Ricorso proposto il 9 maggio 2012 - Nuna International / UAMI - Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)
(Causa T-195/12)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Alpera Plazas)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. (Brema, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 febbraio 2012, nel procedimento R 476/2011-1;
accogliere la domanda avente ad oggetto il marchio comunitario controverso per tutti i prodotti designati nella stessa.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "nuna", per prodotti delle classi 12, 18, 20, 21, 25 e 28 - domanda di marchio comunitario n. 6239743.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: domanda di marchio comunitario n. 6218879 relativa al marchio denominativo "NANU"; registrazione comunitaria n. 6218945 del marchio denominativo "NANA" per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34 e 35; registrazione comunitaria n. 6217814 del marchio denominativo "NANU-NANA" per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 e 35; registrazione tedesca n. 36647710 del marchio denominativo "NANU"; registrazione tedesca n. 39804075 del marchio denominativo "NANA"; registrazione tedesca n. 1054703 del marchio denominativo "NANU-NANA"; registrazione internazionale n. 557176 del marchio denominativo "NANU-NANA".
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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