Language of document : ECLI:EU:T:2021:572


 


 



Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 15 settembre 2021 –
Francia / ECHA

(causa T-127/20)

«REACH – Valutazione delle sostanze – Cloruro di alluminio – Cloruro basico di alluminio – Solfato di alluminio – Decisioni dell’ECHA richiedenti informazioni supplementari – Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso – Pluralità dei motivi che fondano la decisione della commissione di ricorso – Motivi atti a giustificare la decisione – Carattere inconferente dei motivi diretti avverso gli altri motivi»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Motivi e censure che non possono condurre all’annullamento dell’atto impugnato – Motivi inoperanti

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 32)

2.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Annullamento di una decisione siffatta – Presupposti

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 33)

3.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Esame d’ufficio – Esame d’ufficio, da parte del Tribunale, di un motivo non dedotto dal ricorrente vertente sulla legalità sostanziale della decisione impugnata – Esclusione

[Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, 1° comma, e 53, 1° comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, lettera d)]

(v. punto 35)

4.      Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Decisione con cui l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) chiede ulteriori informazioni nel contesto della valutazione di una sostanza – Necessità dello studio supplementare richiesto – Onere della prova incombente all’ECHA – Portata – Rispetto del principio di proporzionalità – Obbligo d’identificazione precisa della o delle sostanze oggetto di una richiesta di ulteriori informazioni

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 66 e art. 46)

(v. punti 37-39, 43-46, 51, 52, 57, 62)


Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione di ricorso dell’ECHA, del 17 dicembre 2019, che annulla tre decisioni dell’ECHA del 21 dicembre 2017 richiedenti ai dichiaranti interessati di realizzare nuovi test nell’ambito della valutazione del cloruro di alluminio, del cloruro basico di alluminio e del solfato di alluminio (cause riunite A-003-2018, A-004-2018 e A-005-2018).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Kemira Oyj e Grace Silica GmbH.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.