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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) l’8 agosto 2023 – SIA Laimz / Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

(Causa C-509/23, Laimz)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SIA Laimz

Resistente: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, punto 11, lettera a), della direttiva 2015/849 1 debba essere interpretato nel senso che un singolo può essere considerato un soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami per il solo fatto che tali persone fanno parte di uno stesso ente pubblico, senza valutare nessun’altra circostanza.

Se l’[articolo 3, punto 9], della direttiva 2015/849 debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una persona rivesta lo status di persona politicamente esposta, è necessario stabilire se tale persona occupi una carica fra quelle elencate in detto articolo e, inoltre, indagare e verificare che si tratti di una posizione di alto livello e non di livello medio o inferiore.

Se l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con il paragrafo 8 dello stesso articolo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono consentire ai soggetti obbligati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva medesima, considerati società appartenenti allo stesso gruppo, di condividere informazioni tra loro, anche concludendo accordi di condivisione di informazioni e assicurando la reciproca circolazione delle informazioni e la possibilità di avvalersene reciprocamente, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2015/849.

Se l’articolo 45, paragrafi 1 e 8, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 3, punti 12 e 15, della medesima direttiva, consenta inoltre di utilizzare tali informazioni o decisioni e di avvalersene in più imprese appartenenti allo stesso gruppo, laddove si tratti di decisioni adottate nell’ambito del gruppo dall’alta dirigenza di un’impresa appartenente al gruppo.

Se l’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2015/849, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, della stessa, debba essere interpretato nel senso che i soggetti obbligati non sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica dei clienti commerciali già esistenti, qualora non siano scaduti né il periodo previsto dalla normativa nazionale né il periodo previsto dalle procedure del sistema di controllo interno per adottare nuove misure di adeguata verifica della clientela e il soggetto obbligato non sia a conoscenza di nuovi elementi che possano influire sulla valutazione del rischio effettuata nei confronti del cliente interessato.

6)    Se l’obbligo imposto ai soggetti obbligati, ai sensi dell’articolo 11, lettera d), della direttiva 2015/849, di applicare misure di adeguata verifica della clientela qualora, al momento dell’incasso delle vincite, all’atto della puntata, o in entrambe le occasioni, l’operazione abbia un valore complessivo pari o superiore a EUR 2 000, indipendentemente dal fatto che la transazione sia eseguita con un’unica operazione o con diverse operazioni che appaiono collegate, debba interpretarsi nel senso che tali misure devono essere applicate ogniqualvolta l’importo totale dell’operazione raggiunga EUR 2 000, indipendentemente dall’intervallo di tempo in cui l’importo di EUR 2 000 previsto da tale disposizione sia nuovamente raggiunto.

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1 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, 73, pag. 1).