Language of document : ECLI:EU:T:2005:328

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

19 settembre 2005 (*)

«Aiuti concessi dagli Stati – Decisione di non sollevare obiezioni – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Pubblicazione di un’informazione sintetica – Irricevibilità»

Nella causa T-321/04,

Air Bourbon SAS, con sede in Sainte-Marie, île de la Réunion (Francia), rappresentata dall’avv. S. Vaisse,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Giolito e J. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003 [C(2003) 4708 def.], di non sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto n. 427/2003 accordato dalle autorità francesi all’Air Austral,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Fatti alla base della controversia

1        Il 28 novembre 2001 la Commissione ha autorizzato, alla luce delle disposizioni degli orientamenti concernenti gli aiuti a finalità regionale, un regime di aiuti francesi consistente nell’accordare riduzioni di imposta ai contribuenti che effettuano investimenti produttivi nei dipartimenti d’oltremare.

2        Obiettivo di tale regime era di incitare all’investimento in regioni soggette a difficoltà strutturali come l’insularità, la ristrettezza dei mercati locali e la debole produttività delle imprese.

3        Con lettera 28 luglio 2003 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione l’aiuto fiscale all’investimento oltremare che si prefiggevano di concedere alla compagnia aerea Air Austral.

4        Con la decisione 16 dicembre 2003, C(2003) 4708 def. (in prosieguo: la «decisione»), adottata al termine della fase di esame preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE, la Commissione ha considerato che la compatibilità di tale misura col mercato comune non dava adito a dubbi e che, conseguentemente, non occorreva sollevare obiezioni al riguardo.

5        La decisione è stata notificata al governo francese il 17 dicembre 2003.

6        Il 12 febbraio 2004 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un’informazione sintetica per comunicare ai terzi, sotto forma di riassunto dei dati essenziali della misura di aiuto notificata, che essa non sollevava obiezioni nei suoi confronti (GU C 38, pag. 4). In tale informazione la Commissione ha precisato:

«Il testo della decisione nella o nelle lingua(e) facente(i) fede, ad eccezione dei documenti riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids».

7        Con lettera 7 giugno 2004 la ricorrente ha chiesto alla Commissione il testo integrale della decisione.

8        Con lettera 9 giugno 2004, ricevuta l’11 giugno 2004, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente un esemplare del testo integrale della decisione.

 Procedimento

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 luglio 2004, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

10      Con atto introduttivo separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2004, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità in base all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

11      Il 12 novembre 2004 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione.

12      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2004, l’Air Austral ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

13      Il 12 gennaio 2005 la Commissione ha presentato le sue osservazioni su tale domanda di intervento.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione;

–        ingiungere alla Commissione ed alla Repubblica francese di prendere le misure necessarie affinché l’Air Austral rimborsi gli aiuti indebitamente percepiti;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

16      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo e decide che non occorre passare alla fase orale.

 Argomenti delle parti

17      La Commissione fa valere che il ricorso è tardivo. Il termine di ricorso sarebbe iniziato a decorrere dal 12 febbraio 2004, data della pubblicazione dell’informazione sintetica della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pertanto la decisione sarebbe stata disponibile al più tardi il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea su Internet.

18      Secondo la Commissione, la ricorrente era a conoscenza della decisione anche prima di tale data. In effetti, la notificazione della decisione unicamente al governo francese non impedirebbe di considerare che la ricorrente, in qualità di principale concorrente dell’Air Austral, doveva avere integrale conoscenza della decisione sin dal 16 dicembre 2003, poiché quest’ultima era stata commentata sulla stampa ed era stata oggetto di un comunicato stampa da parte della Commissione il giorno della sua adozione. La ricorrente non avrebbe potuto ignorare l’esistenza della decisione sino al 7 giugno 2004, data della domanda di comunicazione della versione integrale della decisione stessa.

19      La Commissione indica che il termine di ricorso inizia a decorrere dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee delle decisioni in materia di aiuti di Stato, quale prevista dal regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art.[88 CE] (GU L 83, pag. 1). Così, nella misura in cui l’informazione sintetica indicava chiaramente la possibilità di procurarsi un esemplare della decisione nella lingua facente fede, la messa a disposizione della suddetta decisione, il più tardi il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea su Internet, equivarrebbe ad una pubblicazione integrale. Conseguentemente il dies a quo sarebbe nel caso di specie il 12 febbraio 2004, data della pubblicazione dell’informazione sintetica e della messa a disposizione del testo integrale su Internet. Considerati tali elementi, il ricorso, presentato il 29 luglio 2004, sarebbe manifestamente tardivo e andrebbe quindi dichiarato irricevibile.

