Language of document : ECLI:EU:T:2003:251

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 settembre 2003 (1)

«Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Consolle di gioco - Classificazione nella nomenclatura combinata»

Nella causa T-243/01,

Sony Computer Entertainment Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dall'avv. P. De Baere, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189, pag. 5), corrigendum pubblicato nelle versioni tedesca, inglese, finlandese, portoghese e svedese (GU 2001, L 191, pag. 49),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Contesto normativo

Questioni generali

1.
    Al fine di applicare la tariffa doganale comune e per facilitare la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci, il Consiglio, con l'adozione del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulla nomenclatura combinata»), ha istituito una nomenclatura completa delle merci costituenti oggetto di operazioni di importazione o di esportazione nella Comunità (in prosieguo: la «nomenclatura combinata»). Tale nomenclatura figura nell'allegato I a detto regolamento.

2.
    La nomenclatura combinata è basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «sistema armonizzato»), cui è identica per quanto riguarda le voci e le sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l'ottava cifra costituiscono suddivisioni peculiari di detta nomenclatura. Il sistema armonizzato è stato istituito sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l'«OMD»), ex Consiglio di cooperazione doganale.

3.
    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nella Comunità, la Commissione può adottare diverse misure, elencate nell'art. 9 del regolamento sulla nomenclatura combinata. Tra queste misure figura in particolare la possibilità per la Commissione di adottare regolamenti rivolti alla classifica di merci particolari nella nomenclatura combinata (art. 9, n. 1, lett. a), primo trattino, in prosieguo: il «regolamento di classificazione tariffaria»).

4.
    Al fine di fornire maggiori indicazioni sull'applicazione del sistema armonizzato, l'OMD pubblica con regolarità note esplicative del sistema armonizzato (in prosieguo: le «NESA»). Allo stesso modo, per assicurare l'applicazione della nomenclatura combinata, la Commissione redige note esplicative della nomenclatura combinata (art. 9, n. 1, lett. a), secondo trattino; in prosieguo: le «NENC»). Tali note, che vengono regolarmente pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, non si sostituiscono alle NESA, sono da considerare complementari a queste ultime e devono essere consultate congiuntamente ad esse.

Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

5.
    Le regole generali per l'interpretazione, che figurano nel capitolo A del titolo primo della nomenclatura combinata, indicano i principi secondo i quali dev'essere effettuata la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. La regola generale n. 1 stabilisce che «[i] titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note».

6.
    Tra le «norme che seguono», la regola n. 3 prevede quanto segue:

«Qualora per il dispositivo della regola [n.] 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

(...)

b)    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola [n.] 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

(...)».

7.
    Per quanto riguarda la regola n. 6, essa enuncia che:

«La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Testo delle voci e sottovoci e delle note premesse ai capitoli e alle sezioni

Sottovoce 8471 50 90

8.
    Al momento dell'adozione del regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 189, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), il testo delle voci e delle sottovoci corrispondente al codice NC 8471 50 90 si presentava come segue:

«8471        Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

8471 50    Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita:

8471 50 10    destinate ad areomobili civili

8471 50 90    altre».

9.
    La voce 8471 fa parte del capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». Tale capitolo appartiene a sua volta alla sezione XVI della nomenclatura combinata, dal titolo «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». Ai sensi della nota 1, lett. p), della sezione XVI, questa «sezione non comprende (...) gli oggetti del capitolo 95».

10.
    Il capitolo 84 comprende, a titolo preliminare, numerose note, note di sottovoci e note complementari. Tra di esse, la nota n. 5 enuncia quanto segue:

«A.    Ai sensi della voce 8471 per “macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione” si intendono:

a) le macchine numeriche atte a:

    1)     registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

    2)    essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

    3)    eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;

    4)    eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, [di cui] esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificar[e] l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;

    (...)

E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

Sottovoci 8524 39 10 e 8524 39 90

11.
    Al momento dell'adozione del regolamento impugnato, il testo delle voci e sottovoci corrispondente ai codici NC 8524 39 10 e 8524 39 90 si presentava come segue:

«8524        Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

8524 31    Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser:

(...)

8524 39    altri:

8524 39 10    per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

8524 39 90    altri».

12.
    Il capitolo 85 è intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi». Esso appartiene, come il capitolo 84, alla sezione XVI.

Sottovoce 9504 10 00

13.
    Al momento dell'adozione del regolamento impugnato, il testo della voce e delle sottovoci corrispondente al codice 9504 10 00 si presentava come segue:

«9504        Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling):

9504 10 00    Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione».

14.
    La voce 9504 appartiene al capitolo 95 della sezione XX della nomenclatura combinata. La sezione XX è intitolata «Merci e prodotti diversi». Quanto al capitolo 95, esso è intitolato «Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori».

15.
    Infine, la NESA relativa alla voce 9504 (in rposieguo: la «NESA, lett. b)») prevede che siano esclusi da tale voce:

«(...)

b)    [l]e macchine ed apparecchi che corrispondono alle disposizioni della nota 5 A) del capitolo 84 anche se sono atti ad essere programmati per videogiuochi (n. 84.71) (...)».

Informazioni tariffarie vincolanti

16.
    AI sensi degli artt. 11, n. 1, e 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), gli operatori economici possono ottenere informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: le «ITV») da parte delle autorità doganali. Si tratta di informazioni sulla classificazione tariffaria di merci determinate che obbligano tali autorità nei confronti del richiedente e/o titolare della ITV.

17.
    L'art. 12 del codice doganale enuncia quanto segue:

«5. Un' [ITV] cessa di essere valida:

a) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non risulti conforme al diritto che ne deriva;

(...)

6. Un'[ITV] che cessi di essere valida conformemente al paragrafo 5, lettera b) o c) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), il regolamento può stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma».

Fatti

Procedimento nel Regno Unito

18.
    La Sony Computer Entertainment Europe Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») è l'unica importatrice della consolle PlayStation® 2 nella Comunità, sia direttamente, sia con l'intermediazione della sua consorella, la società Sony Logistic Europe NV.

19.
    Il 28 agosto 2000, essa ha richiesto un'ITV alle Customs and Excise (autorità doganali del Regno Unito) per la consolle PlayStation® 2, modelli SCPH-30003 e SCPH-30004. In tale contesto essa ha proposto che il prodotto fosse classificato con il codice NC 8471 50 90, per le ragioni che la consolle PlayStation® 2 soddisfaceva tutti i requisiti elencati nella nota n. 5 A) del capitolo 84 della nomenclatura combinata, e che, tenuto conto della NESA, lett. b), una classificazione nella sottovoce 9504 10 era esclusa.

20.
    Il 19 ottobre 2000, le autorità doganali del Regno Unito hanno rilasciato alla ricorrente l'ITV n. GB 105614503, classificando la consolle PlayStation® 2 con il codice NC 9504 10 00. Esse hanno basato la loro decisione sulla constatazione che la consolle PlayStation® 2 non era liberamente programmabile e, pertanto, non soddisfaceva tutti i requisiti stabiliti nella nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata.

21.
    Il 22 novembre 2000 la ricorrente ha presentato alle autorità competenti una domanda formale di riesame di tale decisione.

22.
    Con lettera 5 gennaio 2001, l'agente incaricato di tale riesame ha informato la ricorrente di aver deciso di mantenere la classificazione del prodotto di cui trattasi con il codice NC 9504 10 00, basando tale decisione sulla constatazione che la consolle PlayStation® 2 non era liberamente programmabile. Egli ha inoltre informato la ricorrente del fatto che la Commissione aveva avuto conoscenza dell'ITV rilasciata per la consolle PlayStation® 2 e che il caso era stato discusso nel corso della riunione n. 236 del comitato del codice doganale, sezione «nomenclatura e statistica» (in prosieguo: il «comitato “nomenclatura”»), che aveva avuto luogo i giorni 4 e 5 dicembre 2000.

23.
    Il 31 gennaio 2001, la ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi al VAT and Duties Tribunal (commissione tributaria competente in materia di IVA e dazi doganali, Londra) contro la decisione adottata a seguito del riesame. Nel corso dell'udienza del 30 maggio 2001, le autorità doganali del Regno Unito hanno chiesto la sospensione del giudizio, per il motivo che la classificazione della consolle PlayStation® 2 costituiva allo stesso tempo oggetto di dibattito dinanzi al comitato «nomenclatura» e che era imminente una decisione. Mentre il VAT and Duties Tribunal esaminava tale domanda, le autorità doganali lo informavano di aver ricevuto per telefax copia della decisione adottata dal comitato «nomenclatura». Tale decisione era identica a quella allegata al regolamento impugnato. Anche se il comitato «nomenclatura» aveva classificato la consolle PlayStation® 2 in base al codice NC 9504 10 00, le autorità doganali del Regno Unito decisero di non opporsi più al ricorso presentato dalla ricorrente, dal momento che dalla decisione trasmessa dal comitato «nomenclatura» risultava che la consolle PlayStation® 2 poteva essere liberamente programmata e, pertanto, che il rilievo fondante la decisione impugnata, ossia che la consolle PlayStation® 2 non fosse liberamente programmabile, non era valido. Constatando l'accordo delle parti, il VAT and Duties Tribunal ha pertanto deciso, il 5 giugno 2001, di accogliere il ricorso.

24.
    A seguito di tale decisione, le autorità doganali del Regno Unito hanno modificato l'ITV n. GB 105614503 con decisione 12 giugno 2001. Esse hanno classificato la consolle PlayStation® 2 in base al codice NC 8471 49 90 con efficacia a decorrere dal 19 ottobre 2000.

Procedimento dinanzi al comitato «nomenclatura»

25.
    A seguito dell'informazione trasmessa dalle autorità doganali del Regno Unito nel novembre 2000, la ricorrente, nel gennaio 2001, ha preso contatto con il presidente del comitato «nomenclatura». Quest'ultimo ha confermato l'esistenza di dibattiti in seno al comitato riguardo alla classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2. Inoltre, con lettera del 9 febbraio 2001, egli ha informato la ricorrente che la classificazione della consolle PlayStation® 2 era iscritta all'ordine del giorno della seguente riunione del comitato «nomenclatura» e che la ricorrente era invitata ad assistervi per presentare il suo prodotto.

26.
    Nel corso di tale riunione, la n. 243, del comitato «nomenclatura», che ha avuto luogo a Bruxelles nei giorni 26 e 27 febbraio 2001, la ricorrente ha effettuato una presentazione della consolle PlayStation® 2 ed ha risposto alle diverse domande dei membri del comitato. Essa ha altresì consegnato un'ulteriore copia delle proprie conclusioni riguardo alla classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2.

