Language of document : ECLI:EU:T:2013:14

Causa T‑625/11

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ecoDoor — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime — Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 gennaio 2013

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Obiettivo — Imperativo di disponibilità

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio denominativo ecoDoor

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione — Segno descrittivo di una caratteristica di una componente incorporata in un prodotto — Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettera c)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 14)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 15, 16)

3.      È descrittivo dei prodotti designati nella domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dal punto di vista dei consumatori medi anglofoni, il segno denominativo ecoDoor, di cui è chiesta la registrazione per «Macchinari e apparecchi elettrici per la casa e la cucina (compresi nella classe 7), macchinari e apparecchi per preparare bevande e/o alimenti, pompe per servire bevande fredde per l’uso combinato con apparecchi per raffreddare le bevande; lavapiatti; macchinari e apparecchi elettrici per il trattamento di biancheria e abiti (compresi nella classe 7), ivi compresi lavatrici, asciugatrici», «Distributori automatici di bevande o di alimenti, distributori automatici» e «Apparecchi di riscaldamento, di produzione di vapore e per la cottura, segnatamente forni, apparecchi per cuocere, arrostire, grigliare, tostare, scongelare e mantenere al caldo, bollitori, apparecchi di refrigerazione, in particolare frigoriferi, congelatori, vetrine refrigeranti, apparecchi per il raffreddamento delle bevande, frigoriferi con congelatori, congelatori, sorbettiere e apparecchi per produrre il ghiaccio; essiccatrici, in particolare anche asciugatrici, macchine per asciugare la biancheria», rientranti rispettivamente nelle classi 7, 9 e 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Nella misura in cui, da una parte, l’elemento «eco» sarà percepito nel significato di «ecologico», e, dall’altra, l’elemento «door» sarà interpretato nel senso che si riferisce ad una «porta», il termine «ecodoor» sarebbe immediatamente inteso dal pubblico di riferimento nel significato di «porta eco» o «porta la cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici».

Poiché i prodotti di cui trattasi possono essere dotati di porte, il marchio richiesto è idoneo a descrivere le qualità ecologiche della porta di cui è dotato il prodotto in questione.

Del pari, riguardo ai prodotti in esame, le qualità ecologiche della porta rilevano ai fini del carattere ecologico del prodotto nel quale essa è incorporata.

Orbene, i consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla qualità ecologica dei prodotti, tra cui il loro consumo di energia, e ai processi di fabbricazione ecocompatibili. Ciò è tanto più vero con riguardo ai prodotti di cui trattasi, dato, in particolare, che essi consumano energia. Pertanto, il carattere ecologico costituisce una caratteristica essenziale dei prodotti stessi.

Di conseguenza, nella percezione del pubblico di riferimento, il marchio richiesto è descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti in esame, vale a dire del loro carattere ecologico, in quanto descrive le qualità ecologiche della porta di cui essi sono dotati.

(v. punti 18, 24, 28-31)

4.      Un segno descrittivo di una caratteristica di una componente incorporata in un prodotto può essere anche descrittivo del prodotto medesimo. Questo è quanto si verifica ove, nella percezione del pubblico di riferimento, la caratteristica di detta componente descritta dal segno sia tale da avere un impatto significativo sulle caratteristiche essenziali del prodotto stesso. In tale fattispecie, infatti, il pubblico di riferimento accosterà immediatamente e senza riflettere ulteriormente la caratteristica della componente descritta dal segno alle caratteristiche essenziali del prodotto in oggetto.

(v. punto 26)