Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 maggio 2012 —
Nike International / UAMI — Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN)
(causa T‑233/10)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo JUMPMAN — Marchio nazionale denominativo anteriore JUMP — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 20, 24, 50‑56)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 marzo 2010 (R 738/2009‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Intermar Simanto Nahmias e la Nike International Ltd. |
Dispositivo
2) | | La Nike International Ltd. è condannata alle spese. |