27.
    Successivamente, hanno avuto luogo ancora numerosi incontri tra la ricorrente e i servizi della Commissione, al fine di preparare la decisione relativa alla classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2 e del compact disc di sola lettura (CD-ROM) che l'accompagna.

Regolamento impugnato

28.
    Il 10 luglio 2001 la Commissione ha adottato il regolamento impugnato. Il giorno seguente, tale regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

29.
    L'articolo 1 del regolamento impugnato stabilisce che «[l]e merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono [essere] classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella». Ai sensi dell'art. 2 di detto regolamento, le ITV che sono state rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri e «che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate (...) per un periodo di tre mesi». Infine, l'art. 3 prevede che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

30.
    L'allegato al regolamento impugnato presenta tre colonne. La colonna 1 riporta la descrizione delle merci, la colonna 2 indica il codice tariffario applicabile alle merci descritte nella colonna 1. Infine, la colonna 3 espone la motivazione di tale classificazione.

31.
    Oltre alla descrizione di un dosatore per sapone liquido, la colonna 1 dell'allegato al regolamento impugnato contiene la seguente descrizione merceologica:

«Apparecchio presentato in una scatola per la vendita al dettaglio, costituito da una consolle corredata di un dispositivo di comando con impugnatura avente un cavo di connessione, di un lettore CD-ROM, di un cavo per collegare la consolle ad apparecchiature audio/video e di un cavo di alimentazione elettrica.

La consolle comprende, in particolare, i seguenti componenti:

-    un'unità di elaborazione centrale (CPU),

-    una scheda di memoria principale DRAM da 32 MB,

-    un lettore DVD,

-    un processore (chip) grafico,

-    2 entrate di collegamento USB (Universal Serial Bus),

-    2 entrate per impugnature di comando,

-    2 alloggiamenti per schede di memoria,

-    un'entrata di connessione audio/video (IEEE 1394),

-    un'uscita per connessione digitale ottica.

Oltre al dispositivo di comando con impugnatura, alla consolle possono essere collegati diversi altri elementi quali: una tastiera, un mouse, un apparecchio ricevente per la televisione, un monitor da computer o una stampante.

Uno specifico alloggiamento posto all'interno della consolle permette l'incorporazione di un disco rigido e di una scheda Ethernet.

L'apparecchio è in grado di eseguire:

-    il trattamento di programmi particolari per l'esecuzione dei video-giochi,

-    la trasformazione delle informazioni digitali da videodischi DVD o da CD audio in segnali audio-video riprodotti da televisori o da sistemi audio,

-    la programmazione in linguaggio “YABASIC”.

L'impugnatura di comando dispone di diversi pulsanti utilizzati principalmente per i video-giochi.

Il CD-ROM comprende il linguaggio di programmazione “YABASIC”, diversi video-giochi e dei video-films».

32.
    In fondo alla colonna 1 figura altresì un riferimento alla fotografia allegata al regolamento impugnato. Una nota a fondo pagina sotto tale riferimento precisa che «le fotografie hanno un carattere puramente indicativo». Oltre ad un dosatore per sapone liquido, la fotografia allegata mostra un apparecchio sul quale è chiaramente visibile il logo consolle PlayStation® 2 ed il cui lettore è aperto. A tale apparecchio è collegata un'impugnatura di comando.

33.
    Per quanto riguarda la colonna 2, essa indica che l'apparecchio corrispondente alla descrizione riportata al precedente punto 31 dev'essere classificata con il codice NC 9504 10 00. Quanto al CD-ROM che l'accompagna, esso è classificato con il codice NC 8524 39 90.

34.
    Infine, la colonna 3 fornisce la seguente motivazione della classificazione tariffaria indicata nella colonna 2:

«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali [nn.] 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8524, 8524 39, 8524 39 90, 9504 e 9504 10 00.

Delle diverse funzioni svolte dall'apparecchio (tra cui i video-giochi, la lettura di CD audio e di DVD video, l'elaborazione automatica dei dati, ecc.), la funzione di video-giochi conferisce al prodotto il carattere essenziale e, pertanto, determina la classificazione come consolle da gioco della voce 9504».

Procedimento successivo alla pubblicazione del regolamento impugnato

35.
    Il 25 luglio 2001, le autorità doganali del Regno Unito hanno inviato alla ricorrente una decisione di revoca, che l'informava che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento impugnato, l'ITV n. GB 105614503 sarebbe stata revocata con effetto a decorrere dal 31 luglio 2001 (in prosieguo: la «decisione di revoca»).

36.
    Il 6 settembre 2001, la ricorrente ha presentato una domanda di riesame in via amministrativa della decisione di revoca. La ricorrente ritiene che tale decisione non sia valida in quanto adottata in applicazione di un atto comunitario illegittimo, ossia il regolamento impugnato. La ricorrente ha chiesto alle autorità doganali del Regno Unito di annullare la loro decisione di revoca in modo che l'ITV n. GB 105614503 continui a produrre tutti i suoi effetti giuridici.

Procedimento e conclusioni

37.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 2001, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento impugnato.

38.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-     annullare il regolamento impugnato;

-     condannare la convenuta alle spese.

39.
    La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

-     dichiarare il ricorso irricevibile o, in ogni caso, infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

40.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti. La convenuta e la ricorrente hanno risposto a tale invito con lettere, rispettivamente, del 14 e del 15 gennaio 2003.

41.
    Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 13 febbraio 2003.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

42.
    La ricorrente presenta tre distinti motivi al fine di dimostrare che il suo ricorso soddisfa le condizioni di ricevibilità previste nell'art. 230, quarto comma, CE. In primo luogo, essa sostiene che la convenuta ha adottato, sotto forma di regolamento, una decisione ad essa rivolta o che la riguarda direttamente ed individualmente. In secondo luogo essa ritiene che, anche ritenendo che l'atto impugnato sia effettivamente un regolamento, detto atto la riguardi direttamente ed individualmente. Infine essa fa valere che il proprio ricorso dev'essere dichiarato ricevibile dal momento che gli altri tipi di azioni che potrebbero essere intentate dinanzi ai giudici nazionali non costituiscono rimedi adeguati.

43.
    La convenuta ritiene che tutti i motivi invocati dalla ricorrente per dimostrare che il suo ricorso soddisfa le condizioni di ricevibilità enunciate nell'art. 230, quarto comma, CE, siano privi di fondamento e, pertanto, che tale ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

44.
    In primo luogo, la convenuta sostiene che il regolamento impugnato è effettivamente un regolamento, in quanto esso determina, in modo generale, la classificazione tariffaria delle merci descritte nella prima colonna del suo allegato ed è applicabile a tutte le importazioni delle merci di cui trattasi, qualunque sia il fabbricante o l'importatore, in tutti gli Stati membri.

45.
    Secondo la stessa, tale opinione è stata confermata dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, in particolare nella sentenza della Corte 14 febbraio 1985, causa C-40/84, Casteels/Commissione (Racc. pag. 667), e nelle ordinanze del Tribunale 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione (Racc. pag. II-1395), e 30 gennaio 2001, causa T-49/00, Iposea/Commissione (Racc. pag. II-163). Essa sottolinea, in particolare, che il Tribunale ha reiteratamente dichiarato che i regolamenti di classificazione tariffaria si applicano ad una situazione obiettivamente determinata e producono effetti giuridici nei confronti di soggetti considerati in maniera generale ed astratta e, in particolare, nei confronti degli importatori dei prodotti (v., in particolare, ordinanza Iposea/Commissione, cit., punto 24).

46.
    Essa contesta, a tal riguardo, l'argomento della ricorrente secondo il quale la descrizione particolareggiata delle merci che figura nella prima colonna della tabella allegata al regolamento impugnato è incompatibile con la sua natura di regolamento. Essa sottolinea, infatti, che occorre ricordare il contesto normativo nel quale si inseriscono i regolamenti di classificazione tariffaria, ossia che, quando la classificazione di un prodotto specifico può presentare difficoltà o costituisce oggetto di dibattito, la Commissione, dopo aver presentato un progetto di misure al comitato del codice doganale, può, ai sensi dell'art. 9 del regolamento sulla nomenclatura combinata, adottare un regolamento relativo alla classificazione del prodotto in questione. Essa sottolinea che, anche se tale regolamento riguarda un prodotto specifico, esso ha nondimeno una portata generale, dal momento che non si applica né ad uno specifico operatore né ad un'operazione particolare. Secondo la stessa, un tale regolamento si applica essenzialmente a prodotti identici a quelli esaminati dal comitato del codice doganale, ossia a prodotti che corrispondono alla descrizione sommaria che figura nell'allegato del regolamento di classificazione.

47.
    La convenuta riconosce che, nel caso di specie, il regolamento impugnato è stato adottato dopo che il comitato «nomenclatura» aveva esaminato il prodotto della ricorrente, cosicché, da tale punto di vista, tale regolamento provvede effettivamente alla classificazione della consolle PlayStation® 2. Essa ritiene, tuttavia, che il regolamento impugnato non «riguardi» la consolle PlayStation® 2, poiché esso non si applica a tale specifico prodotto, bensì a tutti i prodotti che corrispondono alla descrizione che figura nel suo allegato. Pertanto, essa ritiene che, anche se la ricorrente è attualmente la sola importatrice della consolle PlayStation® 2, ciò non esclude che altri importatori di prodotti identici a quest'ultimo possano eventualmente essere interessati da tale regolamento. Essa precisa inoltre, al riguardo, che secondo le informazioni di cui dispone, le autorità doganali del Regno Unito hanno rilasciato un'ITV riguardante il prodotto consolle PlayStation® 2 ad una società diversa dalla ricorrente.

48.
    La convenuta respinge altresì il riferimento effettuato dalla ricorrente al regolamento (CE) della Commissione 11 luglio 2000, n. 1508, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 174, pag. 3), con il quale un prodotto concorrente della consolle PlayStation® 2 è stato classificato con il codice NC 9504 10 00. Essa rileva infatti che, come ammette anche la stessa ricorrente, tale classificazione riguardava un prodotto «sostanzialmente diverso», poiché si trattava di un prodotto i cui «programmi di gioco non potevano essere modificati dall'utilizzatore».

