Language of document : ECLI:EU:C:2016:861

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 novembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “decisione giudiziaria” – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà»

Nella causa C‑477/16 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 2 settembre 2016, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Ruslanas Kovalkovas,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, C. Vajda, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di omettere la fase scritta del procedimento, conformemente all’articolo 111 del regolamento di procedura della Corte, e in seguito all’udienza del 5 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman, H. Stergiou e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann, J. Möller e R. Riegel, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da E. Tsaousi, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, H. Shev e F. Bergius, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania (in prosieguo: il «Ministero della Giustizia lituano») nei confronti del sig. Ruslanas Kovalkovas, ai fini dell’esecuzione, in Lituania, di una pena privativa della libertà.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I considerando da 5 a 9 della decisione quadro sono formulati come segue:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9)      Il ruolo delle autorità centrali nell’esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere limitato all’assistenza pratica e amministrativa».

4        L’articolo 1 della decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», dispone quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

(…)».

5        Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo. L’articolo 5 della decisione quadro prevede le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari.

6        A norma dell’articolo 6 della decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti»:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

7        L’articolo 7 della decisione quadro, intitolato «Ricorso all’autorità centrale», prevede quanto segue:

«1.      Ciascuno Stato membro può designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2.      Uno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all’autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente».

 Il diritto olandese

8        L’Overleveringswet (legge sulla consegna) traspone nel diritto olandese la decisione quadro. L’articolo 1 di tale legge è così formulato:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(…)

b.      mandato d’arresto europeo: la decisione scritta di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea ai fini dell’arresto e della consegna di una persona da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato membro;

(…)

i.      autorità giudiziaria emittente: l’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea competente, in base al diritto interno, a emettere un mandato d’arresto europeo;

(…)».

9        L’articolo 5 della legge sulla consegna dispone quanto segue:

«La consegna viene effettuata esclusivamente alle autorità giudiziarie emittenti di altri Stati membri dell’Unione europea nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge o in forza della medesima».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il 13 febbraio 2012, il Jonavos apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Jonava, Lituania) ha inflitto al sig. Kovalkovas, cittadino lituano, una pena privativa della libertà di 4 anni e sei mesi, per fatti qualificati come lesioni personali gravi. Nell’agosto 2013, il Ministero della Giustizia lituano ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del sig. Kovalkovas, ai fini dell’esecuzione, in Lituania, della parte di tale pena ancora da scontare, ossia 3 anni, undici mesi e cinque giorni.

11      Il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) è stato adito, in quanto autorità giudiziaria dell’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo, ai fini dell’arresto e della consegna del sig. Kovalkovas alle autorità lituane.

12      Alla luce degli elementi figuranti in una relazione di valutazione del Consiglio, del 14 dicembre 2007, riguardante le prassi nazionali relative al mandato d’arresto europeo [Relazione di valutazione sul quarto ciclo di valutazioni reciproche – «applicazione pratica del mandato d’arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri»: relazione sulla Lituania (12399/2/07 REV 2)], tale giudice nutre dubbi quanto alla questione se il mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità, quale il Ministero della Giustizia lituano, debba essere considerato emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, e se, di conseguenza, tale mandato d’arresto europeo costituisca una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

13      A tale riguardo, detto giudice si chiede se le nozioni di «decisione giudiziaria» e di «autorità giudiziaria», ai sensi della decisione quadro, debbano essere interpretate come nozioni autonome del diritto dell’Unione o se gli Stati membri siano liberi di definirne il senso e la portata.

14      Nell’ipotesi in cui tali nozioni rientrassero nella sfera del diritto nazionale degli Stati membri, secondo il giudice del rinvio, alla luce segnatamente dei considerando 5, 6 e 9 della decisione quadro, potrebbe essere messa in dubbio la conformità alla decisione quadro della scelta della Repubblica di Lituania di designare il Ministero della Giustizia lituano come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione, atteso che una tale scelta si scontrerebbe con l’obiettivo della decisione quadro di «depoliticizzare» le procedure di estradizione.

