Language of document : ECLI:EU:T:2003:248

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

30 settembre 2003 (1)

«Artt. 296 CE e 298 CE - Aiuti di Stato a un'impresa di produzione militare - Denuncia - Ricorso per carenza - Irricevibilità»

Nella causa T-26/01,

Fiocchi munizioni SpA, con sede in Lecco, rappresentata dagli avv.ti I. Van Bael, E. Raffaelli, F. Di Gianni e R. Antonini,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. V. Di Bucci, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi nel merito della denuncia della ricorrente riguardante un aiuto di Stato concesso dal Regno di Spagna all'impresa Santa Barbara,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. J. Azizi, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    L'art. 87, n. 1, CE dispone che, salvo deroghe contemplate dal Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Al n. 2 dell'art. 87 CE sono elencati gli aiuti compatibili di diritto con il mercato e al n. 3 di tale articolo sono elencati quelli che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'art. 88 CE disciplina la procedura ordinaria di controllo degli aiuti di Stato.

2.
    L'art. 296, n. 1, lett. b), CE prevede che le disposizioni del Trattato non ostano a che uno Stato membro adotti le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Esso aggiunge che tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari.

3.
    A norma dell'art. 298, primo comma, CE, quando delle misure adottate nel caso contemplato dall'art. 296 CE abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal Trattato. Ai sensi dell'art. 298, secondo comma, CE, in deroga alla procedura di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dall'art. 296 CE.

Fatti all'origine della controversia

4.
    La Fiocchi munizioni SpA (in prosieguo: la «ricorrente») è un'impresa italiana attiva nel settore della produzione e della commercializzazione di armi e munizioni.

5.
    Con lettera 25 maggio 1999 pervenuta alla Commissione il 7 giugno successivo, la ricorrente presentava a quest'ultima una denuncia riguardante sovvenzioni che sarebbero state concesse dal 1996 al 1998, per un importo complessivo di circa 35 miliardi di pesetas spagnole (ESP), dal Regno di Spagna all'Empresa Nacional Santa Barbara (in prosieguo: la «Santa Barbara»), impresa spagnola di produzione militare. In tale denuncia, essa chiedeva alla Commissione di avviare un'indagine sulla conformità delle suddette sovvenzioni agli artt. 87 CE, 88 CE e 296 CE e di constatare la violazione di tali articoli da parte del Regno di Spagna.

6.
    Con lettera 16 giugno 1999, inviata alla rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso le Comunità europee, la Commissione chiedeva alle autorità spagnole informazioni riguardanti la natura e l'importo dei presunti aiuti concessi alla Santa Barbara.

7.
    Con lettera 23 luglio 1999 le autorità spagnole spiegavano alla Commissione che la Santa Barbara era un'impresa pubblica che si dedicava esclusivamente alla produzione di armi e di munizioni e alla fabbricazione di blindati, e che, di conseguenza, le sue attività rientravano nel campo di applicazione dell'art. 296, n. 1, CE. Esse spiegavano altresì che la normativa spagnola riconosceva le attività della Santa Barbara d'interesse per la difesa nazionale del Regno di Spagna, che le officine della Santa Barbara erano di proprietà del Ministero della Difesa spagnolo in virtù di una legge spagnola relativa alla riorganizzazione dell'industria militare e che la produzione di tale impresa mirava principalmente a provvedere alle esigenze dell'esercito spagnolo. Esse rilevavano anche che le attività della Santa Barbara erano soggette alla normativa spagnola sul segreto di Stato.

8.
    Con lettera 27 settembre 1999, inviata alle autorità spagnole, la Commissione ricordava loro i termini dell'art. 296, n. 1, CE e chiedeva loro di fornire indicazioni sul rapporto tra gli aiuti concessi alla Santa Barbara e la produzione di armamenti ad uso civile e militare destinati all'esportazione. Essa aggiungeva che non si poteva ritenere che un'attività del genere rientrasse nella tutela degli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna ai sensi dell'art. 296, n. 1, CE.

9.
    Con lettera 21 ottobre 1999 le autorità spagnole rispondevano alla missiva della Commissione di cui al punto precedente. Dato che, in una lettera del 6 marzo 2001 inviata alla Commissione, le autorità spagnole avevano sollevato una riserva di segretezza riguardante il contenuto della lettera 21 ottobre 1999, quest'ultima non è stata inclusa nel fascicolo.

10.
    Con lettera 28 ottobre 1999 la ricorrente, sostenendo che la situazione descritta nella sua denuncia le aveva provocato un grave pregiudizio, chiedeva alla Commissione informazioni sullo stato del procedimento relativo agli aiuti concessi alla Santa Barbara e sulle intenzioni della Commissione in proposito.

11.
    Con lettera 18 novembre 1999 la Commissione rispondeva alla lettera della ricorrente menzionata al punto precedente comunicandole di aver chiesto alle autorità spagnole, nel giugno e nel settembre 1999, a seguito della sua denuncia, informazioni al fine di sapere se e per quale importo fossero stati concessi aiuti di Stato alla Santa Barbara. Essa segnalava che, nel luglio e nell'ottobre 1999, le autorità spagnole le avevano inviato informazioni relative alla produzione militare della Santa Barbara e che, avendo le dette autorità invocato la deroga prevista dall'art. 296 CE, essa era intenta ad accertare la fondatezza di tale tesi, aggiungendo che l'avrebbe informata appena possibile circa le conclusioni di tale accertamento.

12.
    Nella lettera indirizzata alla Commissione l'8 marzo 2000, la ricorrente, riferendosi alla sua denuncia del 25 maggio 1999 (v. supra, punto 4), faceva valere che gli aiuti concessi alla Santa Barbara non erano tali da rientrare nella deroga prevista dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE, dato che, al pari di essa, la Santa Barbara era attiva a livello internazionale nel settore delle gare pubbliche d'appalto per la fornitura di munizioni e che, di conseguenza, i provvedimenti adottati a favore di tale impresa dalle autorità spagnole non potevano essere considerati necessari alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna ai sensi della sopra menzionata disposizione. Denunciando l'inerzia dei servizi della Commissione, essa asseriva che si vedeva «costretta, con la presente, ad introdurre formale richiesta alla Commissione di agire ai sensi dell'art. 232 CE, riservandosi la facoltà, in caso di persistente inerzia dei servizi della Commissione, di dar seguito alla procedura prevista da detto articolo».