49.
    Infine, la convenuta sostiene che la ricorrente erra nell'affermare che il regolamento impugnato non può essere ragionevolmente applicato per analogia. Essa infatti rileva che, in linea di principio, i regolamenti di classificazione tariffaria applicano una regola generale ad un caso particolare e contengono indicazioni circa il modo in cui tale regola dev'essere interpretata analogicamente in relazione a prodotti dello stesso genere o simili. Essa sottolinea che tale approccio è stato adottato, in primo luogo, al fine di garantire un'interpretazione coerente della nomenclatura combinata, in secondo luogo, per garantire la parità di trattamento tra gli operatori, e, in terzo luogo, per evitare che gli operatori non tentino di aggirare la finalità della nomenclatura combinata modificando, in maniera marginale, talune caratteristiche del loro prodotto al solo scopo di sottrarlo ad una classificazione le cui conseguenze potrebbero rivelarsi sfavorevoli. Secondo la convenuta, infatti, l'amministrazione delle dogane interessata, gli operatori, o ogni giudice investito di una controversia relativa ad un regolamento di classificazione possono, fondandosi sulla descrizione dei prodotti contenuta in tale atto e sulla motivazione che compare nella nomenclatura, applicare per analogia detto regolamento allo specifico prodotto controverso. Essa sottolinea così che nella fattispecie, dalle informazioni di cui è in possesso, risulta che il regolamento è altresì applicabile a prodotti simili, quali la consolle Xbox della Microsoft e il gioco Nintendo GameCube.

50.
    In secondo luogo, pur riconoscendo che la ricorrente è direttamente interessata dal regolamento impugnato, la convenuta sottolinea che detto regolamento non la concerne individualmente.

51.
    Al riguardo essa ritiene, anzitutto, che la sentenza del Tribunale 13 febbraio 2001, cause riunite T-133/98 e T-134/98, Hewlett Packard France e Hewlett Packard Europa/Commissione (Racc. pag. II-613), cui la ricorrente si riferisce, si distingue nettamente dal presente caso di specie, dal momento che in tale controversia la ricorrente era titolare di diverse ITV relative ad uno stesso prodotto in diversi Stati membri e che con ogni evidenza la decisione che la Commissione aveva indirizzato a tali Stati membri, al fine di revocare le ITV che essi avevano concesso, la riguardava individualmente. Essa osserva inoltre che la ricorrente in tale causa non aveva nemmeno sollevato la questione della ricevibilità del ricorso.

52.
    In seguito essa ritiene che la ricorrente si riferisce erroneamente all'ordinanza Iposea/Commissione, citata al precedente punto 45. Essa sottolinea, in primo luogo, che in tale ordinanza il ricorso presentato dall'Iposea diretto all'annullamento di un regolamento di classificazione tariffaria è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale, tenuto conto della giurisprudenza costante relativa alla condizione di una lesione individuale degli interessi del ricorrente, trattandosi di un ricorso diretto all'annullamento di disposizioni di un regolamento. Essa contesta, a tal riguardo, l'argomento a contrario che la ricorrente tenta di trarre da tale ordinanza, ossia che da essa si dovrebbe dedurre che tutti gli operatori in possesso di un'ITV relativa a prodotti oggetto di un regolamento di classificazione sono automaticamente «individualmente interessati» da tale regolamento. Infatti, secondo la stessa, nulla giustifica una tale affermazione, che sarebbe d'altronde contraria alla condizione di appartenenza ad una cerchia ristretta. Inoltre essa ricorda che il regolamento impugnato non riguarda unicamente la ricorrente od un qualsiasi altro titolare di un'ITV relativa al prodotto dallo stesso descritto, ma qualsiasi importatore di un prodotto identico o analogo.

53.
    Peraltro la convenuta nega che la sentenza della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I-769) sia rilevante per la valutazione del caso di specie. Essa sottolinea infatti che tale sentenza riguardava una clausola di salvaguardia contenuta nella decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1), che esigeva espressamente dalla Commissione, qualora essa ritenesse di adottare simili misure, che essa si informasse sulle ripercussioni negative che la sua decisione avrebbe potuto provocare sull'economia dei paesi e territori d'oltremare e delle imprese interessati. Orbene, la stessa sottolinea che nessuna condizione simile figura nell'art. 9 né in nessun altro articolo del regolamento sulla nomenclatura combinata, che costituisce il fondamento giuridico del regolamento controverso nel caso di specie.

54.
    Essa sostiene, infine, che il fatto che il regolamento impugnato preveda che un'ITV possa continuare ad essere invocata per un periodo di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del detto regolamento, in base alle disposizioni dell'art. 12, n. 6, del codice doganale, non avvalora affatto l'argomentazione della ricorrente. Essa ritiene infatti che, se è vero che il titolare di un'ITV potrebbe essere legittimato a lamentare l'assenza o l'insufficienza del periodo previsto dal regolamento di classificazione, ciò non significa comunque che esso sia legittimato a contestare la classificazione stessa.

55.
    Infine, la convenuta osserva che la ricorrente non nega che esistano altri mezzi di ricorso dinanzi ai giudici nazionali né che questi possano proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, ma afferma soltanto che è più rapido proporre un ricorso diretto ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, e che l'accoglimento del presente ricorso contribuirebbe a migliorare la sua situazione finanziaria. Essa sottolinea che la ricorrente non ha nemmeno fornito dati di fatto o statistici a sostegno di tale argomento. Inoltre essa ritiene che, in ogni caso, anche se elementi simile fossero stati presentati, essi non avrebbero potuto costituire sufficiente fondamento per l'argomentazione della ricorrente. Infatti, anche se, del tutto ipoteticamente, una simile argomentazione potesse essere invocata, il Tribunale non potrebbe accoglierla senza compromettere del tutto i limiti di ricevibilità dei ricorsi presentati da persone fisiche e giuridiche avverso la normativa comunitaria, quali previsti nell'art. 230, quarto comma, CE.

Giudizio del Tribunale

56.
    In via preliminare, dev'essere respinta l'argomentazione della ricorrente secondo la quale il presente ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile in quanto il suo rigetto per irricevibilità avrebbe l'effetto di negarle il diritto di avvalersi di un rimedio giuridico adeguato.

57.
    Infatti, come risulta in sostanza dalla sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I-6677, punti 36 e segg.) la mancanza di mezzi di ricorso dinanzi ai giudici nazionali non costituisce una circostanza che possa giustificare che i giudici comunitari dichiarino ricevibili ricorsi presentati da singoli non integranti i requisiti di ricevibilità enunciati nell'art. 230, quarto comma, CE. Pertanto, in un caso come quello di specie, nel quale la ricorrente non dichiara nemmeno la mancanza di rimedi giuridici, ma soltanto che tali rimedi non sarebbero adeguati e le farebbero subire perdite finanziarie maggiori a causa della loro durata, è a fortiori escluso che il Tribunale dichiari il ricorso ricevibile quando l'atto impugnato non riguarda direttamente ed individualmente la ricorrente.

58.
    Occorre poi sottolineare che, secondo la giurisprudenza, i singoli non sono in linea di principio legittimati a presentare ricorsi, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, diretti all'annullamento di regolamenti di classificazione tariffaria (sentenza Casteels/Commissione, cit. al precedente punto 45, punti 10 e segg.; ordinanze Alce/Commissione, cit. al precedente punto 45, punti 16 e segg., e Iposea/Commissione, cit. al precedente punto 45, punti 23 e segg). Infatti, come la Corte ha constatato nella sua sentenza Casteels/Commissione, «malgrado l'apparenza concreta delle descrizioni che [essi] contengono, [tali regolamenti] hanno cionondimeno sotto tutti gli aspetti natura generale in quanto riguardano tutte le merci corrispondenti alla descrizione, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari e dalla provenienza, e producono effetti, nell'interesse dell'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, per tutte le autorità doganali della Comunità e nei confronti di tutti gli importatori» (punto 11 della sentenza).

59.
    Tuttavia, secondo giurisprudenza costante, un atto di portata generale può, in determinate circostanze, riguardare direttamente ed individualmente taluni operatori economici (v., in particolare, sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 5 e segg.; 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13; 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punti 19-22) e, pertanto, può essere impugnato da questi ultimi ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

60.
    Occorre quindi verificare se il regolamento impugnato riguardi la ricorrente direttamente ed individualmente.

61.
    Nella fattispecie è manifesto, e d'altronde non controverso tra le parti, che il regolamento impugnato interessa direttamente la ricorrente.

62.
    Infatti, il regolamento impugnato produce effetti sulla situazione giuridica della stessa e non lascia alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I-2309, punto 43, e giurisprudenza ivi citata). In particolare si deve rilevare che il regolamento impugnato ha l'effetto, decorso il periodo di tre mesi previsto nel suo articolo 2, di invalidare l'ITV rilasciata alla ricorrente dalle autorità doganali del Regno Unito e di subordinare l'importazione della consolle PlayStation® 2 in tale paese ad un dazio doganale pari ad un tasso dell'1,7%, in luogo del tasso zero di cui la stessa beneficiava in virtù di tale ITV.

63.
    In secondo luogo, per quanto riguarda il requisito di essere individualmente interessati, da una costante giurisprudenza risulta che un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo a quello in cui sarebbe identificato il destinatario di una decisione (sentenza della Corte 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 73, e giurisprudenza ivi citata).

64.
    In primo luogo, occorre al riguardo rilevare che il procedimento amministrativo che ha condotto all'adozione del regolamento impugnato è stato avviato con la domanda di ITV presentata dalla ricorrente, il 28 agosto 2000, alle autorità doganali del Regno Unito e che tale procedimento riguardava specificamente la classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2.

65.
    Infatti, come risulta in particolare dalla decisione 5 gennaio 2001, che le autorità doganali del Regno Unito hanno inviato alla ricorrente a seguito della sua domanda di riesame dell'ITV rilasciata il 19 ottobre 2000, la questione della classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2 è stata dibattuta in seno al comitato «nomenclatura» successivamente al rilascio di detta ITV. In base a tale informazione la ricorrente ha inoltre preso contatto con i servizi competenti della convenuta e, su invito di questi ultimi, nel corso della riunione n. 243 del comitato «nomenclatura» che ha avuto luogo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2001, ha effettuato una presentazione della consolle PlayStation® 2, rispondendo alle diverse domande dei membri di tale comitato riguardanti le proprietà e le caratteristiche di quest'ultima. In tale occasione la ricorrente ha consegnato un documento contenente le proprie conclusioni riguardo alla classificazione della consolle PlayStation® 2. In seguito a tale riunione si sono succeduti ulteriori numerosi incontri tra la ricorrente e la convenuta. Così, il 6 marzo 2001, la ricorrente ha inviato al presidente di tale comitato un resoconto della riunione, una copia della presentazione Power point effettuata in tale occasione, nonché diverse note di preparazione e una lista di domande e risposte della riunione. Inoltre, a seguito di una domanda che le era stata rivolta telefonicamente dai servizi della convenuta, la ricorrente ha trasmesso una descrizione precisa di tutti i componenti figuranti nel CD-ROM che accompagna la consolle PlayStation® 2. La questione della classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2 e dell'adozione di un relativo regolamento è stata successivamente ancora affrontata, in modo specifico, durante le riunioni n. 247 e n. 252 del comitato «nomenclatura», tenutesi rispettivamente nei giorni 9, 10, 11 aprile 2001 e 30 maggio 2001. Tali dibattiti hanno infine condotto all'adozione del regolamento impugnato il 10 luglio 2001.

