Language of document : ECLI:EU:C:2016:127

Cause riunite C‑443/14 e C‑444/14

Kreis Warendorf
contro

Ibrahim Alo

e

Amira Osso
contro
Region Hannover

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 – Articoli 23 e 26 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative al contenuto della protezione internazionale – Status di protezione sussidiaria – Articolo 29 – Protezione sociale – Condizioni di accesso – Articolo 33 – Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro ospitante – Nozione – Restrizione – Obbligo di residenza in un luogo determinato – Trattamento differente – Comparabilità delle situazioni – Ripartizione equilibrata degli oneri di bilancio tra gli enti amministrativi – Motivi attinenti alla politica migratoria e dell’integrazione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2016

1.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, art. 33)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro – Portata – Libertà di spostarsi e di scegliere il proprio luogo di residenza – Normativa nazionale che impone un obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria – Inammissibilità

(Art. 78, § 1, TFUE; Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, art. 26; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 3, 4, 8, 9, 23, 24 e 39 e artt. 20, § 2, e 33)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro – Portata – Libertà di spostarsi e di scegliere il proprio luogo di residenza – Normativa nazionale che impone un obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che percepiscono talune prestazioni sociali specifiche – Misura intesa a realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dal versamento di tali prestazioni – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, artt. 29 e 33)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Libertà di circolazione all’interno dello Stato membro – Normativa nazionale che impone un obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che percepiscono talune prestazioni sociali specifiche – Giustificazione – Integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro in questione – Ammissibilità – Presupposti – Trattamento equivalente dei cittadini di paesi terzi posti in una situazione paragonabile

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, art. 33)

1.        V. il testo della decisione.

(v. (punti 23‑27)

2.        L’articolo 33 della direttiva 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che un obbligo di residenza imposto ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria costituisce una restrizione della libertà di circolazione garantita dall’articolo sopra citato, anche nel caso in cui tale misura non vieti a detto beneficiario di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e di soggiornare temporaneamente in questo territorio al di fuori del luogo designato con l’obbligo di residenza.

A questo proposito, i considerando 8, 9 e 39 della direttiva 2011/95 indicano che il legislatore dell’Unione ha voluto, in risposta all’invito del programma di Stoccolma, istituire uno status uniforme a favore dell’insieme dei beneficiari di protezione internazionale, e che esso ha, di conseguenza, scelto di concedere ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria gli stessi diritti e gli stessi benefici di cui godono i rifugiati, fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate. L’articolo 33 della direttiva 2011/95 precisa che la libertà di circolazione da esso sancita è garantita ai beneficiari di protezione internazionale, il che implica che i rifugiati e i beneficiari dello status di protezione sussidiaria sono, sotto questo aspetto, sottoposti al medesimo regime.

Orbene, l’articolo 26 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, pietra angolare della disciplina giuridica internazionale in materia di protezione dei rifugiati e la cui applicazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri sulla base di nozioni e di criteri comuni è favorita dalle disposizioni della direttiva, garantisce ai rifugiati il beneficio della libertà di circolazione, stabilendo espressamente che tale libertà comprende non soltanto il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato che ha concesso lo status di rifugiato, ma anche il diritto di scegliere il proprio luogo di residenza in tale territorio. Nessun elemento induce a ritenere che il legislatore dell’Unione abbia effettuato la scelta di riprendere, nella direttiva 2011/95, soltanto il primo di questi diritti, e non il secondo. Una diversa interpretazione implicherebbe che tale diritto sarebbe garantito soltanto ai rifugiati e creerebbe così, malgrado l’assenza di un’indicazione esplicita in tal senso nella direttiva suddetta, una distinzione, contraria all’obiettivo dell’istituzione di uno status uniforme a favore dell’insieme dei beneficiari di una protezione internazionale, quanto al contenuto della protezione garantita sotto questo aspetto ai rifugiati, da un lato, e ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria, dall’altro.

(v. punti 28, 32, 34‑36, 40, dispositivo 1)

3.        Gli articoli 29 e 33 della direttiva 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza al fine di realizzare un’adeguata ripartizione degli oneri derivanti dall’erogazione di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, qualora la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei rifugiati, dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, nonché dei cittadini di tale Stato membro, i quali percepiscano le suddette prestazioni.

Infatti, da un lato, a norma dell’articolo 33 della direttiva 2011/95 e dell’articolo 26 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, che è pertinente al fine di stabilire la portata della libera circolazione dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria, tali beneficiari non possono, in linea di principio, essere assoggettati, per quanto riguarda la scelta del luogo della loro residenza, ad un regime più restrittivo di quello applicabile agli altri cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro che ha concesso detta protezione.

Dall’altro lato, nelle due ipotesi contemplate dall’articolo 29 della direttiva 2011/95, le condizioni di accesso dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria all’assistenza sociale loro offerta dallo Stato membro che ha concesso la protezione suddetta devono essere identiche a quelle previste per l’erogazione di tale assistenza ai cittadini di questo stesso Stato membro.

Certo, una normativa nazionale potrebbe legittimamente prevedere di imporre un obbligo di residenza ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria senza imporre una misura del genere ai rifugiati, ai cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro in questione per altri motivi, nonché ai cittadini di tale Stato membro, qualora tali categorie non si trovassero in una situazione oggettivamente paragonabile in rapporto all’obiettivo perseguito dalla normativa suddetta.

Tuttavia, la circolazione di persone beneficianti di prestazioni sociali o la loro ineguale distribuzione sul territorio dello Stato membro interessato può comportare una ripartizione inadeguata degli oneri derivanti dal versamento di dette prestazioni tra i diversi enti competenti in materia, senza che l’eventuale qualità di beneficiario dello status di protezione sussidiaria presenti particolare rilevanza in proposito.

(v. punti 42‑45, 50, 54, 55, dispositivo 2)

4.        L’articolo 33 della direttiva 2011/95, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che ad un beneficiario dello status di protezione sussidiaria, percettore di talune prestazioni sociali specifiche, venga imposto un obbligo di residenza con l’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nello Stato membro che ha concesso la suddetta protezione, là dove la normativa nazionale applicabile non preveda l’imposizione di una misura siffatta nei confronti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in tale Stato membro per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, i quali percepiscano dette prestazioni, nel caso in cui i beneficiari dello status di protezione sussidiaria non si trovino in una situazione oggettivamente paragonabile, in rapporto all’obiettivo summenzionato, a quella dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dello Stato membro interessato per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Potrà essere constatata una siffatta diversità di situazione nel caso in cui il fatto che un cittadino di un paese terzo percettore dell’aiuto sociale benefici della protezione internazionale implichi che costui si troverà maggiormente esposto a difficoltà di integrazione rispetto a un altro cittadino di un paese terzo legalmente residente nello Stato membro in questione e percettore dell’aiuto sociale.

Tale situazione potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui – per effetto di una regola nazionale, secondo cui il soggiorno dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nello Stato membro in questione per ragioni diverse da quelle umanitarie, politiche o attinenti al diritto internazionale è in generale subordinato alla condizione che costoro siano in grado di provvedere al proprio sostentamento – tali cittadini potessero beneficiare dell’aiuto sociale soltanto dopo un soggiorno regolare ininterrotto di una certa durata nel territorio dello Stato membro ospitante. Infatti, tale soggiorno potrebbe far presumere che i cittadini di paesi terzi in questione sono sufficientemente integrati in questo Stato membro, sicché essi non si troverebbero in una situazione paragonabile a quella dei beneficiari di protezione internazionale in rapporto all’obiettivo di facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

(v. punti 62‑64, dispositivo 3)