Language of document : ECLI:EU:T:2010:178

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 maggio 2010


Causa T‑100/08 P


Georgi Kerelov

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Rifiuto del direttore dell’EPSO di comunicare ad un candidato le informazioni ed i documenti relativi ai test di accesso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa F‑110/07, Kerelov/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Georgi Kerelov sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e allegato I, art. 7, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c)]

2.      Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Contestazione — Presupposti — Obbligo di contestare la valutazione di tali presupposti effettuata dal Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

3.      Procedura — Decisione adottata con ordinanza motivata — Possibilità di statuire senza trattazione orale

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

4.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità

[Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, n. 1, primo comma, lett. c)]

1.      L’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, perché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

Il fatto di non soddisfare i requisiti fissati dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado comporta l’irricevibilità del ricorso. Per definizione, al fine di determinare se il ricorso soddisfa i detti requisiti, il Tribunale della funzione pubblica non ha bisogno di esaminare alcun altro documento, di modo che esso può ritenersi sufficientemente edotto sulla base della sola lettura del ricorso.

(v. punti 16 e 17)

Riferimento:

Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑209/01, Honeywell/Commissione (Racc. pag. II‑5527, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 22 giugno 2009, causa T‑371/08 P, Nijs/Corte dei conti (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑47 e II‑B‑1‑271, punto 22)

2.      Di per sé, l’applicazione della procedura prevista all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non pregiudica il diritto ad una tutela giurisdizionale regolare ed effettiva, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause in cui il Tribunale della funzione pubblica è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o di talune delle sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza, se ritiene che il Tribunale della funzione pubblica non abbia proceduto ad una corretta applicazione di tale articolo, il ricorrente deve contestare la valutazione del giudice di primo grado relativa alle condizioni alle quali è soggetta l’applicazione di tale disposizione.

Qualora un ricorrente si limiti a censurare il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha statuito mediante ordinanza motivata, senza contestare la valutazione delle condizioni di applicazione dell’art. 76 del suo regolamento di procedura operata dal Tribunale della funzione pubblica, i suoi motivi devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.

(v. punti 25 e 26)

Riferimento:

Corte 3 giugno 2005, causa C‑396/03 P, Killinger/Germania e a. (Racc. pag. II‑4967, punto 9), e Corte 19 febbraio 2009, causa C‑308/07 P, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (Racc. pag. I‑1059, punto 36)

3.      Dalla formulazione stessa dell’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica risulta che la celebrazione di un’udienza non costituisce assolutamente un diritto inderogabile dei ricorrenti. L’applicazione delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relative agli incidenti processuali, tra le quali figura l’art. 76, non garantisce lo svolgimento di una fase orale, dato che il giudice può statuire già al termine di una trattazione scritta.

(v. punto 31)

Riferimento:

Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/98 P, Goldstein/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 18)

Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑37 e II‑B‑1‑267, punti 33 e 36 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Dall’art. 225 A CE, dall’art. 11, n. 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’art. 138, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non risponde a tale prescrizione l’impugnazione che non contiene alcun argomento specificamente diretto a individuare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza o l’ordinanza di cui trattasi.

Inoltre, affermazioni troppo generiche e imprecise per poter formare oggetto di una valutazione giuridica devono essere considerate manifestamente irricevibili.

(v. punti 38 e 39)

Riferimento:

Corte 17 settembre 1996, causa C‑19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I‑4435, punto 37); Corte 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc. pag. I‑4235, punto 113); Corte 1° febbraio 2001, cause riunite C‑300/99 P e C‑388/99 P, Area Cova e a./Consiglio (Racc. pag. I‑983, punto 37); Corte 12 dicembre 2006, causa C‑129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punti 31 e 32), e Corte 29 novembre 2007, causa C‑107/07 P, Weber/Commissione (punto 24)

Tribunale 12 marzo 2008, causa T‑107/07 P, Rossi Ferreras/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punto 27)