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Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 - Alfa Acciai/Commissione

(Causa T-85/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoruso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

l'annullamento della decisione della Commissione C(2009)7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione ("Decisione"), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 ("Integrazione"), relativamente alla parte in cui accerta un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA da parte di Alfa Acciai S.p.A. e irroga a quest'ultima una sanzione di 7,175 milioni di euro;

In alternativa:

l'annullamento dell'art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla Ricorrente;

Subordinatamente:

riduzione dell'ammontare della sanzione;

attribuzione delle spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commissione e T-83/10, Riva Fire Spa/Commissione.

In particolare, la ricorrente fa valere:

L'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/20031.

La violazione dei diritti di difesa della Ricorrente nel corso del procedimento amministrativo previo nella misura in cui la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti ma si è limitata a comunicare tramite lettera l'intenzione di voler riadottare la Decisione. Gli Stati Membri non sono stati interrogati né tanto meno hanno partecipato ad un'udienza finale e la Ricorrente è stata posta nell'impossibilità, di fatto, di comunicare la propria posizione alla luce della riadozione della Decisione.

La violazione dell'articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA nella misura in cui i fatti descritti nella Decisione non configurano un'intesa unica e continuata.

La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché la violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nella valutazione della condotta della Ricorrente e nella fissazione dell'ammontare dell'ammenda.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).