66.
    Occorre d'altronde sottolineare che la convenuta non ha mai affermato che un qualsiasi altro prodotto, identico o simile, sia stato oggetto di una dimostrazione e/o di un dibattito dinanzi al comitato «nomenclatura», nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione del regolamento impugnato.

67.
    Inoltre si deve osservare che, nell'ambito del ricorso presentato dinanzi al VAT and Duties Tribunal contro la decisione delle autorità doganali del Regno Unito, datata 5 gennaio 2001, tali autorità avevano espressamente chiesto a detto Tribunale di sospendere il procedimento, per il motivo che la questione della classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2 veniva contemporaneamente dibattuta in seno al comitato «nomenclatura».

68.
    In secondo luogo, occorre ricordare che vista la posizione finale adottata dal comitato «nomenclatura» e, in particolare, tenuto conto della constatazione ad opera del comitato «nomenclatura» del carattere liberamente programmabile della consolle PlayStation® 2, le autorità doganali del Regno Unito hanno deciso di non opporsi più al ricorso presentato dalla ricorrente dinanzi al VAT and Duties Tribunal e che, constatando l'accordo delle parti tale Tribunal ha deciso, con decisione 5 giugno 2001, di accogliere il ricorso. A seguito di tale decisione giurisdizionale, le autorità di cui trattasi, con decisione 12 giugno 2001, hanno rilasciato alla ricorrente un'ITV che classifica la consolle PlayStation® 2 nella voce 8471 49 90 con effetto retroattivo al 19 ottobre 2000. Orbene, le parti concordano sul fatto che al momento dell'adozione del regolamento impugnato tale ITV era la sola che classificava la consolle PlayStation® 2 nella voce 8471.

69.
    Ne risulta che, dal momento che il regolamento impugnato ha classificato la consolle PlayStation® 2 nella voce 9504, la ricorrente è l'unica impresa la cui sfera giuridica è stata lesa dall'adozione di tale regolamento. Infatti, ai sensi dell'art. 12, n. 5, lett. a), del codice doganale, l'adozione del regolamento impugnato ha avuto quale effetto di invalidare l'ITV ad essa rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito.

70.
    Contrariamente a quanto afferma la convenuta, a tal riguardo è irrilevante che successivamente le autorità doganali del Regno Unito abbiano rilasciato un'ITV riguardante la classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2 ad un altro operatore economico. Infatti, come risulta dalla relativa copia prodotta dalla Commissione, detta ITV aveva già classificato l'apparecchio di cui trattasi nella voce 9504 e non nella voce 8471, cosicché, contrariamente alla ricorrente, il suo titolare non è stato leso nella propria sfera giuridica dal regolamento impugnato.

71.
    In terzo luogo, da un certo numero di elementi risulta che, nel caso di specie, anche se formulato in maniera generale ed astratta, il regolamento impugnato riguarda specificamente la classificazione della consolle PlayStation® 2, in quanto esso riporta in modo particolareggiato tutte le caratteristiche di tale prodotto e, perlomeno al momento dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, non esistevano altri prodotti che presentassero identiche caratteristiche.

72.
    Si deve infatti osservare che, nella colonna 1 della tabella che figura in allegato al regolamento impugnato, la convenuta ha effettuato una descrizione molto precisa dei prodotti per i quali essa ha definito, nella colonna 2, la classificazione tariffaria applicabile. In particolare, per quanto riguarda la parte della colonna 1 relativa alla consolle di gioco e al CD-ROM che l'accompagna, essa non ha soltanto descritto il modo in cui questo specifico apparecchio è presentato per la vendita al minuto, ma altresì i diversi elementi che lo compongono e ai quali può essere connesso, come pure le sue principali funzioni. Orbene, la ricorrente ha rilevato, senza essere sostanzialmente contraddetta al riguardo dalla convenuta, che tale descrizione corrisponde esattamente alle specifiche tecniche della consolle PlayStation® 2 comunicate alla convenuta e che essa è talmente precisa che era escluso, almeno al momento dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, che potesse essere applicata ad apparecchi diversi dalla consolle PlayStation® 2.

73.
    Inoltre, occorre sottolineare che nell'ultima pagina dell'allegato al regolamento impugnato, compare addirittura una fotografia della consolle PlayStation® 2, sulla quale è chiaramente visibile il logo PS2, anche se il marchio Sony che appare sul lato destro dell'apparecchio è stato cancellato. Come hanno sottolineato le autorità doganali del Regno Unito nella lettera 18 ottobre 2001 indirizzata alla ricorrente, tale fotografia non lascia alcun dubbio quanto al fatto che il regolamento impugnato riguardi effettivamente la consolle PlayStation® 2.

74.
    Occorre d'altra parte respingere l'argomentazione della convenuta secondo la quale il regolamento impugnato può essere applicato per analogia a prodotti simili. Infatti, anche supponendo accertata tale circostanza, essa non consente in quanto tale di escludere il fatto che il regolamento impugnato riguardi comunque individualmente la ricorrente. Per di più si deve rilevare che l'applicazione in via analogica di un regolamento di classificazione tariffaria a prodotti simili, oltre a richiedere la più grande prudenza (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale M. Mischo presentate nella causa decisa con sentenza della Corte 17 maggio 2001, causa C-119/99, Hewlett Packard, Racc. pag. I-3981, in particolare pag. I-3983, paragrafi 17 e segg.), si rivela tanto più delicata in un caso come quello di specie, nel quale il regolamento controverso stabilisce la classificazione di un prodotto in base ad una valutazione della funzione che conferisce ad esso il suo carattere essenziale. Infatti una simile valutazione, che si presuppone legittima, si basa almeno in parte su considerazioni relative al caso di specie, difficilmente applicabili ad altre fattispecie.

75.
    In ultimo luogo, bisogna rilevare che, come già sopra sottolineato, la ricorrente è la sola importatrice autorizzata della consolle PlayStation® 2 nella Comunità. Anche se tale sola circostanza, in quanto tale, non potrebbe essere sufficiente a dimostrare che il regolamento impugnato riguarda individualmente la ricorrente (v., in tal senso, sentenza Commissione/Camar e Tico, cit. al precedente punto 63, punti 77-79), essa costituisce comunque, alla luce degli altri fattori sopra richiamati, un elemento pertinente per l'accertamento di tale condizione.

76.
    Al riguardo è irrilevante che, come sostiene la convenuta, le autorità doganali del Regno Unito abbiano rilasciato un'ITV relativa alla classificazione della consolle PlayStation® 2 ad un altro operatore economico. Si deve infatti osservare che, come la ricorrente giustamente sottolinea, quest'ultima ha il diritto di far vietare le importazioni parallele della consolle PlayStation® 2 in provenienza da paesi situati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) sul fondamento dei suoi diritti di marchio e in assenza di esaurimento internazionale di tali diritti, come la giurisprudenza ha reiteratamente dichiarato (sentenze della Corte 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied, Racc. pag. I-4799, punto 26; 1° luglio 1999, causa C-173/98, Sebago e Maison Dubois, Racc. pag. I-4103, punto 21, e 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 33). Pertanto, quand'anche un concorrente della ricorrente, quale, ad esempio, un importatore parallelo, ottenesse un'ITV per la consolle PlayStation® 2, egli non ne potrebbe fare uso per importare la consolle PlayStation® 2 nello SEE.

77.
    Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve giudicare che, nelle circostanze eccezionali del caso di specie, il regolamento impugnato riguarda la ricorrente a causa di determinate qualità ad essa particolari nonché per una situazione di fatto che la individua rispetto a chiunque altro e quindi la distingue in modo analogo a quello con cui sarebbe identificato il destinatario di una decisione. Pertanto tale atto la riguarda individualmente.

78.
    Essendo soddisfatte tutte le condizioni enunciate nell'art. 230, quarto comma, CE, il presente ricorso dev'essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

Presentazione generale dell'argomentazione

79.
    La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato il regolamento sulla nomenclatura combinata. In tale fase della procedura e, in particolare, tenuto conto che le parti concordano sul fatto che la consolle PlayStation® 2 soddisfa i criteri enunciati nella nota 5 A) del capitolo 84 per poter essere qualificata come una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni e che, pertanto, essa può essere classificata alla voce 8471, tale motivo si articola essenzialmente in due parti.

80.
    Nella prima parte di detto motivo la ricorrente sostiene che, dal momento che la consolle PlayStation® 2 è una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni che rientra nella voce 8471, essa non può essere classificata nella voce 9504. Nella seconda parte la ricorrente sostiene che, anche ritenendo che la consolle PlayStation® 2 possa essere classificata nella voce 9504, la Commissione ha commesso un errore di diritto nello stabilire detta classificazione sul fondamento della regola generale n. 3 b).

81.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'obbligo di motivazione.

82.
    La convenuta ritiene che l'intera argomentazione sostenuta dalla ricorrente è infondata e che pertanto il ricorso dev'essere respinto.

Sulla violazione del regolamento sulla nomenclatura combinata

Argomenti delle parti

- Sulla prima parte, relativa all'argomento fondato sull'asserita impossibilità di classificare una macchina per l'elaborazione delle informazioni, quale la consolle PlayStation® 2, nella voce 9504

83.
    La ricorrente sostiene che, come macchina per l'elaborazione delle informazioni rientrante nella voce 8471, la consolle PlayStation® 2 non può essere classificata nella voce 9504.

84.
    Essa rileva, infatti, che tale qualità consente alla consolle PlayStation® 2 di trattare diverse categorie di archivi di dati, tra i quali in particolare figurano i programmi relativi ai video giochi. Ora, secondo la stessa, la classificazione di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni non può dipendere dal tipo di archivio di dati elaborato, in quanto la soluzione contraria condurrebbe all'assurdo risultato che un microcomputer utilizzato essenzialmente per effettuare calcoli matematici dovrebbe essere classificato come calcolatrice, un microcomputer utilizzato per ascoltare compact disc come giradischi e un microcomputer utilizzato per giocare con videogiochi come una consolle per videogiochi. Inoltre essa considera che, da un punto di vista giuridico, ciò finirebbe altresì per restringere in modo ingiustificato la portata della voce 8471 attraverso l'istituzione di una nuova regola che estenderebbe il criterio della «specifica funzione», previsto dalla nota 5 E) del capitolo 84, a tutte le funzioni rientranti in qualsiasi altra voce o sottovoce della tariffa doganale comune.