20      La ricorrente non potrebbe derogare ai termini di ricorso di ordine pubblico e pretendere di fruire di un nuovo termine di ricorso avvalendosi della domanda del 7 giugno 2004. La lettera della Commissione 9 giugno 2004, che trasmette alla ricorrente il testo della decisione, non farebbe decorrere un nuovo termine di ricorso. La Commissione avrebbe peraltro provveduto a ricordare in tale lettera che il testo in parola era già disponibile su Internet.

21      Inoltre, la ricorrente non potrebbe nemmeno avvalersi di un errore scusabile, in assenza di un comportamento tale, esso soltanto o in misura rilevante, da provocare una confusione ammissibile nello spirito di un singolo in buona fede e facente prova di tutta la diligenza che ci si può attendere da un operatore normalmente avvertito. Nel caso di specie il comportamento della Commissione, che soddisfa un obbligo legale, a tutti noto, non avrebbe potuto creare confusione ed essere la causa dell’errore commesso dalla ricorrente.

22      La ricorrente rileva che la lettera della Commissione 9 giugno 2004 che le trasmetteva il testo della decisione non indicava che quest’ultima era stata oggetto di una pubblicazione succinta nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea né che quest’ultima avrebbe fatto correre il termine del ricorso di annullamento. La Commissione non avrebbe quindi considerato che tale pubblicazione succinta era opponibile ai terzi.

23      In effetti, la pubblicazione di un’informazione sintetica nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non sarebbe opponibile ai terzi. Non si potrebbe ragionevolmente esigere dai singoli la consultazione quotidiana della serie C (Comunicazioni e informazioni) della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per accertare che le istituzioni comunitarie non abbiano adottato una decisione, di cui non sono né destinatari né tanto meno informati, che può incidere sui loro diritti e/o interessi.

24      Ciò sarebbe tanto più vero dato che la pubblicazione veniva effettuata sotto forma di un’informazione molto sintetica che riprendeva soltanto la data di adozione della decisione, lo Stato membro interessato, il titolo, la base giuridica, lo stanziamento dell’aiuto in questione ed il suo obiettivo in alcune parole-chiave. Essa non permetterebbe di conoscere il contenuto e la portata dell’atto e necessiterebbe la consultazione del sito Internet.

25      Il Consiglio non avrebbe inteso rendere opponibile ai terzi la pubblicazione di un’informazione sintetica delle decisioni della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea effettuata in applicazione dell’art. 26 del regolamento n. 659/1999. Il Consiglio, qualora avesse considerato tale pubblicazione opponibile ai terzi, non avrebbe espressamente previsto all’art. 20, n. 3, del suddetto regolamento il diritto delle parti interessate di ottenere, a loro richiesta, copia di tali decisioni che sono notificate unicamente agli Stati interessati.

26      La ricorrente sostiene che, in mancanza di pubblicazione integrale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o di notifica, il termine di ricorso decorre a partire dalla data della presa di conoscenza del contenuto e dei motivi dell’atto in parola nei limiti in cui la sua comunicazione sia stata richiesta entro un termine ragionevole. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non sarebbe stata informata in alcun momento della decisione della Commissione di intervenire e non vi sarebbe quindi alcuna ragione per consultare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed ancor meno la serie C.

27      All’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto avere conoscenza della decisione sin dal 16 dicembre 2003, la ricorrente oppone la sua costituzione recente (nel novembre 2002), l’inizio delle sue attività nel giugno 2003, il limitato numero di dipendenti (139) e l’assenza al suo interno di un servizio giuridico.

28      La Commissione avrebbe omesso, in violazione dell’art. 88, nn. 2 e 3, CE, di invitare le tre compagnie aeree presenti sulla linea che collega Parigi a Saint-Denis (isola della Réunion), tra cui la ricorrente, a presentare le loro osservazioni sul progetto di aiuto a vantaggio dell’Air Austral che, come riconosce la Commissione nella decisione, può avere ripercussioni sui concorrenti operanti sulla linea in parola. Ne risulterebbe che la ricorrente poteva legittimamente ignorare che la decisione potesse avere un’incidenza sui suoi diritti ed interessi.

29      Inoltre, la ricorrente fa valere che non era affatto tenuta a conoscere gli articoli di stampa apparsi in occasione dell’adozione della decisione né il comunicato stampa della Commissione.

30      Soltanto dopo aver constatato come subisse pregiudizi rilevanti per il fatto che l’Air Austral poneva in essere atti che causavano gravi distorsioni di concorrenza, la ricorrente si sarebbe chiesta se fossero legittimi i contributi finanziari accordati alla sua concorrente dalla Sematra (una società di economia mista locale posseduta maggioritariamente dalla Regione e dal Dipartimento dell’isola della Réunion). Sarebbe giustamente in rapporto a tali ricerche che la ricorrente avrebbe presentato la sua domanda del 7 giugno 2004.

31      La ricorrente osserva infine che essa può anche avvalersi di un errore scusabile che non può implicare la preclusione privandola del suo diritto di ricorso.

