Language of document : ECLI:EU:T:2001:210

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 settembre 2001 (1)

« Procedimento sommario - Organizzazione comune dei mercati nel settore della banana - Rilascio di titoli di importazione - Ricevibilità - Condizioni di concessione di provvedimenti provvisori - Carattere provvisorio dei provvedimenti richiesti»

Nel procedimento T-139/01 R,

Comafrica SpA, con sede a Genova (Italia),

e

Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co., con sede a Amburgo (Germania),

rappresentate dai sigg. B. O'Connor, solicitor, e P.B.G. Martin, barrister,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

resistente

aventi ad oggetto la sospensione dell'esecuzione del regolamento della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126 pag. 6) e del regolamento della Commissione 7 giugno 2001 n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1.
    Un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (in prosieguo: «OCM banane») è stata istituita dal regolamento del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, recante organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1). Il regolamento n. 404/93 ha avuto per effetto l'introduzione, a decorrere dal 1° luglio 1993, di un sistema comune d'importazione che sostituisce i diversi sistemi nazionali precedentemente esistenti.

2.
    Il titolo IV del regolamento n. 404/93, che contiene gli artt. 15-20, tratta del regime degli scambi con i paesi terzi e prevede l'apertura per ogni anno di un contingente tariffario per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane non tradizionaliprodotte negli Stati con i quali la Comunità ha stipulato la convenzione di Lomé (in prosieguo: gli «Stati ACP» e le «banane ACP»). I termini «importazioni tradizionali» e «importazioni non tradizionali» dai paesi ACP sono definiti all'art. 15 bis del regolamento n. 404/93, inserito dall'allegato XV del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994 n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105). Secondo questa disposizione, le «importazioni tradizionali» dagli Stati ACP corrispondono ai quantitativi, fissati nell'allegato al regolamento n. 404/93, di banane esportate da ciascun fornitore ACP tradizionale della Comunità, mentre le banane esportate dagli Stati ACP in eccedenza rispetto ai detti quantitativi sono oggetto delle «importazioni non tradizionali ACP».

3.
    In seguito a diversi procedimenti avviati, con successo, dalla Repubblica dell'Equador e dagli Stati Uniti d'America contro la Comunità nell'ambito del sistema di definizione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il Consiglio ha adottato il regolamento 29 gennaio 2001 n. 216, che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 (GU L 31, pag. 2). L'articolo 1 del regolamento 216/2001 introduce nuovi artt. 16-20 nel regolamento n. 404/93 come modificato dal regolamento del Consiglio 20 luglio 1998 n. 1637 (GU L 210, pag. 28). Sia dal secondo e terzo 'considerando‘ del regolamento n. 216/2001 sia dal nuovo art. 16, n. 1, del regolamento n. 404/93 risulta che i nuovi artt. 16-20 di quest'ultimo devono essere applicati dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2005. Il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 216/2001 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di «un regime di importazione fondato sull'applicazione di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l'applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei paesi ACP».

4.
    L'art. 18 del regolamento n. 404/93 stabilisce:

«1.    Ogni anno sono aperti dal 10 gennaio i contingenti tariffari seguenti:

a)    un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate (peso netto), detto ”contingente A”;

b)    un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) detto ”contingente B”;

c)    un contingente tariffario autonomo di 850 000 tonnellate (peso netto), detto ”contingente C”.

I suddetti contingenti tariffari sono aperti per l'importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.

La Commissione è autorizzata, in virtù di un accordo tra le parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) aventi un interesse sostanzialenella fornitura di banane, a procedere alla ripartizione dei contingenti tariffari ”A” e ”B” tra i paesi fornitori.

2.    Nell'ambito dei contingenti tariffari ”A” e ”B” le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio pari a 75 EUR/t.

3.    Nell'ambito del contingente tariffario ”C”, le importazioni sono soggette all'imposizione di un dazio doganale di 300 EUR/t (...).

4.    E' applicata una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t alle importazioni originarie dei paesi ACP nell'ambito dei contingenti nonché al di fuori di essi

    (...)».

5.
    Nella sua formulazione iniziale l'art. 18, n. 2, stabiliva che le importazioni di banane di paesi terzi al di fuori del contingente erano soggette ad un'imposizione pari a ECU 850 per tonnellata. In seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, questo importo è attualmente ridotto a euro 650 per tonnellata.

6.
    L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 stabilisce che i certificati di importazione di banane di paesi terzi sono rilasciati agli operatori in funzione «dei flussi di scambi tradizionali (cosiddetto metodo ”tradizionali/nuovi arrivati”) e/o di altri metodi».

7.
    Ai sensi dell'art. 20, lett. a), del regolamento n. 404/93, la Commissione è competente ad adottare, in conformità al sistema del comitato di gestione di cui all'art. 27, le «modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'art. 18».

8.
    Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento n. 404/93 così modificato sono state definite dal regolamento della Commissione 7 maggio 2001 n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 1). Esse sono entrate in vigore il 1° luglio 2001 in conformità alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento n. 896/2001.

9.
    Le regole stabilite dal regolamento n. 896/2001 sostituiscono quelle inizialmente fissate dal regolamento della Commissione 10 giugno 1993 n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regime del 1993»), adottato in forza del regolamento n. 404/93 ed in vigore fino al 31 dicembre 1998. In virtù del regolamento n. 1637/98 questo regime è stato sostituito dal regolamento della Commissione 28 ottobre 1998 n. 2362 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32; in prosieguo: il «regimedel 1999»), entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Il regime del 1999 ha trovato applicazione fino all'entrata in vigore del regolamento n. 896/2001. Quando era vigente il regime del 1993 il rilascio dei certificati di importazione è stato basato su tre categorie di certificati, esse stesse suddivise in base a tre diverse funzioni esercitate dagli operatori, ossia l'importazione diretta, l'immissione in libera pratica di banane verdi come proprietario e la maturazione di banane verdi e la loro immissione sul mercato (v. l'art. 3 del regolamento n. 1442/93). Questo rilascio veniva attuato, quantomeno per quanto riguarda gli operatori autorizzati a presentare domande a titolo delle categorie A e B, con riferimento ai tre anni precedenti quello per il quale era stato aperto il contingente tariffario (v. art. 4, n. 1, del regolamento n. 1442/93). Questo regime di categorie di certificati d'importazione, con le sue suddivisioni a seconda delle funzioni, è stato tuttavia abolito dal regime del 1999. Quest'ultimo si basava sui quantitativi di banane effettivamente importate, ossia sull'uso dei certificati di importazione, durante il periodo 1994-1996 (v. art 4 del regolamento n. 2362/98).

10.
    L'art. 2, del regolamento n. 896/2001 stabilisce che l'83% dei contingenti tariffari previsti all'art. 18 del regolamento n. 404/93 sono aperti «agli operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3, n. 1», mentre il 17% restante è aperto «agli operatori non tradizionali ai sensi dell'art. 6».

11.
    Il titolo II del regolamento n. 896/2001, che contiene gli artt. 3-21, riguarda la «gestione dei contingenti tariffari». Poiché la presente domanda riguarda solo il rilascio di certificati di importazione agli «operatori tradizionali», è superfluo esaminare gli artt. 6-12, che riguardano gli «operatori non tradizionali».

12.
    L'art. 3, n. 1, primo comma del regolamento n. 896/2001, definisce l'«operatore tradizionale» come «l'agente economico, persona fisica o giuridica, agente individuale o associazione, stabilito nella Comunità nel periodo che determina il suo quantitativo di riferimento, il quale ha acquistato per proprio conto un quantitativo minimo di banane originarie dei paesi terzi presso i produttori, od eventualmente ha realizzato per proprio conto la produzione e quindi la spedizione e la vendita nella Comunità». Il secondo comma dello stesso paragrafo denomina come «importazione primaria» una tale operazione.

13.
    Le norme che si applicano agli «operatori tradizionali» sono stabilite negli artt. 4 e 5 del regolamento n. 896/2001. L'art. 4, n. 1, stabilisce:

«Il quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale A/B è fissato, su semplice richiesta scritta dell'operatore presentata entro l'11 maggio 2001, in base alla media delle importazioni primarie di banane di Stati terzi e/o di banane ACP non tradizionali realizzate negli anni 1994, 1995 e 1996, prese in considerazione nell'anno 1998 ai fini della gestione del contingente tariffario di importazione di banane originarie dei paesi terzi e dei quantitativi di banane ACP non tradizionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento(CEE) n. 404/93, applicabili nel 1998 alla categoria di operatori di cui al paragrafo 1, lettera a), dello stesso articolo».

L'art. 4, n. 2, stabilisce un periodo di riferimento analogo per gli «operatori tradizionali C». Tuttavia, le loro importazioni devono essere state «realizzate (...) nel quadro dei quantitativi di banane ACP tradizionali per l'anno 1998». Ai sensi dell'art. 4, n. 3, la fusione effettuata tra operatori tradizionali non esclude gli operatori nati dalla fusione dal beneficio «degli stessi diritti degli operatori iniziali».

14.
    Ai sensi dell'art. 5:

«1. Entro il 15 maggio 2001 gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 1 e in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, entro il 7 giugno 2001 le autorità competenti notificano a ciascun operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato mediante l'applicazione del suddetto coefficiente (...)».

15.
    Le modalità per il rilascio dei titoli di importazione sono precisate agli artt. 13-21 del regolamento n. 896/2001.

