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Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 - A2A SpA, già AEM SpA / Commissione europea

(Causa C-320/09 P) 

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici - Esenzioni fiscali - Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire - Art. 87 CE - Nozione di "aiuto" - Art. 88 CE - Nozione di "aiuto nuovo" - Art. 10 CE - Obbligo di leale cooperazione - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 1 e 14 - Legittimità di un ordine di recupero - Principio della certezza del diritto - Obbligo di motivazione)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2ASpA, già AEM SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-301/02, AEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.

L'A2A SpA è condannata alle spese inerenti all'impugnazione principale.

La Commissione europea è condannata alle spese inerenti all'impugnazione incidentale.

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1 - GU C 267 del 7.11.2009.