Language of document : ECLI:EU:T:2022:263

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

27 aprile 2022 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una canaletta di scarico per doccia – Disegno o modello anteriore prodotto dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento (CE) n. 2245/2002 – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Ambito di applicazione – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Procedura orale e mezzi istruttori – Articoli 64 e 65 del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Identificazione del disegno o modello anteriore – Anteriorità compatta – Determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato – Comparazione globale»

Nella causa T‑327/20,

Group Nivelles NV, con sede a Gingelom (Belgio), rappresentata da J. Jonkhout, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard‑Monguiral e G. Predonzani, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Easy Sanitary Solutions BV, con sede a Oldenzaal (Paesi Bassi), rappresentata da F. Eijsvogels, avvocato,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2020 (procedimento R 2664/2017‑3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Group Nivelles e la Easy Sanitary Solutions,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice) e T. Perišin, giudici,

cancelliere: A. Juhász‑Tóth, amministratrice,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2020,

vista la designazione di un altro giudice per completare la composizione della sezione a seguito dell’impedimento di uno dei suoi membri,

in seguito all’udienza del 13 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 28 novembre 2003 la Easy Sanitary Solutions BV, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello comunitario di cui è stata chiesta la registrazione e che è contestato nel caso di specie è rappresentato nelle seguenti vedute:

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3        I prodotti nei quali il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrano nella classe 23‑02 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Canalette di scarico per doccia» (shower drains).

4        Il disegno o modello contestato è stato registrato il 9 marzo 2004 come disegno o modello comunitario con il numero 107834‑0025 ed è stato pubblicato in pari data nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 19/2004. Esso è stato rinnovato a più riprese, tra cui il 16 giugno 2018.

5        Il 3 settembre 2009 la I‑Drain BVBA, predecessore legale della Group Nivelles NV, ricorrente, ha presentato, in forza dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato.

6        I motivi dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

7        La I‑Drain ha allegato alla domanda di dichiarazione di nullità una copia della registrazione internazionale DM/059828 (in prosieguo: la «registrazione DM/059828» o il «disegno o modello DM/059828»), depositata e registrata il 2 aprile 2002 dall’interveniente e pubblicata il 30 giugno 2002 come segue:

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8        Il 2 aprile 2010, nella risposta alle osservazioni dell’interveniente, successivamente alla presentazione della propria domanda di dichiarazione di nullità, la I‑Drain ha presentato nuovi documenti relativi ad altri disegni o modelli, tra cui, in particolare, alcuni estratti di due cataloghi di prodotti Blücher del 1998 e del 2000 contenenti, ciascuno alla pagina 33, la seguente immagine, al centro della quale figurava una placca di copertura (in prosieguo: la «placca di copertura dei cataloghi Blücher»):

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9        Il 30 agosto 2010, a seguito di una fusione per incorporazione, la ricorrente è subentrata nei diritti e negli obblighi della I‑Drain, la quale ha cessato di esistere come persona giuridica.

10      Con decisione del 23 settembre 2010, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità e ha dichiarato nullo il disegno o modello contestato sul fondamento dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, a motivo della sua mancanza di novità, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo regolamento, in relazione alla placca di copertura dei cataloghi Blücher.

11      Il 15 ottobre 2010 l’interveniente ha proposto ricorso presso l’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione della divisione di annullamento.

12      Con decisione del 4 ottobre 2012 (in prosieguo: la «prima decisione»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento nella parte in cui era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5 del medesimo regolamento, vale a dire nella parte in cui aveva concluso per la mancanza di novità del disegno o modello contestato. Essa ha rimesso la causa alla divisione di annullamento affinché riesaminasse la domanda di dichiarazione di nullità nella parte in cui era fondata sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6 dello stesso, vale a dire sull’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato.

13      Il 7 gennaio 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, avverso la prima decisione.

14      Con sentenza del 13 maggio 2015, Group Novelles/UAMI – Easy Sanitary Solutions (Canaletta di scarico per doccia) (T‑15/13, in prosieguo: la «prima sentenza del Tribunale», EU:T:2015:281), il Tribunale ha annullato la prima decisione e ha respinto il ricorso quanto al resto. Al pari dell’EUIPO fino ad allora, il Tribunale ha preso in considerazione, in quanto (parte di un) disegno o modello anteriore, la placca di copertura dei cataloghi Blücher, ma non il disegno o modello DM/059828.

15      L’11 luglio e il 24 luglio 2015 l’interveniente e l’EUIPO hanno proposto i rispettivi ricorsi dinanzi alla Corte avverso la prima sentenza del Tribunale.

16      Con sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2017:720), la Corte ha respinto le impugnazioni, dopo avere tuttavia rilevato, ai punti 72 e 134 di tale sentenza, due errori di diritto commessi dal Tribunale. In primo luogo, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, ai punti da 77 a 79 e 84 della prima sentenza del Tribunale, nel richiedere all’EUIPO di ricostituire, ai fini della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, la combinazione dei diversi elementi di uno o più disegni o modelli anteriori che figuravano nei diversi estratti dei cataloghi Blücher allegati alla domanda di dichiarazione di nullità, quando neanche il richiedente la dichiarazione di nullità aveva riprodotto nel suo insieme il disegno o modello di cui aveva rivendicato l’anteriorità. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, al punto 132 della prima sentenza del Tribunale, ponendo la condizione che, nell’ambito della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, l’utilizzatore informato di tale disegno o modello conoscesse il prodotto in cui il disegno o modello anteriore era incorporato o al quale esso si applicava. Poiché le impugnazioni sono state comunque respinte, l’annullamento della prima decisione da parte del dispositivo della prima sentenza del Tribunale è passato in giudicato e il procedimento è stato rinviato dinanzi all’EUIPO.

17      Il 19 dicembre 2017 le parti dinanzi all’EUIPO sono state informate che il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento era stato attribuito alla terza commissione di ricorso, che si sarebbe pronunciata in una nuova composizione, con il numero R 2664/2017‑3.

18      Il 24 luglio 2018 il relatore della commissione di ricorso ha inviato alle parti dinanzi all’EUIPO una comunicazione con cui le informava che il disegno o modello anteriore sottoposto alla commissione di ricorso sarebbe stato il disegno o modello DM/059828, che era l’unico menzionato nella domanda di dichiarazione di nullità, diversamente dalla placca di copertura dei cataloghi Blücher. Infatti, il relatore, riesaminando il fascicolo a seguito del rinvio della Corte, aveva rilevato che il disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si erano pronunciate in precedenza non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità e che nessun altro disegno o modello era menzionato in detta domanda. È stato concesso alle parti un termine di due mesi per presentare le loro osservazioni.

19      Il 21 settembre 2018 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni.

20      Con decisione del 17 marzo 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso dell’interveniente, ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. In via preliminare, essa ha constatato che, nella domanda di dichiarazione di nullità, la ricorrente aveva designato come disegno o modello anteriore unicamente il disegno o modello DM/059828 e che gli altri disegni o modelli, come quello dei cataloghi Blücher, erano stati invocati successivamente, in osservazioni aggiuntive. Essa ha ricordato che, tuttavia, l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non consentiva al richiedente di ampliare l’oggetto del procedimento basando la sua domanda su nuovi disegni o modelli anteriori.

