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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno (Italia) il 16 novembre 2016 – procedimento penale a carico di Alfonso Consalvo

(Causa C-582/16)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Salerno

Parte nella causa principale

Alfonso Consalvo

Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Corte (Settima Sezione) ha dichiarato:

Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

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