16.
    Ai sensi dell'art. 13, n. 1, i quantitativi dei contingenti tariffari A e B di cui all'art. 18, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 404/93 «si sommano» e le domande presentate per questi contingenti «sono trattate congiuntamente». L'art. 13, n. 2, vieta agli «operatori tradizionali A/B» di presentare domande di titoli di importazione in un ambito diverso da quello del «contingente tariffario A/B», così come gli operatori tradizionali C possono presentare domande di titoli di importazione esclusivamente nel quadro del «contingente tariffario C». Per poter presentare domande di titoli «per l'altro contingente tariffario» essi devono essere «registrati come operatori non tradizionali per tale altro contingente».

17.
    L'art. 15, n. 1, impone agli operatori tradizionali di presentare le domande di titoli d'importazione «nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli» presso le «autorità competenti dello Stato membro che ha stabilito il quantitativo di riferimento». Ai sensi dell'art. 16, queste autorità «comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto di domande di titolo entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande», distinguendo, per ciascuno dei contingenti tariffari, i quantitativi richiesti, «da un lato, dagli operatori tradizionali A, B e C e, dall'altro, dagli operatori non tradizionali». In conformità all'art. 18, n. 1, le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione «entro il 23 del mese di presentazionedella domanda». L'art. 19 consente ad un operatore, titolare o cessionario di un titolo, di chiedere di utilizzare tutti i quantitativi non utilizzati di tale titolo per i trimestri successivi dell'anno di rilascio del primo titolo.

18.
    L'art. 20, n. 1, autorizza la trasmissione, ad un solo cessionario, dei «diritti derivati dai titoli rilasciati». Tuttavia, tra operatori tradizionali, tali trasferimenti possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 20, n. 2, lett. a) solo «nell'ambito dello stesso contingente tariffario A, B o C, secondo i casi».

19.
    L'art. 22, unico articolo del titolo III del regolamento n. 896/2001, tratta delle importazioni al di fuori dei contingenti tariffari.

20.
    Il titolo V del regolamento n. 896/2001, che contiene gli artt. 28-30, prevede talune «disposizioni transitorie».

21.
    Ai sensi dell'art. 28, n. 1, i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari A/B sono fissati in 1 137 159 tonnellate per il secondo semestre 2001. L'art. 28, n. 2, stabilisce innanzitutto che «al quantitativo di riferimento di ciascun operatore tradizionale fissato in conformità dell'art. 4 e dopo l'applicazione dell'art. 5, n. 2, viene applicato il coefficiente 0,4454 nel caso dell'operatore tradizionale A/B» e successivamente che a ciascun operatore viene comunicato «entro e non oltre il 7 giugno 2001» il quantitativo di riferimento assegnatogli, previa applicazione, del «coefficiente di adattamento».

22.
    In seguito alle comunicazioni alla Commissione da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri del totale dei quantitativi di riferimento risultante dalle domande di ciascuno degli operatori tradizionali presentate in conformità alle disposizioni dell'art. 4 del regolamento n. 396/2001, la Commissione ha adottato il regolamento 7 giugno 2001 n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12). Poiché il totale dei quantitativi di riferimento notificati ammonta solo a 1 964 154 tonnellate per l'insieme degli operatori tradizionali «A/B» (v. il secondo 'considerando‘ del regolamento n. 1121/2001) mentre il contingente tariffario totale fissato ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 404/93 ammonta a 2 200 000 tonnellate, la Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, n. 1 del regolamento n. 1121/2001, ha fissato in «1,07883» «per ciascun operatore tradizionale A/B» il «coefficiente di adattamento» previsto dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 896/2001.

23.
    L'art. 1, n. 2, del regolamento 1121/2001 stabilisce che, per il secondo semestre 2001, il quantitativo di riferimento esatto di ciascun operatore tradizionale è fissato applicando il «coefficiente di adattamento» al quantitativo corrispondente e poi il coefficiente transitorio che si applica a questo stesso periodo in forza dell'art. 28, n. 2, del regolamento n. 896/2001.

Antefatti

24.
    Il 4 ottobre 2000 la Commissione ha inviato al Consiglio la comunicazione relativa all'applicazione del metodo «primo arrivato, primo servito» al regime delle banane e alle sue implicazioni sul sistema unicamente tariffario (COM(2000)621 def.), in cui auspica l'adozione di un sistema aperto di attribuzioni di titoli per importare banane da paesi terzi. Questa proposta è stata inizialmente considerata dal Consiglio, in data 9 ottobre 2000, nel senso che poteva costituire «una base per una definizione del contenzioso sulla banana che può e deve (...) trovare una rapida soluzione». Esso ha invitato «gli organismi competenti ad esaminare gli aspetti tecnici» di tale comunicazione ed ha chiesto al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla proposta della Commissione (comunicato stampa 12012/00 relativo alla 2294a sessione del Consiglio, pagg. 12 e 13).

25.
    Mentre gli aspetti tecnici di questa comunicazione venivano esaminati sia dalle autorità nazionali competenti interessate sia dai membri del comitato di gestione della banana, la Commissione ha avviato negoziati con il rappresentante del ministero del Commercio degli Stati Uniti d'America al fine di definire la controversia persistente tra questo paese e la Comunità europea relativamente alle banane OCM.

26.
    Il 7 febbraio 2001, poco dopo l'adozione da parte del Consiglio del regolamento n. 216/2001, la Commissione ha inviato una comunicazione al Parlamento europeo intitolata «Disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (regolamento 856/1999 del Consiglio) - Relazione biennale della Commissione 2000» (COM(2001) 67 def.). Sotto il titolo «Modifica del regime UE secondo le decisioni dell'OMC» la Commissione ha indicato al punto 4:

«Nel novembre 1999, a seguito di approfondite discussioni con le parti interessate, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di modifica nel regolamento n. 404/93. Tale proposta comprende un sistema transitorio di contingenti tariffari, che prevede l'istituzione di tre quote, al quale subentrerà, non oltre il 2006, un regime unicamente tariffario. Durante le discussioni con i paesi terzi, l'opzione preferita è risultata essere un sistema di gestione dei contingenti con distribuzione delle licenze basata sui flussi commerciali tradizionali in un periodo di riferimento. Dopo mesi di intense discussioni, si è avuta l'impressione che un sistema di contingenti tariffari, fondato sulle licenze concesse in base ai risultati precedenti oppure sul metodo dell'asta, sarebbe difficile da realizzare e che il dibattito sui periodi storici di riferimento si fosse arenato. Pertanto, nella comunicazione trasmessa al Consiglio in luglio, la Commissione ha proposto di concludere l'esame sul sistema di gestione dei contingenti in base al principio ”primo arrivato, primo servito” [First Come, First Served (FCFS)]. La proposta è stata accettata dal Consiglio e nell'ottobre 2000, dopo aver valutato il metodo FCFS, la Commissione ha presentato al Consiglio un'altra comunicazione nella quale affermava di ritenere il metodo FCFS un'opzione accettabile (...). La comunicazione è stata riveduta nel Consiglio Affari generali del 9 ottobre 2000 aLussemburgo. Si attende una posizione formale del Consiglio dopo che il Parlamento europeo avrà espresso il proprio parere. Una risoluzione dell'Assemblea parlamentare mista ACP-UE sulla riforma del regime bananiero UE è stata adottata nella sessione dei giorni 9-12 ottobre a Bruxelles».

27.
    L'11 aprile 2001 la Commissione ha raggiunto un consenso con rappresentanti degli Stati Uniti d'America sulla conclusione dell'«accordo USA-UE sulla banana» che comprende un «Protocollo sulla banana» (in prosieguo: l'«accordo USA-UE»).

28.
    L'accordo USA-UE prevede (v. la sezione C, n. 1, dell'accordo) che la Comunità attuerà un regime d'importazione basato sui «riferimenti storici quali precisati all'allegato I». Questo allegato I prevede due fasi. Durante la fase transitoria, in vigore dal 1° luglio 2001, la Comunità deve riunire questi contingenti tariffari (fissi) consolidati A e B in un solo contingente tariffario consolidato annuale di 2 553 000 tonnellate assoggettato alla riscossione di un dazio che non deve superare euro 75 per tonnellata. Essa deve anche fissare un contingente tariffario C consolidato di 850 000 tonnellate. Il contingente tariffario A/B viene assegnato fino all'83% agli «operatori tradizionali» sulla base del «quantitativo annuo medio definitivo» di ogni «operatore tradizionale» durante gli anni 1994-1996 (il «periodo di riferimento») per i contingenti «A/B». Il 17% restante di questo contingente tariffario A/B deve essere attribuito ad una nuova categoria di operatori definiti come «non tradizionali». Tale accordo vieta l'uso dei titoli del contingente C per importare banane del contingente A/B e viceversa.

29.
    Durante la seconda fase, che entrerà in vigore dal 2002, si prevede di mantenere in vigore in particolare le regole della fase transitoria, ma la parte B del contingente cumulato A/B sarà maggiorata di 100 000 tonnellate, portando così il contingente annuo totale disponibile a 2 653 000 tonnellate.

30.
    Il 7 maggio 2001 la Commissione ha adottato il regolamento n. 896/2001 in forza del quale le importazioni primarie effettuate nel corso degli anni 1994-1996 servono come base per il rilascio dei titoli.

Fatti e procedimento

31.
    La Comafrica SpA e la Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co (in prosieguo: le «richiedenti») sono società registrate rispettivamente in Italia ed in Germania. Esse fanno parte del gruppo di società Dole (in prosieguo: il «gruppo Dole») alla testa del quale si trova la Dole Food Company Corporation, con sede in California (Stati Uniti d'America). Il gruppo Dole opera a livello mondiale nella produzione, il trattamento, la distribuzione e la commercializzazione in particolare di frutta e verdura fresca, tra cui le banane.

