Language of document : ECLI:EU:T:2013:483





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013 – ClientEarth e PAN Europe / EFSA

(causa T‑214/11)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Nomi degli esperti che hanno presentato osservazioni su un progetto di orientamento relativo alla documentazione scientifica da allegare alle domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari e di sostanze attive contenute in tali prodotti – Diniego dell’accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Protezione dei dati di carattere personale – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Obbligo di motivazione»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituiscono in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 33)

2.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutare conformemente alla legislazione dell’Unione relativa alla protezione dei dati di carattere personale – Applicabilità integrale delle disposizioni del regolamento n. 45/2001 a ogni domanda di accesso a documenti comprendente dati di carattere personale [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 39, 40)

3.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Trattamento di tali dati da parte delle istituzioni e organi dell’Unione – Informazioni che consentono di identificare gli autori di osservazioni relative ad un progetto di orientamento – Dati personali – Domanda di accesso a tali informazioni ai sensi del regolamento n. 1049/2001 – Obbligo di stabilire la necessità del trasferimento di tali dati [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a), 5, b) e 8, b), e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 46, 64)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 62, 63)

Oggetto

Inizialmente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 10 febbraio 2011 che ha respinto una domanda di accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), a taluni documenti di lavoro relativi ad un orientamento, preparato dall’EFSA, all’attenzione degli autori di domande di autorizzazione per l’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, successivamente una domanda di annullamento della decisione dell’EFSA del 12 dicembre 2011 che revoca la precedente decisione ed autorizza l’accesso dei ricorrenti a tutte le informazioni richieste, fatta eccezione per i nomi degli esperti esterni che hanno presentato determinate osservazioni sul progetto di orientamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ClientEarth e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea si faranno carico ciascuna delle proprie spese.