13.
    Con lettera 5 giugno 2000 la Commissione dava seguito alla lettera della ricorrente 8 marzo 2000. Facendo riferimento alla sua lettera 18 novembre 1999, detta istituzione le ricordava le varie richieste di informazioni rivolte alle autorità spagnole riguardanti la natura e l'importo degli aiuti concessi alla Santa Barbara nonché le risposte delle dette autorità a tali domande, in particolare la lettera 23 luglio 1999, in cui tali autorità invocavano la deroga prevista dall'art. 296 CE. La Commissione rilevava che, a norma dell'art. 298 CE, essa era tenuta unicamente ad esaminare le misure controverse con lo Stato membro interessato e che, non avendo ancora preso alcuna posizione, tale esame non era ancora terminato. Essa menzionava anche la possibilità di agire in giudizio di cui disponeva in forza dell'art. 298, secondo comma, CE, in caso di presunto uso improprio da parte di uno Stato membro dei poteri contemplati dall'art. 296 CE. Comunicava inoltre alla ricorrente che, fatte salve nuove informazioni, occorreva considerare chiuso il loro scambio di corrispondenza.

14.
    Con lettera 27 settembre 2000 la ricorrente replicava alla lettera della Commissione 5 giugno 2000, facendo presente che, sebbene la presentazione della sua denuncia risalisse a più di quindici mesi, la Commissione non aveva ancora preso posizione. Essa rilevava che, dall'ottobre 1999, la Commissione non aveva più chiesto informazioni o chiarimenti alle autorità spagnole e che, inoltre, non sembrava che la Commissione avesse avviato, a norma dell'art. 298 CE, il procedimento destinato ad esaminare, con le dette autorità, le condizioni in cui le misure controverse potessero essere rese conformi alle norme del Trattato. Essa indicava anche che non risultava che la Commissione avesse presentato dinanzi alla Corte un ricorso contro il Regno di Spagna ai sensi dell'art. 298, secondo comma, CE o che avesse adottato una decisione formale che dichiarava legittime le misure sopramenzionate. Chiedeva quindi alla Commissione di prendere posizione, ai sensi dell'art. 232 CE, per quanto riguarda le misure in questione ed annunciava il suo intento di sottoporre la causa al Tribunale di primo grado in caso di mancata reazione della Commissione entro due mesi.

15.
    Con lettera 22 novembre 2000 la Commissione comunicava alla ricorrente che, in mancanza di nuove informazioni da parte di quest'ultima, essa poteva solo ribadire quanto aveva già affermato nella lettera 5 giugno 2000, cioè che i suoi servizi erano intenti ad esaminare le misure controverse in conformità all'art. 298 CE e che essa non aveva ancora adottato alcuna posizione. Essa insisteva di nuovo sul potere di adire direttamente la Corte di cui dispone in forza dell'art. 298, secondo comma, CE e sull'irricevibilità dell'eventuale ricorso per carenza che la ricorrente avrebbe potuto introdurre per contestare un rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nel caso di specie.

Procedimento

16.
    In tale contesto, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per carenza.

17.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2001, la convenuta ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni su tale eccezione il 28 maggio 2001.

18.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2001 il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della convenuta. Con ordinanza 10 luglio 2001 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. L'interveniente ha depositato la sua memoria sull'eccezione di irricevibilità e le altre parti hanno depositato le loro osservazioni su di essa entro i termini stabiliti.

19.
    Con ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2001 l'eccezione è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

20.
    La fase scritta del procedimento è stata chiusa il 10 dicembre 2002, quando le parti principali hanno depositato le rispettive osservazioni sulla seconda memoria d'intervento del Regno di Spagna.

21.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

22.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 4 giugno 2003.

Conclusioni delle parti

23.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 232 CE avendo omesso di pronunciarsi in merito alla sua denuncia ed essendosi astenuta dall'adottare le decisioni e gli atti cui era tenuta;

-    condannare la Commissione alle spese;

-    adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari in base ad equità.

24.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

25.
    Il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato.

In diritto

Argomenti delle parti

26.
    La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso e deduce tre motivi al riguardo.

27.
    Il primo motivo, formulato con l'eccezione di irricevibilità, attiene alla tardività della proposizione del ricorso.

28.
    La Commissione sostiene che la ricorrente l'ha diffidata una prima volta con lettera 8 marzo 2000. Sostenuta su questo punto dal Regno di Spagna, essa aggiunge che, nella lettera 5 giugno 2000, ha espressamente qualificato la lettera della ricorrente 8 marzo 2000 come formale richiesta di pronunciarsi ai sensi dell'art. 232 CE. Una siffatta indicazione avrebbe consentito alla ricorrente di accertare che la Commissione aveva attribuito alla sua lettera la portata e gli effetti giuridici che discendevano dal suo testo. Inoltre, leggendo la lettera della Commissione 5 giugno 2000 la ricorrente non avrebbe potuto nutrire il minimo dubbio riguardo alla decisione della Commissione di non dare alcun seguito alla sua denuncia e alla sua richiesta di agire.

29.
    La Commissione ritiene che la ricorrente avrebbe quindi potuto, se non dovuto, proporre un ricorso per carenza entro il 19 luglio 2000, data in cui è scaduto, tenuto conto del termine relativo alla distanza, il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 232 CE. La ricorrente invece, dopo la scadenza del termine di ricorso, avrebbe inviato alla Commissione, il 27 settembre 2000, una nuova diffida ai sensi dell'art. 232 CE e proposto il presente ricorso entro quattro mesi da questa nuova data. Questa seconda diffida non potrebbe tuttavia occultare la tardività della presentazione del ricorso.

30.
    E' vero che un privato sarebbe autorizzato ad indirizzare all'istituzione interessata una nuova diffida avente un oggetto diverso dalla prima o fondata su una mutata situazione di fatto o di diritto. Ma, nella specie, l'oggetto delle due intimazioni sarebbe identico e la ricorrente non avrebbe dimostrato che tra la prima e la seconda diffida fossero intervenuti nuovi fatti o nuovi elementi di diritto.

31.
    La Commissione aggiunge che, poiché il termine dell'art. 232 CE è di ordine pubblico, il suo superamento comporta la decadenza e, quindi, l'irricevibilità del ricorso per carenza, tranne in circostanze eccezionali. Circostanze del genere però non ricorrerebbero nel caso di specie.

32.
    Nel controricorso la Commissione, sostenuta su questo punto dal Regno di Spagna, nega, anzitutto, che la sua lettera 5 giugno 2000 abbia modificato la situazione di fatto esistente al momento della prima richiesta di agire contenuta nella lettera della ricorrente 8 marzo 2000. Infatti, le informazioni delle autorità spagnole cui si fa riferimento nella lettera 5 giugno 2000 sarebbero state segnalate alla ricorrente nella lettera della Commissione 18 novembre 1999, cioè anteriormente rispetto alla prima richiesta di agire della ricorrente, di guisa che esse non potrebbero considerarsi come fatti nuovi tali da giustificare una nuova richiesta di agire. Inoltre, la Commissione non avrebbe indicato, nella lettera 5 giugno 2000, che stava esaminando le informazioni sopra menzionate.

33.
    La Commissione sostiene poi di essersi limitata, nella lettera 22 novembre 2000, a riaffermare quanto contenuto nella lettera 5 giugno 2000, per cui la ricorrente, leggendo la lettera 22 novembre 2000, non ha potuto avere quella certezza che, a quanto sostiene, non le avrebbe fornito la lettera 5 giugno 2000.