85.
    Essa sottolinea, inoltre, che il fatto che le macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni non possano essere classificate in funzione del tipo di archivi di dati che esse elaborano è stato espressamente confermato dal comitato del sistema armonizzato dell'OMD. Essa rileva infatti che la NESA, lett. b), dispone che da tale voce sono escluse «[l]e macchine ed apparecchi che corrispondono alle disposizioni della nota 5 A) del capitolo 84 anche se sono atti ad essere programmati per videogiuochi». Secondo la stessa, tale nota conferma semplicemente che il fatto che un apparecchio possa essere utilizzato come una consolle di videogiochi non costituisce una funzione propria che impedisce di classificare una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni, quale la consolle PlayStation® 2, nella voce 8471.

86.
    Essa contesta, al riguardo, tutti gli argomenti sostenuti dalla convenuta per dimostrare che la NESA, lett. b), non è applicabile alla fattispecie. In primo luogo la ricorrente ritiene che la convenuta non risponda all'argomentazione di merito che essa ha fatto valere, ossia che le macchine per l'elaborazione delle informazioni adatte ad essere liberamente programmate non possono essere classificate in base al tipo di archivi elaborati dalla loro unità centrale. In secondo luogo, essa sottolinea che la genesi della NESA, lett. b), conferma tale interpretazione, in quanto dall'esame della versione originale delle NESA risulterebbe che la voce 9504 è prevista soltanto per comprendere gli apparecchi destinati esclusivamente ai videogiochi, ad esempio gli apparecchi che possono elaborare unicamente specifici programmi di videogiochi, che quindi non possono essere liberamente programmati. Secondo la stessa, i lavori preparatori di tale nota esplicativa dimostrano chiaramente che la sua finalità consisteva nel garantire che gli apparecchi liberamente programmabili non fossero classificati come macchine di videogiochi. In terzo luogo, la ricorrente ritiene che il fatto che la consolle PlayStation® 2 non esistesse al momento dell'adozione della NESA, lett. b), è irrilevante, poiché la convenuta deve applicare la normativa nella sua versione attuale e non può fare appello a progressi tecnologici imprevisti per escludere determinati prodotti da una data voce. Secondo la stessa, dalla giurisprudenza risulta che se l'evoluzione tecnologica verificatasi nel settore industriale di cui trattasi giustifica l'elaborazione di una nuova classificazione doganale, spetta al contrario alle istituzioni comunitarie tenerne conto modificando la tariffa doganale comune. In mancanza di una tale modifica, l'interpretazione della tariffa stessa non può variare a seconda dell'evoluzione della tecnica (sentenze della Corte 19 novembre 1981, causa 122/80, Analog Devices, Racc. pag. 2781; 20 gennaio 1989, causa 234/87, Casio Computer, Racc. pag. 63, e 9 ottobre 1997, causa C-67/95, Rank Xerox, Racc. pag. I-5401). Pertanto, secondo la stessa, la NESA, lett. b), resta valida fin quando essa non venga modificata o revocata (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-120/90, Post, Racc. pag. I-2391, punti 22 e 23). In quarto luogo, la ricorrente ritiene che le informazioni fornite dalla convenuta relativamente ai dibattiti in seno al comitato del sistema armonizzato inducono il Tribunale in errore e provano in realtà che esistono diversi malintesi circa alcune caratteristiche della consolle PlayStation® 2. Essa sottolinea, in particolare, che contrariamente a quanto risulta dalla decisione del comitato del sistema armonizzato 28 novembre 2001, prodotta dalla convenuta, la consolle PlayStation® 2 può essere agevolmente collegata ad uno schermo per computer (e non soltanto ad un ricevitore della televisione) e la sua unità centrale di elaborazione può eseguire programmi realizzati in linguaggio BASIC o LINUX, che vengono utilizzati in modo molto diffuso. Essa sottolinea inoltre che occorre ricollocare la decisione 28 novembre 2001 nel suo contesto, ossia che da un lato è stata la convenuta che, nel trasmettere una copia del regolamento impugnato al comitato del sistema armonizzato ha avanzato l'idea secondo la quale la consolle PlayStation® 2 doveva essere classificata nella voce 9504 e, dall'altro, che tale punto non era ancora stato discusso tra tutti i delegati in base ad informazioni complete. Infine, essa sottolinea che la convenuta non spiega perché la NESA, lett. b), dovrebbe essere considerata non convincente. Secondo la stessa, il solo fatto che le NESA non hanno forza obbligatoria non costituisce un argomento probante, in quanto, secondo giurisprudenza costante, anche non essendo giuridicamente vincolanti, le NESA costituiscono importanti strumenti d'interpretazione della nomenclatura combinata e non possono essere ignorate se non in circostanze precisamente determinate.

87.
    La ricorrente contesta inoltre l'affermazione della convenuta secondo la quale una classificazione della consolle PlayStation® 2 in base al codice NC 9504 sarebbe ancor più giustificata in quanto tale apparecchio non sarebbe congeniale a coloro che desiderino utilizzarlo per la programmazione o per le applicazioni di trattamento testi (ad esempio, poiché non è comodo inserire caratteri con l'impugnatura di comando). Essa ritiene infatti che tale argomento non è pertinente, poiché la consolle PlayStation® 2 può essere facilmente connessa, attraverso le sue prese USB, ad una normale tastiera, ad un mouse e ad uno schermo per computer, per farne un sistema completo di elaborazione delle informazioni. Inoltre essa sottolinea che, ai sensi della nota 5 C) del capitolo 84, nella voce 8471 rientrano altresì le parti di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni presentate isolatamente e che la consolle PlayStation® 2 è una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni che, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, è altrettanto facile da far funzionare di qualsiasi altro sistema di elaborazione automatica delle informazioni. Infine essa osserva che la convenuta non dimostra perché il fatto che la consolle PlayStation® 2 sia un'unità di trattamento automatico delle informazioni, piuttosto che un sistema completo, porti a concludere che essa sia «sostanzialmente un videogioco».

88.
    Infine la ricorrente afferma che la convenuta erroneamente sostiene che la designazione dei prodotti di cui al codice NC 9504 10 00 è di per sé funzionale e che, pertanto, la funzione di videogioco della consolle PlayStation® 2 costituisce una caratteristica obiettiva e una proprietà del prodotto. Essa rileva infatti che la designazione del codice NC 9504 10 00 non è puramente funzionale poiché l'espressione «videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione» fa espresso riferimento soltanto all'utilizzazione del videogioco con un ricevitore della televisione e che, se si seguisse l'opinione della convenuta, tale sottovoce avrebbe dovuto essere formulata piuttosto come «apparecchio utilizzato per l'esercizio di videogiochi». Essa ritiene, conseguentemente, che la designazione dei prodotti rientranti nella sottovoce 9504 10 non può essere richiamata per includervi qualsiasi apparecchio che possa essere utilizzato per giocare con videogiochi. Inoltre essa osserva che la stessa convenuta riconosce che non tutti gli apparecchi che possono essere utilizzati per giocare con videogiochi devono essere classificati nella sottovoce 9504 10. Secondo la stessa, per ricorrere a tale classificazione, occorre che la funzione sia inerente all'apparecchio, ad esempio in quanto quest'ultimo consenta unicamente l'impiego di programmi specifici di videogiochi o l'utilizzatore possa scegliere soltanto tra un numero limitato di giochi determinati, programmati nell'apparecchio.

89.
    Essa considera poi che tale punto di vista risulta chiaramente dalla giurisprudenza, poiché la Corte avrebbe dichiarato che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (sentenze della Corte 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I-1381, e 28 marzo 2000, causa C-309/98, Holz Geenen, Racc. pag. I-1975), che una classificazione fondata sulla destinazione è un metodo da utilizzare in «ultima analisi» e che, nell'interesse della certezza del diritto (sentenza della Corte 20 novembre 1997, causa C-338/95, Wiener SI, Racc. pag. I-6495) e della facilità dei controlli, dev'essere accordata preferenza a criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possano essere verificate al momento dello sdoganamento (sentenza della Corte 16 dicembre 1976, causa 38/76, Luma, Racc. pag. 2027, punto 7). La considerazione della destinazione di un prodotto avrebbe rilievo solo se la classificazione non potesse aver luogo sulla mera base delle sue caratteristiche e proprietà oggettive (conclusioni dell'avvocato generale M. Jacobs presentate nella causa Wiener SI, cit., Racc. pag. I-6497, paragrafo 34). La ricorrente ritiene, inoltre, che dal momento che non si contesta che le caratteristiche e proprietà oggettive della consolle PlayStation® 2 corrispondono al testo della voce 8471 e al testo delle note di capitolo pertinenti, è chiaramente inutile richiamare criteri soggettivi, quali la destinazione o l'uso commerciale del prodotto, al fine di pervenire all'eventuale opzione di una classificazione nella voce 9504. Infine la ricorrente nota che la convenuta non ha fornito alcuna prova del fatto che, nell'ipotesi in cui la voce 9504 costituisse effettivamente una legittima opzione di classificazione, essa prevarrebbe sulla voce 8471 in base alla regola generale n. 3 b).

90.
    La convenuta contesta che, in quanto macchina per l'elaborazione delle informazioni rientrante nella voce 8471, la consolle PlayStation® 2 non possa essere classificata alla voce 9504.