21      Per quanto riguarda il disegno o modello contestato e le sue caratteristiche visibili, la commissione di ricorso ha considerato che esso era registrato per canalette di scarico per doccia costituite da un sifone, una piletta e una placca di copertura e, in particolare, che il prodotto rappresentato nel disegno o modello contestato era munito di scanalature laterali su entrambi i lati e di bordi esterni fini, mentre la placca di copertura era ornata con punti sull’intera superficie. La commissione di ricorso ha ricordato che, secondo il punto 49 della prima sentenza del Tribunale, dopo l’installazione della «[canaletta di scarico] per doccia (shower drain)» oggetto del disegno o modello contestato, vale a dire dopo la sua integrazione nel pavimento della doccia, non era solo la parte superiore della placca ad essere visibile, ma anche le due scanalature laterali nonché la parte superiore del bordo della piletta.

22      Per quanto riguarda il disegno o modello anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto di dover procedere ad un esame completo degli elementi di prova addotti per stabilire con precisione in cosa esso consistesse, dato che, a seguito della sentenza su impugnazione e della prima sentenza del Tribunale, non poteva trattarsi della placca di copertura che figurava al centro dell’immagine alla pagina 33 dei cataloghi Blücher, che non rappresentava un dispositivo completo di scarico dei liquidi. Dopo avere ricordato che la domanda di dichiarazione di nullità definisce l’oggetto del procedimento, il quale risulta, da un lato, dal disegno o modello contestato e, dall’altro, dai disegni o modelli anteriori rivendicati, la commissione di ricorso ha considerato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva fondato la sua domanda di dichiarazione di nullità sul disegno o modello DM/059828 (riprodotto al punto 7 supra).

23      Per quanto riguarda la funzione tecnica del disegno o modello contestato, la commissione di ricorso ha considerato che nessuna delle sue caratteristiche era imposta esclusivamente dalla sua funzione tecnica e doveva quindi essere esclusa dalla protezione, o doveva esserle attribuita una funzione sostanzialmente ridotta nell’impatto sulla comparazione complessiva. Essa ha inoltre indicato che il design in tale settore comprende una forte componente estetica.

24      Per quanto riguarda il carattere individuale del disegno o modello contestato, in primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che l’utilizzatore informato è una persona che conosce le caratteristiche e le configurazioni di base delle canalette di scarico normalmente disponibili in commercio e appartiene sia al pubblico di professionisti (costituito, ad esempio, da dettaglianti che vendono canalette di scarico a terzi, idraulici che le installano o architetti di interni che cercano e scelgono le canalette di scarico per i loro clienti tenendo conto del loro aspetto estetico) sia al pubblico non di professionisti, comprensivo quindi degli utilizzatori finali che le scelgono e le acquistano essi stessi per installarle e utilizzarle in qualsiasi settore o ambiente. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la libertà dell’ideatore sia relativamente ampia, dato che, se pure l’utilizzatore informato, in quanto tale, sa che le canalette di scarico, per adempiere la loro funzione di drenaggio, devono essere dotate di una piletta munita di pareti laterali e di estremità, di un sifone collegato alla conduttura e di una o più griglie, oppure di una placca chiusa dotata di fessure o aperture attraverso le quali scorre l’acqua, resta tuttavia il fatto che l’aspetto specifico di tali caratteristiche per quanto riguarda in particolare la forma, il materiale, le dimensioni e le proporzioni può variare, in quanto non esistono vincoli specifici diversi da quelli necessari per assicurare lo smaltimento dell’acqua. In terzo luogo, dopo avere accertato le caratteristiche del disegno o modello contestato e dei disegni o modelli anteriori divulgati, singolarmente considerati, e avere poi confrontato la loro impressione complessiva (v. punti da 117 a 127 infra), la commissione di ricorso ha concluso che il disegno o modello contestato aveva carattere individuale e non poteva, a fortiori, essere privo di novità, ed era pertanto valido.

 Conclusioni delle parti

25      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        statuire nuovamente e dichiarare nullo, correggendo la motivazione, il disegno o modello contestato;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

26      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

27      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere le censure dedotte a sostegno dei motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

28      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, in sostanza, su errori di valutazione commessi dalla commissione di ricorso, in primo luogo, al punto 24 della decisione impugnata (nonché ai primi due paragrafi della seconda pagina della comunicazione del relatore del 24 luglio 2018, ai quali tale punto si riferisce), in secondo luogo, al punto 26 della medesima decisione, in terzo luogo, ai punti 38 e 39 di tale decisione, letti congiuntamente ai punti 58 e da 62 a 65 di detta decisione, in quarto luogo, ai punti da 98 a 110 e 112 della decisione impugnata, in quinto luogo, al punto 111 della medesima decisione, letto congiuntamente ai punti 29 e 30 di tale decisione, e, in sesto luogo, ai punti da 114 a 117 di detta decisione.

29      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare, anzitutto, il terzo e il primo motivo, che riguardano l’identificazione del disegno o modello anteriore, successivamente, il secondo motivo, che riguarda la determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato, e, infine, i motivi quarto, quinto e sesto, che riguardano la comparazione dei disegni o modelli in conflitto e la valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

 Sui motivi primo e terzo, relativi allidentificazione del disegno o modello anteriore

 Sul terzo motivo

30      Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso, ai punti 38 e 39 della decisione impugnata, letti congiuntamente ai punti 58 e da 62 a 65 della medesima decisione, ha commesso un errore e ha violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 considerando che solo i mezzi di prova presentati nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità dinanzi alla divisione di annullamento, nella fattispecie la domanda del predecessore legale della ricorrente del 3 settembre 2009, erano ammissibili e potevano essere presi in considerazione ai fini della valutazione della nullità. La ricorrente considera, in diritto, che tale potere è riconosciuto all’EUIPO nell’ambito della valutazione dei fatti e degli elementi di prova addotti in un procedimento di dichiarazione di nullità se e nella misura in cui l’EUIPO deve adottare una decisione in tale procedimento. A suo avviso, tale potere invece non può essere invocato in relazione a fatti ed elementi di prova addotti in un procedimento nel quale l’EUIPO si sia già pronunciato e che sia già stato oggetto di una decisione definitiva e precedente da parte sua.