32.
    Le richiedenti sono registrate come operatori tradizionali in Italia ed in Germania, in conformità alle disposizioni dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 896/2001. Benchéesse dispongano di proprie strutture di gestione e di personale, nonché di una propria attività, esse operano commercialmente sia per conto proprio sia per conto del gruppo Dole. Per quanto riguarda le importazioni di banane del gruppo Dole nella Comunità europea, le richiedenti sono incaricate in primo luogo delle importazioni dirette nella loro qualità di operatori tradizionali e, in secondo luogo, in qualità di agenti consegnatari del gruppo, di tutta la commercializzazione delle banane importate nella Comunità europea da altri membri del gruppo o da altre società i cui diritti ai titoli di importazione sono stati acquisiti da questi ultimi.

33.
    Il 6 giugno 2001 il Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Autorità federale dell'agricoltura e dell'alimentazione), autorità nazionale competente della Repubblica federale di Germania, ha comunicato alla richiedente Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co (in prosieguo: «Dole») la sua quota del contingente tariffario A/B assegnata agli operatori tradizionali per il secondo trimestre 2001, determinato in conformità ai regolamenti n. 896/2001 e 1121/2001.

34.
    L'8 giugno 2001 il ministero del Commercio con l'estero, autorità nazionale competente della Repubblica italiana, ha comunicato alla richiedente Comafrica SpA (in prosieguo: «Comafrica») la sua quota del contingente tariffario A/B sopra menzionato per il secondo trimestre 2001, determinato in conformità ai regolamenti n. 896/2001 e 1121/2001.

35.
    Con atto registrato nella cancelleria il 19 giugno 2001, le richiedenti hanno presentato un ricorso ai sensi dell'art. 230 CE, quarto comma, e 231 CE, col quale chiedono che il Tribunale voglia:

-    innanzitutto annullare i regolamenti nn. 896/2001 e 1121/2001 (in prosieguo: i «regolamenti impugnati») laddove essi riguardano le richiedenti o, in subordine, annullare detti regolamenti erga omnes;

-    in secondo luogo, in applicazione degli artt. 235 CE e 288 CE, ordinare il risarcimento di qualsiasi danno che sia stato loro causato dall'adozione erronea dei regolamenti impugnati;

-    infine, in terzo luogo, condannare la Commissione alle spese.

36.
    Con atto separato, registrato nella Cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2001, le richiedenti hanno presentato, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dei regolamenti impugnati laddove essi le riguardano e, in subordine, la sospensione dell'esecuzione erga omnes. Esse chiedono anche che la Commissione sia condannata alle spese relative al procedimento sommario.

37.
    Tenuto conto dell'estrema urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti, l'udienza è stata fissata al 26 giugno 2001 e la Commissione è stata dispensata dal presentare previamente osservazioni scritte. Tuttavia la Commissione è stata in grado dipresentare, in data 25 giugno 2001, un documento contenente tali osservazioni, sia presso la cancelleria del Tribunale sia presso le richiedenti. Con decisione del Presidente del Tribunale 26 giugno 2001 questo documento è stato allegato al fascicolo.

38.
    Il presidente del Tribunale ha sentito le osservazioni orali delle parti all'udienza del 26 giugno 2001, nel corso della quale esse hanno risposto a diversi quesiti. In tale udienza, il Presidente del Tribunale ha impartito alle richiedenti un termine che scade il 2 luglio 2001 per presentare osservazioni scritte complementari in risposta alle osservazioni scritte della Commissione del 25 giugno 2001, nonché informazioni complementari relative a diversi quesiti che ha posto loro. Dal canto suo la Commissione è stata invitata a presentare per quanto necessario qualsiasi osservazione complementare entro il 5 luglio 2001.

39.
    Di conseguenza, le richiedenti hanno presentato osservazioni complementari il 2 luglio 2001, mentre la Commissione ha presentato il 5 luglio 2001 una risposta a queste osservazioni nonché a talune richieste delle richiedenti all'udienza (in prosieguo: le «osservazioni complementari»).

40.
    Sulla base delle osservazioni complementari, il presente Tribunale ha invitato tutte le parti a rispondere entro il 23 luglio 2001 a diversi altri quesiti, che sono stati loro rispettivamente trasmessi con lettera del Cancelliere del Tribunale del 10 luglio 2001 (in prosieguo: i «quesiti scritti»).

41.
    Con lettere 20 e 23 luglio 2001 rispettivamente, la Commissione e le richiedenti hanno inviato le loro risposte ai quesiti scritti.

42.
    Nelle loro osservazioni complementari del 2 luglio 2001 le richiedenti hanno precisato l'esatta portata dei provvedimenti provvisori richiesti nella loro domanda. Esse chiedono che sia pronunciata una sospensione dell'esecuzione erga omnes dei regolamenti impugnati a decorrere dal rilascio dei titoli di importazione per il quarto trimestre 2001. Secondo quanto affermato dalle richiedenti all'udienza, non contestato dalla Commissione, questo rilascio dovrebbe normalmente avvenire intorno al 30 settembre 2001, per cui i titoli così rilasciati dovrebbero essere validi dal 7 ottobre 2001 al 6 gennaio 2002.

In diritto

43.
    In forza del combinato disposto degli artt. 242 e 243 Ce e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591 CECA, CEE, EURATOM che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/EURATOM, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), e dalla decisione del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, EURATOM, CECA, recante adattamento degli Attirelativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1), il Tribunale può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, disporre il differimento dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

44.
    Ai sensi dell'art. 104 n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione comunitaria, ai sensi dell'art. 242 CE, è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale norma non costituisce una mera formalità, ma presuppone che il ricorso nel merito, sul quale si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, possa essere esaminato dal Tribunale (ordinanza 15 giugno 2001, nella causa T-339/00 R, Bactria Industiehygiene-Service/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28; in prosieguo: «Bactria»).

45.
    Quanto al merito, l'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v., in particolare, ordinanze del Presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76, 77 e 91/89, RTE/Commissione, Racc. pag. I-1141, punto 12 e 17 maggio 1991, causa C-313/90, CIRFS/Commissione, Racc. pag. II-2557, punto 24, nonché ordinanze del Presidente del Tribunale 3 marzo 1997, causa T-6/97 R, Comafrica e Dole Fresh Food Europe/Commissione, Racc. pag. II-291, punto 21 e 1° ottobre 1997, causa T-230/97 R, Comafrica e Dole Fresh Food Europe/Commissione, Racc. pag. II-1589, punto 21; in prosieguo: l'«ordinanza Comafrica e Dole»).

46.
    Poiché gli atti di cui si chiede l'annullamento nell'ambito del ricorso principale sono due regolamenti della Commissione, occorre innanzi tutto accertare la ricevibilità di tale domanda, quantomeno in tale fase.

Ricevibilità

Argomenti delle parti

47.
    Le richiedenti sostengono di essere interessate sia direttamente sia indirettamente dai regolamenti impugnati. Poiché l'art. 4 del regolamento n. 896/2001 consentiva solo a quegli operatori che avevano quantitativi di riferimento che erano stati presi in conto per il 1998, categoria di cui fanno parte le due richiedenti, di presentare una domanda di rilascio di titoli entro l'11 maggio 2001, il gruppo di operatori così definiti non poteva essere ampliato. Il quantitativo di riferimento a livello comunitario cui si riferisce l'art. 4, risulta così dal totale dei vari quantitativi individuali comunicati alla Commissione dagli Stati membri successivamente alla data limite per presentare le domande. Nella fattispecie, ed a differenza dei regolamenti esaminati dalla Corte nella sua sentenza 21 gennaio 1999, C-73/97 P,Francia/Comafrica e a. (Racc. pag. I-185; in prosieguo la «sentenza Francia/Comafrica e a.»), la Commissione conosceva, prima della determinazione del coefficiente di adattamento stabilito dal regolamento n. 1121/2001, i quantitativi di riferimento di ciascun operatore che aveva presentato una domanda prima della data limite sopra menzionata, in quanto questi ultimi erano basati sui quantitativi importati nel corso del periodo di riferimento 1994-1996. La pubblicazione del coefficiente di adattamento che figura nel regolamento n. 1121/2001 ha consentito di conoscere i quantitativi precisi concessi a ciascun operatore che ha presentato una domanda. Di conseguenza le richiedenti concludono che esse sono interessate individualmente dal sistema di rilascio istituito dai regolamenti impugnati. Esse sono anche interessate direttamente in quanto i regolamenti impugnati non lasciano alcun margine di valutazione alle autorità nazionali per adeguare o correggere i quantitativi individuali di ciascun richiedente.

48.
    In considerazione dell'approccio adottato dalla Corte nella sentenza Francia/Comafrica e a. la Commissione fa valere l'irricevibilità del ricorso principale. Essa si è tuttavia astenuta dal presentare osservazioni dettagliate su tale questione in quanto ritiene che essa possa essere sollevata d'ufficio dal giudice del procedimento sommario.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

49.
    Secondo costante giurisprudenza, il problema della ricevibilità del ricorso principale, in linea di principio, non deve essere esaminato nell'ambito di un procedimento sommario se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Può cionondimeno risultare necessario, quando è eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale, accertare se sussistano motivi che consentano di concludere prima facie per la ricevibilità di detto ricorso (v. ordinanze del Presidente della Corte 17 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21 e 12 ottobre 2000, causa C-300/00 PR, Federacíon de Confradías de Pescadores de Giupúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 34, e ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-339/00 R, Bactria, punto 73).