91.
    Essa ritiene, al riguardo, che l'argomento della ricorrente fondato sulla NESA, lett. b), non sia solido come tale società pretende. Essa riconosce che tale nota esplicativa indica che sono escluse dalla voce 9504 «[l]e macchine ed apparecchi che corrispondono alle disposizioni della nota 5 A) del capitolo 84 anche se sono atti ad essere programmati per videogiuochi (n. 84.71)». Essa sottolinea tuttavia che, secondo giurisprudenza costante, benché le NESA possano considerarsi validi strumenti d'interpretazione della nomenclatura combinata ed essere anche persuasive, esse non sono tuttavia giuridicamente vincolanti, talché, se del caso, è opportuno accertare se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata (v., in particolare, sentenza della Corte 9 febbraio 1999, causa C-280/97, ROSE Elektrotechnik, Racc. pag. I-689). Inoltre essa ricorda che, in ogni caso, la NESA, lett. b), risale al 1985, epoca in cui gli apparecchi simili alla consolle PlayStation® 2 non esistevano. Inoltre essa osserva che, in primo luogo, il sistema armonizzato non riporta i termini «computer» o «personal computer», cosicché la NESA rinvia quindi alla nota 5 del capitolo 84, che definisce le macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni rientranti nella voce 8471; in secondo luogo che, nel rinviare alla nota 5 A), lett. a), la NESA, lett. b), sottolinea che i prodotti interessati sono le macchine effettivamente destinate all'elaborazione delle informazioni, anche se, in via accessoria, esse possono essere altresì programmate per videogiochi, e, in terzo luogo, che la NESA, lett. b), non ha sollevato problemi quando è stata esaminata dal comitato del sistema armonizzato, in quanto quest'ultimo ha considerato che il fatto di poter utilizzare programmi di gioco fosse una delle normali caratteristiche di ogni computer, compresi i computer per ufficio. Pertanto essa ritiene che la presenza di tale nota esplicativa abbia lo scopo di evitare che tutti i computer vengano classificati nella categoria delle macchine da gioco.

92.
    La convenuta sottolinea inoltre che il problema posto dalla classificazione della consolle PlayStation® 2 è ancora oggetto di animati dibattiti in seno al comitato del sistema armonizzato, e che la tendenza che attualmente emerge è a favore di una classificazione nella voce 9504. Essa osserva infatti che, nel novembre 2001, è stata sottoposta al comitato del sistema armonizzato una proposta per la classificazione della consolle PlayStation® 2 tra i «videogiochi» della voce 9504 e che la maggior parte dei delegati erano favorevoli a tale proposta. Secondo la stessa, il comitato ha deciso di riesaminare tale questione, nella riunione successiva, unicamente a causa della posizione assunta dal delegato giapponese (v., in particolare, punti 7-9 dell'allegato G/9 del documento NC0510E2 (HSC/28/Nov.2001).

93.
    La convenuta respinge poi l'argomentazione della ricorrente secondo la quale essa commetterebbe un errore nel determinare il «carattere essenziale» dell'apparecchio soltanto in base alle sue funzioni, piuttosto che in base ai suoi materiali o componenti. Essa sottolinea, infatti, che in una sottovoce quale la 9504 10 00, la descrizione è di per sé funzionale («videogiochi...»). Essa ritiene, pertanto, che l'apparecchio sia stato correttamente classificato nella sottovoce 9504 10 00 in base alla sua funzione di videogioco, in quanto quest'ultima rappresenta la sua caratteristica oggettiva e la sua proprietà, quali definite in tale sottovoce.

94.
    Essa ritiene, al riguardo, che la giurisprudenza citata dalla ricorrente avvalori la sua tesi. Essa rileva che al punto 15 della sentenza Holz Geenen, citata al precedente punto 89, la Corte ha confermato che la destinazione del prodotto deve costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a detto prodotto. Inoltre, essa osserva che, nella sentenza della Corte 18 aprile 1991, causa C-219/89, WeserGold (Racc. pag. I-1895, punto 9), il giudice comunitario ha altresì ricordato che la destinazione di un prodotto può incidere sulla sua classificazione soltanto se l'intestazione fa espressamente riferimento a tale criterio. Ora, secondo la stessa, se si sostituisce il termine «destinazione» con il termine «funzione», da tale giurisprudenza risulta che la descrizione del codice NC 9504 10 00 («videogiochi») definisce espressamente i prodotti classificati in tale voce in rapporto alla loro funzione.

- Sulla seconda parte, relativa all'argomento basato sull'erronea applicazione della regola n. 3 b) ai fini della classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2

95.
    La ricorrente rileva che, secondo la colonna 3 dell'allegato al regolamento impugnato, la consolle PlayStation® 2 è stata classificata sotto il codice NC 9504 10 00 per il fatto che, «delle diverse funzioni svolte dall'apparecchio (tra cui i video-giochi, la lettura di CD audio e di DVD video, l'elaborazione automatica dei dati, ecc.), la funzione di video-giochi conferisce al prodotto il carattere essenziale e, pertanto, determina la classificazione come consolle da gioco della voce 9504». Ora, essa sostiene che la regola generale n. 3 b) non poteva essere applicata per determinare il «carattere essenziale» della consolle PlayStation® 2 in base alle sue funzioni. Essa ritiene, infatti, che una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni non possa essere classificata in base alla sua funzione qualora tale funzione risulti dalla natura degli archivi di dati che vengono elaborati dalla macchina.

96.
    Essa considera, in particolare, che si possa tener conto della funzione per la quale un prodotto viene utilizzato soltanto quando questa è il risultato delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto stesso o, in altri termini, quando la funzione si manifesta in una caratteristica fisica del prodotto, quale un materiale o un componente. Inoltre essa ritiene che l'intitolazione della voce debba fare espressamente riferimento a tale funzione o utilizzazione. Secondo la stessa, ne risulta che quando un prodotto ha diverse funzioni, il suo carattere essenziale non può essere determinato in base alle sue funzioni, a meno che le diverse funzioni non corrispondano a diversi materiali o a diversi elementi. Essa rinvia a tal riguardo al testo della regola generale n. 3 b), che enuncia che «[i] prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola [n.] 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

97.
    Orbene, la ricorrente osserva che tutte le funzioni della consolle PlayStation® 2 sono svolte dagli stessi componenti che effettuano le stesse operazioni di elaborazione, cosicché non è possibile identificare per ciascuna funzione un componente separato o un materia distinta che garantisca tale funzione ad esclusione delle altre. Essa sottolinea infatti che la consolle PlayStation® 2 non è una combinazione di componenti o di macchine che svolgono più funzioni diverse, complementari o alternative, dove le diverse funzioni sarebbero delegate a macchine, materiali o elementi costitutivi distinti, poiché, come risulta dal contesto dei fatti, tale prodotto non è costituito da elementi distinti per la lettura di video in DVD, per l'esecuzione di programmi di videogiochi, per l'elaborazione del linguaggio BASIC o di applicazioni LINUX. Tutti questi archivi di dati vengono elaborati dall'unità centrale.

98.
    Secondo la ricorrente, ne consegue che il regolamento impugnato ha effettuato un'applicazione errata della regola generale n. 3 b), determinando il carattere essenziale del prodotto unicamente in base alle funzioni della consolle PlayStation® 2, invece che in base alle materie o ai componenti ai quali tali funzioni dovevano inerire.

99.
    La convenuta contesta di aver fatto un'applicazione errata della regola generale n. 3 b) al fine di determinare la classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2.

100.
    In primo luogo, sottolineando di non contestare il fatto che la consolle PlayStation® 2 soddisfi i requisiti enunciati nella nota 5 A) del capitolo 84, e che la nota 5 E) di tale capitolo non sia applicabile nella fattispecie, essa attira l'attenzione del Tribunale sulla nota 1 p) della sezione XVI, che riguarda i capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata. Essa rileva, infatti, che tale nota 1 p) indica chiaramente che la sezione XVI non comprende gli articoli del capitolo 95, che riguarda i giocattoli, i giochi ed altri articoli di divertimento e contiene il codice NC 9504 10 00 («videogiochi»), utilizzato nel regolamento impugnato. Secondo la stessa, ne risulta che un apparecchio che allo stesso tempo è un gioco (voce 9504 - capitolo 95) e una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni (voce 8471 - capitolo 84 - sezione XVI) è escluso dalla sezione XVI e automaticamente classificato nella posizione 9504. Essa ritiene, pertanto, che nella fattispecie occorra verificare se l'apparecchio di cui trattasi sia essenzialmente un videogioco, anche se presenta altresì le caratteristiche di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni (v. sentenza Rank Xerox, cit. al precedente punto 86, punto 18), cosicché la classificazione di un prodotto nel capitolo 95 escluderebbe l'applicazione dei capitoli 84 e 85, conformemente alla nota 1 p) della sezione XVI.

101.
    Essa ricorda in seguito che, secondo le regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata, la classificazione è determinata dal testo delle voci, delle sottovoci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (regole generali nn. 1 e 6) e che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (regola generale n. 3 a)). Essa rileva inoltre che, secondo la regola generale n. 3 b), i prodotti misti, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola della «descrizione specifica» devono essere classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro «carattere essenziale». Ora, la stessa sottolinea che se i motivi menzionati nell'allegato al regolamento impugnato indicano che il fatto di poter giocare con videogiochi conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale e determina la classificazione nella voce 9504 quale consolle di videogiochi, ciò è dovuto proprio alla circostanza che essa, nel regolamento impugnato, ha applicato questa regola del «carattere essenziale».

102.
    Essa ritiene, inoltre, che questa valutazione relativa al «carattere essenziale» del prodotto è avvalorata da alcune delle informazioni prodotte dalla ricorrente in allegato al ricorso. In primo luogo essa si riferisce all'allegato A.1 del fascicolo informativo consegnato al comitato «nomenclatura» in occasione della presentazione della consolle PlayStation® 2, nel quale si sottolinea che «l'arrivo della consolle PlayStation® 2 vedrà ancora una volta la Sony Computer Entertainment reinventare l'essenza dei videogiochi e allargare gli orizzonti delle nostre attese». In secondo luogo essa rileva che dalla trascrizione di una serie di domande e risposte intervenute durante la riunione del comitato «nomenclatura» risulta che la consolle PlayStation® 2 viene essenzialmente utilizzata per giocare con videogiochi, che la sua presentazione la classifica chiaramente nella categoria dei videogiochi (in particolare in quanto sarebbe disagevole scrivere un testo utilizzando l'impugnatura di comando per scegliere ogni lettera che deve apparire sul monitor), e che, anche trattandosi di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni ai sensi della nota 5 A) del capitolo 84, essa nondimeno resta essenzialmente un videogioco. Infine la convenuta fa riferimento alla copia di uno stampato pubblicitario, che figura in allegato al suo controricorso, che rivela chiaramente, secondo la stessa, che il carattere essenziale della consolle PlayStation® 2 è quello di un videogioco.

Giudizio del Tribunale

103.
    Occorre ricordare che il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all'art. 9, n. 1, lett. a), b), d) ed e), del regolamento sulla nomenclatura combinata non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base al sistema armonizzato istituito dalla convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell'art. 3 della convenzione medesima (v. sentenze della Corte 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4845, punti 19 e 20, e Holz Geenen, cit. al precedente punto 89, punto 13).