15      Nell’ipotesi in cui le suddette nozioni debbano essere considerate nozioni autonome del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio, che richiama il punto 56 della sentenza del 1o giugno 2016, Bob-Dogi (C‑241/15, EU:C:2016:385), ritiene che le stesse nozioni comportino che il mandato d’arresto europeo venga emesso da un’autorità con uno status e competenze che le consentano di offrire una tutela giudiziaria sufficiente nella fase dell’emissione del mandato d’arresto europeo. Alla luce del principio del reciproco riconoscimento sul quale si fonda la decisione quadro, detto giudice ritiene che sia, in linea di principio, escluso che il mandato d’arresto europeo possa essere emesso da un Ministero di uno Stato membro. Potrebbe essere irrilevante a tale proposito che il mandato d’arresto europeo sia fondato su una decisione di un Tribunale di tale Stato membro.

16      Il giudice del rinvio ritiene che un mandato d’arresto europeo emesso da un Ministero possa essere considerato emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, laddove la sua emissione avvenga esclusivamente a richiesta del Tribunale che ha pronunciato la condanna e a titolo di esecuzione della decisione di quest’ultimo, che ha ritenuto opportuna l’emissione di un mandato d’arresto europeo.

17      In tale contesto, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le espressioni “autorità giudiziaria”, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (…), e “decisione giudiziaria”, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro (…), configurino nozioni autonome di diritto dell’Unione.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: alla luce di quali criteri si possa stabilire se un’autorità dello Stato membro emittente configuri una siffatta “autorità giudiziaria” e pertanto se il mandato d’arresto europeo da questa emesso sia una siffatta “decisione giudiziaria”.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il Ministero della Giustizia [lituano] rientri nella nozione di “autorità giudiziaria” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (…) e se dunque il mandato d’arresto europeo emesso da detta autorità sia una “decisione giudiziaria” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro (…).

4)      In caso di risposta negativa alla prima questione: se la designazione di un’autorità come il Ministero della Giustizia [lituano] come autorità nazionale emittente sia conforme al diritto dell’Unione».

 Sul procedimento d’urgenza

18      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

19      A sostegno di tale richiesta, detto giudice deduce in particolare la circostanza che il sig. Kovalkovas è attualmente privato della sua libertà, in attesa della sua consegna effettiva alle autorità lituane.

20      Occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

21      In secondo luogo, occorre, secondo la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 24). Il provvedimento detentivo di cui il sig. Kovalkovas è oggetto è stato disposto, infatti, come risulta dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti dell’interessato.

22      Alla luce di ciò, il 12 settembre 2016, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

23      È stato, inoltre, deciso, in applicazione dell’articolo 111 del regolamento di procedura, di omettere la fase scritta del procedimento di cui all’articolo 109, paragrafo 2, di quest’ultimo.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni dalla prima alla terza

24      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, sia una nozione autonoma del diritto dell’Unione e se tale articolo 6, paragrafo 1, debba essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, rientra nella nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

25      In via preliminare, occorre ricordare che la decisione quadro, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema quest’ultimo che è basato sul principio del riconoscimento reciproco (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

26      La decisione quadro è quindi diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

27      Tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco, nel diritto dell’Unione, rivestono un’importanza fondamentale, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

28      Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Infatti, l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione a un siffatto mandato soltanto nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione obbligatoria, previsti dall’articolo 3 della decisione quadro, o di non esecuzione facoltativa previsti dagli articoli 4 e 4 bis della decisione quadro. Inoltre, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata unicamente a una delle condizioni tassativamente previste dall’articolo 5 della decisione quadro (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punti 79 e 80 nonché giurisprudenza ivi citata).

29      Tuttavia, solo i mandati d’arresto europei, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro, devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni di quest’ultima. Dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro emerge che il mandato d’arresto europeo costituisce una «decisione giudiziaria», il che richiede che esso venga emesso da un’«autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della stessa.

