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Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 – ClientEarth e PAN Europe / EFSA

(Causa T-214/11) 1

(«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Nomi degli esperti che hanno presentato osservazioni su un progetto di orientamento relativo alla documentazione scientifica da allegare alle domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di sostanze attive contenute in tali prodotti – Diniego dell’accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Protezione dei dati di carattere personale – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentante: D. Detken, agente)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, P. Ondrůšek e C. ten Dam, successivamente P. Oliver, P. Ondrůšek e B. Martenczuk, agenti)

Oggetto

Inizialmente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 10 febbraio 2011 che ha respinto una domanda di accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), a taluni documenti di lavoro relativi ad un orientamento, preparato dall’EFSA, all’attenzione degli autori di domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, successivamente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 12 dicembre 2011 che revoca la precedente decisione ed autorizza l’accesso dei ricorrenti a tutte le informazioni richieste, fatta eccezione per i nomi degli esperti esterni che hanno presentato determinate osservazioni sul progetto di orientamento.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La ClientEarth e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.

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1 GU C 179 del 18.06.2011.