Language of document : ECLI:EU:T:2005:328

Causa T‑321/04

Air Bourbon SAS

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Pubblicazione di un’informazione sintetica — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Pubblicazione o notifica — Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto — Carattere sussidiario — Decisione della Commissione indirizzata a uno Stato membro con cui si constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune senza avviare il procedimento formale d’esame — Pubblicazione — Nozione

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 1]


Dal disposto stesso dell’art. 230, quinto comma, CE risulta che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di impugnazione è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto.

Il fatto che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione, indirizzata a uno Stato membro e constatante la compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune senza avvio del procedimento formale d’esame, collocata sul suo sito Internet, combinato con la pubblicazione di un’informazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che permette agli interessati di individuare la decisione in questione e li avvisa di codesta possibilità di accesso via Internet, dev’essere considerato avere valore di pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE.

Non infirma una conclusione siffatta la possibilità per l’interessato di ottenere copia di tale decisione, prevista dall’art. 20, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art.[88 CE].

(v. punti 32, 34-35)