31      Nel caso di specie, secondo la ricorrente, alcuni procedimenti avrebbero già dato luogo a una decisione definitiva e precedente, vale a dire il procedimento dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO sfociato nella decisione della divisione di annullamento del 23 settembre 2010 e il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO sfociato nella prima decisione, del 4 ottobre 2012. Questi due procedimenti avrebbero condotto alla conclusione che tutti i fatti e tutti gli elementi di prova potevano essere presi in considerazione. Nei procedimenti successivi dinanzi al Tribunale e alla Corte, la questione dell’ammissibilità dei fatti e degli elementi di prova addotti dalle parti nell’ambito dei procedimenti precedenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso non sarebbe stata menzionata né messa in dubbio, d’ufficio o in altro modo. In particolare, sarebbe errata la conclusione che il relatore, nella sua comunicazione del 24 luglio 2018, riterrebbe di poter trarre dalla sentenza su impugnazione e secondo cui non sarebbe possibile produrre la fotografia contenuta alla pagina 33 dei cataloghi Blücher. L’interveniente e l’EUIPO non avrebbero mai contestato tali conclusioni della divisione di annullamento e della commissione di ricorso a questo proposito, né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte.

32      La ricorrente sostiene pertanto che la commissione di ricorso, formulando tale osservazione nei punti interessati della decisione impugnata, è tornata su precedenti decisioni definitive. Ciò sarebbe contrario ai principi generali di buona amministrazione e di risoluzione delle controversie, quali previsti all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché ai principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di diligenza procedurale. Essa conclude che la commissione di ricorso non poteva esercitare, con effetto retroattivo, il potere conferito dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

33      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

34      L’interveniente si rimette alla saggezza del Tribunale per quanto riguarda la censura di diritto sollevata dalla ricorrente con tale motivo.

35      Ai punti 38 e 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che, poiché la Corte aveva ritenuto nella sentenza su impugnazione che essa avesse preso in considerazione, nella prima decisione, un disegno o modello anteriore inappropriato, occorreva esaminare altri disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente. Nella domanda di dichiarazione di nullità, quest’ultima aveva designato quale disegno o modello anteriore il disegno o modello DM/059828, e nessun altro. Gli altri disegni o modelli erano stati invocati successivamente dal predecessore legale della ricorrente, in osservazioni complementari. A questo proposito, la commissione di ricorso ha aggiunto che occorreva tenere conto del fatto che l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non consente al richiedente di ampliare l’oggetto del procedimento basando la sua domanda su nuovi disegni o modelli anteriori, in quanto tale approccio avrebbe l’effetto di prolungare il procedimento e di modificarne l’oggetto. Orbene, i nuovi disegni o modelli anteriori, prodotti dal predecessore legale della ricorrente nelle sue osservazioni successive, vale a dire quelli che figuravano nei cataloghi Blücher, non erano stati invocati come disegni o modelli anteriori nella domanda di dichiarazione di nullità.

36      Al punto 58 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che, come aveva già deciso in varie decisioni precedenti, la domanda di dichiarazione di nullità definiva l’oggetto del procedimento, il quale risultava, da un lato, dal disegno o modello contestato e, dall’altro, dai disegni o modelli anteriori invocati, e che, per tale motivo, non era più possibile, dopo la presentazione della domanda, introdurre nel procedimento altri disegni o modelli anteriori che potessero precludere la novità o il carattere individuale del disegno o modello contestato.

37      Al punto 62 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che la placca di copertura che figurava al centro dell’immagine alla pagina 33 dei cataloghi Blücher, designata dal predecessore legale della ricorrente come il disegno o modello anteriore o uno dei disegni o modelli anteriori che dimostrerebbero che il disegno o modello contestato era privo di novità e di carattere individuale, era stato presentato solo in risposta alle osservazioni dell’interveniente. Essa ha precisato che il fatto che le istanze che si erano pronunciate in precedenza avessero considerato detta placca come un disegno o modello anteriore ammissibile era contrario ai principi summenzionati, secondo i quali l’oggetto del procedimento di dichiarazione di nullità è definito nella domanda e non è consentito introdurre altri disegni o modelli anteriori in tale procedimento dopo il deposito della domanda di dichiarazione di nullità.

38      Al punto 63 della decisione impugnata, per scrupolo di completezza, la commissione di ricorso ha osservato che l’ammissibilità di fatti, prove e documenti aggiuntivi relativi a disegni o modelli o a diritti anteriori già menzionati nella domanda di dichiarazione di nullità è soggetta ai poteri discrezionali conferiti alla divisione di annullamento dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Tuttavia, tale disposizione non permette al richiedente la dichiarazione di nullità di ampliare l’oggetto del procedimento basando la domanda su nuovi disegni o modelli anteriori, in quanto tale approccio avrebbe l’effetto di prolungare il procedimento e di modificarne l’oggetto. Pertanto, atteso che i disegni o modelli menzionati, in particolare, nei documenti allegati 3a e 3b, vale a dire nei cataloghi Blücher, non erano stati menzionati nella domanda di dichiarazione di nullità, né la divisione di annullamento né la commissione di ricorso disponevano di un potere discrezionale a tale riguardo. Di conseguenza, i disegni o modelli che apparivano in tali documenti non potevano essere considerati come il precedente stato dell’arte ammissibile ai fini del presente procedimento di dichiarazione di nullità. Al punto 64 della medesima decisione, la commissione di ricorso ha affermato che, per gli stessi motivi, i documenti e le fotografie menzionati dalla ricorrente nelle sue osservazioni in risposta alla comunicazione del relatore, che riguardavano disegni o modelli diversi da quelli contenuti nel disegno o modello DM/059828, non potevano costituire lo stato dell’arte ammissibile.

39      Al punto 65 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha quindi concluso che, conformemente alla comunicazione del relatore, l’unico disegno o modello anteriore nella fattispecie era il disegno o modello DM/059828.

40      Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore e violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 basando la sua decisione soltanto sui disegni o modelli anteriori rappresentati nella domanda di dichiarazione di nullità, senza tenere conto degli elementi di prova, quali i cataloghi Blücher, prodotti dopo il deposito di tale domanda, sui quali la commissione di ricorso si era basata unicamente nella sua prima decisione, divenuta definitiva.

41      A questo proposito, anzitutto, è giocoforza constatare che la questione dell’identificazione dei disegni o modelli anteriori da confrontare con il disegno o modello contestato non è mai stata risolta in modo definitivo nei precedenti procedimenti dinanzi all’EUIPO, al Tribunale e alla Corte.

42      Infatti, da un lato, la prima decisione della commissione di ricorso, che peraltro non si era espressamente pronunciata sull’ammissibilità dei documenti prodotti dalla ricorrente dopo il deposito della sua domanda di dichiarazione nullità, è stata annullata dalla prima sentenza del Tribunale, il cui dispositivo è passato in giudicato (v. punti 14 e 16 supra). Orbene, secondo costante giurisprudenza, una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico [v. sentenze del 27 giugno 2013, Beifa Group/UAMI – Schwan‑Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere), T‑608/11, non pubblicata, EU:T:2013:334, punto 32 e giurisprudenza citata, e del 23 settembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia), T‑796/16, non pubblicata, EU:T:2020:439, punto 72 e giurisprudenza citata]. Pertanto, la prima decisione è scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea e non è affatto divenuta definitiva.