104.
    Inoltre, da una costante giurisprudenza risulta che il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenze della Corte 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 11; 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 11; 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 9, e Hewlett Packard Francia e Hewlett Packard Europa/Commissione, cit. al precedente punto 51, punto 24).

105.
    E' alla luce di tali principi che occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, la convenuta abbia commesso un errore di diritto classificando, in virtù del regolamento impugnato, nella voce 9504 10 00 la consolle la cui designazione è riportata nella colonna 1 della tabella che figura in allegato al detto regolamento, e nella voce 8524 39 90 il CD-ROM che l'accompagna.

106.
    A tal riguardo occorre ricordare, in via preliminare, che le parti concordano nel ritenere che la consolle PlayStation® 2 soddisfi i requisiti previsti dalla nota 5 A) del capitolo 84 e possa essere quindi considerata come una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni. Pertanto tale prodotto può essere classificato nella voce 8471, che è formulata come segue: «Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove». Le parti concordano altresì sul fatto che la consolle PlayStation® 2 non svolge «una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione», nel senso in cui tale nozione è stata interpretata dalla Corte (v., in particolare, sentenza Peacock, cit. al precedente punto 104, punti 16 e 17).

107.
    Non sussiste invece accordo tra le parti circa la possibilità di classificare la consolle PlayStation® 2 nella voce 9504, e, in particolare, nella sottovoce 9504 10. La ricorrente considera, infatti, che il fatto che tale prodotto soddisfi le condizioni previste dalla nota 5 A) del capitolo 84 e che non svolga funzioni proprie, ai sensi della nota 5 E) di detto capitolo, escluda, di per sé, che esso possa essere classificato nella sottovoce 9504 10, dal momento che, secondo la stessa, la classificazione di una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni non può dipendere dal tipo di archivi di dati da tale macchina elaborati.

108.
    Al momento dell'adozione del regolamento impugnato, il testo della voce 9504 si presentava come segue: «Oggetti per giuochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da giuoco e i giuochi di birilli automatici (per esempio: bowling)». Quanto alla sottovoce 9504 10, essa era formulata come segue: «Videogiuochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione».

109.
    Nel caso di specie, occorre rilevare che né il testo della sottovoce 9504 10, né le note relative alla sezioni e ai capitoli forniscono una definizione dei «videogiochi». Il solo requisito previsto da detto testo è che deve trattarsi di apparecchi «utilizzabili con un ricevitore della televisione», requisito che, come risulta dal regolamento impugnato, è indubbiamente soddisfatto nel caso di specie. Identica conclusione s'impone inoltre riguardo alle NESA e alle NENC, che non definiscono i «videogiochi».

110.
    Ora, occorre ricordare che, in una fattispecie simile, in cui né la nomenclatura combinata né le NESA né le NENC davano una definizione dei prodotti interessati, la Corte ha dichiarato che occorreva cercare la caratteristica oggettiva di tali prodotti, atta a distinguerli rispetto ad altri, nell'uso a cui i prodotti erano destinati. In particolare, trattandosi di pigiami, essa ha giudicato che la caratteristica oggettiva di tali prodotti era quella di essere indossati a letto come indumenti da notte e che, poiché tale caratteristica obiettiva poteva essere verificata al momento dello sdoganamento, la circostanza che anche un altro uso dell'indumento fosse possibile non era tale da escludere la qualificazione giuridica di pigiama. Essa ne deduceva che bisognava considerare come pigiami, ai sensi della voce 6108, non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine (sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-395/93, Neckermann Versand, Racc. pag. I-4027, punti 6 e segg., e sentenza Wiener SI, cit. al precedente punto 89, punti 13 e 14).

111.
    Un tale ragionamento può essere applicato ad un caso come quello di specie. Pertanto, in mancanza di una definizione di «videogiochi», ai sensi della sottovoce 9504 10, devono essere considerati tali tutti i prodotti destinati ad essere utilizzati, esclusivamente o essenzialmente, per l'esecuzione di videogiochi, quand'anche essi potessero essere utilizzati ad altri fini.

112.
    Ora, è innegabile che, sia per il modo in cui la consolle PlayStation® 2 è importata, venduta e presentata al pubblico, sia per la maniera in cui la stessa è configurata, la consolle PlayStation® 2 è destinata ad essere utilizzata essenzialmente per l'esecuzione di videogiochi, anche se, come risulta dal regolamento impugnato, essa può essere utilizzata anche per altre funzioni, quali la lettura di video DVD e di CD audio, nonché l'elaborazione automatica delle informazioni.

113.
    Tale constatazione è confermata dai numerosi documenti e, in particolare, dagli stampati e dalle altre informazioni di carattere pubblicitario relative alla consolle PlayStation® 2, che sono state prodotte dalle parti nel corso del presente procedimento. Da tali documenti risulta infatti chiaramente che la consolle PlayStation® 2 viene commercializzata e venduta ai consumatori essenzialmente come consolle per videogiochi, anche potendo essere altresì utilizzata per altri fini. Dalle diverse risposte fornite dalla ricorrente nell'ambito della presentazione della consolle PlayStation® 2 dinanzi al comitato «nomenclatura», il 27 febbraio 2001, risulta inoltre che i consumatori considerano la consolle PlayStation® 2 essenzialmente una consolle di gioco. Infine, come risulta dalla descrizione del prodotto che figura nella colonna 1 della tabella allegata al regolamento impugnato, la consolle PlayStation® 2 è predisposta per la vendita al minuto quale consolle di videogiochi, in quanto viene presentata con un'«impugnatura di comando che dispone di diversi pulsanti utilizzati principalmente per giocare con i video-giochi», nonché con cavi di connessione. Per contro, come confermato dalla ricorrente, le altre unità, quali la tastiera standard, il mouse e lo schermo per computer, alle quali essa può essere connessa, sono vendute separatamente.

114.
    Inoltre, si deve constatare che né il testo della sottovoce 9504 10 né le note relative alle sezioni e ai capitoli ad essa afferenti contengono indicazioni, ed a fortiori limitazioni, relative al modo di funzionamento e/o alla composizione dei prodotti rientranti in tale sottovoce. Ne risulta che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il solo fatto che la consolle PlayStation® 2 possa funzionare come una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni e che i video-giochi rappresentino soltanto uno dei tipi di archivi che essa possa elaborare, non consente, di per sé, di escludere la sua classificazione nella sottovoce 9504 10, essendo chiaro che tale apparecchio è destinato ad essere utilizzato essenzialmente per l'esecuzione di video-giochi.

115.
    Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, tale conclusione non è contraddetta dalla NESA, lett. b), la quale prevede che da tale voce siano escluse «[l]e macchine ed apparecchi che corrispondono alle disposizioni della nota 5 A) del capitolo 84 anche se sono atti ad essere programmati per videogiuochi (n. 84.71)».

116.
    Vero è che, secondo una giurisprudenza costante, le NESA rappresentano un mezzo importante per garantire l'uniforme applicazione della Tariffa doganale comune da parte delle autorità doganali degli Stati membri e come tali possono considerarsi validi strumenti per la sua interpretazione. Tuttavia, tali note non sono giuridicamente vincolanti, talché, se del caso, è opportuno accertare se il loro tenore sia conforme alle disposizioni stesse della Tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata (sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein, Racc. pag. I-2655, punto 21).

117.
    Ora, occorre sottolineare che se, come suggerisce la ricorrente, la NESA, lett. b), dovesse essere interpretata nel senso che essa esclude la classificazione in tale voce di tutti i prodotti che soddisfano i requisiti enunciati nella nota 5 A) del capitolo 84, inclusi quelli destinati ad essere utilizzati essenzialmente per l'esecuzione di videogiochi, tale nota avrebbe l'effetto di modificare e, in particolare, di restringere la portata di questa voce e della sottovoce 9504 10, il che non può essere consentito.

118.
    Infine, dev'essere respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il fatto di classificare una macchina automatica per l'elaborazione delle informazioni secondo il tipo di archivi di dati elaborati avrebbe l'effetto di restringere, ingiustificatamente, la portata della voce 8471, attraverso l'introduzione di una nuova regola che estenderebbe il criterio della «specifica funzione», previsto nella nota 5 E) del capitolo 84, a tutte le funzioni rientranti in qualsiasi altra voce o sottovoce della nomenclatura combinata. E' vero che, come constatato al precedente punto 106, la consolle PlayStation® 2 non svolge «una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» e che l'esecuzione di videogiochi non costituisce, di per sé, una specifica funzione di tale apparecchio. Tuttavia, il solo fatto che un apparecchio soddisfi i requisiti enunciati nella nota 5 A) del capitolo 84 e non eserciti una specifica funzione diversa dall'elaborazione delle informazioni, ai sensi della nota 5 E) di detto capitolo, non consente, di per sé, di escludere che un tale apparecchio possa essere classificato in un'altra voce.

119.
    Essendo accertato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la consolle PlayStation® 2 può essere classificata nella voce 9504, occorre ora verificare se, come risulta dalla seconda parte dell'argomentazione della ricorrente, la convenuta abbia commesso un errore di diritto nel determinare, sul fondamento della regola generale n. 3 b), la classificazione della consolle PlayStation® 2 in base alla funzione che le conferisce il suo carattere essenziale.

120.
    Bisogna infatti rilevare che, come risulta dalla motivazione riportata nella colonna 3 della tabella allegata al regolamento impugnato, la convenuta ha determinato la classificazione della consolle PlayStation® 2 in base alla constatazione che «[d]elle diverse funzioni svolte dall'apparecchio (tra cui i video-giochi, la lettura di CD audio e di DVD video, l'elaborazione automatica dei dati, ecc.), la funzione di video-giochi conferisce al prodotto il carattere essenziale». Nelle sue difese scritte e in udienza la convenuta ha confermato di aver applicato al riguardo la regola generale n. 3 b).

121.
    Secondo il suo testo, la regola generale n. 3 si applica soltanto «[q]ualora per il dispositivo della regola [n.] 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci».

122.
    Quanto alla regola generale n. 3 b), essa dispone che «[i] prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola [n.] 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».

123.
    Dal testo di tale regola risulta chiaramente che essa riguarda solo la classificazione dei «prodotti misti, [dei] lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e [delle] merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto».

124.
    Dev'essere inoltre sottolineato che, secondo la chiara lettera della regola generale n. 3 b), quest'ultima prevede la classificazione dei prodotti misti e di assortimenti unicamente secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Al contrario, essa non prevede la possibilità di effettuare la classificazione dei prodotti misti o di assortimenti secondo la funzione che ad essi conferisce il loro carattere essenziale.

