Language of document : ECLI:EU:T:2012:74

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

14 febbraio 2012 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 530/2008 – Ricostituzione degli stock di tonno rosso – Fissazione dei TAC per il 2008 – Atto di portata generale – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»

Nella causa T‑366/08,

Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca), con sede in Roma (Italia), e gli altri otto ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rapresentati da P. Cavasola, V. Cannizzaro e G. Micucci, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Banks e D. Nardi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        I ricorrenti, il sig. Salvatore Aniello Pappalardo, la Pescatori La Tonnara Soc. coop., la Fedemar Srl, la I Ciclopi di Tudisco Matteo & C. Snc, la Testa Giuseppe & C. Snc, la Pescatori San Pietro Apostolo Srl, la Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., la Valentino Pesca Snc di Ciaccio Luciano e Camplone Arnaldo & C. e la Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca), ad eccezione di quest’ultima, la quale è un’associazione di categoria che raggruppa associazioni di operatori attivi nel settore della pesca, sono proprietari di navi che fanno parte della flotta di pesca italiana autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione. Per l’anno 2008 sono stati assegnati ai ricorrenti contingenti variabili in funzione di quelli attribuiti alla Repubblica italiana.

2        In forza dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59), la Commissione delle Comunità europee ha adottato, il 12 giugno 2008, il regolamento (CE) n. 530/2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

3        L’articolo 1 del regolamento impugnato così recita:

«La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi è vietata a decorrere dal 16 giugno 2008.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette».

4        L’articolo 3 del regolamento impugnato dispone quanto segue:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 2, a decorrere dal 16 giugno 2008 gli operatori della Comunità non accettano lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2008, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

6        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2008, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

7        I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità il 19 gennaio 2009.

8        Con ordinanza del 25 marzo 2010, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha disposto la sospensione del procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della decisione della Corte che definisce la causa C‑221/09, AJD Tuna, e della decisione del Tribunale sulla ricevibilità nelle cause T‑532/08, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, nonché T‑539/08, Etimine e Etiproducts/Commissione.

9        Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.

10      Poiché le decisioni in attesa delle quali è stato sospeso il procedimento della presente causa sono intervenute mediante ordinanze del Tribunale del 7 settembre 2010, Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione (T‑532/08, non ancora pubblicata nella Raccolta) nonché Etimine e Etiproducts/Commissione (T‑539/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), e mediante sentenza della Corte del 17 marzo 2011, AJD Tuna (C‑221/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), le parti sono state invitate a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre da tali decisioni ai fini della presente causa. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni il 5 maggio 2011.

11      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

13      Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità o, in subordine, esaminarla unitamente al merito;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle inerenti all’eccezione di irricevibilità.

 In diritto

14      A termini dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta di una parte, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. In conformità del paragrafo 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue in forma orale, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e non ritiene necessario avviare la fase orale del procedimento.

15      La Commissione ritiene che il ricorso sia irricevibile in quanto i ricorrenti non sono individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, dal regolamento impugnato. I ricorrenti, dal canto loro, fanno valere, sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, di essere direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato.

16      In via preliminare, riguardo alla questione se occorra esaminare la ricevibilità del presente ricorso alla luce dell’articolo 230 CE o dell’articolo 263 TFUE, si deve ricordare che la questione della ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alle norme in vigore alla data in cui esso è stato proposto e che le condizioni di ricevibilità di un ricorso si esaminano al momento della sua proposizione, ossia al momento del deposito dell’atto introduttivo. Pertanto, la ricevibilità di un ricorso presentato prima della data di entrata in vigore del Trattato FUE, il 1° dicembre 2009, deve essere valutata sul fondamento dell’articolo 230 CE (v. ordinanze Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione, cit., punti 70 e 72, e Etimine e Etiproducts/Commissione, cit., punto 76, e la giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2010, Albertini e a./Parlamento, T‑219/09 e T‑326/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

17      Nella fattispecie, atteso che il ricorso è stato proposto il 2 settembre 2008, occorre esaminarne la ricevibilità alla luce dell’articolo 230 CE.

18      Conformemente all’articolo 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

19      Per giurisprudenza consolidata, questa disposizione attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, segnatamente, qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni dell’Unione europea possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte del 17 giugno 1980, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, 789/79 e 790/79, Racc. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale dell’8 luglio 1999, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, T‑12/96, Racc. pag. II‑2301, punto 24; dell’8 settembre 2005, Lorte e a./Consiglio, T‑287/04, Racc. pag. II‑3125, punto 36, e del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, Racc. pag. II‑1, punto 61).

