Language of document : ECLI:EU:C:2017:259

Edizione provvisoria

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

4 aprile 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità»

Nella causa C‑582/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Salerno (Italia), con decisione del 7 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 16 novembre 2016, nel procedimento penale contro

Alfonso Consalvo,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, C. Toader (relatore) ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti del sig. Alfonso Consalvo a motivo del mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

3        Risulta dal fascicolo presentato alla Corte che un controllo effettuato ha permesso di scoprire l’esistenza di un’attività non autorizzata esercitata dal sig. Consalvo avente ad oggetto la raccolta di scommesse accettate dalla GoldBet SportWetten GmbH, società con sede in Austria.

4        A seguito di tale controllo, si è proceduto al sequestro dello spazio commerciale in questione, di alcune attrezzature utilizzate per la realizzazione dell’attività di cui sopra, nonché di una somma di denaro.

5        Il sig. Consalvo ha presentato dinanzi al giudice del rinvio un’istanza di riesame avverso la decisione di sequestro preventivo.

6        Sulla scorta di tali fatti, il Tribunale di Salerno ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli 49 e segg. e 56 e segg. TFUE, come anche letti dalla sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), vadano interpretati nel senso che essi ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove detta gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti;

2)      se gli articoli 49 e segg. e 56 e segg. TFUE, come anche letti dalla sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;

3)      se gli articoli 49 e segg. e 56 e segg. TFUE, come anche letti dalla sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca».

 Sulle questioni pregiudiziali

7        In conformità dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quest’ultima può, sentito l’avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

8        Occorre applicare tale disposizione nell’ambito della presente controversia.

9        Infatti, le tre questioni pregiudiziali sollevate nell’ambito della presente causa sono identiche alle tre questioni formulate nella causa decisa dall’ordinanza del 7 aprile 2016, Santoro (C‑65/15, non pubblicata, EU:C:2016:242), che a sua volta si iscriveva in un contesto giuridico e fattuale paragonabile a quello delle cause sfociate nelle sentenze del 22 gennaio 2015, Stanley International Betting e Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25), nonché del 28 gennaio 2016, Laezza (C‑375/14, EU:C:2016:60).

10      Ne consegue che le risposte fornite dalla Corte nella sua ordinanza del 7 aprile 2016, Santoro (C‑65/15, non pubblicata, EU:C:2016:242), sono pienamente trasponibili per quanto riguarda le questioni sollevate dal giudice del rinvio nell’odierno giudizio a quo.

11      Date tali circostanze, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

12      Occorre inoltre rispondere alla terza questione dichiarando che gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulle spese

13      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2)      Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Lussemburgo, 4 aprile 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente della Settima Sezione

A. Calot Escobar

 

      A. Prechal


* Lingua processuale: l’italiano.