Ricorso proposto il 15 aprile 2013 - Madaus / UAMI - Indena (ECHINAMID)
(Causa T-212/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Madaus GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: V. Töbelmann e A. Späth, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Indena SpA (Milano, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 24 gennaio 2013 (procedimento R 27/2012-1);
condannare l'UAMI a sostenere le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;
nell'ipotesi in cui la Indena S.p.A. intervenga nel procedimento, condannare l'interveniente a sostenere le proprie spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ECHINAMID", per prodotti della classe 1 - domanda di marchio comunitario n. 6 830 103
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo greco "ECHINACIN", per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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