Language of document : ECLI:EU:T:2024:34

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

24 gennaio 2024 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata relativa alla cogenerazione di calore e di elettricità – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali»

Nella causa T‑409/21,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar, C. Kovács e C.‑M. Carrega, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere (relatore), D. Petrlík, K. Kecsmár e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Jund, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

a seguito dell’udienza del 4 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft‑Wärme‑Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498; in prosieguo: il «KWKG del 2016»)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), mediante la quale detta istituzione constata che varie misure (in prosieguo: le «misure in questione») intese al sostegno della produzione di elettricità da parte delle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità (combined heat and power; in prosieguo: la «CHP») costituiscono aiuti di Stato.

 Fatti all’origine della controversia

 Procedimento amministrativo

2        Il 28 gennaio 2019, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione europea la modifica apportata all’articolo 13 del KWKG del 2016 ad opera del Gesetz zur Änderung des Erneuerbare‑Energien‑Gesetzes, des Kraft‑Wärme‑Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften (legge di modifica della legge sulle energie rinnovabili, della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità, della legge sul settore dell’energia, nonché di altre disposizioni in materia di energia), del 17 dicembre 2018 (BGBl. 2018 I, pag. 2549).

3        Il 23 settembre 2020, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione ulteriori modifiche apportate al KWKG del 2016. Tali modifiche sono state inserite negli articoli 7 e 8 del Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohlerverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) [legge per la riduzione e la cessazione della produzione di elettricità a partire dal carbone e la modifica di altre leggi (legge sull’uscita dal carbone)], dell’8 agosto 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 1818), e sono state ulteriormente emendate dagli articoli 17 e 18 del Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften (legge di modifica della legge sulle energie rinnovabili e di altre disposizioni in materia di energia), del 21 dicembre 2020 (BGBl. 2020 I, pag. 3138).

4        Queste modifiche apportate al KWKG del 2016 corrispondono alla normativa relativa al sostegno alla CHP in vigore dal 1° gennaio 2021 (in prosieguo: il «KWKG del 2020»).

5        L’8 aprile 2021, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione anche l’emendamento relativo alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno quale previsto dall’articolo 27 del KWKG del 2020.

 Misure in questione

 Obiettivo e descrizione delle misure in questione

6        Il KWKG del 2020 si propone l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la protezione del clima e dell’ambiente, aumentando la produzione netta di elettricità CHP di qui al 2025. Esso mira segnatamente a incoraggiare la transizione verso nuove centrali di cogenerazione o verso centrali alimentate a gas modernizzate e a promuovere l’elettricità prodotta da tali centrali di cogenerazione ad alto rendimento. Esso mira altresì ad assicurare la coerenza tra il sostegno alla CHP e gli obiettivi della transizione energetica. A tal fine, il KWKG del 2020 prevede varie misure.

–       Misura di sostegno generale alla produzione di elettricità da parte delle centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, modernizzate e ottimizzate

7        Il KWKG del 2020 prevede una misura di sostegno generale alla produzione di elettricità da parte di centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, ammodernate e ottimizzate, che possono utilizzare diverse tecnologie di cogenerazione ed essere alimentate mediante diversi tipi di combustibile.

8        Il sostegno generale si presenta nella veste di un premio che si aggiunge ai ricavi ottenuti dalla vendita a prezzo di mercato dell’elettricità prodotta (articoli 5 e seguenti del KWKG del 2020).

9        I gestori di centrali CHP aventi una capacità superiore a 100 kilowatt (kW) devono vendere l’elettricità sul mercato ad un soggetto terzo, oppure consumarla loro stessi. I gestori di centrali CHP aventi una capacità inferiore possono scegliere se vendere l’elettricità sul mercato, consumarla loro stessi o chiedere al gestore di rete di acquistarla ad un prezzo convenuto (articolo 4 del KWKG del 2020).

10      Il sostegno viene concesso tramite procedure di gara organizzate dal regolatore nazionale, ossia la Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti, Germania) (articolo 8a del KWKG del 2020), oppure direttamente in virtù del KWKG del 2020. In quest’ultimo caso, i beneficiari sono automaticamente legittimati a ricevere detto sostegno qualora soddisfino i criteri di ammissibilità. L’idoneità dei beneficiari viene verificata dal Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo sulle esportazioni, Germania; in prosieguo: il «BAFA»), su domanda di questi ultimi. Qualora detti beneficiari soddisfino tutti i criteri, il BAFA deve rilasciare un’autorizzazione che conferma tale idoneità (articolo 10 del KWKG del 2020).

11      Il KWKG del 2020 prevede anche il sostegno alla produzione di elettricità proveniente da sistemi CHP innovativi, o tramite procedure di gara organizzate dall’Agenzia federale delle reti, o mediante la concessione di un bonus, e modifica il regime del bonus legato all’abbandono del carbone, istituito dal KWKG del 2016. Questi bonus vengono concessi unicamente se i gestori di centrali CHP beneficiano della misura di sostegno generale.

–       Misura di sostegno alla produzione di elettricità da parte delle centrali CHP esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano

12      Il KWKG del 2016 prevedeva una misura di sostegno alla produzione di elettricità da parte delle centrali CHP esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano fino al 31 dicembre 2019. Dato che questo sostegno può aver portato ad una sovracompensazione per gli anni 2018 e 2019, l’articolo 13 del KWKG del 2016 è stato modificato in modo da aggiustare i premi concessi a queste centrali per l’anno 2019 e da eliminare così detta sovracompensazione. Le modalità di concessione dei premi risultanti dal KWKG del 2020, descritte ai punti 8 e 9 supra, si applicano mutatis mutandis.

–       Misura di sostegno agli impianti di stoccaggio di calore e di freddo

13      Il KWKG del 2020 prevede che agli impianti di stoccaggio venga concesso un sostegno finanziario a condizione che essi raccolgano principalmente calore prodotto da una centrale CHP collegata alla rete elettrica pubblica. I beneficiari sono automaticamente legittimati a ricevere il suddetto sostegno qualora soddisfino i criteri di ammissibilità. L’idoneità dei beneficiari viene verificata dal BAFA, su domanda di questi ultimi. Se essi soddisfano tutti i criteri, il BAFA deve rilasciare un’autorizzazione che conferma la suddetta idoneità (articoli da 22 a 25 del KWKG del 2020).

–       Misura di sostegno alle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia

14      Il KWKG del 2020 modifica le condizioni di promozione delle reti di riscaldamento concedendo un sostegno finanziario alle reti suddette che contengono almeno il 75% di CHP o almeno il 75% di fonti combinate di calore. I beneficiari hanno automaticamente il diritto di ricevere il suddetto sostegno qualora soddisfino i criteri di ammissibilità. L’idoneità dei beneficiari viene verificata dal BAFA, su domanda di questi ultimi. Qualora soddisfino tutti i criteri, il BAFA deve rilasciare un’autorizzazione che conferma la suddetta idoneità (articoli da 18 a 21 del KWKG del 2020).