30      A norma di quest’ultima disposizione, per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

31      Sebbene, conformemente al principio di autonomia processuale degli Stati membri, l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro faccia riferimento al diritto di questi ultimi, occorre tuttavia constatare che tale rinvio si limita alla designazione dell’autorità giudiziaria competente a emettere il mandato d’arresto europeo. Pertanto, il suddetto rinvio non riguarda la definizione della nozione di «autorità giudiziaria» in quanto tale.

32      Ciò posto, il senso e la portata della nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, non possono essere lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, punto 43, e del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 38).

33      Ne consegue che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, richiede, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, dev’essere ricercata tenendo conto al contempo dei termini di tale disposizione, del contesto in cui si inserisce e della finalità perseguita dalla decisione quadro (v., per analogia, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto attiene al tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, infatti, occorre rilevare che l’espressione «autorità giudiziaria», di cui a tale disposizione, non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma consente di ricomprendere, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all’amministrazione della giustizia nell’ordinamento giuridico in questione (sentenza in data odierna, Poltorak, C‑452/16 PPU, punto 33).

35      Occorre, nondimeno, constatare che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui alla suddetta disposizione, non può essere interpretata nel senso che consentirebbe di ricomprendere anche un organo del potere esecutivo di uno Stato membro, quale un Ministero.

36      In primo luogo, nella sua accezione comune, il termine «giudiziario» non riguarda i Ministeri degli Stati membri. Tale termine si riferisce, infatti, al potere giudiziario, il quale, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, deve essere distinto, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, dal potere esecutivo. Le autorità giudiziarie sono infatti tradizionalmente considerate come quelle autorità che partecipano all’amministrazione della giustizia, a differenza, segnatamente, dei Ministeri o degli altri organi governativi, i quali rientrano nell’ambito del potere esecutivo.

37      In secondo luogo, la decisione quadro si basa sul principio secondo il quale ogni decisione in materia di mandato d’arresto europeo beneficia di tutte le garanzie proprie di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro. Ciò comporta che non solo la decisione relativa all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, ma anche quella relativa all’emissione di un tale mandato, siano prese da un’autorità giudiziaria, in modo che l’intera procedura di consegna tra Stati membri prevista dalla decisione quadro sia esercitata sotto il controllo giudiziario (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punti 39, 45 e 46).

38      In tale contesto, l’articolo 7 della decisione quadro autorizza gli Stati membri, alle condizioni previste da tale disposizione e se l’organizzazione del loro sistema giudiziario interno lo rende necessario, a ricorrere a un’autorità non giudiziaria, ossia un’autorità centrale, per quanto riguarda la trasmissione e la ricezione dei mandati d’arresto europei.

39      Orbene, se è pur vero che un Ministero di uno Stato membro può rientrare nella nozione di «autorità centrale», ai sensi di tale articolo 7, risulta tuttavia da quest’ultima disposizione, letta alla luce del considerando 9 della decisione quadro, che l’intervento di una tale autorità centrale resta limitato all’assistenza pratica e amministrativa delle autorità giudiziarie competenti. La possibilità offerta dall’articolo 7 della decisione quadro non può dunque estendersi sino a consentire agli Stati membri di sostituire tale autorità centrale alle autorità giudiziarie competenti per quanto riguarda la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo.

40      In terzo luogo, la designazione di un organo del potere esecutivo quale «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, contrasterebbe con gli obiettivi perseguiti da quest’ultima e ricordati ai punti da 25 a 28 della presente sentenza.

41      La decisione quadro, infatti, mira a instaurare un sistema semplificato di consegna direttamente tra autorità giudiziarie, destinato a sostituire un sistema di cooperazione classico tra Stati sovrani, il quale implica l’intervento e la valutazione del potere politico, al fine di garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

42      Orbene, la designazione di un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, come autorità competente per l’emissione del mandato d’arresto europeo equivarrebbe ad accordare al potere esecutivo il potere decisionale nella procedura di consegna delle persone ricercate ed è proprio ciò che la decisione quadro si propone di eliminare.