50.
    Nella fattispecie, i dubbi sollevati dalla Commissione sulla ricevibilità riguardano solo la domanda di annullamento dei regolamenti impugnati presentata nell'ambito del ricorso principale. Inoltre non vi è alcun motivo di dubitare della ricevibilità di tale ricorso, in quanto le richiedenti chiedono il risarcimento di un danno in applicazione degli artt. 235 CE e 288 CE. Sull'asserita mancanza di legittimazione ad agire delle richiedenti ai sensi dell'art. 230 CE, è manifesto che l'approccio seguito dalla Corte nella sentenza Francia/Comafrica e a. è particolarmente pertinente.

51.
    Nella sentenza Francia/Comafrica e a. la Corte ha accolto il ricorso presentato contro la sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 1996, causa T-70/94, Comafricae Dole Fresh Fruit Europa/Commissione (Racc. pag. II-1741; in prosieguo: la «sentenza impugnata») che aveva ammesso la ricevibilità di un ricorso analogo al ricorso principale nella presente causa. Le richiedenti fanno valere che le circostanze della presente causa sono diverse da quelle su cui la Corte si è pronunciata. Occorre pertanto esaminare la fondatezza prima facie di tale argomento.

52.
    Le richiedenti affermano di essere direttamente ed individualmente interessate dai regolamenti impugnati, poiché il regolamento n. 896/2001 non lascia alcun margine di valutazione alla Commissione o alle autorità nazionali degli Stati membri in materia di determinazione dei quantitativi di riferimento che servono come base, in considerazione del totale del contingente tariffario A/B disponibile, per il calcolo dei quantitativi di banane che ciascun operatore è autorizzato ad importare in forza di un titolo. Il coefficiente di adattamento è stato concepito solo per potere tener conto di un eventuale scarto negativo tra il contingente totale disponibile ed il quantitativo globale di riferimento basato sulla somma dei quantitativi individuali per il periodo di riferimento di ciascun operatore che ha chiesto il rilascio di un titolo, in quanto tale scarto può risultare dalla decisione di taluni operatori tradizionali di non presentare una domanda in tale qualità, in applicazione del regolamento n. 896/2001. Una volta stabilito tale coefficiente dalla Commissione nel regolamento n. 1121/2001, il quantitativo esatto attribuito a ciascun operatore tradizionale che ha presentato una domanda a titolo del contingente tariffario A/B era conosciuto. Si è sostenuto pertanto che, per questi operatori, tra cui rientrano le richiedenti, i regolamenti impugnati costituiscono un'insieme di decisioni individuali che possono costituire oggetto di un ricorso d'annullamento, tra l'altro, da parte delle stesse.

53.
    Per assicurarsi che i motivi dedotti dalle richiedenti consentono, quantomeno prima facie, di concludere che il loro ricorso d'annullamento non è manifestamente irricevibile, occorre esaminare se i regolamenti impugnati possano effettivamente costituire un insieme di decisioni individuali. A tal fine, occorre basarsi sull'interpretazione data dalla Corte alla nozione di interessato nella sentenza Francia/Comafrica e a. La Corte di giustizia ha dichiarato, in relazione al regime 1993, che, poiché, in base ai pertinenti regolamenti di attuazione della Commissione, «nel corso del procedimento, i dati trasmessi dagli operatori alle autorità competenti possono essere modificati in varie occasioni prima della fissazione del coefficiente di riduzione, senza che le modifiche apportate dalle autorità competenti o dalla Commissione vengano portate a conoscenza degli operatori interessati», nessun operatore era «in grado di stabilire (...) il quantitativo di riferimento al quale si applica il coefficiente di riduzione» (punti 30 e 31). Essa ha dichiarato poi che «è conseguentemente erronea l'affermazione del Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata», secondo cui il principale regolamento impugnato in tale causa «ricorda a ciascun operatore interessato che il quantitativo di banane che egli può importare nell'ambito del contingente tariffario per il 1994 può venire determinato applicando un coefficiente di riduzione alla sua quota di riferimento» e che tale regolamento aveva come effetto «di consentire a ciascunoperatore, applicando il coefficiente di riduzione alla quota di riferimento che gli è stata attribuita, di determinare la quota definitiva che gli verrà assegnata a titolo individuale» (punto 32).

54.
    Nell'ambito della presente domanda, le richiedenti hanno dimostrato in maniera plausibile che il regolamento n. 896/2001 introduceva un sistema perfettamente chiuso in cui i quantitativi di riferimento di ciascun operatore che soddisfaceva le condizioni per presentare una domanda come operatore tradizionale a titolo del contingente tariffario «A/B» sono stati determinati con riferimento alle importazioni dirette realizzate nel corso di un periodo di riferimento precedente e a priori immutabile. Il semplice fatto che i quantitativi precisi alla fine assegnati dalle autorità competenti degli Stati membri agli operatori che hanno presentato una domanda possano ancora variare da un trimestre all'altro in forza del sistema istituito da questo regolamento, in funzione del numero esatto e della categoria chiusa di operatori tradizionali abilitati che hanno effettivamente presentato una domanda per un determinato trimestre, non altera affatto, quantomeno a prima vista, il carattere chiuso del sistema così istituito. Nella sentenza 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-147/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Food Europe/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Comafrica e Dole/Commissione»), il Tribunale, applicando i principi sanciti dalla Corte nella sentenza Francia/Comafrica e a. ha dichiarato che i sistemi di rilascio dei titoli introdotti dai regimi del 1993 e del 1999 non possono essere considerati come un'insieme di decisioni individuali. Questa affermazione è fondata essenzialmente sul fatto che, in forza di questi regimi, «la Commissione è particolarmente coinvolta nella verifica di tali cifre, sola o in collaborazione con le autorità nazionali competenti, al fine di individuare ed eliminare i casi di doppi conteggi» (punto 103) nonché sulla tesi del Tribunale secondo cui l'obiettivo della determinazione del coefficiente di adattamento da parte della Commissione non era «di decidere sul seguito da dare alle domande individuali degli operatori presso le autorità nazionali competenti, ma di trarre le conseguenze (...) di una situazione obiettiva di fatto, relativa all'esistenza di un'eccedenza del quantitativo di riferimento comunitario globale rispetto al volume del contingente tariffario (nel regime del 1993) e dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali (nel regime del 1999)» (punto 106). A contrario, nella presente causa, non si può escludere che l'assenza totale di qualsiasi possibilità di verifica dei dati comunicati, unitamente al carattere interamente chiuso della categoria degli operatori autorizzati a presentare una domanda, costituisce un fattore sufficiente per distinguere il sistema di attribuzione introdotto dai regolamenti impugnati da quelli di cui trattasi nelle sentenze Francia/Comafrica e a., Dole o Comafrica e Dole/Commissione.

55.
    Per quanto riguarda il fatto di essere direttamente interessato, risulta, anche in considerazione di un'analisi sommaria dei regolamenti impugnati, che, così come nei regimi esaminati dal Tribunale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Comafrica e Dole/Commissione (v. punti 96-98), le autorità nazionali competentinon dispongono nella fattispecie di alcun potere discrezionale in materia di determinazione dei quantitativi di riferimento o dei diritti individuali di ciascun operatore che ha presentato una domanda. Risulta quindi che i regolamenti impugnati possono riguardare direttamente le richiedenti.

56.
    Di conseguenza, non si può escludere che le richiedenti siano interessate direttamente e individualmente dai regolamenti impugnati e, dato che il loro interesse ad ottenerne l'annullamento è manifesto, occorre concludere provvisoriamente che esse sono sufficientemente legittimate a presentare un ricorso a tal fine ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

57.
    Per quanto riguarda gli argomenti delle richiedenti relativi all'urgenza, essendo questi basati in gran parte sull'affermazione secondo cui la concessione del provvedimento provvisorio richiesto è a prima vista ampiamente giustificata, occorre innanzi tutto esaminare se i motivi di fatto e di diritto che esse hanno dedotto dinanzi al giudice dell'urgenza appaiano provvisoriamente ben fondati (fumus boni iuris).

Sul fumus boni iuris

Argomenti delle parti

58.
    A sostegno degli argomenti dedotti in sede di procedimento sommario per dimostrare il fumus boni iuris, le richiedenti si basano su diversi dei motivi svolti nel ricorso principale.

59.
    Innanzi tutto esse affermano di essere state sfavorite illecitamente dalla Commissione che si è deliberatamente basata, nei regolamenti impugnati, su un periodo di riferimento per il quale i dati, ossia quelli relativi alle importazioni primarie dirette, contenevano gravi errori, favorendo così gli operatori i quali, contrariamente alle ricorrenti, hanno presentato durante questo periodo domande di titoli artificialmente gonfiate. In secondo luogo, esse sostengono che la Commissione ha abusato del potere ad essa conferito dal regolamento n. 404/93 per gestire l'OCM banane. Dato che il regolamento n. 896/2001 riflette così perfettamente l'accordo USA-UE, esse fanno valere che l'adozione dei regolamenti impugnati è motivata principalmente dall'intento di porre fine alla controversia sulle banane con gli Stati Uniti d'America, e non dall'intento di una buona gestione dell'OCM banane mediante l'introduzione di un sistema giusto ed equo di attribuzione dei titoli. Infine, esse sostengono che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità basandosi su dati che esse sapevano essere viziati da errori, senza riservarsi la possibilità di correggerli. Inoltre, l'inadeguatezza del sistema introdotto dai regolamenti impugnati è manifesta, poiché erano possibili altri metodi, più equi, per gestire l'OCM banane, quale il principio del «primo arrivato, primo servito».