–       Misura di fissazione di un tetto massimo per il prelievo a favore dei produttori di idrogeno

15      Il KWKG del 2020 prevede delle regole specifiche per le imprese appartenenti al settore della fabbricazione di gas industriali, nel quale la produzione di idrogeno costituisce la maggior parte del valore aggiunto complessivo. Esso limita l’importo del prelievo che può essere recuperato nei confronti dei produttori di idrogeno dai gestori di rete (v. punto 18 supra) qualora i suddetti produttori beneficino del prelievo ridotto in virtù della legge di modifica della legge sulle energie rinnovabili e di altre disposizioni in materia di energia (articolo 27 del KWKG del 2020).

 Meccanismo di finanziamento delle misure in questione

16      Il gestore di rete interessato è legalmente obbligato a versare ai beneficiari gli importi previsti dal KWKG del 2020. Il gestore di una centrale CHP ha il diritto di ricevere il premio menzionato al punto 8 supra, eventualmente accompagnato dai bonus menzionati al punto 11 supra, da parte del gestore della rete alla quale tale centrale è direttamente o indirettamente collegata (articolo 6, paragrafo 1, articolo 7a, paragrafi 1 e 3, e articolo 7c, paragrafo 1, del KWKG del 2020).

17      Il gestore di una rete di riscaldamento e di raffreddamento ha il diritto di ricevere il sostegno finanziario menzionato al punto 14 supra da parte del gestore di rete di trasporto la cui zona di controllo include la rete alla quale la centrale CHP principale che alimenta la rete di riscaldamento e di raffreddamento è direttamente o indirettamente collegata (articolo 18, paragrafi 1 e 3, e articolo 21 del KWKG del 2020). Allo stesso modo, il gestore di un impianto di stoccaggio di calore e di freddo è legittimato a ricevere il sostegno finanziario menzionato al punto 13 supra da parte del gestore di rete di trasporto la cui zona di controllo include la rete alla quale la centrale CHP che alimenta il nuovo impianto di stoccaggio di calore e di freddo è direttamente o indirettamente collegata (articolo 22, paragrafi 1 e 3, e articolo 25 del KWKG del 2020).

18      I gestori di rete hanno il diritto, senza esservi obbligati dalla legge, di ripercuotere i costi connessi alle misure in questione quale contributo addizionale (in prosieguo: il «prelievo KWKG») nel calcolo dei canoni di rete che essi pretendono dai loro clienti per ciascun kilowattora (KWh) di elettricità fornita in Germania attraverso la rete elettrica (articolo 26, paragrafo 1, del KWKG del 2020). In via di deroga, i gestori di rete di trasporto hanno il diritto di reclamare un prelievo KWKG ridotto per i grandi consumatori di energia come i produttori di idrogeno (articolo 27 del KWKG del 2020).

19      L’importo del prelievo KWKG viene calcolato ogni anno dai gestori di rete di trasporto, secondo la metodologia prevista dal KWKG del 2020. Esso viene espresso in un prezzo uniforme per KWh di elettricità consumata, fatto salvo il tasso ridotto di cui beneficiano alcune categorie di utenti.

20      Affinché ciascun gestore di rete veda compensato l’onere finanziario supplementare risultante dai suoi obblighi a titolo del KWKG del 2020, tale legge ha istituito un meccanismo mediante il quale tale onere viene ripartito in maniera equa tra i gestori di rete (distribuzione o trasporto) in proporzione ai consumi dei consumatori collegati alla loro rete, e poi compensato grazie al prelievo KWKG (articolo 28 del KWKG del 2020).

21      Il KWKG del 2020 prevede un limite annuo di bilancio di 1,8 miliardi di euro per le misure in questione e dunque per il prelievo KWKG totale (articolo 29 del KWKG del 2020).

 Decisione impugnata

22      Il 3 giugno 2021, la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

23      La Commissione ha qualificato le misure in questione come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, constatando che esse erano finanziate mediante risorse statali.

24      In particolare, ai punti 220 e 221 della decisione impugnata, da un lato, la Commissione ha concluso che le misure di sostegno, in primo luogo, alla produzione di elettricità da parte di centrali CHP ad alto rendimento di nuova costruzione, ammodernate e ottimizzate, in secondo luogo, alle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento a basso consumo di energia, in terzo luogo, agli impianti di stoccaggio di calore e di freddo e, in quarto luogo, alla produzione di elettricità mediante cogenerazione in centrali di cogenerazione esistenti, ad alto rendimento e alimentate a gas, nel settore del riscaldamento urbano (in prosieguo, congiuntamente: le «misure di sostegno alla CHP») erano finanziate mediante le entrate derivanti da un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato, gestite e destinate conformemente alle disposizioni della normativa.

25      Dall’altro lato, la Commissione ha considerato che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo al prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno costituiva una rinuncia a risorse statali.

26      La Commissione ha nondimeno constatato che le misure in questione erano compatibili con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, cosicché essa ha deciso di non sollevare obiezioni.

 Conclusioni delle parti

27      La Repubblica federale di Germania conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata laddove si constata che le misure in questione costituiscono aiuti di Stato;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

 In diritto

29      A sostegno del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania deduce un motivo unico, relativo all’interpretazione e all’applicazione errate dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove la Commissione ha constatato che le imprese interessate dalle misure in questione beneficiavano di aiuti concessi mediante risorse statali.

30      In via preliminare, occorre ricordare che la qualifica di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, presuppone il soddisfacimento di quattro condizioni, vale a dire l’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali, l’idoneità di tale intervento a incidere sugli scambi tra gli Stati membri, il fatto che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e il fatto che esso falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenze del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 46, e del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 31).

31      Per quanto riguarda l’esistenza di un intervento dello Stato o mediante risorse statali, che è l’unica condizione che viene in questione nella presente causa, occorre ricordare che, affinché dei vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenze del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 47, e del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 32).

32      La Repubblica federale di Germania non contesta che le misure in questione sono ad essa imputabili. Del resto, è giocoforza constatare che tali misure sono state istituite per via legislativa e sono dunque imputabili allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punti 17 e 18, e del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 33).

33      Per contro, la Repubblica federale di Germania contesta la conclusione della Commissione secondo cui le misure in questione sono state concesse mediante risorse statali.

34      A questo proposito, secondo una consolidata giurisprudenza, il divieto enunciato all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE include tanto gli aiuti concessi direttamente dallo Stato o mediante risorse statali, quanto quelli concessi da organismi pubblici o privati istituiti o designati dallo Stato ai fini della loro gestione (sentenze del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 20, e del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C‑556/19, EU:C:2020:844, punto 25).

