Language of document :

Impugnazione proposta il 12 gennaio 2009 da Georgi Kerelov avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione

(Causa T-100/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione;

accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione, che dichiara manifestamente irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l'annullamento della decisione del direttore dell'Ufficio europeo di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) di non trasmettergli le informazioni e i documenti relativi al concorso generale EPSO/AD/46/06.

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce diversi motivi riguardanti e diretti a far riconoscere:

-    una violazione del principio del processo amministrativo, in quanto il TFP avrebbe considerato che l'atto introduttivo del ricorso non conteneva motivi di diritto senza però procedere d'ufficio ad una verifica di legittimità della decisione impugnata in primo grado, senza limitarsi ai motivi formulati dal ricorrente;

-    una violazione del "diritto alla tutela giurisdizionale" e del principio d'imparzialità del giudice, poiché il TFP avrebbe dichiarato il ricorso del ricorrente manifestamente irricevibile senza consentirgli di regolarizzare il suo ricorso e ciò in un momento in cui il ricorrente non poteva più proporre un nuovo regolare ricorso, essendo scaduto il relativo termine;

-    una violazione dei principi concernenti il diritto ad un giudice e il carattere pubblico del procedimento, in quanto non è stata tenuta udienza;

-    una violazione del principio di equità del processo, in quanto il TFP non avrebbe sentito il ricorrente riguardo alla causa di irricevibilità del suo ricorso;

-    una violazione dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, poiché il TFP avrebbe in realtà instaurato una "regola della cristallizzazione del dibattito contenzioso" considerando che il ricorso non conteneva motivi di diritto;

-    l'esigenza di una verifica d'ufficio di qualsiasi altra violazione delle norme giuridiche applicabili che il TFP avrebbe potuto commettere.

____________