 Giudizio del Tribunale

32      A tale proposito essa afferma, anzitutto, che dal disposto stesso dell’art. 230, quinto comma, CE risulta che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto (sentenze della Corte 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35; sentenze del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T-296/97, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-3871, punto 61, e 27 novembre 2003, causa T-190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II-5015, punto 30).

33      Nel caso di specie, conformemente all’obbligo incombentele a norma dell’art. 26, n. 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un’informazione sintetica che mette gli interessati al corrente dell’esistenza della decisione e che indica, segnatamente, la sua data di adozione, lo Stato membro interessato, il numero dell’aiuto, il suo titolo, il suo obiettivo, la sua base giuridica e lo stanziamento all’uopo previsto. Inoltre, tale informazione sintetica ha menzionato la possibilità di procurarsi il testo integrale della decisione nella lingua facente fede sul sito Internet ed il collegamento che permette di accedervi.

34      Il fatto che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione collocata sul suo sito Internet, combinato con la pubblicazione di un’informazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che permette agli interessati di individuare la decisione in questione e dà loro avviso di codesta possibilità di accesso via Internet, dev’essere considerato avere valore di pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE.

35      Non infirma una conclusione siffatta la possibilità per l’interessato di ottenere copia di tale decisione, prevista dall’art. 20, n. 3, del regolamento n. 659/1999.

36      In effetti, la disposizione in parola permette agli interessati di ottenere copia di qualsiasi decisione presa a norma dell’art. 4 del regolamento n. 659/1999, cioè non soltanto delle decisioni secondo cui una misura non costituisce aiuto (n. 2) e delle decisioni di non sollevare obiezioni (n. 3), che sono pubblicate sotto forma di informazione sintetica, ma anche delle decisioni di avviare il procedimento d’indagine formale (n. 4) che sono pubblicate integralmente. Tale possibilità esiste quindi indipendentemente dalla pubblicazione di tali decisioni sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e quindi a prescindere dal dies a quo del termine di impugnazione di cui all’art. 230, quinto comma, CE.

37      Nel caso di specie è pacifico che il testo integrale della decisione era disponibile su Internet il 12 febbraio 2004, data di pubblicazione dell’informazione sintetica. Per il resto la ricorrente non ha affatto sostenuto di essere stata nell’impossibilità, per ragioni tecniche o altre, di accedere, per tale via, al testo integrale della decisione. Il 12 febbraio 2004 costituisce quindi il dies a quo del termine di ricorso senza che la Commissione abbia avuto l’obbligo di indicare nella lettera del 9 giugno 2004 che la decisione era stata oggetto di una pubblicazione succinta né che quest’ultima faceva correre il termine di ricorso.

38      In secondo luogo, la nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione considerata sia stata all’origine dell’errore commesso con un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, punto 29, confermata dalla sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/01 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26).

39      Nel caso di specie gli argomenti di fatto fondati dalla ricorrente sulla sua costituzione recente, sul limitato numero di dipendenti e sull’assenza di giuristi in seno al suo personale non permettono, di per sé, di concludere per l’esistenza di un errore scusabile.

40      In terzo ed ultimo luogo, l’opponibilità della pubblicazione succinta alla ricorrente è conforme all’esigenza di certezza del diritto che deve prescindere da qualsiasi interpretazione delle disposizioni relative ai mezzi di ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 gennaio 1987, causa 152/87, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11; sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 38). In effetti, la presa in considerazione della data di pubblicazione dell’informazione sintetica con rinvio al sito Internet quale data di pubblicazione dell’atto impugnato permette di stabilire in maniera certa la data esatta del dies a quo del termine di ricorso di due mesi di cui all’art. 230, quinto comma, CE.

41      La presa in considerazione della data di pubblicazione dell’informazione sintetica con rinvio al sito Internet quale data di pubblicazione dell’atto impugnato garantisce inoltre la parità di trattamento fra tutti i terzi provvedendo affinché il termine di presentazione del ricorso avverso le decisioni in materia di aiuti di Stato venga calcolato nella stessa maniera, e affinché poi la decisione venga pubblicata integralmente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ovvero in maniera sintetica con rinvio al sito Internet della Commissione.

42      Pertanto, poiché la decisione è stata pubblicata il 12 febbraio 2004, il termine di ricorso è scaduto, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE e dell’art. 102, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, il 6 maggio 2004. Conseguentemente il ricorso, proposto il 29 luglio 2004, è manifestamente tardivo.

43      Alla luce di quanto precede il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

 Sulla domanda di intervento

44      Poiché il ricorso è irricevibile, non occorre statuire sulla domanda presentata dall’Air Austral al fine di essere ammessa ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione.

 Sulle spese

45      A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      Non occorre statuire sulla domanda di intervento presentata dall’Air Austral.

3)      La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 19 settembre 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      H. Legal


* Lingua processuale: il francese.