35      Infatti, il diritto dell’Unione europea non può ammettere che il semplice fatto di creare delle istituzioni autonome incaricate della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole relative agli aiuti di Stato (sentenze del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 51, e del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C‑556/19, EU:C:2020:844, punto 27).

36      La Corte ha recentemente statuito, in sostanza, che potevano essere qualificati come risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, dei fondi alimentati mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori in virtù della normativa nazionale e gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa e, dall’altro, delle somme che restavano costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti. Questi due criteri costituiscono criteri alternativi della nozione di «risorse statali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 38, 39 e 42).

37      Il motivo unico dedotto dalla Repubblica federale di Germania è suddiviso in tre parti. Mediante la prima parte del motivo unico, la Repubblica federale di Germania sostiene che la natura fiscale di un prelievo, di per sé sola, non conferisce alle risorse percepite un carattere statale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dato che quest’ultimo presuppone sempre che le risorse si trovino costantemente sotto il controllo pubblico e a disposizione delle autorità nazionali competenti. All’udienza, la Repubblica federale di Germania ha tuttavia dichiarato di rinunciare agli argomenti formulati nell’ambito di tale parte del motivo, alla luce della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), e, in particolare, dell’affermazione del carattere alternativo dei due criteri della nozione di «risorse statali» (v. punto 36 supra), ciò di cui si è preso atto nel processo verbale dell’udienza. Ne consegue che non occorre più statuire sulla prima parte del motivo unico.

38      Con la seconda parte del motivo unico, la Repubblica federale di Germania asserisce, in sostanza, che né il prelievo KWKG, né gli importi versati dai gestori di rete ai gestori delle centrali CHP, degli impianti di stoccaggio e delle reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento (in prosieguo: i «gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP») costituiscono un’imposta implicante l’impiego di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Mediante la terza parte del motivo unico, la Repubblica federale di Germania fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le risorse percepite dai gestori di rete si trovassero sotto il costante controllo pubblico e a disposizione dello Stato.

39      Con la seconda e la terza parte del motivo unico, la Repubblica federale di Germania fa dunque valere, in sostanza, che nel caso di specie non è soddisfatto nessuno dei due criteri alternativi della nozione di «risorse statali», menzionati al punto 36 supra.

40      Dato che, nell’ambito della sua analisi della condizione relativa alle risorse statali, la Commissione ha operato una distinzione tra, da un lato, le misure di sostegno alla CHP e, dall’altro, la misura relativa alla riduzione del prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno (v. punti 24 e 25 supra), il Tribunale reputa opportuno esaminare insieme la seconda e la terza parte del motivo unico, anzitutto per quanto riguarda le misure di sostegno alla CHP e poi per quanto riguarda la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno.

 Sulle misure di sostegno alla CHP

41      Nella decisione impugnata, per affermare che le misure di sostegno alla CHP erano concesse mediante risorse statali, la Commissione ha constatato, anzitutto, che, nella giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), chiarita mediante la sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), era stata stabilita una distinzione tra le misure di aiuto di Stato e le misure di semplice regolamentazione dei prezzi non implicanti l’intervento di risorse statali.

42      La Commissione ha rilevato che, nel caso di specie, i gestori di centrali CHP erano obbligati dalla legge a vendere la loro elettricità direttamente sul mercato, cosicché il prezzo era fissato liberamente dalle forze del mercato e non tramite una regolamentazione dei prezzi. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio di calore e di freddo e le reti urbane di riscaldamento e di raffreddamento, non si verificava alcuna transazione ad un prezzo determinato per prodotti e servizi, cosicché anche qui non veniva in questione una regolamentazione dei prezzi.

43      Il pagamento di redditi supplementari ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP, senza contropartita, non avrebbe corrisposto al compito abituale di un gestore di rete elettrica. I criteri di ammissibilità erano previsti dal KWKG del 2020 e verificati dal BAFA. L’entità del sostegno finanziario pagato ai beneficiari era interamente fissata dallo Stato e, nel caso in cui il budget complessivo di 1,8 miliardi di euro avesse rischiato di essere superato, era il BAFA che stabiliva i tassi di sostegno ridotti.

44      La Commissione ha ricordato che i gestori di rete erano obbligati a sopportare i costi delle misure di sostegno alla CHP, sicché l’onere finanziario che la legge faceva pesare su di essi costituiva un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato. Il fatto che i gestori di rete fossero legittimati a ripercuotere i costi sui loro consumatori, ma senza esservi obbligati, significava unicamente che tali consumatori non erano assoggettati ad un contributo obbligatorio per legge. Quanto ai gestori di rete, essi restavano assoggettati a tale contributo. Il finanziamento degli aiuti mediante un siffatto tributo ad un livello della catena di approvvigionamento sarebbe stato sufficiente per dimostrare l’esistenza di risorse statali, senza che occorresse identificare un altro contributo obbligatorio ad un altro livello della catena.

45      Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante i ricavi derivanti da un contributo obbligatorio de jure imposto dallo Stato, gestiti e assegnati in conformità alle disposizioni della normativa.

46      Nell’ambito della seconda e della terza parte del motivo unico, in primo luogo, la Repubblica federale di Germania fa valere che il prelievo KWKG non costituisce un’imposta implicante l’impiego di risorse statali in quanto il KWKG del 2020 non obbligherebbe i gestori di rete a ripercuotere tale prelievo sui clienti della rete. I gestori di rete finanzierebbero i pagamenti ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP mediante risorse finanziarie loro proprie.

47      Neppure questi ultimi pagamenti costituirebbero un’imposta. A questo proposito, la Commissione violerebbe la giurisprudenza relativa alle tasse parafiscali, e segnatamente le sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione (T‑217/17, non pubblicata, EU:T:2019:633). Tale giurisprudenza si iscriverebbe sempre, come nel caso di specie, in un contesto comprendente due livelli o, in altri termini, una relazione triangolare tra il gestore della centrale, il gestore di rete e il cliente della rete. Il giudice dell’Unione non avrebbe qualificato come imposta il flusso finanziario che collega i gestori di rete e i beneficiari.

48      Inoltre, la Commissione si fonderebbe in maniera inesatta sul fatto che il KWKG del 2020 non costituisce una misura di regolamentazione dei prezzi ai sensi della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). La questione di stabilire se il prezzo dell’elettricità sia regolamentato dalla legge avrebbe poca importanza ai fini della determinazione dell’esistenza di un’imposta.

49      In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che le risorse possono essere considerate risorse statali soltanto qualora esse si trovino costantemente sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, aspetto questo che la Commissione non avrebbe esaminato.

50      Inoltre, l’influsso dello Stato sui fondamenti legislativi non sarebbe di per sé sufficiente per concludere che esso detenga un potere di disposizione sui fondi. Per quanto riguarda il KWKG del 2020, né lo Stato né le autorità nazionali competenti eserciterebbero un influsso sull’utilizzazione delle risorse.