34.
    Nella prima memoria d'intervento il Regno di Spagna insiste sul fatto che la lettera 5 giugno 2000 contiene una presa di posizione della Commissione non ambigua. In tale lettera la Commissione avrebbe infatti comunicato alla ricorrente che i provvedimenti adottati dalle autorità spagnole a favore della Santa Barbara dovevano essere esaminati non già, secondo la richiesta della ricorrente, alla luce delle norme generali sugli aiuti di Stato, bensì alla luce degli artt. 296 CE - 298 CE. In tal modo, essa avrebbe risposto alla ricorrente che non intendeva agire nel senso da questa auspicato.

35.
    Il secondo motivo di irricevibilità, svolto dalla Commissione nel controricorso e nella controreplica, attiene alla mancata definizione dell'oggetto del presente ricorso.

36.
    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna, fa valere che la ricorrente tralascia di precisare la natura degli atti che essa avrebbe dovuto adottare, laddove una constatazione di carenza ai sensi dell'art. 232 CE presuppone che l'asserita omissione riguardi provvedimenti di portata sufficientemente definita da poter essere eseguiti ai sensi dell'art. 233 CE.

37.
    Il terzo motivo di irricevibilità, parimenti svolto dalla Commissione nel controricorso e nella controreplica, attiene all'irricevibilità di un ricorso volto a denunciare una sua carenza in base all'art. 296, n. 1, lett. b), CE.

38.
    La Commissione rileva che l'art. 296, n. 1, lett. b), CE costituisce, per le materie ed i casi espressamente menzionati, una deroga a tutte le disposizioni del Trattato, siano esse di natura procedurale o sostanziale. Inoltre, per i prodotti destinati a fini specificamente militari, sarebbe irrilevante che le misure nazionali di cui è causa alterino le condizioni di concorrenza nell'ambito del mercato comune.

39.
    Ne conseguirebbe che, quando uno Stato membro ritiene di dover invocare l'art. 296, n. 1, lett. b), CE in relazione ad una specifica misura di aiuto e limitatamente ai prodotti destinati a fini specificamente militari, viene meno l'obbligo di previa notifica alla Commissione. Inoltre, in caso di denuncia, qualora lo Stato membro interessato invochi la norma in parola, la Commissione non potrebbe avviare un procedimento formale di esame ex art. 88 CE, a pena di violare la detta disposizione. Peraltro, l'uso abusivo da parte di uno Stato membro dei poteri contemplati dall'art. 296 CE potrebbe essere denunciato solo per mezzo di un ricorso diretto alla Corte ai sensi dell'art. 298, secondo comma, CE, e non con un ricorso per inadempimento basato sull'art. 226 CE o sull'art. 227 CE né con una decisione ex art. 88 CE. L'applicabilità delle altre disposizioni del Trattato sarebbe quindi subordinata ad un accertamento di abuso da parte della Corte.

40.
    Certo, è previsto all'art. 298, primo comma, CE che, quando le misure nazionali adottate in virtù dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal Trattato. Tuttavia, la Commissione non disporrebbe, in un caso del genere, del potere di adottare atti vincolanti e l'esito delle consultazioni dipenderebbe, in sostanza, dalla volontà dello Stato membro interessato. In caso di insuccesso di queste, resterebbe aperto alla Commissione e agli altri Stati membri il ricorso diretto alla Corte ai sensi dell'art. 298, secondo comma, CE.

41.
    Nella seconda memoria di intervento il Regno di Spagna sostiene che, ove si debba considerare che l'oggetto della richiesta di agire della ricorrente consiste in una presa di posizione della Commissione sull'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie, occorre constatare che, nella lettera 22 novembre 2000, la Commissione ha risposto a tale richiesta affermando che l'art. 296 CE è applicabile al caso di specie e che, pertanto, essa stava esaminando il fascicolo ai sensi dell'art. 298 CE. Benché contraria agli interessi della ricorrente, questa presa di posizione escluderebbe che possa concludersi per una carenza della Commissione e comporterebbe l'irricevibilità del presente ricorso.

42.
    La ricorrente respinge i tre motivi di irricevibilità dedotti dalla Commissione.

43.
    In risposta al primo motivo, la ricorrente fa valere anzitutto che l'indicazione figurante nella lettera della Commissione 5 giugno 2000 secondo cui quest'ultima stava esaminando informazioni complementari ricevute nell'ottobre 1999 dalle autorità spagnole ha costituito una novità rispetto alle informazioni che aveva ottenuto dalla Commissione il 18 novembre 1999 e, di conseguenza, una mutata situazione di fatto dall'8 marzo 2000, data dell'invio della sua prima richiesta di agire alla Commissione. Essa asserisce di avere quindi ritenuto opportuno di lasciare altri tre mesi alla Commissione per prendere posizione alla luce delle sopra menzionate informazioni, indi, di fronte all'inerzia di questa, di inviarle una seconda richiesta prima di proporre il presente ricorso.

44.
    La ricorrente sostiene poi che l'ambiguità della lettera 5 giugno 2000 l'ha costretta a chiedere alla Commissione ulteriori chiarimenti e una conferma della sua posizione. Infatti, la lettura di tale missiva non le avrebbe consentito di stabilire se la Commissione avesse preso posizione in merito all'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie. Orbene, la tipologia dei rimedi esperibili dalla ricorrente sarebbe dipesa dall'esatto significato delle affermazioni della Commissione.

45.
    La ricorrente afferma che taluni elementi lasciano pensare che la Commissione non avesse ancora preso posizione il 5 giugno 2000. Infatti, nella lettera 18 novembre 1999, la Commissione l'avrebbe informata di non aver ancora preso posizione in merito all'applicabilità dell'art. 296 CE alla fattispecie. Nella lettera 5 giugno 2000, essa si sarebbe limitata a far riferimento alla posizione sostenuta dalle autorità spagnole al riguardo. Per contro, il riferimento fatto dalla Commissione, nella lettera 5 giugno 2000, ad un esame delle misure controverse in base all'art. 298 CE sarebbe inconciliabile con la mancata presa di posizione da parte sua in merito all'applicabilità dell'art. 296 CE. Infatti, secondo la ricorrente, un esame del genere avrebbe dovuto dar luogo all'adozione di una decisione motivata di applicazione di detta disposizione. Ora, a quanto consta alla ricorrente, tale decisione non sarebbe mai stata adottata.

46.
    Quanto all'indicazione, che figura nella lettera della Commissione 5 giugno 2000, relativa alla chiusura della corrispondenza con la ricorrente, essa avrebbe costituito una fonte di ulteriore incertezza. Infatti, tenuto conto dell'obbligo per la Commissione di procedere ad un esame preliminare della denuncia e di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 296 CE entro un termine ragionevole, una siffatta indicazione sarebbe incompatibile con la mancata comunicazione da parte della Commissione di una qualsivoglia presa di posizione.