20      Il criterio distintivo tra un regolamento ed una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (ordinanza della Corte del 12 luglio 1993, Gibraltar e Gibraltar Development/Consiglio, C‑168/93, Racc. pag. I‑4009, punto 11; v. ordinanza del Tribunale dell’11 settembre 2007, Honig‑Verband/Commissione, T‑35/06, Racc. pag. II‑2865, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (sentenze del Tribunale dell’11 settembre 2002, Pfizer Animal Health/Consiglio, T‑13/99, Racc. pag. II‑3305, punto 82, e Alpharma/Consiglio, T‑70/99, Racc. pag. II‑3495, punto 74; v., in tal senso, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, 307/81, Racc. pag. 3463, punto 9).

21      Non si può escludere, tuttavia, che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applicano a tutti gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni tra loro (sentenza della Corte del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, Racc. pag. I‑6677, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte del 16 maggio 1991, Extramet Industrie/Consiglio, C‑358/89, Racc. pag. I‑2501, punto 13, e del 18 maggio 1994, Codorníu/Consiglio, C‑309/89, Racc. pag. I‑1853, punto 19). In siffatta ipotesi, un atto dell’Unione potrebbe allora presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze del Tribunale del 13 novembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, T‑481/93 e T‑484/93, Racc. pag. II‑2941, punto 50; del 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Racc. pag. II‑1975, punto 101; del 3 febbraio 2005, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, T‑139/01, Racc. pag. II‑409, punto 107, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 66).

22      Per giurisprudenza costante, la persona fisica o giuridica che non sia destinataria di un provvedimento può sostenere che questo la riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 230, quarto comma, CE, soltanto qualora il provvedimento di cui trattasi la tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; Codorníu/Consiglio, cit., punto 20, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 36). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 37, e ordinanza SPM/Commissione, cit., punto 67).

23      Inoltre, sulla questione se il regolamento riguardi i ricorrenti individualmente, va ricordato che, in base a una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (ordinanza della Corte del 24 maggio 1993, Arnaud e a./Consiglio, C‑131/92, Racc. pag. I‑2573, punto 13, e sentenza della Corte del 23 aprile 2009, Sahlstedt e a./Commissione, C‑362/06 P, Racc. pag. I‑2903, punto 31).

24      Poiché il presente ricorso ha ad oggetto l’annullamento di un regolamento della Commissione, occorre accertare se il regolamento impugnato abbia una portata generale e se esso riguardi individualmente i ricorrenti.

25      A tale proposito, i ricorrenti sostengono, sostanzialmente, di essere interessati in ragione di determinate qualità personali o circostanze che li distinguono da chiunque altro. A loro parere, il regolamento impugnato arreca pregiudizio alla loro situazione giuridica non in ragione di circostanze oggettive, bensì precisamente a causa delle loro qualità personali. Il regolamento impugnato non riguarderebbe una generalità indifferenziata di destinatari, bensì i soli operatori che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione. Orbene, tale attività non sarebbe accessibile a qualsiasi operatore interessato, ma sarebbe formalmente riservata, mediante provvedimenti autorizzatori, a soggetti ben definiti. Essi aggiungono che la Commissione era informata, al momento dell’adozione del regolamento impugnato, che quest’ultimo sarebbe andato ad incidere su una cerchia chiusa di soggetti, revocando o sospendendo in capo ad essi, e solo ad essi, l’esercizio di un’attività economica loro riservata. Il regolamento impugnato non sarebbe dunque un atto avente portata generale, ma dovrebbe essere considerato come una serie di decisioni individuali che riguarda ciascuno degli operatori autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nelle zone e durante i periodi indicati.

26      I ricorrenti sostengono parimenti, in sostanza, di essere individualmente interessati dal regolamento impugnato in quanto titolari di un permesso di pesca speciale nonché di un contingente individuale di pesca loro assegnato.

27      Per quanto riguarda la portata del regolamento impugnato, occorre rilevare che il citato regolamento non è stato emanato in considerazione della particolare situazione dei proprietari di navi facenti parte della flotta di pesca italiana autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione, e ai quali sono stati attribuiti contingenti individuali. Al contrario, esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto. Il regolamento impugnato ha pertanto una portata generale (ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2009, Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, da T‑313/08 a T‑318/08 e da T‑320/08 a T‑328/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

28      Sulla questione se il regolamento impugnato riguardi i ricorrenti individualmente, basti rammentare che il Tribunale ha già statuito che ricorrenti, proprietari di navi facenti parte della flotta di pesca italiana e autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso con reti a circuizione, ai quali erano stati attribuiti contingenti individuali, e che si trovavano dunque in una situazione identica a quella dei ricorrenti nella presente causa, erano interessati dal regolamento impugnato unicamente sotto il profilo della loro qualità oggettiva di pescatori di tonno rosso che utilizzano una determinata tecnica di pesca in un’area circoscritta, alla stessa stregua di ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica (ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 48).

