Language of document :

Ricorso presentato il 20 febbraio 2006 - Semeraro / Commissione

(Causa F-19/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: L. Vogel, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata dall'Autorità con il Potere di Nomina (APN) l'8 novembre 2005, con la quale ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente il 12 agosto 2005 avverso il rapporto di valutazione di carriera redatto per il 2004;

annullare nella misura del necessario anche il detto rapporto;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla ricorrente, dipendente della Commissione, promossa al grado C*6 il 30 novembre 2004 è stato attribuito, nell'ambito dell'esercizio 2004, un numero di punti di merito molto ridotti rispetto agli anni precedenti.

Il reclamo veniva respinto, e la ricorrente ha proposto il presente ricorso nel quale solleva tre motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 9, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto (DGE). In particolare, il compilatore d'appello avrebbe mantenuto invariato il rapporto di valutazione della carriera, senza rispondere con elementi concreti e precisi alle obiezioni e osservazioni del comitato paritetico per i rapporti informativi.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 43 dello Statuto, dell'art. 1, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione, del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione, nonché un errore manifesto di valutazione. Da un lato, la riduzione dei punti di merito per l'esercizio 2004 non sarebbe coerente con il fatto che le valutazioni analitiche fornite restano le stesse per i precedenti esercizi. Dall'altro lato, la giustificazione avanzata dall'amministrazione, secondo la quale la riduzione si spiegherebbe con la promozione di cui la ricorrente aveva fruito alla fine dell'anno 2004, sarebbe stata priva di pertinenza.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 25 dello Statuto, dell'art. 10, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto e dell'art. 9, n. 7 delle disposizioni generali di esecuzione, come pure un errore manifesto di valutazione. In particolare, né chi ha redatto il rapporto informativo, né chi lo ha convalidato, né il compilatore d'appello avrebbero fornito sufficiente motivazione nel rispondere negativamente alla questione se la ricorrente era idonea ad assumere funzioni di categoria B.

____________