Language of document : ECLI:EU:T:2007:44

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

8 febbraio 2007

Causa T‑318/04

Vladimir Boucek

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Concorso generale – Non ammissione alle prove scritte – Presentazione tardiva dell’atto di candidatura»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/2/03 con cui viene negata al ricorrente l’ammissione alle prove scritte del detto concorso a seguito della presentazione tardiva del suo fascicolo completo di candidatura.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità

(Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 2 e 5)

2.      Funzionari – Concorso – Bando di concorso

[Statuto dei funzionari, allegato III, artt. 1, n. 1, lett. h), e 2]

1.      La mancata comunicazione, per posta elettronica, ai candidati ad un concorso dei risultati dei loro test di preselezione e dell’invito a completare il loro atto di candidatura non costituisce un’irregolarità che leda il principio di buona amministrazione qualora gli interessati abbiano ricevuto un’informazione sufficiente sia quanto al fatto che tali risultati e tale invito sarebbero stati comunicati loro attraverso il loro fascicolo personale sul sito Internet dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che essi erano tenuti a consultare regolarmente, sia quanto al periodo previsto per tale comunicazione.

In un contesto del genere, un termine di tre settimane accordato ai candidati per permettere loro di prendere conoscenza delle informazioni di cui trattasi sul sito dell’EPSO nonché per completare e inviare il loro atto di candidatura non può essere considerato insufficiente.

(v. punti 42 e 46)

2.      L’art. 1, n. 1, lett. h), dell’allegato III dello Statuto, ai sensi del quale il bando di concorso deve specificare il termine entro il quale devono pervenire le candidature, non richiede la fissazione, in tale bando, dei termini relativi all’invio degli atti di candidatura e dei documenti giustificativi che completano le candidature qualora si tratti di concorsi che prevedono l’invio di tali documenti e la verifica dei requisiti per l’ammissione solo dopo la fase di preselezione. Infatti, tali documenti mirano soltanto a completare la candidatura presentata al momento dell’iscrizione.

(v. punti 59-61)

Riferimento: Tribunale 26 ottobre 2004, causa T‑207/02, Falcone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑305 e II‑1393, punto 41)