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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş - Romania) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

(Causa C-212/15) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 4 – Effetti che la normativa di uno Stato membro prevede sui crediti che non sono soggetti ad una procedura di insolvenza – Decadenza – Natura tributaria del credito – Irrilevanza – Articolo 15 – Nozione di “procedimento pendente” – Esecuzione forzata – Esclusione)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrente: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt

Convenuta: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP),

Dispositivo

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che rientrano nel suo ambito d’applicazione le disposizioni del diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale una procedura di insolvenza è aperta, che prevedono, nei confronti del creditore che non abbia partecipato alla procedura suddetta, la decadenza dal diritto di far valere il proprio credito o la sospensione dell’esecuzione forzata di tale credito in un altro Stato membro.

Il carattere tributario del credito oggetto di esecuzione forzata in uno Stato membro diverso da quello sul territorio del quale la procedura di insolvenza è aperta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è privo di rilievo riguardo alla risposta fornita alla prima questione pregiudiziale.

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1     GU C 262 del 10.8.2015.