43      Dall’altro lato, nella prima sentenza del Tribunale (v. punto 14 supra), quest’ultimo non si è nemmeno pronunciato sull’ammissibilità di detti documenti, né tanto meno sull’oggetto dei disegni o modelli anteriori da confrontare con il disegno o modello contestato. Infatti, tale punto non è stato sollevato né dalle parti né d’ufficio dal Tribunale. Inoltre, la sentenza su impugnazione (v. punto 16 supra) era limitata ai soli punti di diritto sollevati nelle impugnazioni. Pertanto, la questione dell’identificazione dei disegni o modelli anteriori sulla quale si basava la domanda di dichiarazione di nullità e la questione della rilevanza dei documenti prodotti successivamente per definire quali siano i disegni o modelli anteriori non sono state né sollevate né risolte dalla prima sentenza del Tribunale o dalla sentenza su impugnazione.

44      È giocoforza constatare, poi, che il presente motivo si fonda sulla premessa secondo cui l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 sarebbe applicabile in circostanze come quelle della presente causa. Occorre quindi esaminare se tale disposizione sia applicabile nel caso di specie, quanto meno alla questione dell’identificazione del disegno o modello anteriore, alla luce, in particolare, dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v) e vi), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28).

45      A questo proposito, occorre rammentare che, a termini dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, l’EUIPO può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile. Tale disposizione conferisce quindi un potere discrezionale sia alla divisione di annullamento che alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

46      Secondo costante giurisprudenza, dal disposto dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 si evince che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 6/2002 e che all’EUIPO non è affatto vietato tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, detta disposizione conferisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tenere conto di tali fatti e prove [v. sentenza del 5 luglio 2017, Gamet/EUIPO – «Metal‑Bud II» Robert Gubała (Maniglia di porta), T‑306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punti 15 e 16 e giurisprudenza citata].

47      Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’EUIPO ai fini dell’eventuale presa in considerazione di prove prodotte tardivamente, tale presa in considerazione da parte dell’EUIPO, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, è, in particolare, giustificabile quando esso ritenga che, da un lato, gli elementi prodotti tardivamente possano, a prima vista, rivestire un’effettiva rilevanza per l’esito della domanda di dichiarazione di nullità proposta dinanzi ad esso e che, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non ostino a tale presa in considerazione. Ne consegue che spetta al Tribunale valutare se la commissione di ricorso abbia effettivamente esercitato il suo ampio potere discrezionale per decidere, in modo motivato e tenendo in debito conto tutte le circostanze pertinenti, se prendere in considerazione o meno le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa ai fini della decisione che era chiamata a prendere. Spetta inoltre al Tribunale controllare che la commissione di ricorso abbia fatto un uso appropriato del potere discrezionale conferitole dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 [v. sentenza del 5 luglio 2017, Maniglia di porta, T‑306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punti 17 e 18 e giurisprudenza citata].

48      Risulta parimenti dalla giurisprudenza che la presentazione di prove che si aggiungano a prove esse stesse prodotte entro il termine impartito a tal fine dall’EUIPO permane possibile dopo la scadenza di detto termine e che non è affatto vietato all’EUIPO di tenere conto delle prove aggiuntive così tardivamente prodotte [v. sentenza del 14 marzo 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Calzature), T‑651/16, non pubblicata, EU:T:2018:137, punto 33 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, punto 88].

49      Ciò posto, si deve rammentare che l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 dispone che la domanda di dichiarazione di nullità debba essere presentata per iscritto e motivata. L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i) e vi), del regolamento n. 2245/2002 precisa che una domanda di dichiarazione di nullità deve contenere una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda nonché i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi. L’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), di quest’ultimo regolamento prevede inoltre che, qualora la domanda di nullità si riferisca all’assenza di novità o di carattere individuale del disegno o modello comunitario registrato, deve contenere l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori.

50      Secondo la giurisprudenza, spetta alla parte che ha presentato domanda di dichiarazione di nullità fornire all’EUIPO le informazioni necessarie e, in particolare, l’identificazione e la riproduzione precisa e completa del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non può essere validamente registrato. Pertanto, non spetta all’EUIPO, bensì al richiedente la dichiarazione di nullità, fornire gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza effettiva di tale motivo [sentenza su impugnazione, punti 59 e 65; v. altresì sentenza del 17 settembre 2019, Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Spugna da bagno), T‑532/18, non pubblicata, EU:T:2019:609, punto 25 e giurisprudenza citata].

51      Occorre precisare che la prova dell’esistenza e dell’identificazione del disegno o modello anteriore o dei disegni o modelli anteriori deve essere fornita per ciascuna delle cause di nullità dedotte dal richiedente. A tale proposito, il Tribunale ha dichiarato che né l’EUIPO né il richiedente la dichiarazione di nullità potevano basarsi, a sostegno dell’assenza di carattere individuale (articolo 6 del regolamento n. 6/2002), su alcuni dei disegni e modelli anteriori rivendicati, se dalla domanda di dichiarazione di nullità risultava che tali disegni o modelli erano stati invocati soltanto a sostegno di un’altra causa di nullità, quale l’assenza di novità (articolo 5 del medesimo regolamento) [v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2018, Gifi Diffusion/EUIPO – Crocs (Calzature), T‑424/16, non pubblicata, EU:T:2018:136, punti da 46 a 48].

52      Inoltre, conformemente all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, nell’ambito di un’azione di nullità, l’esame dell’EUIPO si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate. Spetta al ricorrente assicurarsi che tutti i disegni o modelli anteriori invocati siano chiaramente identificati e riprodotti, in quanto il procedimento di dichiarazione di nullità rientra tra i procedimenti inter partes. Pertanto, nell’esame della domanda di dichiarazione di nullità, l’EUIPO deve prendere in considerazione soltanto i disegni o modelli espressamente invocati dal ricorrente nella domanda di dichiarazione di nullità, e non in un documento successivo (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2019, Spugna da bagno, T‑532/18, non pubblicata, EU:T:2019:609, punti 30 e 36).

53      Così, l’articolo 28 paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002 (v. punto 49 supra) presuppone che l’identificazione del disegno o modello anteriore o dei disegni o modelli anteriori sia effettuata al momento della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, in quanto essa definisce l’oggetto della controversia e affinché il titolare del disegno o modello contestato possa prendere posizione sulla fondatezza della domanda. Infatti, il corretto svolgimento del procedimento e la tutela del legittimo interesse del titolare del disegno o modello contestato a non essere esposto ad una controversia il cui oggetto sia in continua evoluzione ostano alla possibilità per il richiedente di invocare liberamente altri disegni o modelli anteriori nel corso del procedimento di dichiarazione di nullità. Per tale motivo, il rispetto di detta disposizione costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

54      Di conseguenza, si deve ritenere, al pari dell’EUIPO, che la logica dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002 sia imporre un termine «perentorio» o di decadenza, vale a dire un termine la cui inosservanza costituisca un motivo di inammissibilità, per la presentazione delle prove relative agli elementi essenziali della domanda di dichiarazione di nullità che fissano e delimitano il contesto giuridico della domanda. Salvo che l’EUIPO richieda la regolarizzazione della domanda ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento, non possono essere prodotti nuovi elementi di prova concernenti l’indicazione e la riproduzione dei disegni o modelli anteriori, poiché ciò amplierebbe il contesto giuridico della domanda di dichiarazione di nullità.