47.
    A causa di queste indicazioni contraddittorie, la ricorrente non sarebbe stata in grado di determinare se la lettera della Commissione 5 giugno 2000 doveva considerarsi un atto - presa di posizione o provvedimento - tale da rendere privo di oggetto un ricorso per carenza. Essa avrebbe pertanto ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione e intimarle nuovamente di agire. Solo a seguito della lettura della lettera 22 novembre 2000, nella quale la Commissione avrebbe ripetuto meccanicamente il contenuto della lettera 5 giugno 2000, la ricorrente avrebbe potuto concludere con ragionevole certezza che la Commissione non aveva preso alcuna posizione in merito all'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie, né intendeva farlo.

48.
    In via subordinata, la ricorrente fa valere che una parte può, anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 232 CE, inviare alla Commissione una nuova richiesta di agire in base a tale disposizione e proporre ricorso per carenza entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento da parte della Commissione della detta richiesta.

49.
    In ulteriore subordine, la ricorrente sostiene di essere legittimata ad invocare l'errore scusabile per giustificare l'asserita tardività nella proposizione del ricorso per carenza. Nel caso di specie, essa sarebbe stata indotta in errore dal comportamento della Commissione. Da un lato, infatti, quest'ultima avrebbe risposto alla sua richiesta di agire oltre il termine di due mesi impartito dall'art. 232 CE, di modo che la ricorrente avrebbe avuto solo poco tempo per esaminare tale risposta e per adottare le misure necessarie. Dall'altro, l'ambiguità della lettera 5 giugno 2000 avrebbe ingenerato confusione nella ricorrente.

50.
    In risposta al secondo motivo, la ricorrente fa valere che, tanto con la propria denuncia quanto con le lettere di diffida, ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 296 CE alla fattispecie. Di conseguenza, sarebbe stato preciso dovere della Commissione pronunciarsi su tale questione e comunicare i motivi della sua presa di posizione alla ricorrente.

51.
    In risposta al terzo motivo la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione 17 marzo 1999, 1999/763/CE, relativa a provvedimenti attuati e progettati dal Land Brema (Germania) a favore della Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG (GU L 301, pag. 12; in prosieguo: la «decisione Lürssen»), contraddice la tesi della Commissione secondo la quale il fatto che lo Stato membro interessato faccia valere l'art. 296 CE basta per concludere per l'applicabilità di tale articolo al caso di specie e per dichiarare il ricorso irricevibile. Infatti, in tale decisione, nonostante le autorità tedesche abbiano fatto valere l'art. 296 CE, la Commissione avrebbe analizzato gli aiuti controversi per verificare se questi fossero destinati esclusivamente a produzioni di natura specificamente militare.

52.
    Nel caso di specie la ricorrente avrebbe fin dall'inizio contestato la natura specificamente militare della produzione della Santa Barbara, sottolineando che gli armamenti prodotti da tale società sono destinati a fini sia militari sia civili. Essa aggiunge che, per poter essere considerata specificamente militare ai sensi dell'art. 296 CE, la produzione di cui trattasi deve essere destinata in via esclusiva al mercato nazionale, come si evince dalla condizione, enunciata nel suddetto articolo, relativa alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale. Ora, nella presente causa, la Santa Barbara, forte degli aiuti ricevuti dalle autorità spagnole, avrebbe partecipato con successo ad appalti per forniture di armamenti in altri Stati membri. Non potrebbe, di conseguenza, ritenersi che l'attività di tale impresa sia stata limitata a prodotti destinati a fini specificamente militari ai sensi dell'art. 296 CE.

53.
    La ricorrente sostiene che, in ogni caso, la Commissione, tenuto conto del contenuto della sua denuncia, era tenuta a pronunciarsi circa l'applicabilità dell'art. 296 CE alla fattispecie, verificando se la produzione della Santa Barbara fosse specificamente militare ai sensi di tale articolo. Essa aggiunge che, non adottando una decisione motivata, la Commissione l'ha privata della possibilità di impugnare una presa di posizione eventualmente contraria alla propria tesi. Alla luce di quanto sopra, occorrerebbe dichiarare ricevibile il presente ricorso, nella parte in cui questo mira a far rilevare l'omissione illegittima della Commissione di adottare una decisione sull'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie.

54.
    Nelle osservazioni sulla seconda memoria di intervento del Regno di Spagna, la ricorrente sostiene che la tesi di quest'ultimo, consistente nel far valere l'esistenza di una presa di posizione della Commissione sull'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie, che renderebbe privo di oggetto il presente ricorso, costituisce un motivo di irricevibilità non sollevato dalla Commissione e deve, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile. In ogni caso, questa tesi sarebbe infondata. Infatti, nella lettera 5 giugno 2000, la Commissione non avrebbe comunicato alla ricorrente che riteneva l'art. 296 CE applicabile al caso di specie. Inoltre, anche ammettendo che la Commissione abbia concluso per l'applicabilità dell'art. 296 CE al caso di specie, essa non avrebbe mai comunicato alla ricorrente una decisione motivata in proposito.

Giudizio del Tribunale

55.
    In via preliminare, il Tribunale ritiene necessario chiarire il contesto normativo in cui si inserisce la presente causa.

56.
    Gli artt. 87 CE e 88 CE fissano il regime - sostanziale e procedurale - di diritto comune in materia di aiuti di Stato.

57.
    La produzione e il commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico sono disciplinati da un regime specifico, contenuto nell'art. 296, n. 1, lett. b), CE, in forza del quale le disposizioni del Trattato non ostano a che gli Stati membri adottino, relativamente a tali particolari attività, le misure che essi ritengono necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza. Le armi, le munizioni e il materiale bellico cui si applica tale regime figurano nell'elenco, stabilito dal Consiglio il 15 aprile 1958, menzionato all'art. 296, n. 2, CE.

58.
    Il regime istituito dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE intende preservare la libertà di azione degli Stati membri in talune materie concernenti la difesa e la sicurezza nazionali. Come lo conferma la sua collocazione fra le disposizioni generali e finali del Trattato, esso ha, per le attività cui si applica e alle condizioni enunciate, una portata generale tale da influire su tutte le disposizioni di diritto comune del Trattato, in particolare quelle relative alle regole di concorrenza. Inoltre, nel prevedere che non osta a che uno Stato membro adotti, in rapporto alle attività interessate, le «misure che ritenga necessarie» alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza, l'art. 296, n. 1, lett. b), CE attribuisce agli Stati membri un potere discrezionale particolarmente ampio nel valutare le esigenze che rientrano in tale tutela.

