Sentenza del Tribunale del 25 maggio 2012 - Nike International / UAMI - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)
(Causa T-233/10)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN - Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Stati Uniti) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Intermar Simanto Nahmias (Çatalca-Istanbul, Turchia) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Currel Aguilà, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 marzo 2010 (R 738/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Intermar Simanto Nahmias e la Nike International Ltd
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Nike International Ltd. è condannata alle spese.
____________1 - GU C 195 del 17.7.2010.