55      Dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002 si evince quindi che la domanda di dichiarazione di nullità definisce l’oggetto della controversia, il quale risulta, da un lato, dal disegno o modello contestato e, dall’altro, dai disegni o modelli anteriori invocati. Pertanto, una volta presentata la domanda di dichiarazione di nullità, non è più possibile introdurre nel procedimento altri disegni o modelli anteriori che possano precludere la novità o il carattere individuale del disegno o modello contestato.

56      Si deve quindi concludere, alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002, che, in un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario, l’EUIPO deve esaminare soltanto i disegni o modelli anteriori identificati nella domanda di dichiarazione di nullità, e non altri disegni o modelli invocati successivamente come disegni o modelli anteriori.

57      Occorre inoltre precisare l’ambito di applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), vi), del regolamento n. 2245/2002, il quale dispone che la domanda di dichiarazione di nullità debba comprendere «i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno [della domanda]» e, pertanto, l’ambito di applicazione del potere discrezionale conferito all’EUIPO dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

58      A tale proposito, occorre sottolineare, al pari dell’EUIPO, che l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v) e vi), del regolamento n. 2245/2002 opera una distinzione essenziale tra le prove riguardanti «l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti», richieste dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), di tale regolamento, e gli altri «fatti e prove», di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), vi), del medesimo regolamento, ad esempio i fatti e le prove riguardanti la divulgazione di un disegno o modello anteriore (articolo 7 del regolamento n. 6/2002) o prove riguardanti la funzionalità del disegno o modello contestato (articolo 8 del regolamento n. 6/2002).

59      Ne consegue che il potere discrezionale conferito all’EUIPO dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 per «tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile» può applicarsi solo ai «fatti [e alle] prove» di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), vi), del regolamento n. 2245/2002, e non alla «indicazione e [alla] riproduzione di disegni o modelli precedenti» richieste dall’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del medesimo regolamento. In particolare, l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non è applicabile alla questione dell’identificazione del disegno o modello anteriore.

60      Pertanto, l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, se pure consente di tenere conto delle prove aggiuntive (v. punto 48 supra), ad esempio una rappresentazione più precisa o una prova della pubblicazione di un disegno o modello già invocato nella domanda di dichiarazione di nullità, non permette invece di ampliare il contesto giuridico di tale domanda mediante la produzione di prove totalmente nuove, autorizzando il richiedente a fondare detta domanda su altri disegni o modelli anteriori, in quanto tale modo di procedere modificherebbe l’oggetto della controversia, oltre a prolungare la durata del procedimento.

61      La commissione di ricorso ha quindi affermato correttamente, al punto 39 della decisione impugnata che l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non autorizza il richiedente la dichiarazione di nullità ad ampliare l’oggetto del procedimento basando la sua domanda su nuovi disegni o modelli anteriori.

62      Nel caso di specie, è pacifico che, come la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, al punto 61 della decisione impugnata, dopo avere invitato le parti a presentare le loro osservazioni, il disegno o modello riprodotto nei cataloghi Blücher non è stato invocato, né rappresentato, nell’ambito della domanda di dichiarazione di nullità del 3 settembre 2009, ma solo nella risposta alle osservazioni dell’interveniente, datata 2 aprile 2010 (v. punti 7 e 8 supra).

63      Orbene, tale disegno o modello non è identico al disegno o modello invocato inizialmente nella domanda di dichiarazione di nullità, in quanto la placca di copertura che vi figura si distingue dai disegni o modelli anteriori che formano oggetto della registrazione DM/059828. Non si tratta quindi in alcun modo di «rappresentazioni di uno stesso disegno o modello anteriore» ai sensi della giurisprudenza del Tribunale [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 25]. Non era peraltro necessaria alcuna regolarizzazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento n. 2245/2002, in quanto il predecessore legale della ricorrente aveva identificato correttamente i disegni e modelli anteriori invocati a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità, vale a dire quelli che figurano nella registrazione DM/059828.

64      Ciò premesso, si deve ritenere, al pari dell’EUIPO, che l’eventuale presa in considerazione delle prove prodotte dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, potesse essere consentita solo al fine di illustrare le modalità di utilizzo dei prodotti concreti nei quali sono incorporati i disegni o modelli comparati o per suffragare qualsiasi altro fatto o qualsiasi argomento già addotti nella domanda di dichiarazione di nullità. A tal riguardo, è vero che la commissione di ricorso non ha strettamente escluso l’ammissibilità di dette prove, purché dirette ad integrare un’argomentazione già presentata e relativa al disegno o modello anteriore identificato nella domanda di dichiarazione di nullità.

65      Tuttavia, l’ammissibilità formale di simili prove non può autorizzare l’aggiunta di un nuovo disegno o modello anteriore a quelli inizialmente invocati nella domanda di dichiarazione di nullità, tenuto conto dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002. In quest’ottica, infatti, la produzione dei cataloghi Blücher dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità equivale alla produzione di una prova del tutto «nuova», in opposizione a una prova «aggiuntiva» ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale relativa all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 (v. punto 48 supra).

66      La commissione di ricorso ha quindi considerato correttamente, al punto 63 della decisione impugnata, in sostanza, che la presa in considerazione di prove aggiuntive, se pure poteva certamente comportare un ampliamento del contesto fattuale della domanda di dichiarazione di nullità aggiungendosi ad altre prove relative ai disegni o modelli anteriori già invocati, tuttavia non poteva estendere il contesto giuridico di tale domanda a nuovi disegni o modelli anteriori invocati, in quanto la portata di detta domanda di dichiarazione di nullità era stata definitivamente fissata dal predecessore legale della ricorrente alla data della sua presentazione identificando i disegni o modelli anteriori invocati a sostegno della domanda in questione.

67      La commissione di ricorso ha concluso altrettanto correttamente, ai punti 65 e 66 della decisione impugnata, che l’unico disegno o modello anteriore regolarmente invocato nel caso di specie era il disegno o modello DM/059828, che era stato divulgato al pubblico, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 6/2002, prima della data di deposito del disegno o modello contestato. Peraltro, l’esistenza e l’anteriorità di tale divulgazione non sono contestate.

68      Di conseguenza, si deve concludere, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, anzitutto, che la commissione di ricorso non è affatto ritornata su decisioni definitive precedenti e non ha violato alcuno dei principi generali di cui al punto 32 supra e, inoltre, che la commissione di ricorso non ha violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, bensì ha correttamente applicato l’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), v), del regolamento n. 2245/2002.

69      Il terzo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo

70      Con il primo motivo, articolato in tre parti, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso vari errori di valutazione al punto 24 della decisione impugnata, letto congiuntamente alla comunicazione del relatore del 24 luglio 2018.