51      La Commissione riconosce che il prelievo KWKG, isolatamente considerato, non è un’imposta, nella misura in cui i gestori di rete non sono obbligati a fatturarlo ai loro clienti. Invece, il premio che i gestori di rete versano ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP in virtù del KWKG del 2020 costituirebbe un’imposta implicante l’impiego di risorse statali.

52      Secondo la Commissione, questo premio costituisce un onere unilaterale obbligatorio imposto dallo Stato ad un soggetto debitore e dunque un’imposta implicante l’impiego di risorse statali. Non sarebbe necessario constatare una ripercussione dell’onere finanziario sul consumatore qualora sia dimostrata l’esistenza di un contributo obbligatorio a monte della catena di approvvigionamento. Così, nel caso di specie, il debitore finale sarebbe il gestore di rete, che si troverebbe nella stessa situazione giuridica di un consumatore finale. In tutti i casi, lo Stato si approprierebbe di una somma proveniente da una fonte privata.

53      La deroga al divieto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come quella che viene in discussione nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), potrebbe essere applicata soltanto ai casi di regolamentazione dei prezzi e non potrebbe dunque essere applicata ai pagamenti dei supplementi di prezzo da parte dei gestori di rete. Il fatto di equiparare un obbligo legale di pagamento ad una semplice regolamentazione dei prezzi di mercato finirebbe, secondo la Commissione, per ampliare indebitamente la deroga suddetta, il che svuoterebbe di significato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

54      La Commissione sostiene inoltre che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che un’imposta, come quella di cui al caso di specie, venga percepita per constatare l’esistenza di risorse statali e che non è necessario constatare l’esistenza di un controllo statale più intenso. Detta istituzione sostiene tuttavia di aver esaminato, nella decisione impugnata, la questione se le risorse che i gestori di rete percepivano mediante il prelievo KWKG fossero assoggettate al controllo dello Stato. A titolo esaustivo, essa fa valere che il pagamento dei premi obbedisce alle disposizioni legali del KWKG del 2020 alle quali i gestori di rete non possono derogare, il che permette di desumere il loro carattere statale.

55      Occorre esaminare, anzitutto, gli argomenti della Repubblica federale di Germania relativi al fatto che né il prelievo KWKG né gli importi versati ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP costituiscono un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi del primo criterio menzionato al punto 36 supra, poi, gli argomenti relativi all’assenza di controllo pubblico costante sulle risorse ai sensi del secondo criterio contemplato al citato punto 36 e, infine, gli argomenti relativi all’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160).

 Sull’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio (primo criterio contemplato al punto 36 supra)

56      Secondo la giurisprudenza, degli importi risultanti dal supplemento di prezzo imposto dallo Stato agli acquirenti di elettricità sono assimilabili ad un’imposta gravante sull’elettricità ed hanno origine da «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

57      Pertanto, dei fondi devono essere considerati come «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora essi provengano da contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato membro in questione e vengano gestiti e ripartiti in conformità a tale normativa. A questo proposito, è indifferente che il meccanismo di finanziamento non rientri, in senso stretto, nella categoria dei prelievi di natura fiscale nel diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).

58      Invece, il fatto che l’onere finanziario del prelievo sia in concreto sopportato da una determinata categoria di persone non è sufficiente per dimostrare che i fondi risultanti da tale prelievo abbiano il carattere di «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. È necessario altresì che il suddetto prelievo sia obbligatorio in virtù del diritto nazionale. La Corte ha infatti statuito che non era sufficiente che i gestori di rete ripercuotessero sul prezzo di vendita dell’elettricità ai loro clienti finali i costi supplementari provocati dal loro obbligo di acquistare l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili alle tariffe fissate dalla legge, dato che questa compensazione derivava unicamente da una prassi e non da un obbligo legale (v. sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punti 36 e 37 e la giurisprudenza ivi citata).

59      Anzitutto, occorre constatare che le parti concordano sul fatto che il sistema istituito dal KWKG del 2020 è caratterizzato dall’esistenza di «due livelli» nella catena di approvvigionamento dell’elettricità. Infatti, il «primo livello» corrisponde alla relazione tra, da un lato, i gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP e, dall’altro, i gestori di rete. Il «secondo livello» corrisponde alla relazione tra i gestori di rete e i loro clienti. Come ricordato all’udienza dalla Repubblica federale di Germania, i gestori di rete sono entità private.

60      Nell’ambito del «primo livello», il gestore di rete interessato ha un obbligo legale di versare un sostegno finanziario ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP idonei (v. punti 16 e 17 supra). Nell’ambito del «secondo livello», i gestori di rete possono, senza esservi obbligati dalla legge, ripercuotere l’onere finanziario risultante dal loro obbligo di versamento del sostegno finanziario in virtù del KWKG del 2020 sui loro clienti mediante il prelievo KWKG (v. punti da 18 a 20 supra).

61      Nella decisione impugnata, la Commissione non ha ritenuto che il prelievo KWKG, al «secondo livello» della catena di approvvigionamento, costituisse un prelievo obbligatorio ex lege idoneo a configurare delle risorse statali. Del resto, occorre constatare che i gestori di rete non sono obbligati, in virtù della legge, a pretendere dai loro clienti il pagamento del prelievo KWKG, cosicché tale prelievo non può essere qualificato come prelievo obbligatorio ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 57 e 58 supra.

62      Invece, la Commissione ha considerato che i contributi imposti dalla legge ai gestori di rete e versati obbligatoriamente ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP, al «primo livello» della catena di approvvigionamento, implicavano l’impiego di risorse statali, senza che occorresse identificare un altro contributo obbligatorio ad un altro «livello» della catena di approvvigionamento.

63      Orbene, occorre constatare, così come ha fatto la Repubblica federale di Germania, che la Commissione ha, sotto questo aspetto, violato la giurisprudenza relativa al criterio dell’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori.

64      Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 57 supra, perché dei fondi vengano considerati come «risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono «provenire» da imposte o da altri prelievi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato e devono essere «gestiti e ripartiti in conformità [alla] normativa».

65      L’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori in virtù della legge si riferisce dunque alla provenienza dei fondi utilizzati per concedere un vantaggio, nel senso che essa permette di constatare che dei fondi statali sono stati utilizzati per finanziare tale vantaggio. Un’imposta siffatta o un siffatto altro prelievo obbligatorio costituisce la modalità di finanziamento delle misure.

66      I fondi vengono poi gestiti e ripartiti, vale a dire destinati, in maniera conforme alla legge, ciò che permette di constatare che le somme raccolte mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori vengono utilizzate esclusivamente ai fini della concessione di un vantaggio ai beneficiari in conformità della normativa.

