Language of document : ECLI:EU:T:2012:686





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 dicembre 2012 – Versalis e Eni / Commissione

(causa T‑103/08)

«Concorrenza – Intese – Mercato della gomma cloroprene – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazioni dei prezzi e ripartizione del mercato – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Prova della partecipazione all’intesa − Infrazione unica e continuata − Ammende − Gravità e durata dell’infrazione − Recidiva – Effetto dissuasivo – Circostanze attenuanti – Limite massimo del 10% del fatturato – Collaborazione − Comunicazione sulla cooperazione del 2002 − Parità di trattamento – Proporzionalità»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 53-59, 61, 62, 67-70, 73-77, 269, 271, 276)

2.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Criterio detto «della continuità economica» dell’impresa – Infrazione commessa da un ente che non ha cessato di esistere e proseguita da un altro ente che gli succede nell’attività economica sul mercato di cui trattasi – Imputazione dell’intera infrazione a tale altro ente – Ammissibilità (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 89, 90, 93-98, 105)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Motivazione di una decisione – Esclusione (Art. 230 CE) (v. punti 106, 111, 112)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi di fatto e di diritto che possono comportare l’irrogazione di un’ammenda (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27) (v. punti 114, 273)

5.                     Intese – Prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Onere della prova (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 147-157)

6.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione unica – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Ammissibilità – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 209-211)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, §§ 5‑7 e 19‑23) (v. punti 229-242)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fatturato preso in considerazione – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, § 13) (v. punti 243-245)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Principio generale cui la Commissione deve attenersi per tutta la fase del calcolo delle ammende – Non obbligatorietà di una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze pertinenti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, §§ 21‑30) (v. punti 246-250, 316, 317)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze aggravanti – Recidiva – Nozione – Mancanza di un termine di prescrizione – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, § 28) (v. punti 263-268, 283-286)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Valutazione – Necessità di prendere in considerazione ciascuna delle circostanze separatamente – Insussistenza – Valutazione complessiva (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, § 29) (v. punti 296-300, 306, 307)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Applicazione di un fattore moltiplicatore errato – Violazione del principio di parità di trattamento (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, § 30) (v. punti 318, 324-326)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03, §§ 8, 20 e 21, e 2006/C 210/02, § 29, quarto trattino) (v. punti 335-338, 350-360, 364)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38629 – Gomma cloroprene) nella parte in cui riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con tale decisione.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta in solido all’Eni SpA e alla Versalis SpA per l’infrazione constatata all’articolo 1, lettera d), della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38629 – Gomma cloroprene) è fissato in EUR 106 200 000.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Eni e la Versalis sopporteranno quattro quinti delle proprie spese nonché quattro quinti delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese nonché un quinto delle spese dell’Eni e della Versalis.