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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della Viz Stal e della Duferco Commerciale SpA contro Consiglio dell'Unione europea, proposto l'11 agosto 2004

(Causa T-335/04)

Lingua processuale: l'inglese

L'11 agosto 2004 la Viz Stal, Ekaterinburg (Russia) e la Duferco Commerciale SpA, Genova (Italia), rappresentate dagli avv.ti R. Luff e J-F. Bellis, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 2004, n. 990, recante modifica del regolamento (CE) n. 151/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Russia nei limiti in cui esso impone un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni dei prodotti interessati fabbricati dalla Viz Stal e importati nella Comunità europea dalla Duferco;

-    dichiarare che la modifica dell'aliquota del dazio applicabile alla Viz Stal di cui al regolamento controverso rimanga temporaneamente in vigore finché le competenti istituzioni abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente sentenza;

-    condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il regolamento controverso 1 è stato adottato ai sensi di un riesame intermedio avviato a seguito di una richiesta presentata dalla ricorrente, la Viz Stal, e di un'altra richiesta presentata da un altro fabbricante russo del medesimo prodotto. Le richieste sono state motivate con il fatto che tali produttori sarebbero ormai stati rispondenti ai requisiti previsti per ottenere lo status di economia di mercato e che i loro margini di dumping erano sostanzialmente diminuiti.

Nell'ambito del riesame intermedio, che era limitato alla fissazione del margine di dumping, sono stati calcolati il valore normale ed il prezzo all''esportazione praticati dalla ricorrente e a seguito di tale riesame è stato determinato il margine antidumping della ricorrente, la Viz Stal. Secondo le ricorrenti, il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati illegittimamente stabiliti.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 2, nn. 3 e 5 del regolamento base 2 nei limiti in cui essa ha respinto i prezzi pagati dalla Viz Stal al suo fornitore. Secondo le ricorrenti, la Commissione ha concluso a torto che la Viz Stal ed il suo fornitore, la Magnitogorsk, erano partners associati e che i prezzi praticati non erano attendibili. A tale riguardo, le ricorrenti invocano altresì la violazione dei loro diritti di difesa quali garantiti dall'art. 18, n. 4 del regolamento base e dall'art. 6.2 dell'accordo dell'OMC relativo alle misure antidumping.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha violato l'art. 2, nn. 5 e 6 del regolamento di base, in quanto ha aumentato le spese finanziarie sostenute dalla Viz Stal, riportate nei suoi documenti contabili, applicando un tasso d'interesse sui prestiti ad interesse zero accordati dalla Vetrade, la società holding della Viz Stal. Secondo le ricorrenti, la Viz Stal non ha, infatti, sostenuto costi in merito a tali prestiti, che non possono essere paragonati a prestiti concessi da terzi indipendenti. Le ricorrenti fanno altresì valere che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione era arbitrario.

Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente detratto due volte i costi del credito dal prezzo all'esportazione. A loro avviso, la Commissione, da un lato, ha detratto, ai sensi dell'art. 2, n. 9 del regolamento di base, i costi del credito come parti delle spese generali amministrative e di vendita. Dall'altro, essa, ai sensi dell'art. 2, n. 10 del regolamento di base, ha adeguato il prezzo all'esportazione per i costi del credito inerenti ai termini di pagamento accordati dalla Duferco al primo acquirente indipendente.

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1 - Regolamento del Consiglio (CE) 7 maggio 2004, n. 990 recante modifica del regolamento (CE) N. 5/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette "magnetiche", a grani orientati, originarie della Russia (GU L 82, pag. 5).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio dicembre 1995 N. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).