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Ordinanza del Tribunale dell’11 gennaio 2024 – TO / AEE

(Causa T-417/23) 1

(«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di prima sistemazione – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Decisione non contestata nei termini – Impegno condizionale preso nel contesto di una composizione amichevole – Domanda di pagamento dell’indennità di prima sistemazione sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Incompetenza manifesta»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrentte: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede in sostanza, in primo luogo, che l’Agenzia europea dell’ambiente (AEE) sia condannata al pagamento, da un lato, dell’importo di EUR 2 950, corrispondente all’anticipo sull’indennità di prima sistemazione dedotto dalle somme che le sono state versate in esecuzione della sentenza dell’11 giugno 2019, TO/AEE (T-462/17, non pubblicata, EU:T:2019:397), maggiorato di interessi al tasso del 5% annuo a decorrere dal 1° agosto 2019 e, dall’altro, dell’importo di EUR 22 000 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe subito, e, in secondo luogo, che detta Agenzia fornisca una motivazione che le consenta di capire a cosa corrisponda l’ulteriore trattenuta di EUR 500 che figura sul foglio paga del mese di agosto 2019 e, se del caso, che essa rimborsi tale importo se detto recupero è infondato.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in parte in quanto il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere dello stesso, in parte in quanto irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto.

TO è condannata alle spese.

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1 GU C 2023/50 del 9.10.2023.