59.
    In tale contesto, ove uno Stato membro adotti, in favore di attività di produzione o di commercio di armi, di munizioni o di materiale bellico contenuti nell'elenco del Consiglio del 15 aprile 1958, una misura di aiuto sulla base di considerazioni legate alla necessità di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza interna, a un aiuto del genere non si applicano le regole della concorrenza. In tale specifico caso, lo Stato membro interessato non è quindi tenuto a notificare alla Commissione la misura di aiuto allo stato di progetto. Riguardo a un siffatto aiuto la Commissione non può ricorrere alla procedura di esame prevista dall'art. 88 CE.

60.
    Il testo dell'art. 296 CE mostra che, tenuto conto del regime istituito dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE, gli autori del Trattato hanno voluto delimitare il ricorso da parte degli Stati membri a tale disposizione, in particolare per quanto concerne gli aiuti di Stato.

61.
    In primo luogo, dal combinato disposto dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE e dell'art. 296, n. 2, CE emerge che il regime descritto al precedente punto 59 non si applica alle attività concernenti prodotti diversi da quelli militari individuati nell'elenco del Consiglio 15 aprile 1958.

62.
    In secondo luogo, il Trattato prevede due strumenti specifici di azione riguardo a misure adottate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE, in favore delle attività collegate ai prodotti menzionati nell'elenco del Consiglio 15 aprile 1958.

63.
    Innanzi tutto, l'ultima frase dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE dispone che le misure di cui al punto precedente non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i «prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari». Ai sensi dell'art. 298, primo comma, CE, quando delle misure adottate nel caso contemplato all'art. 296 CE abbiano «per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune», la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali la misura può essere resa conforme alle norme sancite dal Trattato. Se una misura di aiuto di Stato adottata in forza dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE risulta essere una fonte di distorsione di concorrenza nel mercato comune, per esempio in quanto essa reca vantaggio ad attività collegate a prodotti contenuti nell'elenco del Consiglio 15 aprile 1958 ma idonei a ricevere anche una destinazione civile (prodotti cd. «ad uso misto»), o a prodotti contenuti nel detto elenco ma destinati all'esportazione, discende quindi dall'art. 298, primo comma, CE che, in deroga all'ordinaria procedura di esame degli aiuti concessi dagli Stati prevista dall'art. 88 CE, la Commissione procede con lo Stato membro interessato a un esame bilaterale della misura controversa.

64.
    In secondo luogo, l'art. 298, secondo comma, CE, prevede che, alla stregua di qualsiasi Stato membro, la Commissione, in deroga alla procedura ordinaria di ricorso per inadempimento prevista dagli articoli 226 CE e 227 CE, può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un Stato membro faccia un uso abusivo del potere contemplato dall'art. 296 CE.

65.
    Occorre risolvere la presente controversia alla luce di tale contesto normativo.

66.
    A questo proposito il Tribunale rileva che, dopo aver indirizzato alla Commissione, con lettera in data 25 maggio 1999, una denuncia riguardante le distorsioni di concorrenza causate nel mercato comune da sovvenzioni concesse alla Santa Barbara dal Regno di Spagna fra il 1996 e il 1998 (v. precedente punto 5) e a seguito dello scambio di corrispondenza intervenuto fra la Commissione e le autorità spagnole, di cui essa è stata informata con lettera della Commissione 18 novembre 1999 (v. precedente punto 11), la ricorrente ha inviato alla Commissione, come è pacifico fra le parti, con lettera 8 marzo 2000 (v. precedente punto 12), una richiesta di agire ai sensi dell'art. 232 CE.

67.
    L'oggetto della diffida 8 marzo 2000, in combinato con la denuncia 25 maggio 1999 cui tale lettera rinviava, consisteva nel chiedere alla Commissione di prendere una posizione, dopo avere effettuato un'inchiesta, in merito alla compatibilità con le norme del Trattato delle sovvenzioni concesse alla Santa Barbara dalle autorità spagnole. In sostanza, la ricorrente ha fatto valere, a sostegno di tale richiesta, che tali sovvenzioni non rientravano nel regime istituito dall'art. 296, n. 1, lett. b), CE, dato che, recando beneficio alle attività di esportazione della Santa Barbara, non potevano essere considerate necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna. Essa ha aggiunto che, date tali circostanze e tenuto conto dell'impatto negativo di tali sovvenzioni sulla concorrenza nel mercato comune, in particolare nell'ambito di procedure comunitarie di gare di appalto per la fornitura di munizioni militari, occorreva che la Commissione constatasse una violazione sia dell'art. 296 CE sia degli artt. 87 CE e 88 CE e disponesse i provvedimenti conseguenti a tale constatazione, segnatamente il recupero degli aiuti contestati.

68.
    La Commissione ha inviato ai legali della ricorrente una lettera in data 5 giugno 2000 (v. precedente punto 13) che le parti sono concordi nel considerare una risposta alla lettera della ricorrente 8 marzo 2000. La lettera 5 giugno 2000 è così formulata:

«(...)

Egregi Signori,

con lettera in data 8 marzo 2000 avete introdotto formale richiesta alla Commissione di pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 232 del Trattato CE, sull'aiuto di Stato che le autorità spagnole avrebbero concesso in favore di Empresa Nacional Santa Barbara (ENSB), secondo la lettera della società Fiocchi Munizioni SpA, vostro cliente, che è pervenuta alla Commissione il 7 giugno 1999. La lettera del vostro cliente si riferisce a munizioni destinate a scopi militari e ad un presunto aiuto che avrebbe effetti soltanto sul mercato delle munizioni militari (un appalto pubblico del Ministero italiano della Difesa).

Con lettera del 18 novembre 1999, ho già indicato che i miei servizi hanno chiesto alle autorità spagnole, con lettere datate rispettivamente 16 giugno e 27 settembre 1999, di fornire informazioni circa la presunta concessione di un aiuto di Stato da parte della Spagna in favore di ENSB e di precisarne l'eventuale ammontare.

Con lettera del 23 luglio 1999, le autorità spagnole hanno spiegato che la ENSB beneficia della deroga di cui all'articolo 296 del Trattato CE. Il 26 settembre 1999 i miei servizi hanno inviato un'ulteriore richiesta di informazioni alle autorità spagnole, le quali hanno risposto in data 21 ottobre 1999, comunicando informazioni complementari concernenti la produzione militare della ENSB.

Mi pregio di informare che, ai sensi dell'articolo 298 del Trattato CE, l'azione della Commissione si limita ad esaminare con lo Stato membro le misure in questione. Tale esame non è terminato, giacché la Commissione non ha adottato alcuna posizione.

Segnalo inoltre che la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che uno Stato membro faccia un uso improprio dei poteri contemplati all'articolo 296 del Trattato CE. Inoltre, i privati non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (cfr. sentenza [del Tribunale 22 maggio 1996,] causa T-277/94 AITEC contro Commissione (...), Racc. pag. II-351, punto 55 della motivazione). In tali circostanze, il riferimento all'articolo 232 del Trattato CE, di cui alla vostra lettera dell'8 marzo 2000, è inopportuno e un'eventuale successiva richiesta alla Corte su tale base non sarebbe ricevibile.

