Language of document : ECLI:EU:T:2014:608

Causa T‑565/12

National Iranian Tanker Company

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 3 luglio 2014

1.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione emanata in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/12)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Comportamento corrispondente a un sostegno di una tale proliferazione – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

5.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione di nuovi elementi a carico – Portata

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

7.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Efficacia di tale annullamento a partire dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima

(Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, comma 1, e 60, comma 2; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35‑39, 43, 45, 47)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55‑57)

4.      La decisione 2012/635, che modifica la decisione 2010/413 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, ed il regolamento di esecuzione n. 945/2012, che attua il regolamento n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, prevedono quale criterio d’iscrizione negli elenchi di persone oggetto di tali misure la fornitura di un sostegno finanziario al governo iraniano e non la fornitura di un sostegno finanziario indiretto.

A tal riguardo, occorre che le informazioni e gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Infatti, la legittimità degli atti impugnati può essere valutata esclusivamente alla luce degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali essi sono stati adottati. Orbene, il mero fatto che, per via della sua attività di trasporto, la parte ricorrente sia implicata nel settore del petrolio e del gas iraniano, il quale rappresenta una delle principali fonti di reddito per il governo iraniano, non può essere considerato come coperto dal criterio giuridico relativo alla fornitura di un sostegno finanziario a tale governo.

(v. punti 57, 58, 60)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 58, 62)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 62)

7.      Il programma nucleare attuato dalla Repubblica islamica dell’Iran suscita vive preoccupazioni a livello sia internazionale sia europeo. È in tale contesto che il Consiglio ha gradualmente esteso il numero di misure restrittive adottate nei confronti di tale Stato, al fine di ostacolare lo sviluppo di attività tali da mettere a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale, nell’ambito dell’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

Pertanto, la modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento di una misura restrittiva può essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia delle misure restrittive e, in definitiva, da considerazioni prioritarie attinenti alla sicurezza o allo svolgimento delle relazioni internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri. Infatti, l’annullamento con effetto immediato di atti che prevedono il congelamento di capitali allo scopo di impedire la proliferazione nucleare consentirebbe alla parte ricorrente di trasferire in tutto o in parte i suoi beni al di fuori dell’Unione e, in tal modo, potrebbe verificarsi un danno grave e irreparabile all’efficacia di qualsiasi congelamento di beni che dovesse essere adottato, in futuro, dal Consiglio nei confronti della parte ricorrente.

(v. punti 74‑77, dispositivo 3)