2004

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE

Sul secondo capo del primo motivo, relativo all’assenza di vantaggio economico

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul primo capo del primo motivo, relativo alla nozione di beneficiario indiretto

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul terzo capo del primo motivo, relativo all’assenza di carattere selettivo della misura di cui trattasi

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul quarto capo del primo motivo, relativo all’assenza di distorsione della concorrenza

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione e ad un manifesto errore di diritto nell’esame della compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE

Sulla ricevibilità degli argomenti esposti ai paragrafi 93‑96 del ricorso

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul primo capo del secondo motivo, relativo all’errore insito nella conclusione secondo cui la misura di cui trattasi non costituirebbe rimedio alle disfunzioni del mercato

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul secondo capo del secondo motivo, relativo all’errore insito nella conclusione secondo cui la misura di cui trattasi non sarebbe stata uno strumento necessario né proporzionato al fine di porre rimedio alle disfunzioni del mercato

Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 253 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 nonché dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.