71      Con la prima parte, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di avere considerato erroneamente che il relatore aveva ritenuto, nella sua comunicazione, che l’unico disegno o modello anteriore da prendere in considerazione fosse il disegno o modello DM/059828, in quanto esso era l’unico menzionato nella domanda di dichiarazione di nullità. Tuttavia, il motivo che figura in tale punto, vale a dire che solo tale disegno o modello era allegato alla domanda di dichiarazione di nullità, non si dedurrebbe dalla comunicazione del relatore né sarebbe motivato nella decisione impugnata.

72      Con la seconda parte, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di avere considerato erroneamente che la fotografia di cui alla pagina 33 dei cataloghi Blücher non poteva essere presa in considerazione per il motivo che la sentenza su impugnazione avrebbe impedito di produrla come disegno o modello anteriore nel procedimento di dichiarazione di nullità. A suo avviso, la commissione di ricorso avrebbe tratto da tale sentenza una conclusione che non sarebbe giustificata. Inoltre, l’EUIPO non avrebbe assunto mezzi istruttori, contrariamente al punto 71 della sentenza su impugnazione.

73      Con la terza parte, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha considerato erroneamente che solo il disegno o modello DM/059828, quale riprodotto dalla ricorrente nella domanda di dichiarazione di nullità, poteva essere esaminato come disegno o modello anteriore, dato che il relatore aveva constatato che il «disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si sono pronunciate in precedenza» non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità del predecessore legale della ricorrente del 3 settembre 2009. Tale conclusione sarebbe più ampia di quella della comunicazione del relatore, la quale non indicherebbe affatto che il disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si erano pronunciate in precedenza non era menzionato nella domanda di dichiarazione di nullità.

74      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

75      Al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che, il 24 luglio 2018, il relatore aveva inviato una comunicazione alle parti informandole che il disegno o modello anteriore sottopostogli sarebbe stato il disegno o modello DM/059828, l’unico menzionato nella domanda di dichiarazione di nullità. Essa ha esposto che il relatore, riesaminando il fascicolo a seguito del rinvio della Corte, aveva constatato che il disegno o modello anteriore esaminato dalle istanze che si erano pronunciate in precedenza non figurava nella domanda di dichiarazione di nullità e che nessun altro disegno o modello era menzionato in detta domanda.

76      Con la prima parte, in sostanza, la ricorrente addebita al relatore e alla commissione di ricorso di non avere indicato, rispettivamente nella comunicazione del 24 luglio 2018 e al punto 24 della decisione impugnata, il motivo per il quale dovevano essere presi in considerazione soltanto i disegni o modelli che formavano oggetto della registrazione DM/059828 (v. punto 7 supra), ad esclusione della rappresentazione riprodotta al punto 8 supra.

77      A tale proposito, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo di motivazione ha la stessa portata di quello risultante dall’articolo 296 TFUE, secondo cui l’iter logico seguito dall’autore dell’atto deve apparire in forma chiara e non equivoca. Detto obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione. La corrispondenza della motivazione di una decisione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo contesto e all’insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 57 e giurisprudenza citata].

78      Nella specie, anzitutto, si deve rilevare che l’obbligo di motivazione riguarda solo la decisione impugnata e non la comunicazione del relatore del procedimento, che non è un atto impugnabile. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che una decisione della commissione di ricorso può essere impugnata dinanzi al giudice dell’Unione se produce «effetti giuridici vincolanti» nei confronti della parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 marzo 2009, Laytoncrest/UAMI – Erico (TRENTON), T‑171/06, EU:T:2009:70, punto 21]. Ciò non si verifica nel caso della comunicazione del relatore dinanzi alla commissione di ricorso.

79      Inoltre, dall’esame del terzo motivo (v. punti da 30 a 69 supra) risulta che, ai punti 38 e 39 e da 53 a 67 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha chiaramente spiegato i motivi per i quali solo un disegno o modello anteriore, di cui sia allegata una rappresentazione a sostegno di una domanda di dichiarazione di nullità, può essere preso in considerazione ai fini dell’esame dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002. In particolare, la commissione di ricorso si è basata su un’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i), v) e vi), del regolamento n. 2245/2002, interpretazione peraltro esente da errori, come si è constatato in sede di esame del terzo motivo. Tale ragionamento elaborato soddisfa pienamente l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002.

80      La prima parte del presente motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

81      Con la seconda parte, in sostanza, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere tenuto conto delle rappresentazioni che figurano nei cataloghi Blücher, in particolare quella riprodotta al punto 8 supra, mentre l’ammissibilità e la rilevanza di quest’ultima rappresentazione sarebbero coperte dall’autorità di cosa giudicata, a seguito della sentenza su impugnazione.

82      A tale proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, l’EUIPO è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

83      Secondo una costante giurisprudenza, per conformarsi alla sentenza d’annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ha condotto a quest’ultimo e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che essa è indispensabile per determinare il significato esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, individua la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (v. sentenza del 27 giugno 2013, Strumenti per scrivere, T‑608/11, non pubblicata, EU:T:2013:334, punto 33 e giurisprudenza citata).

84      Nella specie, si deve rilevare che, ai punti da 69 a 71 della sentenza su impugnazione, la Corte ha dichiarato quanto segue:

«69.      Orbene, non si può pretendere dall’EUIPO che proceda, segnatamente nell’ambito della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, alla combinazione delle varie componenti del disegno o modello anteriore [vale a dire, la piletta di scarico e la placca di copertura riprodotta al punto 8 supra], poiché spettava al richiedente la nullità produrre una rappresentazione completa di tale disegno o modello anteriore. Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 152 delle sue conclusioni, ogni eventuale combinazione conterrebbe talune imperfezioni in quanto comporterebbe necessariamente alcune approssimazioni.

70.      In tale contesto, come sostenuto dall’EUIPO a giusto titolo e contrariamente a quanto giudicato dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, la circostanza che il disegno o modello contestato consista unicamente in una combinazione di disegni o modelli già divulgati al pubblico, e in relazione ai quali sia già stato indicato che essi erano destinati ad essere utilizzati insieme, non può, in mancanza di indicazione e riproduzione totale del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, essere rilevante ai fini dell’esame del carattere di novità, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

71      A tale riguardo, occorre aggiungere che la circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 68 della sentenza impugnata, secondo cui la ESS, interveniente dinanzi al Tribunale, ha prodotto alcuni estratti di un catalogo dell’impresa Blücher, diversi rispetto a quelli presentati dalla Group Nivelles nella propria domanda di dichiarazione di nullità, i quali contenevano un’immagine di una placca di copertura come quella che figura al centro dell’illustrazione riprodotta al punto 23 della presente sentenza, posto su una piletta munita, sotto, di un sifone di scarico, non può ovviare all’assenza di un’indicazione e di una riproduzione precise del disegno o modello anteriore invocato dalla Group Nivelles. Qualora una tale circostanza potesse essere considerata dall’EUIPO nell’assunzione dei mezzi istruttori, in base all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non spetterebbe, viceversa, a quest’ultimo combinare le varie componenti di uno o più disegni o modelli divulgati al pubblico in maniera separata nei diversi estratti dei cataloghi allegati alla domanda di dichiarazione di nullità, per ottenere l’aspetto complessivo del disegno o modello anteriore invocato. Senza che sia infatti necessario esaminare l’argomento dell’EUIPO, secondo cui i punti 68 e 76 della sentenza impugnata sarebbero viziati da uno snaturamento dei fatti, è sufficiente constatare che il Tribunale, in tale sentenza, non sostiene affatto che l’immagine prodotta dalla ESS costituisca un’immagine completa del disegno o modello anteriore preciso la cui anteriorità era asserita dalla Group Nivelles».