60.
    Le richiedenti quindi, per affermare che esse soddisfano la condizione del fumus boni iuris, sostengono che la gravità dell'illegittimità dei regolamenti impugnati è tale che l'unica soluzione è quella di ordinare la sospensione dell'esecuzione richiesta. Le ricorrenti sostengono che, per il 1994, il margine di errore dei dati relativi alle importazioni primarie dirette si avvicina al 57%. Pur ammettendo che il tasso di domande eccedentarie è crollato nel corso del periodo fino a collocarsi al 23% in media per i tre anni di cui trattasi, un tale margine di errore è del tutto inammissibile. Poiché la Commissione era a conoscenza del fatto che il margine di errore per il 1994 era particolarmente elevato e poiché i dati per il 1997 erano molto più esatti di quelli per il 1994, i principi di buona amministrazione avrebbero dovuto quantomeno indurla a prendere in considerazione come periodo di riferimento gli anni dal 1995 al 1997.

61.
    Nelle loro risposte ai quesiti scritti, le richiedenti concludono che la sentenza Comafrica e Dole/Commissione contribuisce a mettere in evidenza l'illegittimità dei regolamenti impugnati. Statuendo su diversi regolamenti precedenti della Commissione, adottati per l'applicazione del regolamento n. 404/93, il Tribunale ha ritenuto che essa aveva agito con la diligenza richiesta per eliminare le domande in eccesso relative agli anni di riferimento di cui trattasi (dal 1995 al 1999) e che, a tal riguardo, i risultati ottenuti sono stati in costante miglioramento. Tuttavia, con il regolamento n. 896/2001, la Commissione si è preclusa la possibilità di continuare tali sforzi, contrariamente ai regolamenti esaminati nella sentenza Comafrica e Dole/Commissione.

62.
    La Commissione contesta il fatto che le richiedenti soddisfino la condizione del fumus boni iuris e, a maggior ragione, che esse la soddisfino ampiamente. All'udienza, essa ha in particolare sostenuto con forza il carattere appropriato della scelta politica, espressa dal regolamento n. 896/2001, di attribuire titoli di importazione sulla base dei dati relativi alle importazioni dirette di banane durante gli anni 1994-1996. Essa ha concluso che la definizione della controversia commerciale persistente con gli Stati Uniti d'America era solo uno dei parametri di cui ha tenuto conto nella decisione di adottare il sistema impugnato dei titoli d'importazione. Adottando i regolamenti impugnati, la Commissione ha cercato di pervenire ad un equilibrio, in particolare tra gli operatori tradizionali e non tradizionali, e di eliminare le carenze dei sistemi di rilascio di titoli d'importazione introdotti precedentemente in applicazione del regolamento n. 404/93, in base a quanto accertato da diversi gruppi istituiti per la risoluzione delle controversie OMC.

63.
    Benché essa ammetta casi di domande in eccedenza per quanto riguarda i dati relativi alle importazioni dirette che servono come base per il periodo di riferimento preso in considerazione, ed in particolare quelli del 1994, la Commissione ha sostenuto all'udienza che il 1997 fu escluso a favore del 1994 a causa dell'assenza di dati sulle importazioni primarie per il primo. Nelle sue osservazioni complementari, la Commissione afferma che gli anni 1994-1996costituivano quindi l'ultimo triennio per il quale dati verificati fossero disponibili e, tra i periodi che potevano essere presi in considerazione, quello i cui dati erano più affidabili per quanto riguarda i coefficienti di adattamento. Essa rimane «convinta» del fatto che il tasso di domande in eccedenza di cui può trattarsi è dell'11,24% e non dell'ordine del 23% in media come sostenuto dalle richiedenti. La scelta degli anni 1994-1996 come periodo di riferimento, unitamente alla selezione dei dati delle importazioni primarie per lo stesso periodo, costituisce pertanto un criterio obiettivamente giustificato per l'assegnazione dei titoli (v. sentenza 20 marzo 2001, causa T-18/99, Cordis/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 77).

Valutazione del giudice del procedimento sommario

64.
    Non spetta al giudice del procedimento sommario cui è sottoposta una domanda di provvedimenti urgenti, allorché deve valutare se sia soddisfatta la condizione relativa al fumus boni iuris, pronunciarsi sul merito della causa. Tuttavia egli deve essere convinto del fatto che, in considerazione delle circostanze del caso di specie, gli argomenti dedotti dalla parte che sollecita i provvedimenti provvisori non possono essere esclusi in tale fase della procedura senza un esame più approfondito e che tali motivi giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti urgenti richiesti (ordinanze del Presidente della Corte 13 giugno 1989, causa 56/89 R, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. 1963, punto 31, e 19 luglio 1995, causa C-149/95 PR, Commissione/Atlantic Container Line, Racc. pag. I-2165, punti 26 e 27).

65.
    Nella fattispecie, due parti del motivo dedotto dalle richiedenti sembrano, quantomeno da un primo esame, sollevare seri dubbi circa la validità dei regolamenti impugnati e possono quindi giustificare la concessione del provvedimento provvisorio richiesto.

66.
    La prima parte riguarda la discriminazione. Le richiedenti affermano che basando i regolamenti impugnati su dati relativi a domande di attribuzione di titoli per un periodo di riferimento nel corso del quale il tasso delle domande in eccedenza era lungi dall'essere trascurabile, anche se non presentavano necessariamente un carattere fraudolento, la Commissione, anche utilizzando i propri dati, ha tollerato un margine di errore superiore all'11%. Questo ha comportato la creazione di un sistema di attribuzione dei titoli che avvantaggia, fino alla fine del 2005, gli operatori che hanno presentato domande artificialmente gonfiate nel corso di questo periodo di riferimento a danno di coloro che, come le ricorrenti, hanno presentato domande esatte.

67.
    Benché un'analisi approfondita di questa parte del motivo superi manifestamente l'ambito del presente procedimento sommario, le richiedenti hanno fatto argomenti non privi di fondamento che meritano di essere esaminati dettagliatamente nel merito. Anche tenendo conto degli argomenti che la Commissione ha dedotto all'udienza e secondo i quali essa era nella quasi impossibilità di eliminare tutti gli errori relativi ai dati sui quali essa si è basata, in particolare quelli del 1994, sembradifficile ammettere, quantomeno in tale fase del procedimento, che un margine di errore del 10-11% possa essere ritenuto tollerabile nell'ambito dell'introduzione del sistema adottato di attribuzione di titoli di importazione, in particolare quando è manifesto, come ha ammesso la Commissione all'udienza, che altre soluzioni, quali il sistema del «primo arrivato, primo servito» erano possibili. Questo è a fortiori il caso allorché la Commissione non si è concessa alcuna possibilità di verificare se l'attribuzione di titoli di importazione ad ogni operatore, sulla base di tali dati parzialmente erronei, sarebbe, in effetti, giustificata.

68.
    Questa tesi non può essere contraddetta dalla conclusione cui è pervenuto il Tribunale nella sentenza Comafrica e Dole/Commissione, relativamente alla domanda di risarcimento danni che riguardava la causa T-225/99, secondo cui la tolleranza da parte della Commissione di un'asserita disparità del 3-4% il primo anno di applicazione del regime del 1999 non costituiva necessariamente la «prova di una mancanza di diligenza o di prudenza» da parte sua, laddove «un certo margine di discordanza era inevitabile» (punto 148). Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non si può concludere provvisoriamente, nell'ambito del presente procedimento sommario, che un margine d'errore dell'ordine dell'11% sia inevitabile e che pertanto sarebbe stato effettivamente inutile prevedere nei regolamenti impugnati mezzi che consentissero alla Commissione di controllare i dati trasmessi usati come base per le domande di quantitativi di riferimento presentate da ciascun operatore. Una tale conclusione rientra nella competenza del giudice del merito dopo un'analisi completa dei vari dati di cui trattasi, degli altri elementi di prova pertinenti, nonché degli argomenti delle parti.

69.
    A sostegno della loro domanda, le richiedenti fanno valere anche uno sviamento di potere da parte della Commissione, in particolare in base all'art. 20 del regolamento n. 404/93, laddove il suo primo intento per adottare i regolamenti impugnati era di porre termine ad una controversia commerciale con gli Stati Uniti d'America, come risulta dal quinto 'considerando‘ del regolamento n. 896/2001, piuttosto che perseguire l'obiettivo generale di attuare correttamente l'OCM banane. Nonostante le osservazioni orali della Commissione secondo cui la risoluzione di tale controversia commerciale era solo uno dei «parametri» presi in considerazione nell'ambito dell'adozione del regolamento n. 896/2001, le richiedenti hanno dedotto elementi plausibili a favore della tesi secondo cui questo parametro è stato effettivamente considerato decisivo, a scapito della buona gestione dell'OCM banane.

70.
    Su tale punto, l'argomento delle ricorrenti riguarda la concomitanza tra, da un lato, la conclusione dell'accordo UE-USA sulle banane e la proposta seguita dall'adozione del regolamento n. 896/2001 e, dall'altro, l'abbandono improvviso da parte della Commissione del regime fino ad allora preferito, approvato dal Consiglio nella sua risoluzione del 9 ottobre 2000 (v. sopra, punto 20) e richiamato al secondo 'considerando‘ del regolamento n. 216/2001 (v. sopra, punto 3), ossia un regime basato sul principio del «primo arrivato, primo servito». Le richiedentisi basano anche sulla notevole similarità tra gli obiettivi dell'accordo UE-USA sulle banane e quelli del regime introdotto dai regolamenti impugnati. Pertanto, non si può escludere che le richiedenti abbiano sollevato serie contestazioni circa la regolarità del regime di attribuzione dei titoli introdotto dai regolamenti impugnati.