67      La Commissione non poteva dunque validamente ritenere che i pagamenti obbligatori da parte dei gestori di rete ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP, effettuati al «primo livello» della catena di approvvigionamento, costituissero un’imposta o un altro prelievo obbligatorio idoneo a configurare delle risorse statali. Infatti, tali pagamenti attengono unicamente alla destinazione dei fondi conforme alla legge, nella misura in cui i gestori sono legalmente obbligati a concedere un sostegno finanziario ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti collegati alla CHP. Essi tuttavia non forniscono alcuna indicazione sull’origine dei fondi utilizzati dai gestori di rete ai fini della concessione del sostegno finanziario ai beneficiari. Come giustamente rilevato dalla Repubblica federale di Germania, ritenere che i pagamenti summenzionati costituiscano un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della pertinente giurisprudenza equivale a ritenere che il finanziamento delle misure di sostegno alla CHP si confonda con la concessione dei fondi ai beneficiari.

68      Tali constatazioni sono confermate dalla giurisprudenza relativa alle misure di aiuti di Stato intese a sostenere la produzione di elettricità, segnatamente quella risultante da fonti di energia rinnovabili, finanziate mediante supplementi di prezzo imposti dallo Stato agli acquirenti di elettricità. In particolare, le sentenze richiamate dalle parti nei loro scritti difensivi e citate nelle note a fondo pagina nn. 65 e 72 della decisione impugnata, ossia le sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), del 15 maggio 2019, Achema e a. (C‑706/17, EU:C:2019:407), e del 20 settembre 2019, FVE Holýšov I e a./Commissione (T‑217/17, non pubblicata, EU:T:2019:633), quest’ultima confermata dalla Corte nella sentenza del 16 settembre 2021, FVE Holýšov I e a./Commissione (C‑850/19 P, non pubblicata, EU:C:2021:740), vertevano su obblighi, previsti dalla legge, incombenti ad operatori di reti di distribuzione e di trasporto di elettricità, di cedere un supplemento di prezzo ad una società controllata delle imprese produttrici di elettricità o di acquistare elettricità a un certo prezzo da tali imprese, al fine di sostenere la produzione di tale elettricità. Per compensare i costi supplementari risultanti da obblighi siffatti, sopportati dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto di elettricità, la legge prevedeva che tali operatori imponessero ai consumatori di elettricità un prelievo obbligatorio gravante sull’elettricità.

69      Nelle sentenze menzionate al punto 68 supra, i prelievi obbligatori raccolti e gestiti dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto di elettricità al «secondo livello» della catena di approvvigionamento servivano a compensare il costo supplementare risultante dai loro obblighi legali al «primo livello» di detta catena. Il trasferimento in capo ad altri soggetti del costo supplementare mediante un prelievo obbligatorio equivalente ad un’imposta gravante sull’elettricità era distinto dagli obblighi legali incombenti agli operatori di reti di distribuzione e di trasporto di elettricità e intesi a sostenere le imprese produttrici di elettricità. I fondi destinati ad attuare tali obblighi avevano ad origine i prelievi obbligatori gravanti sull’elettricità imposti ai consumatori di elettricità, il che dimostrava il finanziamento statale delle misure.

70      Pertanto, erroneamente la Commissione, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto 68 supra, ha ritenuto che l’obbligo incombente ai gestori di rete di versare delle somme ai beneficiari, al «primo livello» della catena di approvvigionamento, fosse sufficiente per constatare l’esistenza di un’imposta o di un altro prelievo obbligatorio idoneo a integrare l’impiego di risorse statali, dato che tale circostanza permette unicamente di constatare la destinazione dei fondi conforme alla legge, ma non fornisce alcuna indicazione riguardo alla provenienza dei fondi utilizzati dai gestori di rete per eseguire i loro obblighi. Contrariamente alle situazioni in esame nella giurisprudenza citata al punto 68 supra, nel caso di specie la Commissione non ha identificato un prelievo obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento.

71      Inoltre, la Commissione non ha affatto chiarito, nella decisione impugnata, in quale momento e da chi fosse effettuata la gestione dei fondi. Risulta dalla decisione impugnata che i ricavi provenienti dai contributi obbligatori pervengono direttamente ai beneficiari, senza che venga effettuata alcuna raccolta o alcuna gestione di fondi da parte dei gestori di rete.

72      A questo proposito, da un lato, istituendo unicamente una compensazione dell’onere tra gestori di rete, il meccanismo di equa ripartizione dell’onere finanziario tra tali gestori di rete, descritto al punto 20 supra, non può essere considerato come una gestione dei fondi utilizzati per finanziare le misure di sostegno alla CHP. Dall’altro lato, al punto 218 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che i criteri di ammissibilità al sostegno finanziario erano previsti dal KWKG del 2020 e verificati dal BAFA, che l’entità di tale sostegno era interamente fissata dallo Stato e che, in caso di rischio di superamento del budget complessivo di 1,8 miliardi di euro, era il BAFA che stabiliva i tassi ridotti del sostegno (v. punto 43 supra). Tuttavia, tali circostanze permettono unicamente di constatare che i gestori di rete non possono derogare alle regole stabilite dalla legge e la cui applicazione viene verificata dal BAFA, cosicché essi devono assegnare i fondi conformemente a quest’ultima. Esse non permettono però di constatare che i fondi utilizzati dai gestori di rete per pagare i beneficiari provenivano da un’imposta o da un altro prelievo obbligatorio raccolto e gestito da questi ultimi.

73      Inoltre, del pari erroneamente la Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che i gestori di rete erano assoggettati ad un contributo obbligatorio ex lege in quanto la legge li obbligava a sopportare l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP.

74      Certo, a questo proposito, risulta dalla giurisprudenza che l’onere finanziario di un prelievo obbligatorio può essere sopportato da una «determinata categoria di persone» (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1, punto 36), sicché non è richiesto che i consumatori finali siano i debitori di tale prelievo, come giustamente osservato dalla Commissione nei suoi scritti difensivi.

75      Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione si è accontentata di constatare che i gestori di rete sopportavano i costi delle misure di sostegno alla CHP. Orbene, come essa ha indicato, detti gestori possono ripercuotere tali costi sui loro clienti mediante il prelievo KWKG. Qualora venga attuata tale ripercussione, sono i clienti dei gestori di rete che devono essere considerati come coloro che sopportano l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP.

76      La Commissione non può dunque sostenere che lo Stato si appropria delle risorse dei gestori di rete, in quanto, contrariamente a quanto da essa asserito, tali gestori non sono necessariamente i debitori finali dell’onere finanziario determinato dalle misure di sostegno alla CHP.

77      Pertanto, come evidenziato dalla Repubblica federale di Germania, il fatto di aver identificato un obbligo di pagamento unilaterale incombente ai gestori di rete al «primo livello» della catena di approvvigionamento non può essere sufficiente per constatare che le misure di sostegno alla CHP vengono finanziate mediante un’imposta o altri prelievi obbligatori ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 57 e 68 supra.