85      A tale proposito, occorre anzitutto ricordare che è già stato constatato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo, che la questione dell’identificazione dei disegni o modelli anteriori da confrontare con il disegno o modello contestato non è mai stata risolta definitivamente nel corso dei precedenti procedimenti dinanzi all’EUIPO, al Tribunale e alla Corte (v. punti da 41 a 43 supra). L’obbligo di rispettare l’autorità di cosa giudicata non si applica quindi a tale specifica questione.

86      Si deve inoltre rilevare che il passaggio della sentenza su impugnazione citato dalla ricorrente riguarda solo l’obbligo di produrre «riproduzioni complete» di un disegno o modello anteriore. La Corte non si è invece pronunciata sulla possibilità di produrre una tale «rappresentazione completa» dopo la presentazione della domanda di dichiarazione di nullità. L’obbligo di rispettare l’autorità di cosa giudicata non si applica quindi a tale specifica questione.

87      Oltre a ciò, nella misura in cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere assunto mezzi istruttori sulla base dell’articolo 65 del regolamento n. 6/2002, tale critica è infondata. La ricorrente ha effettivamente chiesto l’audizione di testimoni nelle sue osservazioni del 21 settembre 2018, ma non precisa perché l’omessa assunzione di tali mezzi istruttori costituirebbe un errore di valutazione. È vero che detti testimoni avrebbero potuto suffragare l’affermazione secondo cui i disegni o modelli analoghi al disegno o modello contestato erano già noti alla data di deposito di quest’ultimo. Tuttavia, siffatto contributo sarebbe stato inoperante, dato che la questione fondamentale risolta dalla commissione di ricorso, vale a dire l’identificazione dei disegni o modelli anteriori che dovevano essere presi in considerazione per valutare la novità e il carattere individuale del disegno o modello contestato, aveva potuto essere risolta in diritto, sulla base giuridica di un’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 alla luce dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), i), v) e vi), del regolamento n. 2245/2002. Le testimonianze fattuali di esperti sarebbero quindi state, in ogni caso, del tutto irrilevanti in un contesto del genere.

88      Infine, si deve sottolineare che né il Tribunale né la Corte hanno preso posizione sulla necessità di tali mezzi istruttori richiesti e che, soprattutto, né il Tribunale né la Corte erano competenti a rivolgere ingiunzioni all’EUIPO, in particolare ai fini dell’assunzione di detti mezzi istruttori [v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2017, Mast‑Jägermeister/EUIPO (Bicchieri), T‑16/16, EU:T:2017:68, punto 27].

89      La seconda parte del presente motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

90      Con la terza parte, la ricorrente muove varie critiche alla comunicazione del relatore del 24 luglio 2018.

91      A tale proposito, è sufficiente constatare che tale terza parte è irricevibile, in quanto i motivi di annullamento dedotti in un ricorso possono riguardare solo la decisione impugnata, e non un atto procedurale precedente che non produce di per sé alcun effetto giuridico e costituisce un atto non impugnabile (v. punto 77 supra), quale la comunicazione del relatore.

92      Inoltre, tale terza parte è infondata nella misura in cui riguarda l’autorità di cosa giudicata di cui sono dotate le sentenze della Corte e del Tribunale, per le ragioni già esposte ai punti da 41 a 43 e da 84 a 89 supra.

93      La terza parte del presente motivo deve quindi essere respinta in quanto irricevibile e, inoltre, infondata.

94      Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato

95      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha commesso un errore nella determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato. Basandosi nuovamente sul punto 69 della sentenza su impugnazione (v. punto 84 supra), essa sostiene che non si poteva esigere che l’EUIPO procedesse, nell’ambito della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, alla combinazione dei diversi elementi (nella fattispecie, una piletta di scarico e una placca di copertura) per ottenere l’aspetto completo di tale disegno o modello. A suo avviso, la questione rilevante sarebbe quella della «caratteristica distintiva» del disegno o modello contestato. Orbene, dalle osservazioni dell’interveniente dell’8 dicembre 2009 risulterebbe che quest’ultima, in realtà, non intendeva registrare l’aspetto di una canaletta di scarico per doccia, ma soltanto l’aspetto di una placca di copertura destinata ad essere utilizzata su canalette di scarico rettangolari e oblunghe. Da due sentenze rese dai giudici dei Paesi Bassi risulterebbe inoltre che l’unica «caratteristica distintiva» del disegno o modello contestato era «la placca di copertura chiusa» o «la [cosiddetta] griglia zero», vale a dire «una griglia senza fori, in cui l’acqua può scorrere attraverso le scanalature presenti sui due lati della griglia». Analogamente, la divisione di annullamento dell’EUIPO avrebbe considerato che l’unica caratteristica visibile del disegno o modello contestato nel normale utilizzo era la parte superiore della placca.

96      Secondo la ricorrente, sarebbe del tutto coerente che la divisione di annullamento, essendo giunta a tale conclusione, fondasse il suo ragionamento solo su un confronto tra l’aspetto della placca di copertura «zero» del disegno o modello contestato e l’aspetto di tutte le altre placche di copertura precedenti, in particolare quella che figura alla pagina 33 dei cataloghi Blücher. La circostanza che tali placche di copertura siano destinate, eventualmente, ad essere utilizzate insieme ad una piletta rettangolare e oblunga, formando così una canaletta di scarico per doccia, sarebbe poco rilevante al riguardo, dato che, secondo l’interveniente, le loro caratteristiche non dovrebbero essere considerate distintive, nuove o individuali e la piletta rettangolare e oblunga nonché le relative caratteristiche non sarebbero visibili nel normale utilizzo della canaletta di scarico.

97      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

98      Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ricordato che, il 21 settembre 2018, la ricorrente aveva introdotto una richiesta di audizione e aveva presentato le sue osservazioni basate, in sostanza, su vari argomenti, che la commissione di ricorso ha elencato. In particolare, la ricorrente aveva rinviato alle dichiarazioni presentate nel corso del procedimento precedente, le quali, a suo avviso, dimostravano che gli ambienti specializzati erano a conoscenza dell’esistenza di disegni o modelli di canalette di scarico per doccia il cui aspetto consisteva in una vaschetta o in una piletta rettangolare di forma oblunga munita della medesima placca di copertura chiusa. In particolare, la ricorrente aveva rinviato ai documenti allegati da 5 a 7 e aveva chiesto alla commissione di sentire tali testimoni.