Fatte salve nuove informazioni, si prega di considerare chiusa la presente corrispondenza.

(...)».

69.
    Dalla lettera riprodotta al punto precedente si evince che, a seguito della denuncia della ricorrente circa distorsioni di concorrenza legate alle sovvenzioni concesse alla Santa Barbara da parte del Regno di Spagna, la Commissione, giudicando chiaramente attendibile, ad una prima analisi, il richiamo delle autorità spagnole all'applicazione dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE alla luce delle spiegazioni e delle informazioni da esse fornite, ha deciso di ricorrere alla procedura specifica di esame bilaterale prevista dall'art. 298, primo comma, CE.

70.
    Con lettera 5 giugno 2000 la Commissione ha comunicato alla ricorrente la posizione adottata in merito all'iter procedurale della sua denuncia, informandola del fatto che, tenuto conto della circostanza che le autorità spagnole avevano fatto appello all'art. 296, n. 1, lett. b), CE, la detta denuncia aveva comportato l'avvio, sulla base dell'art. 298, primo comma, CE, di un esame bilaterale, ancora in corso, insieme alle suddette autorità e non aveva dato luogo a quanto, secondo la tesi della ricorrente basata sull'inopponibilità nel caso di specie della deroga di cui all'art. 296, n. 1, lett. b), CE, corrispondeva al principale obiettivo perseguito dalla stessa nella sua denuncia e nella diffida 8 marzo 2000, vale a dire l'avvio della procedura ordinaria di esame prevista dall'art. 88 CE.

71.
    Il contenuto della lettera 27 settembre 2000 inviata dalla ricorrente alla Commissione a seguito della lettera di quest'ultima del 5 giugno 2000 (v. precedente punto 14), in particolare il mancato riferimento, in questa lettera 27 settembre 2000, agli artt. 87 CE e 88 CE, mostra che, al riguardo, la ricorrente ha ben compreso, leggendo la lettera della Commissione 5 giugno 2000, la posizione di quest'ultima consistente nell'inserire la presente causa nell'ambito procedurale specifico dell'art. 298 CE, e non in quello dell'art. 88 CE.

72.
    Facendo il punto sullo stato dell'esame bilaterale intrapreso, ai sensi dell'art. 298, primo comma, CE, in seguito al fatto che le autorità spagnole si sono appellate all'art. 296 CE, e ricordando la facoltà di cui essa dispone, ex art. 298, secondo comma, CE, di ricorrere direttamente alla Corte ove ritenga che lo Stato membro interessato abbia fatto un uso abusivo dei poteri contemplati dall'art. 296 CE, la Commissione, nella lettera 5 giugno 2000, ha fornito alla ricorrente sufficienti informazioni sui soli due strumenti di azione specifici di cui dispone, a norma dell'art. 298, CE, dal momento in cui, come nella fattispecie, esclude di utilizzare lo strumento ordinario di controllo degli aiuti di Stato perché il ricorso dello Stato membro interessato all'art. 296, n. 1, lett. b), CE le è sembrato, a prima vista, degno di credito.

73.
    L'indicazione, contenuta nella lettera 5 giugno 2000, secondo la quale l'azione della Commissione ai sensi dell'art. 298 CE si limita a un esame delle misure controverse insieme allo Stato membro interessato, era sufficiente perché la ricorrente capisse che nel caso di specie non doveva aspettarsi che la Commissione adottasse una decisione o una direttiva definitiva nei confronti del Regno di Spagna quanto alla legittimità delle sovvenzioni contestate.

74.
    A questo proposito occorre infatti insistere sul fatto che, a differenza della situazione prevalente nell'ambito dell'art. 88 CE, la Commissione non è tenuta, ai sensi dell'esame di cui all'art. 298, primo comma, CE, ad adottare una decisione concernente le misure controverse. Inoltre, contrariamente all'art. 86, n. 3, CE, l'art. 298, primo comma, CE non prevede che la Commissione rivolga, ove occorra, allo Stato membro interessato opportune direttive o decisioni. Qualora essa decida, come nella presente causa, di ricorrere al regime procedurale specifico istituito dall'art. 298 CE, la Commissione non ha quindi alcuna competenza a indirizzare decisioni o direttive definitive allo Stato membro interessato.

75.
    Certamente, la causa Lürssen, richiamata dalla ricorrente nelle sue memorie (v. precedente punto 51), è terminata con una decisione formale della Commissione con cui questa si è pronunciata sull'applicabilità dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE alle misure contestate. Occorre tuttavia rilevare che, in tale causa, la Commissione aveva avviato non un esame bilaterale ex art. 298 CE, ma il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nell'ambito del quale lo Stato membro interessato, ossia la Repubblica federale di Germania, ha eccepito l'applicazione dell'art. 296, n. 1, lett. b), CE. Nella fattispecie, considerata la decisione della Commissione di ricorrere all'esame bilaterale previsto dall'art. 298, CE e, dunque, di rifiuto, implicito ma certo, di avviare il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, la ricorrente doveva senz'altro capire che la Commissione non aveva intenzione di adottare nessun atto vincolante circa la conformità delle misure controverse al diritto comunitario.

76.
    Inoltre, indicando che la ricorrente, salvo nuovi elementi, era pregata di considerare chiusa la loro corrispondenza, la Commissione le ha chiaramente fatto capire che, con la suddetta riserva, la relazione procedurale che si era instaurata fra loro con il deposito della denuncia si era conclusa e che non intendeva comunicarle la sua posizione definitiva in merito alla conclusione dell'esame bilaterale in corso con le autorità spagnole.

77.
    Va inoltre sottolineato che la Commissione, fin dal ricevimento della denuncia, ha chiesto alle autorità spagnole, con lettera 16 giugno 1999, informazioni relative alla natura e all'ammontare delle sovvenzioni concesse dal Regno di Spagna alla Santa Barbara (v. precedente punto 6). Alla luce delle indicazioni fornite dalle autorità spagnole con lettera 23 luglio 1999, essa ha chiesto alle dette autorità, con lettera 27 settembre 1999, ulteriori informazioni circa il rapporto tra le sovvenzioni concesse alla Santa Barbara e la produzione di armamenti ad uso civile e militare destinati all'esportazione, richiamando l'attenzione di tali autorità sul fatto che non si può ritenere che tale attività rientri nella tutela degli interessi essenziali della sicurezza del Regno di Spagna ai sensi dell'art. 296, n. 1, CE (v. precedente punto 8). Le richieste e le considerazioni espresse dalla Commissione nelle sue due lettere sopramenzionate, cui viene fatto riferimento nella lettera 5 giugno 2000, attestano che la risposta contenuta in tale ultima lettera si fonda su un esame preliminare diligente e imparziale della denuncia formulata dalla ricorrente nel maggio 1999.