78      Dato che neppure il prelievo KWKG può essere qualificato come imposta o altro prelievo obbligatorio ai sensi di detta giurisprudenza (v. punto 61 supra), è giocoforza constatare che la Commissione non ha dimostrato che il primo criterio contemplato al punto 36 supra, che permette di constatare un trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, fosse soddisfatto.

79      Gli altri argomenti della Commissione non possono invalidare tali conclusioni.

80      In primo luogo, la Commissione sostiene che risulta dal punto 218 della decisione impugnata che il versamento del sostegno finanziario da parte dei gestori di rete ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP quale previsto dalla legge non fa parte dei compiti abituali di tali gestori. Questi ultimi non disporrebbero di alcun margine di discrezionalità contrattuale quanto alla cerchia dei beneficiari, nonché all’importo e alla durata dei pagamenti. Questi elementi dimostrerebbero che il KWKG del 2020 non si basa su un’iniziativa economica privata, bensì su un’iniziativa statale.

81      È senz’altro vero che il KWKG del 2020 si basa su un’iniziativa dello Stato e che esso persegue una politica pubblica di sostegno alla produzione di elettricità CHP. È vero anche che i gestori di rete sono obbligati a versare le somme previste dalla legge ai gestori, secondo le modalità da questa previste.

82      Tuttavia, tali considerazioni si confondono con l’analisi esposta al punto 32 supra, secondo la quale le misure di sostegno alla CHP sono state istituite per via legislativa, sicché esse devono essere considerate come imputabili allo Stato.

83      Orbene come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 31 supra, l’imputabilità delle misure allo Stato, seppur necessaria ai fini della qualificazione di tali misure come «aiuti», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non è di per sé sola sufficiente per poter adottare una tale qualificazione. Occorre, infatti, dimostrare che i vantaggi in questione vengono concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 63).

84      Pertanto, il fatto che la legge preveda in maniera dettagliata le modalità di assegnazione del sostegno finanziario non è idoneo a configurare un trasferimento di risorse statali, bensì unicamente una responsabilità dello Stato nell’istituzione del meccanismo di sostegno all’elettricità CHP e dunque l’imputabilità allo Stato delle misure di sostegno alla CHP.

85      Lo stesso vale per l’argomento, addotto dalla Commissione all’udienza, secondo cui è il legislatore tedesco che gestisce e ripartisce i ricavi dei contributi obbligatori dei gestori di rete. Una considerazione siffatta equivale a constatare che la legislazione prevede, a monte, le modalità di assegnazione del sostegno finanziario, e dunque finisce per dimostrare soltanto l’imputabilità delle misure allo Stato e non il finanziamento di tali misure mediante risorse statali.

86      In secondo luogo, la Commissione fa valere, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 30 marzo 2023, che la sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), ha chiarito la giurisprudenza precedente per quanto riguardava la nozione di «imposta» alla luce della normativa sugli aiuti di Stato. La natura fiscale di un contributo sarebbe da sola sufficiente per ritenere che esso costituisca una risorsa statale.

87      È certo vero che, nella sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), la Corte ha precisato che il criterio relativo all’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori poteva permettere di constatare l’impiego di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, senza che fosse necessario dimostrare che era soddisfatto anche il criterio relativo al controllo pubblico costante sui fondi (v. punto 36 supra).

88      La constatazione del carattere alternativo dei criteri contemplati al punto 36 supra non ha tuttavia alcuna incidenza sulla loro rispettiva definizione quale risultante dalla giurisprudenza. Così, per poter considerare soddisfatto il criterio relativo all’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori, resta necessario dimostrare che dei fondi provengono da contributi obbligatori ex lege, imposti dalla normativa dello Stato ad una determinata categoria di soggetti, e che tali fondi sono gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa (v. punto 64 supra).

89      A questo proposito, occorre constatare che, al punto 43 della sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES (C‑702/20 e C‑17/21, EU:C:2023:1), la Corte ha statuito che la normativa nazionale che obbligava un’impresa di distribuzione di energia elettrica autorizzata ad acquistare l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili ad un prezzo superiore a quello del mercato e che prevedeva che i costi supplementari da ciò derivanti fossero finanziati mediante un prelievo obbligatorio sopportato dai consumatori finali costituiva un intervento mediante risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, così come nelle sentenze menzionate al punto 68 supra, occorre rilevare che il vantaggio obbligatoriamente concesso ai beneficiari al «primo livello» della catena di approvvigionamento era finanziato mediante un prelievo non meno obbligatorio al «secondo livello» della catena di approvvigionamento. Orbene, la Commissione non ha dimostrato che tale situazione sussistesse nel presente caso di specie.

90      Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che erroneamente la Commissione si è fondata sul primo criterio esposto al punto 36 supra per ritenere che, nel caso di specie, le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali.

 Sul controllo pubblico costante sulle risorse (secondo criterio contemplato al punto 36 supra)

91      Anzitutto, come risulta dai punti da 41 a 45 supra, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione si è fondata sul primo criterio identificato al punto 36 supra, relativo all’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori, per concludere che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante risorse statali.

92      In particolare, la Commissione ha espressamente concluso, al punto 220 della decisione impugnata, che le misure di sostegno alla CHP erano finanziate mediante un contributo obbligatorio, facendo riferimento in proposito, nella nota a fondo pagina n. 65, alla giurisprudenza secondo cui dei fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato, gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, possono essere considerati come risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 54). Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, non risulta da tale punto che essa abbia esaminato la questione se le risorse che i gestori di rete percepivano mediante il prelievo KWKG fossero sottoposte al controllo dello Stato.

93      Occorre dunque constatare che la Commissione non ha chiaramente ed espressamente esaminato il secondo criterio identificato al punto 36 supra, relativo al controllo pubblico costante sulle risorse.

94      Se la mancanza di un esame chiaro ed espresso di questo secondo criterio non configura, di per sé stessa, un errore di diritto, contrariamente a quanto asserito dalla Repubblica federale di Germania, posto che i due criteri identificati al punto 36 supra sono alternativi, è tuttavia giocoforza rilevare che, a causa di questa mancanza, la Commissione non ha dimostrato neppure che le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali sul fondamento del secondo criterio esposto al punto 36 supra.

95      Ad ogni modo, se l’argomento della Commissione, secondo cui il carattere statale dei fondi deriva dall’assenza di potere discrezionale dei gestori di rete nell’ambito del pagamento del sostegno finanziario previsto dal KWKG del 2020, dovesse essere inteso nel senso che essa ha dimostrato che il secondo criterio è soddisfatto, tale argomento non può essere accolto.

96      A questo proposito occorre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere delle imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o no in maniera permanente al patrimonio dello Stato. Anche se delle somme corrispondenti alla misura di aiuto in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che esse restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37, e del 15 mai 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 53).

97      Nel caso di specie, è certo vero, come risulta dal punto 218 della decisione impugnata, che i gestori di rete devono obbligatoriamente versare i fondi ai beneficiari senza poter derogare ai criteri di idoneità di questi ultimi, né agli importi del sostegno finanziario previsto dalla legge (v. punto 43 supra).