99      Con il secondo motivo, in sostanza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella determinazione delle caratteristiche del disegno o modello contestato. La commissione di ricorso avrebbe commesso l’errore di prendere in considerazione talune caratteristiche del disegno o modello contestato, quali le scanalature laterali, mentre l’interveniente rivendicherebbe diritti esclusivi solo sull’«aspetto di una placca di copertura di una canaletta di scarico, destinata ad essere utilizzata insieme a canalette di scarico (per doccia) rettangolari e oblunghe». In altri termini, la forma della canaletta di scarico, rettangolare e oblunga, e le scanalature laterali non rientrerebbero nell’oggetto della protezione del disegno o modello contestato. Solo la forma della placca di copertura della canaletta per doccia sarebbe idonea a distinguere tale disegno o modello dai disegni o modelli anteriori.

100    Anzitutto, si deve osservare che il punto 26 della decisione impugnata non figura nella «motivazione della [suddetta] decisione» (punti da 27 a 116), bensì nella «sintesi dei fatti» (punti da 1 a 26), in quanto si tratta di una sintesi degli argomenti della ricorrente, e non di una valutazione della commissione di ricorso.

101    Orbene, secondo la giurisprudenza, motivi che non siano diretti a contestare la motivazione con cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa devono essere considerati inoperanti [v. ordinanza del 16 ottobre 2020, L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Dispositivi di attacco per veicoli), T‑629/19, non pubblicata, EU:T:2020:506, punto 26 e giurisprudenza citata]. Ciò vale nel caso di specie.

102    Inoltre, occorre rammentare, al pari dell’EUIPO, che l’oggetto di un disegno o modello contestato e le sue caratteristiche devono essere determinati esclusivamente facendo riferimento alle rappresentazioni prodotte a sostegno della domanda di registrazione.

103    Infatti, nella valutazione della novità o del carattere individuale del disegno o modello contestato, quest’ultimo deve essere confrontato con i disegni o modelli anteriori nella forma in cui è stato registrato [v., in tal senso e per analogia, sentenze dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, punto 57, e del 21 aprile 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Rappresentazione di un cerchio che contiene due curve che si intersecano), T‑44/20, non pubblicata, EU:T:2021:207, punto 25].

104    Inoltre, le conclusioni riguardo all’oggetto e alle caratteristiche di un disegno o modello contestato non possono essere lasciate alla valutazione delle parti e, in definitiva, alla loro libera disposizione [v., in tal senso, riguardo alla qualificazione giuridica dell’atto di divulgazione, sentenza del 23 ottobre 2018, Mamas and Papas/EUIPO – Wall‑Budden (Imbottitura per culle), T‑672/17, non pubblicata, EU:T:2018:707, punto 60].

105    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto inoperante e infondato.

 Sui motivi quarto, quinto e sesto, relativi alla comparazione dei disegni o modelli in conflitto e alla valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato

 Richiamo della legislazione e della giurisprudenza

106    Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento, tra cui, in particolare, la novità e il carattere individuale.

107    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento precisa inoltre che, nell’accertare tale carattere individuale, si deve prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

108    La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva, in sostanza, da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza citata].

109    Per quanto riguarda il disegno o modello anteriore o i disegni o modelli anteriori, la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente tra l’insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico precedentemente, e non rispetto ad una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori (sentenze del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punti 25 e 35, e del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84; v. altresì, in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 61). Pertanto, un disegno o modello anteriore deve costituire un’anteriorità «compatta» o «di ogni componente» e non può essere il risultato di una combinazione.

110    È fondamentale che le istanze dell’EUIPO dispongano di un’immagine del disegno o modello anteriore che consenta di cogliere l’aspetto del prodotto nel quale il disegno o modello è incorporato e di identificare in maniera precisa e certa il disegno o modello anteriore al fine di procedere, conformemente agli articoli da 5 a 7 del regolamento n. 6/2002, alla valutazione del carattere di novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato e alla comparazione che quest’ultima implica tra i disegni o modelli di cui trattasi. Infatti, esaminare se il disegno o modello contestato sia effettivamente privo di novità o di carattere individuale richiede che si disponga di un disegno o modello anteriore preciso e determinato. Inoltre, spetta alla parte che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità fornire all’EUIPO le informazioni necessarie e, in particolare, l’identificazione e la riproduzione precise e complete del disegno o modello la cui anteriorità è asserita, al fine di dimostrare che il disegno o modello contestato non poteva essere validamente registrato. Per contro, non si può pretendere dall’EUIPO che procedesse, segnatamente nell’ambito della valutazione del carattere di novità del disegno o modello contestato, alla combinazione delle varie componenti del disegno o modello anteriore, poiché spettava al richiedente la nullità produrre una rappresentazione completa di tale disegno o modello anteriore (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punti 64, 65 e 69).

111    Inoltre, occorre sottolineare che non ha alcun rilievo il fatto di conoscere il settore dei prodotti cui si riferisce la domanda di registrazione per quanto riguarda l’invocazione del disegno o modello anteriore in un procedimento di dichiarazione di nullità, così come, del resto, per quanto riguarda la portata della protezione del disegno o modello in un procedimento per contraffazione, tenuto conto dell’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002. Così, secondo la giurisprudenza della Corte, non è richiesto che l’utilizzatore informato del disegno o modello contestato conosca il prodotto in cui il disegno o modello anteriore è incorporato o al quale esso si applica (v., in tal senso, sentenza su impugnazione, punto 134). In altri termini, un disegno o modello anteriore incorporato in un prodotto diverso da quello interessato dal disegno o modello contestato costituisce, in linea di principio, un disegno o modello anteriore rilevante ai fini della valutazione del carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, del disegno o modello contestato.

112    Per quel che riguarda il disegno o modello contestato, le caratteristiche non visibili del prodotto, non riferibili al suo aspetto, non possono essere prese in considerazione per determinare se il disegno o modello contestato potesse essere oggetto di protezione [v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2014, Biscuits Poult/UAMI – Banketbakkerij Merba (Biscuit), T‑494/12, EU:T:2014:757, punto 29].

113    Per quanto concerne la comparazione dei disegni o modelli in conflitto, secondo costante giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma tenendo conto delle differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 83 e giurisprudenza citata).

114    Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione. Tale confronto deve riguardare i disegni o modelli, in linea di principio, quali registrati, senza che si possa esigere dal richiedente la dichiarazione di nullità una rappresentazione grafica del disegno o modello invocato, paragonabile alla rappresentazione che figura nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza citata).

115    Occorre esaminare alla luce di tale giurisprudenza i motivi quarto, quinto e sesto della ricorrente, dopo avere riprodotto individualmente i disegni o modelli in conflitto e avere ricordato le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso ai punti da 98 a 112 della decisione impugnata.

 Riproduzione singola dei disegni o modelli in conflitto e richiamo della decisione impugnata

116    I disegni o modelli in conflitto sono rappresentati come segue, i sei che sono oggetto della registrazione DM/059828 devono essere considerati singolarmente, in quanto ciascuno di essi forma, fatto salvo l’esame del quarto motivo (v. punti da 128 a 147 infra), un’anteriorità compatta (v. punto 109 supra).

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