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Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2011 - IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds / Commissione

(Causa T-362/08)1

["Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in zona protetta a norma della direttiva 92/43/CEE - Documenti provenienti da uno Stato membro - Opposizione manifestata dallo Stato membro - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla politica economica di uno Stato membro - Art. 4, nn. 5-7, del regolamento n. 1049/2001"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Crosby, solicitor, avv. S. Santoro)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente : Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, M. Pere e H. Leppo, successivamente J. Heliskoski, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2008, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l'accesso ad un documento trasmesso alla Commissione dalle autorità tedesche nel contesto di un procedimento relativo al declassamento di un sito protetto ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.

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1 - GU C 301 del 22.11.2008.