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Ricorso proposto il 12 aprile 2011 - ADEDY e altri / Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-215/11)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY) (Atene, Grecia) Sp. Papaspyros (Atene, Grecia), Il. Iliopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. M. Tsipra)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio del 20 dicembre 2010 "recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l'adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 26 del 29 gennaio 2011 (GU L 26, pag. 15), col n. 2011/57/UE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col ricorso in esame i ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2010, "recante modifica della decisione 2010/320/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza di bilancio e intimante alla Grecia l'adozione di misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 26 del 29 gennaio 2011 (GU L 26, pag. 15) col n. 2011/57/UE.

A sostegno delle loro asserzioni, i ricorrenti fanno valere i seguenti motivi di annullamento.

In primo luogo, i ricorrenti affermano che la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle competenze della Commissione europea e del Consiglio riconosciute dal Trattato. In particolare, conformemente agli artt. 4 e 5 dei Trattati, è sancito il principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Inoltre, ex art. 5, n. 2, dei Trattati, viene espressamente previsto che qualsiasi competenza non attribuita dagli Stati membri all'Unione appartiene agli Stati membri. A norma degli artt. 126 e segg. dei Trattati, le misure che possono essere decise nell'ambito della procedura di disavanzo eccessivo ed incluse nelle relative decisioni non possono essere previste in maniera concreta, tassativa e rigorosa, poiché un potere siffatto non è attribuito dal Trattato al Consiglio.

In secondo luogo, i ricorrenti evidenziano che la decisione impugnata cita, quale fondamento normativo per la sua adozione, gli artt. 126, n. 9, e 136 del Trattato. Tuttavia, l'atto impugnato è stato posto in essere eccedendo le competenze attribuite da tali articoli alla Commissione europea e del Consiglio, semplicemente come una misura di esecuzione di un accordo bilaterale tra i 15 Stati membri dell'Eurozona che hanno deciso di concedere prestiti bilaterali, e la Grecia. Tuttavia, una competenza del Consiglio ad adottare un simile atto non è né riconosciuta né prevista dai Trattati.

In terzo luogo, i ricorrenti sottolineano che la decisione impugnata, introducendo riduzioni degli assegni familiari e collegandole a criteri di reddito, lede diritti patrimoniali garantiti dei ricorrenti e, pertanto, è stata emessa in violazione dell'articolo 1 del 1° Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

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