98      È tuttavia sufficiente osservare che il fatto che i fondi utilizzati siano esclusivamente destinati all’esecuzione dei compiti legalmente assegnati (principio legale di destinazione esclusiva dei fondi) tende piuttosto a dimostrare, in assenza di qualsiasi altro elemento di segno contrario, che lo Stato non è appunto in grado di disporre di tali fondi, vale a dire che lo Stato non potrebbe decidere una destinazione diversa da quella prevista dalla legge (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 76, e del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C‑556/19, EU:C:2020:844, punto 41).

99      Inoltre, se il fatto che il pagamento del sostegno finanziario ubbidisce alle disposizioni legislative del KWKG del 2020 attesta l’origine legale delle misure di sostegno alla CHP e dunque un sicuro influsso dello Stato sui meccanismi istituiti da tale normativa, tali elementi non sono però sufficienti per concludere che lo Stato detenesse per questo un potere di disporre dei fondi utilizzati dai gestori di rete (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punto 75). Allo stesso modo del criterio relativo all’esistenza di un’imposta o di altri prelievi obbligatori, il fatto che la legge preveda in maniera dettagliata le modalità di destinazione del sostegno finanziario non è idoneo a configurare un trasferimento di risorse statali, ma solo l’imputabilità allo Stato delle misure di sostegno alla CHP (v. punto 84 supra).

100    Risulta da quanto precede che la Commissione non ha dimostrato che il secondo criterio contemplato al punto 36 supra, il quale permette di constatare un trasferimento di risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, fosse soddisfatto.

 Sull’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C379/98)

101    Come risulta dai punti 41 e 42 supra, la Commissione ha considerato, in sostanza, che le misure di sostegno alla CHP non consistevano in una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi» non implicante un trasferimento di risorse statali ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). A questo proposito, detta istituzione ha fatto riferimento anche alla sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), nonché alle sentenze del 24 gennaio 1978, van Tiggele (82/77, EU:C:1978:10), del 13 settembre 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671), e del 14 settembre 2016, Trajektna luka Split/Commissione (T‑57/15, non pubblicata, EU:T:2016:470).

102    Orbene, come rilevato dalla Repubblica federale di Germania, tale valutazione è errata.

103    In proposito, occorre osservare che le sentenze menzionate al punto 101 supra vertevano su misure, previste dalla legge, che fissavano i prezzi di prodotti o di servizi (sentenze del 24 gennaio 1978, van Tiggele, 82/77, EU:C:1978:10, e del 14 settembre 2016, Trajektna luka Split/Commissione, T‑57/15, non pubblicata, EU:T:2016:470) o che imponevano, segnatamente, obblighi di acquisto di elettricità ad un certo prezzo o in un certo quantitativo (sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160; del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671). Secondo il giudice dell’Unione, tali misure non implicavano un trasferimento di risorse statali.

104    Orbene, oltre al fatto che, nelle sentenze menzionate al punto 103 supra, il giudice dell’Unione non ha affatto qualificato tali misure come «semplice regolamentazione dei prezzi», occorre rilevare che tale giudice non ha escluso l’impiego di risorse statali a causa del modo in cui il vantaggio era concesso ai beneficiari, vale a dire mediante la fissazione del prezzo di prodotti o mediante l’imposizione di un obbligo di acquisto di prodotti ad un certo prezzo o in un certo quantitativo, contrariamente a quanto la Commissione suggerisce.

105    Infatti, al punto 59 della sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), si è statuito che non poteva essere considerato quale intervento mediante risorse statali l’obbligo imposto ad imprese private di approvvigionamento di elettricità di acquistare a prezzi minimi fissati l’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili, in quanto non si determinava alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di questo tipo di elettricità (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 34, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 69).

106    La Corte ha precisato che, in simili situazioni, le imprese private non erano incaricate dallo Stato membro interessato di gestire risorse statali, bensì erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante le loro proprie risorse finanziarie (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 35, e del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punto 70).

107    Secondo la giurisprudenza, il fatto che tali entità siano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non semplicemente vincolate ad un obbligo d’acquisto mediante le loro proprie risorse finanziarie, costituisce l’elemento «decisivo» per considerare che dei fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla normativa dello Stato, gestiti e ripartiti in conformità di tale normativa, possono essere considerati come risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche se sono gestiti da entità distinte dall’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenze del 28 marzo 2019, Germania/Commissione, C‑405/16 P, EU:C:2019:268, punti 58 e 59; del 15 maggio 2019, Achema e a., C‑706/17, EU:C:2019:407, punti 54 e 55, e del 27 gennaio 2022, Fondul Proprietatea, C‑179/20, EU:C:2022:58, punto 94).

108    Pertanto, l’elemento decisivo non è il fatto che le imprese private fossero vincolate ad un semplice obbligo di acquisto di elettricità, bensì il fatto che esse utilizzassero le loro proprie risorse per attuare tale obbligo e non fossero incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale.

109    Tale constatazione è confermata dalle altre sentenze alle quali la Commissione ha fatto riferimento nella decisione impugnata, menzionate al punto 101 supra. Infatti, discende da tali sentenze che, per ritenere non soddisfatta la condizione relativa alle risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il giudice dell’Unione si è fondato sull’assenza di trasferimento diretto o indiretto di risorse statali, nella misura in cui il vantaggio era concesso da un’entità privata ad un’altra senza intervento dello Stato o di un’entità incaricata dallo Stato di gestire una risorsa statale. Il modo in cui il vantaggio veniva concesso ai beneficiari non è stato considerato decisivo ai fini dell’esame della condizione relativa al finanziamento delle misure mediante risorse statali.

110    In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, al punto 90 della sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), la Corte ha rilevato che la Commissione non aveva dimostrato che le misure fossero finanziate mediante un prelievo obbligatorio, né che esistesse un controllo pubblico costante sui fondi, cosicché essa non aveva dimostrato che tali misure implicassero risorse statali. La Corte non ha però constatato che il «primo livello» della catena di approvvigionamento era caratterizzato da una «regolamentazione dei prezzi».

111    Per giunta, contrariamente a quanto la Commissione suggerisce segnatamente in risposta alla misura di organizzazione del procedimento, l’obbligo legale dei gestori di rete al «primo livello» della catena di approvvigionamento nella causa decisa dalla sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), non è interamente differente da quello incombente ai gestori di rete nel caso di specie. A questo proposito, risulta, in sostanza, dal punto 3 di tale sentenza che il vantaggio concesso ai produttori di elettricità ricavata a partire da fonti di energia rinnovabili non era concesso unicamente mediante un obbligo legale di acquisto di elettricità, ma anche mediante il versamento di un compenso alle tariffe fissate dalla legge o di un premio di mercato indipendentemente dall’allacciamento dell’impianto di produzione e da una commercializzazione diretta dell’elettricità. Quest’ultimo versamento presenta una somiglianza con il versamento del sostegno finanziario ai gestori delle centrali CHP e degli altri impianti collegati alla CHP. Infatti, in entrambi i casi, i gestori di rete erano legalmente obbligati a versare un sostegno finanziario ai beneficiari indipendentemente dal prezzo di mercato. Orbene, è giocoforza constatare che, al punto 90 della sentenza del 28 marzo 2019, Germania/Commissione (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), la Corte ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato che i vantaggi fossero stati concessi ai beneficiari mediante risorse statali.