29      Nel caso di specie, il fatto, anche a supporlo dimostrato, che i ricorrenti facciano parte di una cerchia chiusa, non è sufficiente a dimostrare che essi sarebbero individualmente interessati dal regolamento impugnato. A tale proposito giova ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato, come nel caso di specie, che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Consiglio, C‑451/98, Racc. pag. I‑8949, punto 52; ordinanza della Corte del 25 aprile 2002, Galileo e Galileo International/Consiglio, C‑96/01 P, Racc. pag. I‑4025, punto 38; sentenza Sahlstedt e a./Commissione, cit., punto 31, e ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commissione, T‑351/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66).

30      Ne consegue che i ricorrenti, i quali, ad eccezione della Federcoopesca, si trovano in una situazione identica a quella dei ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo all’ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., per il fatto che tale situazione è, segnatamente, disciplinata dallo stesso regolamento impugnato, non sono individualmente interessati da detto regolamento.

31      Non infirma tale conclusione l’argomento dei ricorrenti secondo il quale il diniego ad essi rivolto della possibilità di sottoporre ad un giudice la questione della legittimità del regolamento impugnato violerebbe il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

32      Certamente, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 39, e del 1° aprile 2004, Commissione/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Racc. pag. I‑3425, punto 29). Infatti, il diritto a siffatta tutela costituisce un principio giuridico generale che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato anche sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, poi ribadito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1), alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE ha riconosciuto valore identico a quello dei Trattati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, Racc. pag. I‑2271, punto 37). Tuttavia, l’invocazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre a rimettere in discussione i requisiti previsti dall’articolo 230 CE, senza che si eccedano le competenze attribuite dai Trattati ai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenze della Corte Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville vesuviane e Ente per le Ville vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, Racc. pag. I‑7993, punto 65, e v., in tal senso, ordinanza Veromar di Tudisco Alfio & Salvatore e a./Commissione, cit., punto 49).

33      Per quanto riguarda la Federcoopesca, dev’essere respinto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale essa può proporre un ricorso di annullamento contro il regolamento impugnato dal momento che è legittimata ad agire in difesa degli interessi dei suoi membri.

34      Infatti, occorre rammentare che la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni è stata ammessa in tre fattispecie tipiche, vale a dire, in primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosce espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere procedurale; in secondo luogo, quando l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento (ordinanze del Tribunale del 30 settembre 1997, Federolio/Commissione, T‑122/96, Racc. pag. II‑1559, punto 61, dell’8 dicembre 1998, ANB e a./Consiglio, T‑38/98, Racc. pag. II‑4191, punto 25, e del 23 novembre 1999, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, T‑173/98, Racc. pag. II‑3357, punto 47).

35      Orbene, è giocoforza constatare che i ricorrenti non si richiamano né alla prima né alla terza delle fattispecie succitate. Per quanto attiene alla seconda fattispecie, emerge dai precedenti punti che i ricorrenti, i quali sono membri di tale associazione, non sono legittimati ad agire in quanto non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato. La Federcoopesca non può pertanto essere considerata a sua volta legittimata a presentare un ricorso di annullamento avverso il regolamento impugnato.

36      Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile senza che sia necessario esaminare gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali il regolamento di cui è causa li riguarda direttamente.

 Sulle spese

37      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      La Federazione Nazionale delle Cooperative della Pesca (Federcoopesca) e gli altri otto ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 14 febbraio 2012

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


            Allegato

Salvatore Aniello Pappalardo, residente in Cetara (Italia),

Pescatori La Tonnara Soc. coop., con sede in Cetara,

Fedemar Srl, con sede in Cetara,

I Ciclopi di Tudisco Matteo & C. Snc, con sede in Catania (Italia),

Testa Giuseppe & C. Snc, con sede in Catania,

Pescatori San Pietro Apostolo Srl, con sede in Cetara,

Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., con sede in Pescara (Italia),

Valentino Pesca Snc di Ciaccio Luciano e Camplone Arnaldo & C., con sede in Pescara.


* Lingua processuale: l’italiano.