78.
    Sulla base dell'analisi che precede (punti 67-77) si deve ritenere che la lettera della Commissione 5 giugno 2000 attesti definitivamente, nei confronti della ricorrente, la posizione della Commissione nel presente caso. Con tale lettera, la ricorrente è stata chiaramente informata della decisione della Commissione di avviare il procedimento specifico dell'esame bilaterale con le autorità spagnole in base all'art. 298, primo comma, CE, e non già il procedimento ordinario di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE. Essa è stata informata dello stato di avanzamento di tale esame bilaterale, nonché della possibilità che ha la Commissione di adire direttamente la Corte in caso di presunto uso abusivo da parte del Regno di Spagna dei poteri ad esso conferiti dall'art. 296 CE. In tal modo essa è stata sufficientemente informata sui due strumenti di azione riservati alla Commissione dall'art. 298 CE ove questa, giudicando plausibile, a prima vista, il ricorso all'art. 296, n. 1, lett. b), CE, decida di non ricorrere alle regole ordinarie di controllo di un aiuto di Stato. La lettera 5 giugno 2000 era inoltre chiarissima quanto al fatto che, tenuto conto dell'art. 298 CE, la Commissione non intendeva informare la ricorrente, direttamente o indirettamente, della propria posizione definitiva sul merito nel presente caso.

79.
    L'indicazione, contenuta nella lettera 5 giugno 2000, secondo la quale la Commissione non ha adottato «alcuna posizione» deve, in tale contesto, essere necessariamente intesa nel senso che si riferisce alla sua posizione nel merito quanto all'opportunità o meno di conformare le misure controverse alle norme sancite dal Trattato, nonché al carattere proporzionato ovvero abusivo dell'uso che, nella fattispecie, il Regno di Spagna ha fatto dei poteri derivati dall'art. 296 CE. La circostanza, segnalata alla ricorrente, che a quella data la Commissione non aveva ancora espresso la sua posizione in merito alla legittimità delle misure in questione non è tuttavia tale da inficiare la qualifica della lettera 5 giugno 2000 nel senso che contiene la posizione definitiva della Commissione in risposta alla denuncia della ricorrente.

80.
    Ne consegue che si deve ritenere la lettera 5 giugno 2000 una presa di posizione sufficiente, chiara e definitiva in risposta alla denuncia della ricorrente 25 maggio 1999 e alla diffida 8 marzo 2000 da essa rivolta alla Commissione.

81.
    La definitività di tale presa di posizione spiega che, nella lettera 22 novembre 2000 di risposta alla seconda richiesta di prendere posizione sul merito, rivoltale dalla ricorrente con lettera 27 settembre 2000 (v. precedente punto 14), la Commissione, in mancanza di nuovi elementi, ha potuto solamente ripetere, come è pacifico tra le parti (v. precedenti punti 33 e 47), la risposta fornita nella lettera 5 giugno 2000 (v. precedente punto 15).

82.
    Il fatto che la posizione espressa dalla Commissione nella lettera 5 giugno 2000 e ripetuta nella lettera 22 novembre 2000 non abbia dato soddisfazione alla ricorrente è indifferente quanto al verificare se la Commissione abbia preso posizione ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE. Infatti, l'art. 232 CE contempla l'omissione di statuire o di prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che la ricorrente avrebbe desiderato o ritenuto necessario (sentenze della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punti 16 e 17, e 1° aprile 1993, causa C-25/91, Pasqueras Echebastar/Commissione, Racc. pag. I-1719, punto 12; ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I-11231, punto 83). Circa la questione di sapere se la Commissione abbia erratamente o giustamente giudicato credibile, a prima vista, il ricorso all'art. 296 CE da parte delle autorità spagnole decidendo quindi di optare per lo strumento procedurale specifico dell'art. 298 CE piuttosto che per il procedimento ordinario dell'art. 88, n. 2, CE, essa riguarda la legittimità della presa di posizione contenuta nelle lettere della Commissione 5 giugno 2000 e 22 novembre 2000, e non è pertinente nel contesto di un ricorso per carenza.

83.
    Nelle sue memorie e in udienza la ricorrente ha sostenuto che l'indicazione, contenuta nella lettera 5 giugno 2000, secondo la quale la Commissione stava esaminando informazioni complementari ricevute dalle autorità spagnole nell'ottobre 1999 costituiva un elemento nuovo rispetto alle informazioni fornite dalla Commissione il 18 novembre 1999 e, pertanto, una modifica delle circostanze di fatto successive all'8 marzo 2000, la quale giustificava l'invio di una nuova diffida. Essa ha insistito, in particolare, sul fatto che, nella lettera 18 novembre 1999, la Commissione le aveva comunicato di aver ricevuto una lettera delle autorità spagnole datata 26 ottobre 1999, mentre, nella sua lettera 5 giugno 2000, si parla di una lettera delle dette autorità datata 21 ottobre 1999.

84.
    Tuttavia, come giustamente sottolineato dalla Commissione nelle sue memorie, le varie comunicazioni delle autorità spagnole cui si fa riferimento nella lettera 5 giugno 2000 erano già state segnalate alla ricorrente nella lettera della Commissione 18 novembre 1999. La lettura comparata di tali due missive doveva ragionevolmente far constatare alla ricorrente che il riferimento, nella lettera 18 novembre 1999, a una lettera delle autorità spagnole del 26 ottobre 1999, e la menzione, nella lettera 5 giugno 2000, di una lettera delle autorità spagnole del 21 ottobre 1999 riguardavano entrambi la risposta delle autorità spagnole alla richiesta di informazioni complementari che la Commissione aveva rivolto loro con «lettera 26 settembre 1999» menzionata sia nella lettera 18 novembre 1999 sia nella lettera 5 giugno 2000. L'argomento della ricorrente indicato al precedente punto 83 è quindi privo di fondamento in fatto.

85.
    Va inoltre sottolineato che la lettera 5 giugno 2000 non contiene alcuna indicazione da cui risulti che la posizione figurante nella detta lettera sia stata espressa in via provvisoria, con riserva di analizzare le informazioni inviate alla Commissione dalle autorità spagnole nell'ottobre 1999. Al contrario, dall'esame approfondito svolto ai precedenti punti 67-77 risulta che la suddetta lettera contiene una presa di posizione ferma e definitiva nei confronti della ricorrente per quanto riguarda la sua denuncia del 25 maggio 1999.

86.
    Nelle sue memorie e in udienza la ricorrente ha del pari sostenuto che, nella sua denuncia, essa faceva valere il fatto che gli aiuti concessi alla Santa Barbara avevano recato vantaggio non soltanto ad attività di produzione di materiale militare destinato all'esportazione, ma anche ad attività di produzione e di commercializzazione di munizioni ad uso civile. All'udienza, essa ha aggiunto che dai documenti contabili allegati alla sua denuncia si evince che la Santa Barbara esercita anche altre attività di produzione a scopi civili, quali la produzione di motori per l'aviazione civile e di componenti di frantoi.