112    Pertanto, al fine di escludere l’applicazione della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), la Commissione doveva dimostrare, indipendentemente dalla questione se le misure di sostegno alla CHP costituissero o no una misura di «semplice regolamentazione dei prezzi», che il vantaggio a favore dei gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP non era concesso dai gestori di rete, che sono entità private (v. punto 59 supra), mediante risorse finanziarie loro proprie, ma che questi ultimi erano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale.

113    Orbene, come risulta segnatamente dei punti 90 e 100 supra, la Commissione non ha dimostrato che nel caso di specie fosse soddisfatto uno dei criteri alternativi contemplati al punto 36 supra. È dunque sufficiente constatare che essa non ha dimostrato che il vantaggio previsto dal KWKG del 2020 a favore dei gestori delle centrali CHP e degli altri impianti connessi alla CHP fosse finanziato dai gestori di rete mediante risorse statali.

114    Da ciò consegue, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, che i gestori di rete utilizzano le loro proprie risorse per concedere le somme previste dalla legge ai beneficiari, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160). In altri termini, i fondi transitano da entità private ad entità private e conservano un carattere privato durante tutto il loro percorso (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C‑556/19, EU:C:2020:844, punti 32 e 33).

115    Infine, nella misura in cui la Commissione sostiene che la deroga al divieto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, come quella che veniva in questione nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), dovrebbe essere limitata ai casi di «regolamentazione dei prezzi» a pena di vedere l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE privato del suo effetto utile, occorre ricordare che erroneamente la Commissione ritiene, in sostanza, che esista una categoria di misure di «semplice regolamentazione dei prezzi» che si sottraggono alla qualifica di aiuti di Stato (v. punti da 103 a 109 supra).

116    Inoltre, se è pur vero che, secondo la giurisprudenza citata al punto 35 supra, il diritto dell’Unione non può ammettere che il semplice fatto di creare delle istituzioni autonome incaricate della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato, privando così l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE del suo effetto utile, ciò non toglie che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali sono considerati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

117    Orbene, il fatto che l’obbligo di versamento di importi da parte dei gestori di rete sia imposto dalla legge e conferisca un vantaggio incontestabile a talune imprese non è idoneo a attribuirgli il carattere di un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 61). Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non può essere applicato a comportamenti statali che non ricadono sotto di esso, nella fattispecie ad una misura decisa dallo Stato ma finanziata da imprese private (v., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punti 65 e 66).

118    Pertanto, il motivo unico dedotto deve essere accolto per quanto riguarda le misure di sostegno alla CHP.

 Sulla misura relativa alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno

119    Al punto 221 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno si traduceva in una rinuncia a risorse statali. La Corte avrebbe riconosciuto che la rinuncia a degli introiti che, in linea di principio, avrebbero dovuto essere riversati al bilancio dello Stato costituiva un trasferimento di risorse statali.

120    La Repubblica federale di Germania fa valere, nell’ambito della seconda e della terza parte del motivo unico, che il prelievo KWKG non costituisce un contributo obbligatorio e che le risorse percepite a titolo di tale prelievo non si trovano costantemente sotto il controllo statale e a disposizione dello Stato. In definitiva, il prelievo KWKG non costituirebbe una risorsa statale.

121    Occorre ricordare che la Commissione ha ammesso che il prelievo KWKG, isolatamente preso, non presupponeva l’impiego di risorse statali nella misura in cui i gestori di rete non erano obbligati a fatturarlo ai loro clienti.

122    In risposta alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale del 30 marzo 2023, la Commissione sostiene tuttavia che risulta dal punto 174 della decisione impugnata che al prelievo ridotto a favore dei produttori di idrogeno si applicano regole differenti rispetto a quelle del prelievo KWKG. Essa sostiene che l’articolo 27, paragrafo 1, del KWKG del 2020 prevede che i produttori di idrogeno siano obbligati a pagare il prelievo KWKG ai gestori di rete.

123    Come si è già rilevato al punto 61 supra, occorre constatare che il KWKG del 2020 non obbliga i gestori di rete a ripercuotere il prelievo KWKG sui loro clienti, sicché tale prelievo non è un onere che questi ultimi devono obbligatoriamente assolvere. Pertanto, tale prelievo non può essere considerato come un’imposta o come un prelievo obbligatorio ex lege idoneo a configurare delle risorse statali.

124    L’argomento della Commissione secondo cui l’articolo 27, paragrafo 1, punto 2, del KWKG del 2020 prevede una regola derogatoria per quanto riguarda i produttori di idrogeno non può essere accolto. Oltre al fatto che detta istituzione non ha menzionato questa presunta regola derogatoria nella decisione impugnata, è sufficiente rilevare che dal tenore letterale della disposizione suddetta non risulta che i produttori di idrogeno siano obbligati a pagare il prelievo KWKG. Infatti, detta disposizione prevede segnatamente che, per le imprese grandi consumatrici di elettricità, come i produttori di idrogeno, la limitazione del prelievo KWKG si applichi soltanto nella misura in cui tale prelievo dovuto dalle imprese suddette non si collochi al di sotto di un certo importo per KWh. Tuttavia, da tale disposizione non risulta che il prelievo KWKG sia obbligatoriamente dovuto dai produttori di idrogeno.

125    Di conseguenza, nella misura in cui il prelievo KWKG non è una risorsa statale, la riduzione di tale prelievo per i produttori di idrogeno non costituisce una rinuncia a risorse statali.

126    Pertanto, erroneamente la Commissione ha considerato che la misura relativa alla fissazione di un tetto massimo per il prelievo KWKG a favore dei produttori di idrogeno fosse finanziata mediante risorse statali. Il motivo unico dedotto deve, pertanto, essere accolto anche per quanto riguarda questa misura.

127    Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che occorre accogliere il ricorso della Repubblica federale di Germania nella misura in cui la Commissione ha erroneamente constatato che le misure in questione costituivano aiuti di Stato finanziati mediante risorse statali. La decisione impugnata deve dunque essere annullata.

 Sulle spese

128    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Pertanto, essendo rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata a sopportare le spese, in conformità alle conclusioni formulate dalla Repubblica federale di Germania.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des KraftWärmeKopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498)], è annullata.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Kornezov

De Baere

Petrlík

Kecsmár

 

      Kingston

Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 24 gennaio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.