Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – Fapricela / Commissione
(Causa T-398/10) 1
(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA (Ançã, Portogallo) (rappresentanti: inizialmente M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati, poi T. Guerreiro, R. Lopes e S. Alberto, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.
Dispositivo
La decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui dichiara che la Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA ha violato le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE partecipando, oltre che a un’infrazione a tali disposizioni sul mercato iberico, a un’intesa riguardante il mercato interno, poi lo Spazio economico europeo (SEE), e le ha inflitto un’ammenda di EUR 8 874 000.
L’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela – Indústria de Trefilaria è fissato in EUR 8 874 000.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 301 del 6.11.2010.