71.
    Tuttavia, nonostante la convinzione con cui le richiedenti fanno valere nella loro domanda il motivo relativo ad uno sviamento di potere commesso dalla Commissione, non è possibile, dato in particolare l'ampio disaccordo tra le parti circa l'esatto livello delle domande in eccedenza presentate nel corso del periodo di riferimento, in particolare nel corso del 1994, nonché il margine di valutazione di cui innegabilmente dispone la Commissione in forza dell'art. 20 del regolamento n. 404/93 relativamente alla determinazione di quello che è l'interesse dell'OMC banane, che si possa concludere che le richiedenti soddisfino la condizione del fumus boni iuris cosicché sarebbe opportuno ordinare provvedimenti provvisori senza che sia necessario dimostrare l'urgenza.

72.
    Di conseguenza occorre valutare l'urgenza fatta valere dalle richiedenti e, eventualmente, se il bilanciamento degli interessi presenti vada a favore della concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta (v. sopra, punto 42) per il solo motivo che, conformemente alle disposizioni dell'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura, esse hanno soddisfatto la condizione relativa al fumus boni iuris.

L'urgenza ed il bilanciamento degli interessi

Argomenti delle parti

73.
    Le richiedenti concludono che, benché l'attuazione dei regolamenti impugnati non possa comportare la loro liquidazione, ossia quella del gruppo Dole nel suo insieme, tuttavia esse subiranno un danno grave ed irreparabile per i prossimi cinque anni e mezzo come conseguenza di tali regolamenti. Il loro fatturato «banane» rappresenta in media il 21% di quello del gruppo Dole in tale settore, il quale rappresenta esso stesso il 10% del fatturato totale del gruppo. Essi affermano che perderanno circa [...% (2)] dei titoli di importazione di cui beneficiavano in base al precedente sistema, mentre il gruppo Dole considerato nel suo insieme perderà circa [...%], che rappresenta circa [...] milioni di casse di banane. Mentre, nel corso del primo semestre del 2001, in base al sistema introdotto dal regolamento n. 2368/98, il gruppo Dole ha avuto una quota di mercato di [...%] per le importazioni di banane-paesi terzi, questa quota si ridurrà a [...%] in base al sistema introdotto dai regolamenti impugnati. Questo rappresenta una diminuzione di circa il 36% che, secondo le richiedenti, «è più che significativa in un settore di attività in cui i margini sono inferiori al 6%». Ne risulterà non solo una diminuzione non trascurabile dell'attività bananiera del gruppo Dole in Europa, ma, cosa che è più importante, il fatto che un certonumero di grandi catene di supermercati, importanti clienti delle richiedenti, si rivolgeranno ad altri fornitori, in quanto la continuità degli approvvigionamenti, che le richiedenti non saranno più in grado di assicurare, è un criterio imperativo per questa clientela. Una volta perduta, questa clientela sarà estremamente difficile da riconquistare.

74.
    Anche se il loro ricorso per risarcimento ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE dovesse avere successivamente esito positivo, il risarcimento danni che ad esse potrebbe essere concesso sarebbe inadeguato poiché, fino allora, esse avranno irrimediabilmente perduto considerevoli quote di mercato. Esse concludono per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, in quanto il risarcimento danni non costituisce nella fattispecie, un indennizzo adeguato (ordinanze del Presidente della Corte 14 ottobre 1977, cause riunite 119/77 R e 121/77 R, NTN Toyo/Consiglio, Racc. pag. 1721).

75.
    Esse sostengono inoltre di non essere in grado di attenuare considerevolmente le perdite che saranno loro causate dall'attuazione dei regolamenti impugnati. Esse hanno potuto attenuare il danno derivante dall'introduzione con il sistema del 1993 di diverse categorie di titoli ricercando possibilità o di prendere il controllo di operatori che detengono titoli di categoria B o di instaurare rapporti contrattuali con questi. Questi ultimi continuavano a detenere «titoli di categoria B derivati» in base al regime del 1999, poiché, secondo le richiedenti, quest'ultimo ha eliminato solo in diritto, e non in fatto, questi titoli di categoria B, con la conseguenza che esse hanno potuto continuare lo sviluppo dei rapporti con tali operatori in base a tale regime. Esse affermano tuttavia che queste possibilità sono considerevolmente ridotte, se non soppresse, dai regolamenti impugnati. Solo gli operatori che operavano effettivamente come importatori primari durante il periodo di riferimento soddisfano attualmente le condizioni introdotte dal nuovo regime per presentare domande a titolo di operatori tradizionali. Ne deriva che un gran numero di operatori con i quali le richiedenti avevano stretto rapporti in base al regime precedente, consentendo loro anche di accrescere la loro quota nel mercato delle banane importate provenienti da paesi terzi, non detengono più titoli, ed il valore degli investimenti consentiti nell'instaurazione di questi rapporti si è considerevolmente ridotto.

76.
    Inoltre, le richiedenti hanno affermato all'udienza, senza essere contraddette su tale punto dalla Commissione, che i regolamenti impugnati hanno per effetto di ridurre il numero totale di operatori tradizionali autorizzati da più di 800 a solo 200 circa. Poiché il regolamento n. 896/2001 ha come fine di attribuire titoli di importazione ai produttori di banane stessi o ai loro clienti primari (cioè agli spedizionieri), la maggior parte degli operatori autorizzati sono oggi o produttori o spedizionieri che hanno rapporti contrattuali diretti con i produttori, ed è pertanto poco probabile che essi cedano o trasferiscano titoli alle richiedenti in applicazione dell'art. 20 di tale regolamento. Di conseguenza, questi operatori non avranno la necessità di ricorrere alle capacità di trasporto eccedentarie di cui può disporre il gruppo Doleper trasportare le loro banane verso la Comunità europea e la maggior parte di essi saranno poco inclini ad acquistare le banane che le richiedenti non possono più importare nella Comunità europea.

77.
    In risposta ad un quesito che è stato loro posto all'udienza circa la gravità del danno derivante assertivamente dai regolamenti impugnati, le richiedenti affermano nelle loro osservazioni complementari che, se il diritto di chiedere la concessione di provvedimenti provvisori è limitato ai casi in cui un richiedente cerca di salvaguardare i propri interessi, tale condizione è soddisfatta nella fattispecie. Questo avviene perché il riferimento al danno che può essere subito dalle altre imprese del gruppo Dole non deve essere interpretato in abstracto come un danno subito da un terzo (ordinanza del Presidente della Corte 15 giugno 1997, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2859). Innanzitutto, la produzione di banane del gruppo Dole costituisce oggetto di un'integrazione verticale molto spinta, che copre la produzione, la spedizione, l'importazione e la commercializzazione. In secondo luogo, le richiedenti non sono solo operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 896/2001, ma anche consegnatari che operano per conto del gruppo Dole per la Comunità europea e, di conseguenza, sono responsabili della commercializzazione della totalità delle importazioni di banane che quest'ultima ivi realizza. Le richiedenti subiranno quindi a causa dell'attuazione dei regolamenti impugnati un danno grave e irreparabile, il quale avrà effetti diretti, immediati e gravi per il gruppo Dole. Alla luce di queste considerazioni, esse concludono che sarebbe eccessivamente formalistico richiedere che ciascuna delle altre società interessate del gruppo Dole presenti un ricorso separato (sentenza della Corte, 17 marzo 1983, causa C-294/81, Control data/Commissione, Racc. pag. 911, punto 10).

78.
    Nelle loro risposte ai quesiti scritti, le richiedenti affermano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione all'udienza, nessun mercato «spot» quale quello esistente in base ai regimi del 1993 e del 1999 sussisterà durante la vigenza del regime introdotto dai regolamenti impugnati. Rimarrà solo la possibilità di commercializzare banane su base ad hoc. Le richiedenti riconoscono che, in tale situazione, esse ritengono di poter essere in grado di commercializzare nel 2001 circa [...] milioni di casse della produzione eccedentaria di banane del gruppo Dole causata quest'anno dall'entrata in vigore dei regolamenti impugnati, il che ridurrà le loro perdite totali.

79.
    Inoltre, da un punto di vista economico, sarebbe impossibile cercare di attenuare ulteriormente gli effetti della perdita dei titoli relativi ai contingenti autorizzati in applicazione dei regolamenti impugnati mediante l'importazione di banane fuori contingenti tariffari in forza dell'art. 22 del regolamento n. 896/2001. Il dazio sulle banane importate fuori contingente ammonta attualmente a euro 680 per tonnellata, il che significa in dollari degli Stati Uniti, la valuta del mercato internazionale delle banane, circa USD 10,80 per cassa, il che, poiché il costo medio di una cassa è di circa USD 9,50, significa un costo totale di USD 20,30. Secondo le richiedenti, il mercato più interessante nell'ambito della Comunitàeuropea è il mercato tedesco, dove il prezzo di mercato di una cassa, in tale fase della distribuzione, ammonta, come media annuale, a DEM 26 (circa USD 11,50). E' irrealistico voler vendere una cassa sdoganata ad un prezzo medio di USD 20,30 su un mercato in cui il prezzo medio ammonta a USD 11,30. La compensazione delle perdite totali dei titoli relativi ai contingenti autorizzati subite su queste basi dal gruppo Dole costerebbe annualmente al gruppo la somma di [...] milioni di USD, il che, tenuto conto del fatto che i suoi utili nell'anno 2000 sono ammontati a USD 68 milioni, rappresenterebbe uno sforzo che non potrebbe essere ad esso imposto in attesa della sentenza nel merito.