43      Inoltre, il principio del riconoscimento reciproco, sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, in forza del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a dare esecuzione al mandato d’arresto emesso dall’autorità giudiziaria emittente, si basa sul presupposto che un’autorità giudiziaria è intervenuta a monte dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, al fine di esercitare un controllo giudiziario.

44      Ebbene, l’emissione di un mandato d’arresto da parte di un soggetto appartenente al potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, non consente di assicurare all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che l’emissione di tale mandato d’arresto europeo abbia beneficiato di un simile controllo giudiziario e non può, pertanto, essere sufficiente a giustificare l’elevato livello di fiducia tra gli Stati membri, menzionato al punto 26 della presente sentenza, che costituisce il fondamento stesso della decisione quadro.

45      Pertanto, la nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, dev’essere interpretata nel senso che un Ministero di uno Stato membro, quale il Ministero della Giustizia lituano, non può rientrare in tale nozione, cosicché il mandato d’arresto europeo emesso da quest’ultimo ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

46      Infine, tale interpretazione non è messa in discussione dal fatto che, come menzionato dal governo lituano nella sua risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte, il Ministero della Giustizia lituano interverrebbe solo nel limitato ambito dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, adottata da un tribunale al termine di un procedimento giurisdizionale, da un lato, e a richiesta di un tribunale, dall’altro.

47      Dalle informazioni fornite dal governo lituano in risposta ai quesiti scritti posti dalla Corte emerge, infatti, che la decisione relativa all’emissione del mandato d’arresto europeo spetta in ultimo luogo al Ministero della Giustizia lituano e non al giudice che ha inflitto la pena privativa della libertà sulla quale si basa tale mandato d’arresto europeo. Tale Ministero controlla il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione e dispone altresì di un margine discrezionale per quanto concerne la sua proporzionalità.

48      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e che tale articolo 6, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, sia designato quale «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro.

 Sulla quarta questione

49      Alla luce della risposta fornita alle questioni dalla prima alla terza, non occorre rispondere alla quarta questione.

 Sulla limitazione degli effetti nel tempo della presente sentenza

50      Il governo lituano nonché, in udienza, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno chiesto alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza, ove la Corte dovesse giudicare che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia lituano, non rientri nella nozione di «autorità giudiziaria», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. Essi hanno evocato, in sostanza, eventuali conseguenze della presente sentenza sulle cause nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che non è un’«autorità giudiziaria», ai sensi di tale disposizione.

51      Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo una costante giurisprudenza, l’interpretazione che la Corte dà di una norma del diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, sempreché d’altro canto sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all’applicazione della suddetta norma (sentenza del 17 settembre 2014, Liivimaa Lihaveis, C‑562/12, EU:C:2014:2229, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

52      Pertanto, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, punto 41, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 60).

53      Nel caso di specie, dalla relazione di valutazione del Consiglio del 14 dicembre 2007, menzionata al punto 12 della presente sentenza, risulta in particolare che il Consiglio, in passato, ha criticato l’emissione di mandati d’arresto europei da parte del Ministero della Giustizia lituano in quanto incompatibile con il requisito della designazione di un’«autorità giudiziaria». Ciò considerato, non si può ritenere che la Repubblica di Lituania sia stata indotta ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione a causa di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione.

54      Non occorre, pertanto, limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La nozione di «autorità giudiziaria», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e tale articolo 6, paragrafo 1, dev’essere interpretato nel senso che osta a che un organo del potere esecutivo, quale il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, sia designato come «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, cosicché il mandato d’arresto europeo da esso emesso ai fini dell’esecuzione di una sentenza che infligge una pena privativa della libertà non può essere considerato una «decisione giudiziaria», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.