125.
    Questa interpretazione della regola generale n. 3 b) è confermata dalla NESA relativa a tale regola, che precisa che «[i]l fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongo l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».

126.
    Essa trova altresì sostegno nella giurisprudenza della Corte secondo la quale, ai sensi della regola generale d'interpretazione n. 3 b), «per effettuare la classificazione doganale di una merce occorre determinare quale sia, tra le materie che la compongono, quella che le conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se le merce, privata di questa o di quella componente, manterrebbe o meno le proprietà che la caratterizzano» (sentenze della Corte 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 8; 10 maggio 2001, causa C-288/99, VauDe Sport, Racc. pag. I-3683, punto 25, e 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon International, Racc. pag. I-1389, punto 26; v., altresì, in tal senso, sentenze della Corte 9 febbraio 1984, causa 60/83, Metro, Racc. pag. 671, punto 15; 20 giugno 1996, causa C-121/95, VOBIS Microcomputer, Racc. pag. I-3047, punti 19-25, e 17 giugno 1997, causa C-105/96, Codiesel, Racc. pag. I-3465, punti 22 e segg.).

127.
    Vero è che, in risposta ad un quesito del Tribunale, la convenuta ha dichiarato che il componente che conferisce alla consolle PlayStation® 2 il suo carattere essenziale è quello denominato «Emotion Engine». Occorre tuttavia rilevare che tale affermazione non corrisponde alla motivazione riportata nella colonna 3 della tabella allegata al regolamento impugnato, secondo la quale la funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale è quella relativa ai videogiochi. Inoltre, la convenuta ha confermato che l'«Emotion Engine» in realtà non è altro che l'unità centrale di elaborazione della consolle PlayStation® 2. Ora, tale componente costituisce il componente centrale di tutte le macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e non può pertanto giustificare la classificazione del prodotto nella voce relativa ai «videogiochi».

128.
    Ne consegue che la convenuta si è erroneamente basata sulla regola generale n. 3 b) come fondamento del regolamento impugnato.

129.
    Inoltre si deve respingere l'argomentazione della convenuta secondo la quale, al fine della classificazione della consolle PlayStation® 2, essa avrebbe altresì applicato la nota 1 p) della sezione XVI, che esclude dalla sezione XVI «gli oggetti del capitolo 95».

130.
    Infatti, anche se, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non si può assolutamente escludere che tale nota possa essere applicata al fine di determinare la classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2, occorre ricordare che, in base alla motivazione riportata nella colonna 3 della tabella allegata al regolamento impugnato, nella fattispecie, la classificazione è stata determinata «dalle disposizioni delle regole generali [nn.] 1, 3b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota [n.] 6 del capitolo 85, nonché dal testo dei codici NC 8524, 8524 39, 8524 39 90 [nonché] 9504 e 9504 10 00».

131.
    Da tali motivi risulta chiaramente che la classificazione della consolle la cui descrizione è riportata nella colonna 1 non è stata determinata in base alla nota 1 p) della sezione XVI. Contrariamente a quanto la convenuta ha sostenuto in risposta ad un quesito del Tribunale, nonché in udienza, dalla sola menzione nella motivazione della regola generale n. 1 non si può dedurre che la nota 1 p) della sezione XVI sia stata utilizzata al fine della determinazione della classificazione tariffaria. Infatti, la regola generale n. 1, che stabilisce che la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e che le altre regole generali possono essere applicate soltanto quando non contrastino col testo di dette voci e note, è, in quanto tale, troppo imprecisa per consentire agli interessati di capire che la classificazione sarebbe stata determinata, nella fattispecie, in base alla nota 1 p) della sezione XVI, come afferma la convenuta. Ora, si deve sottolineare che l'obbligo di motivazione che grava sulla convenuta nel momento in cui la stessa adotta un regolamento di classificazione tariffaria impone alla Commissione di menzionare chiaramente il fondamento giuridico sul quale la classificazione si basa, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (v., in tal senso, sentenze della Corte 13 ottobre 1992, causa riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16; 14 luglio 1994, causa C-353/92, Grecia/Consiglio, Racc. pag. I-3411, punto 19, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 44). Un semplice riferimento alla regola generale n. 1 non soddisfa tale obbligo.

132.
    Inoltre bisogna osservare che, anche supponendo che le voci 8471 e 9504 siano state le sole voci sotto le quali la consolle PlayStation® 2 poteva essere classificata, era esclusa un'applicazione congiunta della nota 1 p) della sezione XVI e della regola generale n. 3 b) al fine di determinare la classificazione finale di tale prodotto. Infatti, in una fattispecie siffatta, la nota 1 p) della sezione XVI avrebbe permesso, da sola, di determinare la classificazione di tale prodotto nella voce 9504, escludendo, in tal modo, l'applicazione delle regole generali e, in particolare, della regola generale n. 3 b), le quali, come la regola generale n. 1, si applicano soltanto in quanto non contrastino con il testo delle voci e delle note di sezione.

133.
    Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che la convenuta ha commesso un errore di diritto nell'effettuare la classificazione della consolle di gioco, la cui descrizione è riportata nella colonna 1, in base alla regola generale n. 3 b). Inoltre, dal momento che vi è accordo tra le parti nel ritenere che un eventuale errore riguardo alla classificazione della consolle ha automaticamente l'effetto di rendere invalida la classificazione del CD-ROM che l'accompagna, occorre constatare che essa ha commesso un errore di diritto anche a tal riguardo.

134.
    Pertanto, senza che occorra esaminare il motivo basato su una violazione dell'obbligo di motivazione, il regolamento impugnato dev'essere annullato, in quanto esso classifica la consolle, la cui descrizione è riportata nella colonna 1 della tabella allegata a detto regolamento, con il codice NC 9504 10 00, ed il CD-ROM che l'accompagna con il codice NC 8524 39 90.

Domanda di misure istruttorie del procedimento

Argomenti delle parti

135.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 ottobre 2001, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale ordini alla Commissione di produrre i seguenti documenti:

-    le conclusioni delle riunioni del comitato «nomenclatura» che hanno avuto luogo in data 27 febbraio 2001, 9, 10 e 11 aprile 2001 e 30 maggio 2001;

-    la corrispondenza intercorsa tra il servizio giuridico della Commissione e i servizi della direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale in occasione della consultazione del primo in merito alla legittimità del regolamento impugnato, preliminarmente all'adozione dello stesso.

136.
    Per quanto riguarda il parere del servizio giuridico, la ricorrente ha accettato che quest'ultimo fosse comunicato, ma soltanto al Tribunale.

137.
    In risposta alla domanda di deposito formulata dalla ricorrente, la convenuta ha presentato in allegato al proprio controricorso una copia dei seguenti documenti:

-    la relazione sulle conclusioni della riunione n. 243 del comitato «nomenclatura» tenutasi il 27 febbraio 2001;

-    la relazione sulle conclusioni della riunione n. 247 del comitato «nomenclatura» che ha avuto luogo i giorni 9, 10 e 11 aprile 2001;

-    la relazione sulle conclusioni della riunione n. 252 del comitato «nomenclatura» tenutasi il 30 maggio 2001;

-    la nota del 16 maggio 2001, relativa alle consultazioni tra i servizi, sottoscritta dal direttore della direzione generale della fiscalità e dell'unione doganale.

138.
    La convenuta si è invece rifiutata di produrre il parere scritto trasmessole dal proprio servizio giuridico nell'ambito delle consultazioni tra servizi, in ragione dei principi relativi «alla stabilità dell'ordinamento comunitario e al buon funzionamento delle istituzioni». Tuttavia, essa ha dichiarato che, se il Tribunale l'avesse invitata a farlo, essa sarebbe stata disposta a comunicargli il parere in via riservata.

Giudizio del Tribunale

139.
    Si deve constatare che la convenuta ha soddisfatto tutte le domande di produzione di documenti formulate dalla ricorrente, salvo quella concernente il parere elaborato dal suo servizio giuridico nell'ambito delle consultazioni fra servizi. Pertanto tali domande sono divenute prive di oggetto, salvo quella riguardante la produzione del parere di cui trattasi. Con riferimento a quest'ultima domanda, è sufficiente constatare, oltre al suo carattere riservato, che tale parere non presenta interesse per la soluzione della presente controversia, cosicché non occorre ordinare la sua esibizione.

Sulle spese

140.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il regolamento (CE) della Commissione 10 luglio 2001, n. 1400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è annullato in quanto esso classifica la consolle, la cui descrizione è riportata nella colonna 1 della tabella allegata a detto regolamento, sotto la voce NC 9504 10 00 ed il CD-ROM che l'accompagna sotto la voce NC 8524 39 90.

2)    La domanda di produzione del parere del servizio giuridico della convenuta è respinta.

3)    La convenuta è condannata alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts

Indice

    Contesto normativo

II - 2

        Questioni generali

II - 2

        Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

II - 3

        Testo delle voci e sottovoci e delle note premesse ai capitoli e alle sezioni

II - 4

            Sottovoce 8471 50 90

II - 4

            Sottovoci 8524 39 10 e 8524 39 90

II - 5

            Sottovoce 9504 10 00

II - 6

        Informazioni tariffarie vincolanti

II - 6

    Fatti

II - 7

        Procedimento nel Regno Unito

II - 7

        Procedimento dinanzi al comitato «nomenclatura»

II - 8

        Regolamento impugnato

II - 9

        Procedimento successivo alla pubblicazione del regolamento impugnato

II - 11

    Procedimento e conclusioni

II - 11

    In diritto

II - 12

        Sulla ricevibilità

II - 12

            Argomenti delle parti

II - 12

            Giudizio del Tribunale

II - 15

    Nel merito

II - 20

        Presentazione generale dell'argomentazione

II - 20

        Sulla violazione del regolamento sulla nomenclatura combinata

II - 21

            Argomenti delle parti

II - 21

                - Sulla prima parte, relativa all'argomento fondato sull'asserita impossibilità di classificare una macchina per l'elaborazione delle informazioni, quale la consolle PlayStation® 2, nella voce 9504

II - 21

                - Sulla seconda parte, relativa all'argomento basato sull'erronea applicazione della regola n. 3 b) ai fini della classificazione tariffaria della consolle PlayStation® 2

II - 26

            Giudizio del Tribunale

II - 28

        Domanda di misure istruttorie del procedimento

II - 35

            Argomenti delle parti

II - 35

            Giudizio del Tribunale

II - 36

    Sulle spese

II - 36


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.