80.
    Infine le richiedenti affermano che il bilanciamento degli interessi milita a favore della concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta. Benché esso non sia senza conseguenze per la gestione dell'OCM banane e comporti l'adozione di un nuovo sistema di attribuzione di titoli d'importazione, la Commissione disporrebbe di un termine sufficiente prima della data del 7 settembre 2001, per introdurre il nuovo regime richiesto, come testimonia la celerità di cui ha dato prova nel proporre ed adottare i regolamenti impugnati. Nonostante il margine di valutazione di cui la Commissione disponeva per adottare i regolamenti impugnati, il fatto che essa ha considerato dati manifestamente erronei come criterio di riferimento e che non si sia concessa alcuna possibilità di rettificarli dimostra nella fattispecie che il bilanciamento degli interessi milita a favore della concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta.

81.
    La Commissione contesta il carattere assertivamente grave ed irreparabile del danno che le richiedenti possono subire come conseguenza dell'attuazione dei regolamenti impugnati. La domanda non implica nulla circa il danno che può essere grave tenuto conto delle dimensioni del gruppo di società di cui le richiedenti fanno parte. Secondo la relazione annuale per l'esercizio 2000 della Dole Food Company, il suo fatturato mondiale è ammontato per tale anno a USD 4 763 000 000 per un utile netto di USD 68 000 000. Inoltre, il suo fatturato globale nel settore della banana è ammontato a USD 1,4 miliardi questo stesso anno.

82.
    Secondo la Commissione, la possibile perdita della clientela dei supermercati potrà essere compensata oggi così come alla fine del 1997 quando la domanda di provvedimenti urgenti presentata dalle stesse parti è stata respinta con l'ordinanza Comafrica e Dole. Inoltre, le richiedenti non hanno dimostrato in quale misura un adattamento dei quantitativi di riferimento, nel caso in cui esse ottenessero successo nel merito, non potrebbe costituire una base soddisfacente di risarcimento del danno nel frattempo subito.

83.
    Nelle sue osservazioni complementari, la Commissione afferma che, nonostante le numerose occasioni che sono state loro offerte, le richiedenti non hanno fornito la prova concreta del fatto che il danno che esse potrebbero subire è di una gravità tale da mettere in pericolo la loro sopravvivenza. A tal riguardo esse non possonobasarsi sui collegamenti funzionali che affermano di avere con gli altri membri del gruppo Dole, in quanto, nell'ambito dell'OCM banane, il «gruppo Dole» non esiste, poiché le varie società Dole sono registrate di proprio diritto e sono pertanto tenute, in conformità agli artt. 3, n. 1, e 10, n. 1, del regolamento n. 896/2001 ad agire per conto proprio.

84.
    Inoltre, le richiedenti sono in grado di attenuare le loro perdite, in particolare presentando domande al tempo stesso in base al contingente tariffario A/B e in base al contingente tariffario C, ottenendo titoli in applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 896/2001 e fornendo e trasportando banane per conto di altri operatori detentori di titoli, ma che non dispongono di capacità sufficienti. Nelle sue risposte ai quesiti scritti, la Commissione fa rilevare che l'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 896/2001, non vieta agli operatori di farsi registrare contemporaneamente per il contingente tariffario A/B e per il contingente tariffario C, con riserva che essi soddisfino le condizioni poste rispettivamente da questi due paragrafi, ossia che nel corso del periodo 1994-1996 essi abbiano importato banane-paesi terzi e non tradizionali (della zona del dollaro) e banane tradizionali ACP. Su tale punto, la Commissione constata che sia Comafrica sia la Compagnie Fruitière - società che, secondo le richiedenti appartiene al gruppo Dole - sono registrate come operatori tradizionali A/B e C. Essa ribadisce le sue conclusioni, espresse oralmente all'udienza, secondo cui un mercato spot comunitario delle banane di rilevanza limitata continuerà ad esistere ed in particolare per le banane provenienti dall'Equador, paese in cui sussiste un gran numero di piccoli produttori.

85.
    Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi, la Commissione afferma che le conseguenze particolarmente negative per la gestione dell'OCM banane che deriverebbero dalla concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta dalle richiedenti giustifichino il mantenimento in vigore dei regolamenti impugnati finché non vi sia la decisione nel merito. L'intento di evitare di ledere le competenze essenziali della Commissione in materia di gestione del regime di importazione o dell'OCM banane è stato inoltre affermato al punto 37 dell'ordinanza Comafrica e Dole. Le conseguenze per altri «operatori tradizionali» autorizzati, che, a differenza delle richiedenti, non hanno contestato i regolamenti impugnati, nonché l'interesse più generale della Comunità alla salvaguardia della risoluzione della controversia commerciale con gli Stati Uniti d'America giustificano anch'essi il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

86.
    Le richiedenti fanno valere cinque principali tipi di danno: a) la diminuzione dell'utile a causa dell'asserita perdita di circa [...%] dei titoli di importazione di cui beneficiavano sotto il regime del 1999; b) la diminuzione più generale degli utili del gruppo Dole nel suo insieme a causa della perdita globale di titoli d'importazione che esso ha subito e per la quale esse affermano dover sopportare la responsabilità finanziaria in qualità di consegnatari; c) altre perdite a causa dei due danni sub a)e b) di cui sopra quali il rincaro del costo unitario di trasporto derivante dalla minore quantità di banane da trasportare sulle loro navi e da scaricare nei loro impianti portuali a Livorno (Italia) nonché perdite derivanti dall'impossibilità di disporre di eccedenze di produzione di banane; d) il deprezzamento dei loro investimenti in operatori titolari di precedenti titoli o «derivati» di titoli di categoria B nella vigenza rispettivamente dei regimi del 1993 e del 1999; e la perdita della clientela costituita dalle grandi catene di supermercati della Comunità europea a causa non solo della perdita diretta di titoli di importazione, ma anche della persistenza più o meno totale di queste perdite fino all'introduzione di un regime definitivo a decorrere dal 1° gennaio 2006.

87.
    L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile (ordinanza del Presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C-329/99 PR, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I-8343, punto 94 e 11 aprile 2001, causa C-471/00 PR, Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I-2865, punto 107; in prosieguo: l'«ordinanza Cambridge»). Spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza (ordinanza del Presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14, e ordinanza del Presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 110). E' sufficiente che il danno, specialmente se la sua realizzazione dipende dal sopravvenire di un insieme di fattori, sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (v. ordinanza del Presidente della Corte 4 dicembre 1999, causa C-335/99 PR, HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67; ordinanza Cambridge, punto 108, e ordinanza 1° agosto 2001, causa T-102/01 R, Euroalliages e a./Commissione, non ancora pubblicata nella raccolta, punto 61; in prosieguo: l'«ordinanza Euroalliages»)

88.
    Nella fattispecie, la Commissione contesta la gravità del danno che le richiedenti potrebbero subire a causa dell'attuazione dei regolamenti impugnati. Tuttavia, tenuto conto in particolare della perdita di [...%] di titoli di importazione che esse affermano di dover subire nella loro qualità di operatori tradizionali, della perdita della clientela di supermercati, che, in base alle loro osservazioni complementari, si è già verificata in Germania e si profila nel Regno Unito, nonché della loro affermazione, non contraddetta dalla Commissione, secondo cui una tale perdita, trattandosi di un settore di attività in cui i margini di utile sono inferiori al 6%, è più che significativa, la prospettiva che le richiedenti subiranno un danno grave può essere dimostrata (ordinanza Euroalliages, punto 62).

89.
    Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un danno d'ordine puramente economico non può, in linea di principio, essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (ordinanze Comafrica e Dole, punto 32, Cambridge, punto 113, eBactria, punto 94). Questa giurisprudenza si basa sulla premessa secondo cui un danno di natura finanziaria, che non viene eliminato in sede di esecuzione della sentenza che conclude la causa principale costituisce una perdita economica che può essere riparata nell'ambito delle vie di ricorso previste dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE (ordinanze Comafrica e Dole, punto 38, ed Euroalliages, punto 66).

90.
    Nella fattispecie, anche ammettendo che le richiedenti, tenuto conto dell'integrazione particolarmente spinte dell'industria della banana e del loro ruolo centrale per le importazioni di banane del gruppo Dole nella Comunità europea, possano far valere tre asserite perdite subite da questo gruppo nel suo insieme a causa dell'attuazione dei regolamenti impugnati, è manifesto che l'integralità del danno di cui trattasi è di ordine puramente finanziario. Pertanto occorre esaminare se esso non possa essere riparato in tutto o in parte qualora le richiedenti abbiano successo nella causa principale.

91.
    Le perdite asserite di utili causate dalla diminuzione del numero di titoli di importazione fatta valere dalle richiedenti, nonché i sovraccosti diretti che ne derivano, quali spese di trasporto e di scarico supplementari, sono quantificabili quindi in via di principio riparabili. Lo stesso vale per l'asserita riduzione del valore degli investimenti che esse hanno effettuato in società titolari di titoli di categoria B o di derivati di questi ultimi. E' manifesto che i mezzi di ricorso previsti dal Trattato sono tali da consentire alle richiedenti di ottenere una riparazione per tutte queste perdite. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del gruppo Dole, tali perdite non possono essere considerate, per ammissione stessa delle richiedenti, nel senso che sono di una gravità tale che possa essere messa in pericolo la loro sopravvivenza o quella di tale gruppo.

92.
    Le richiedenti affermano tuttavia che la riduzione del numero di loro titoli d'importazione ha già avuto per effetto di far perdere loro una clientela essenziale di catene di supermercati, perdita che potrà solo amplificarsi allorché sarà manifesto per questa clientela che esse non sono più in grado, in seguito alla riduzione del numero dei loro titoli d'importazione derivante dai regolamenti impugnati, di assicurare un approvvigionamento regolare e sufficiente. Pur ammettendo che esse potrebbero subito beneficiare di un certo numero di titoli supplementari mediante trasmissione in applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 896/2001 e successivamente acquistare un certo quantitativo di banane o presso piccoli produttori dell'Equador titolari di certificati, o sul mercato spot ad hoc, che esisterebbe attualmente, delle importazioni di banane nella Comunità europea, le richiedenti affermano che tali misure attenuanti non consentiranno affatto di mantenere le loro importazioni al livello che avevano raggiunto con il regime del 1999.