87.
    Sebbene tale affermazione debba essere intesa come diretta a negare alla lettera 5 giugno 2000 la qualifica di presa di posizione in quanto, in tale lettera, la Commissione avrebbe erroneamente inteso che gli aiuti denunciati avevano avuto effetti «soltanto sul mercato delle munizioni militari», in particolare nell'ambito di «un appalto pubblico del Ministero italiano della Difesa», occorre innanzi tutto constatare che, certamente, dai documenti allegati alla denuncia risulta che la Santa Barbara produce anche motori destinati all'aviazione civile e componenti per decantatori di olio di oliva. Tuttavia, né nella denuncia né nelle diffide 8 marzo 2000 e 27 settembre 2000, la ricorrente, che secondo le indicazioni contenute nella denuncia non esercita attività collegate a tali prodotti ad uso civile, ha denunciato i presunti aiuti concessi alla Santa Barbara come fonte di distorsione di concorrenza sui mercati relativi ai detti prodotti. Si comprende quindi che le lettere della Commissione 5 giugno 2000 e 22 novembre 2000 non vi facciano alcun riferimento.

88.
    Inoltre, è vero che la denuncia menziona più volte che gli aiuti pubblici concessi alla Santa Barbara le hanno consentito di condurre una politica aggressiva non soltanto nelle sue attività di esportazione di munizioni ad uso militare, ma anche in quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di munizioni ad uso civile. Tuttavia bisogna rilevare che, nella denuncia, la ricorrente ha soprattutto insistito sulle distorsioni di concorrenza causate, a quanto essa sostiene, da tali aiuti nell'ambito di procedimenti comunitari di gare di appalto relative a forniture di munizioni militari. Infatti, a pagina 6 della denuncia, si espone quanto segue: «Come si evince da quanto sopra illustrato, la Santa Barbara, divenuta più concorrenziale sul mercato delle armi e munizioni, ha dato un nuovo impulso alla propria attività orientandola, soprattutto, alla produzione e alla commercializzazione di armi e munizioni anche per l'esportazione, dunque per usi diversi da quelli militari per la difesa nazionale per cui opera la riserva di cui all'art. 223 del Trattato. E ciò è dimostrato dal fatto che la Santa Barbara ha avuto la possibilità di partecipare a gare di appalto in paesi diversi dalla Spagna per la fornitura di munizioni come ad esempio in Italia (...) dove è riuscita ad aggiudicarsi una gara di appalto di forniture di Cartucce Nato parabellum cal 9 mm indetta dal Ministero della Difesa Italiano - Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua».

89.
    Considerato il particolare accento posto dalla ricorrente, nella sua denuncia, sulle distorsioni di concorrenza che gli aiuti denunciati avrebbero provocato nell'ambito di gare di appalto bandite, in particolare in Italia, per la fornitura di munizioni ad uso militare, la Commissione, a seguito di un'indagine, relativamente alla quale occorre rilevare che ha riguardato anche le presunte distorsioni di concorrenza sul mercato delle armi ad uso civile (v. lettera 23 settembre 1999 di cui al precedente punto 8), nella lettera 5 giugno 2000, ha potuto ragionevolmente qualificare la denuncia e la diffida 8 marzo 2000 che rinvia ad essa, come dirette a denunciare soltanto gli effetti anticoncorrenziali di tali aiuti sul mercato delle munizioni ad uso militare.

90.
    Il testo della lettera 5 giugno 2000 non consente comunque di dubitare del fatto che la posizione assunta dalla Commissione comprende tutte le misure controverse, così come la Commissione, nella detta lettera, le ha qualificate in termini di mercato interessato. Dalla lettura di tale testo si rileva chiaramente che, mediante la lettera sopramenzionata, la Commissione ha comunicato alla ricorrente una presa di posizione complessiva ed esauriente nei confronti della sua denuncia. Ciò premesso, le affermazioni della ricorrente riportate al precedente punto 86 non sono tali da inficiare la qualifica della lettera 5 giugno 2000 nel senso che contiene una presa di posizione sufficiente, chiara e definitiva in risposta a tale denuncia e alla diffida 8 marzo 2000. Tali affermazioni consentono eventualmente di sostenere che la detta presa di posizione si fonda su una lettura incompleta dei brani della denuncia relativi ai mercati asseritamente pregiudicati dagli aiuti denunciati. Un argomento del genere riguarda però la legittimità di tale presa di posizione e non rileva ai fini di determinare se la Commissione abbia preso posizione ai termini dell'art. 232 CE.

91.
    Quanto al fatto, dibattuto all'udienza, secondo il quale le lettere 5 giugno 2000 e 22 novembre 2000 non provengono dal collegio dei membri della Commissione, va rilevato che le dette lettere non contengono alcuna riserva che lasci pensare che esse esprimono solamente il punto di vista personale di chi le ha redatte, il direttore della Direzione H «Aiuti di Stato II» della Direzione generale «Concorrenza», e non vincolano la Commissione. Pertanto si deve ritenere che le suddette lettere esprimano la posizione della Commissione (v., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed 8 marzo 2003, presentate nella causa C-170/02 P, Schlüsselverlag J.S. Moser e a./Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 48).

92.
    Alla luce di tutto quanto precede occorre concludere che, quando è stato presentato il presente ricorso per carenza, la Commissione aveva preso posizione, ai sensi dell'art. 232 CE, a seguito della denuncia della ricorrente formulata nel maggio 1999 e delle diffide da essa successivamente rivolte alla Commissione l'8 marzo 2000 e il 27 settembre 2000. La ricorrente non aveva dunque più interesse a far accertare una carenza, avendo questa già cessato di esistere. Invero, una sentenza del Tribunale che, in un'ipotesi del genere, accerti l'inerzia dell'istituzione convenuta non potrebbe dar luogo ai provvedimenti di esecuzione previsti dall'art. 233, primo comma, CE (sentenza del Tribunale 27 gennaio 2000, cause riunite T-194/97 e T-83/98, Branco/Commissione, Racc. pag. II-69, punti 57 e 58).

93.
    Poiché i presupposti di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, occorre, per questi motivi, dichiarare il ricorso irricevibile, sebbene l'argomento dell'irricevibilità basato sull'esistenza di una presa di posizione della Commissione precedente alla presentazione del ricorso sia stato sollevato solo dall'interveniente (v., per analogia, ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II-3115, punto 49, e 25 ottobre 2001, causa T-354/00, Métropole Télévision (M6)/Commissione, Racc. pag. II-3177, punto 27).

Sulle spese

94.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

95.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

3)    L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Lenaerts
Lindh
Azizi

            Cooke                            Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.