Language of document : ECLI:EU:T:2011:582





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 ottobre 2011 – Chestnut Medical Technologies / UAMI (PIPELINE)

(causa T‑87/10)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 27‑29)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punti 39-41)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009‑2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Chestnut Medical Technologies, Inc. è condannata alle spese.