Language of document : ECLI:EU:T:2009:390

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 ottobre 2009

Causa T‑102/08 P

Asa Sundholm

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera redatto in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Assenze giustificate – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F‑27/07, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007, causa F‑27/07, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata. La decisione 2 giugno 2006, con la quale il valutatore d’appello ha adottato il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Asa Sundholm per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002, è annullata. Per il resto, il ricorso proposto in primo grado è respinto. La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e a quelle della presente causa.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Assenze giustificate

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Se, da un lato, le assenze giustificate di un funzionario non possono penalizzarlo nell’ambito della sua valutazione, dall'altro il suo punteggio per quanto riguarda il rendimento può essere aumentato in maniera tale da prendere in considerazione le condizioni in cui egli ha svolto le sue funzioni sebbene, a seguito della sua assenza, abbia avuto a disposizione un minor periodo di tempo effettivo di lavoro. Tuttavia, tale presa in considerazione per quanto riguarda l’elemento del punteggio globale relativo al rendimento non è automatica, in quanto essa rappresenta solo una facoltà per i redattori del rapporto di evoluzione della carriera, ai quali spetta esaminare tale possibilità qualora le circostanze possono giustificarla.

In casi nei quali il valutatore e il vidimatore non hanno alcun motivo di ritenere che eventuali assenze giustificate di un funzionario abbiano potuto avere un’incidenza significativa sul suo rendimento durante il periodo a cui si riferisce un rapporto di evoluzione della carriera, non può essere loro contestato il fatto di non aver menzionato né preso in considerazione una circostanza del genere nei commenti formulati nel rapporto di evoluzione della carriera per quanto riguarda il rendimento.

(v. punti  29, 39 e 40)

Riferimento: Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 83 e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce, in sé e per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale qualora il detto atto non contenga valutazioni espressamente negative delle capacità del ricorrente in grado di ferirlo.

(v. punto 47)

Riferimento: Tribunale 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 205 e giurisprudenza ivi citata)