93.
    La Commissione sostiene che un tale danno non è più irreparabile oggi di quanto non lo fosse il danno analogo fatto valere nell'ambito dell'ordinanza Comafrica e Dole. Inoltre essa contesta l'affermazione secondo cui i mezzi di cui dispongonooggi le richiedenti per ottenere, per quanto necessario, quantitativi supplementari di banane per i loro principali clienti stabiliti nella Comunità siano sufficienti.

94.
    Secondo una costante giurisprudenza, se l'esecuzione di un atto di cui è chiesto l'annullamento nel ricorso principale può provocare un'evoluzione irreversibile sul mercato in cui la ricorrente è già presente, il danno che essa potrebbe subire, benché di ordine finanziario, può tuttavia essere eccezionalmente considerato irreparabile nell'ambito di un procedimento sommario (v. ordinanze del Presidente della Corte RTE e a., punto 18, e ordinanze del Presidente del Tribunale di primo grado, cause T-24/92 R e T-28/92 R, Langnese-Iglo e Schöller Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. II-1839, punto 29; Comafrica e Dole, punto 39; 10 dicembre 97, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2357, punto 42, confermata in seguito a impugnazione con ordinanza del Presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 PR, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, e ordinanza del Presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II-67, punto 48).

95.
    Nell'ordinanza Comafrica e Dole, il Presidente del Tribunale ha ritenuto che il carattere assertivamente irreparabile del danno che rischierebbe di compromettere i rapporti intrattenuti dalle richiedenti con le catene di supermercati e che deriverebbe dall'attuazione del regolamento il cui annullamento era chiesto nel ricorso principale fosse un argomento che «non può essere considerato come una giustificazione della natura irreversibile del danno lamentato» (punto 39). Egli ha continuato nei termini seguenti:

«Infatti, anche qualora sussistesse il rischio di un'incrinatura del rapporto di fiducia tra le richiedenti e le catene di supermercati che acquistano la maggior parte delle banane importate nella Comunità dalle richiedenti stesse, emerge dalla domanda di provvedimenti provvisori (...) che questo rischio avrebbe dovuto avverarsi sin dal periodo 1993-1995, in cui la Commissione ha fissato un coefficiente di riduzione in base a dati già ritenuti errati dalle richiedenti. Ora, se dal 1993 ad oggi il rapporto di fiducia con le catene di supermercati della Comunità non è stato compromesso, si può presumibilmente ritenere che esso continuerà ad esistere per un lasso di tempo equivalente, nel quale la causa principale sarà verosimilmente decisa. In ogni caso, le richiedenti ammettono di poter compensare la riduzione del numero di certificati della categoria A con l'acquisto di certificati della categoria B messi in vendita dagli operatori comunitari che non li utilizzano. Infatti, non sono stati forniti elementi che dimostrino che acquisti del genere non possano più essere effettuati nel futuro».

96.
    In considerazione degli argomenti particolarmente contraddittori delle parti, in particolare, quelli relativi alla possibilità che avrebbero le richiedenti che ad esse siano attribuiti titoli supplementari in applicazione dell'art. 20 del regolamento n. 896/2001 o presentando domande a titolo del contingente tariffario C, glielementi del fascicolo non consentono, nell'ambito del presente procedimento sommario, di accertare in quale misura la determinazione effettiva da parte dei regolamenti impugnati dei diritti a titoli delle richiedenti, per un periodo fino alla fine del 2005, farebbe subire loro un danno irreparabile a causa della perdita irrimediabile di una clientela importante (ordinanza del Presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 161). Lungi dal dimostrare che vi sia una reale urgenza, le richiedenti non hanno giustificato con il grado di probabilità necessario, né nella loro domanda iniziale né nelle loro osservazioni orali né nelle loro osservazioni complementari né nelle loro risposte ai quesiti scritti, che la loro situazione sul mercato comunitario delle banane sarà irrimediabilmente compromessa fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale a causa della perdita della clientela delle catene di supermercati. In particolare esse non hanno precisato la quota esatta del mercato comunitario al dettaglio delle banane-paesi terzi che esse potrebbero perdere a causa della temuta fuga di questa clientela verso la concorrenza. Poiché spetta alla ricorrente dimostrare con un sufficiente grado di probabilità il sopravvenire del danno irreparabile asserito, la domanda nel presente procedimento deve quindi essere respinta.

97.
    In ogni caso, anche se si dovesse supporre, tenuto conto delle differenze fatte valere tra le circostanze che circondano la presente domanda e quelle della domanda sulla quale il Presidente del Tribunale ha statuito nella sua ordinanza Comafrica e Dole, in particolare degli ostacoli assertivamente più rilevanti incontrati dalle richiedenti nella presente fattispecie per compensare la loro perdita di certificati mediante acquisti presso altri operatori, che un danno irreparabile possa essere effettivamente causato ai loro rapporti con la clientela delle catene di supermercati, questo non sarebbe ancora sufficiente per giustificare il provvedimento provvisorio richiesto.

98.
    Dalla giurisprudenza menzionata sopra al punto 45 risulta che non devono essere adottati in un procedimento sommario provvedimenti che non hanno un carattere provvisorio, ma che producono effetti analoghi a quelli che mira ad ottenere il ricorso principale. Nella fattispecie, ed in risposta ad un quesito posto all'udienza, le richiedenti non hanno contestato il fatto che i provvedimenti provvisori del tipo di quello chiesto nel presente procedimento sommario, ossia la sospensione dell'esecuzione erga omnes dei regolamenti impugnati a decorrere dal terzo trimestre del presente anno e in attesa della sentenza nella causa principale, se venissero concessi, avrebbero effetti definitivi in quanto la Commissione sarebbe obbligata ad adottare un nuovo regime di attribuzione di titoli, i cui effetti non potrebbero essere annullati se il ricorso d'annullamento presentato dalle richiedenti venisse poi respinto. Esse hanno tuttavia sostenuto che la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti era nella fattispecie eccezionalmente giustificata a causa dell'illegittimità manifesta dei regolamenti impugnati.

99.
    Tuttavia, le richiedenti non hanno dimostrato l'esistenza di un fumus boni iuris particolarmente solido (v. sopra, punti 71 e 72). Inoltre non avendo fornito la provadi un'urgenza incontestabile, esse non hanno dimostrato con un grado sufficiente di certezza che la loro situazione sul mercato comunitario delle banane sarà irrimediabilmente compromessa fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale. Pertanto nessuna circostanza eccezionale può giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta nell'ambito del presente procedimento sommario (ordinanza del Presidente della Corte 29 gennaio 1997, C-393/96 PR, Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 41).

100.
    Infine, anche se si dovesse nella fattispecie tener conto del bilanciamento degli interessi sarebbe manifesto che l'interesse delle richiedenti (così come quello degli altri membri del gruppo Dole interessati) a che venga concessa la sospensione dell'esecuzione dei regolamenti impugnati e a che questi ultimi siano sostituiti da un altro regime di attribuzione di titoli non può prevalere sugli altri interessi pertinenti della Commissione e dei terzi.

101.
    Innanzi tutto, la Commissione ha un interesse manifesto ad esercitare il suo potere discrezionale nell'adottare i provvedimenti di applicazione che ritiene più idonei, in attesa dell'adozione del regime definitivo che disciplina le importazioni di banane previsto nel regolamento n. 216/2001, per l'attribuzione dei certificati d'importazione di banane in provenienza da paesi terzi (v. sentenza Cordis/Commissione, sopra menzionata, punto 77). La Commissione ha pertanto operato legittimamente quando, nell'adottare i regolamenti impugnati, ha in particolare tenuto conto dell'interesse generale della Comunità, più in particolare di quello delle imprese comunitarie che effettuano esportazioni verso gli Stati Uniti d'America, a risolvere la controversia commerciale con questo paese, sorta dall'attuazione dei regimi del 1996 e del 1999 e che ha portato quest'ultima ad introdurre sanzioni doganali su diverse esportazioni della Comunità. In secondo luogo, occorre tener conto degli interessi degli altri operatori del settore della banana che sarebbero direttamente, e spesso negativamente, interessati se la sospensione dell'esecuzione richiesta dalle richiedenti fosse concessa. Tale sarebbe a fortiori il caso nella fattispecie in quanto sarebbe molto difficile, se non impossibile, per la Commissione ristabilire per questi operatori il beneficio dei certificati che essi perderebbero in applicazione del regime provvisorio di attribuzione che la Commissione sarebbe tenuta ad introdurre se il provvedimento provvisorio chiesto dalle richiedenti nel presente procedimento venisse concesso, ma il loro ricorso d'annullamento venisse poi respinto nella causa principale.

102.
    La natura potenzialmente irreparabile di taluni danni a carattere finanziario che le richiedenti potrebbero subire a causa dell'attuazione dei regolamenti impugnati non sarebbe sufficiente a controbilanciare gli interessi contrari sopra indicati. Il bilanciamento degli interessi militerebbe pertanto a favore del mantenimento in vigore dei regolamenti impugnati in attesa della sentenza nella causa principale.

103.
    In considerazione di tutto quanto precede occorre respingere la presente domanda di provvedimenti provvisori.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1.    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2.    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 12 settembre 2001

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.


2: -     Informazione riservata cancellata.