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Impugnazione proposta il 8 marzo 2024 dalla Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezone ampliata) del 20 dicembre 2023, causa T-113/17, Crédit agricole SA e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione europea

(Causa C-191/24 P)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA, Crédit agricole Corporate and Investment Bank (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, M. Powell, Y. Utzschneider, A. Martin, J.-J. Lemonnier, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il Commissario per la concorrenza non avesse violato il suo obbligo di imparzialità soggettiva, che la Commissione non fosse venuta meno al suo obbligo di imparzialità oggettiva e che l’asserita imparzialità oggettiva della Commissione potesse sanare il vizio di imparzialità soggettiva commesso dal suo Commissario per la concorrenza;

dichiarare che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova di cui disponeva riguardo agli scambi di informazioni contestati alle ricorrenti e ha erroneamente concluso che essi rientravano nella qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto;

dichiarare che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto nel constatare l’esistenza di un piano d’insieme che perseguiva un unico obiettivo;

dichiarare, in via principale, che il Tribunale ha erroneamente esercitato la sua competenza estesa al merito; in subordine, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione non avesse violato il principio della parità di trattamento nella determinazione dell’importo del valore delle vendite delle ricorrenti, il quale determina l’importo della sanzione; in ulteriore subordine, che il Tribunale non ha tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti per statuire sull’importo dell’ammenda;

di conseguenza, accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione (T-113/17);

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, in diversa composizione, per statuire sul ricorso depositato il 24 maggio 2017 dalle ricorrenti nella causa T-113/17;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Il primo motivo verte su un errore di diritto, da parte del Tribunale, relativo alla qualificazione delle affermazioni del Commissario per la concorrenza e all’interpretazione del dovere di imparzialità della Commissione.

Il secondo motivo si fonda su un asserito snaturamento, da parte del Tribunale, degli scambi del 13 dicembre 2006 e dell’11 gennaio 2007, che porta ad una qualificazione erronea di tali scambi come una restrizione della concorrenza per oggetto.

Il terzo motivo addebita al Tribunale errori di diritto nell’ambito del suo obbligo di motivazione riguardo all’esistenza di un piano o di più piani d’insieme e di un obiettivo unico relativi all’infrazione unica e continuata.

Il quarto motivo verte su errori di diritto, da parte del Tribunale, relativi alla legittimità e alla proporzionalità dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. Innanzitutto, le ricorrenti sostengono, in via principale, che il Tribunale avrebbe statuito ultra petita esercitando la sua competenza estesa al merito. Esse affermano poi, in subordine, che il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, violato il principio del contraddittorio e sarebbe venuto meno al suo obbligo di motivazione. Infine, in via di estremo subordine, esse fanno valere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti per statuire sull’importo dell’ammenda.

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