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Impugnazione proposta il 12 aprile 2011 dal comitato del personale della BEI e a. avverso l'ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica 17 marzo 2011, causa F-95/10, Bömcke/BEI

[causa T-213/11 P (I)]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Comitato del personale della Banca europea per gli investimenti (Lussemburgo, Lussemburgo), Marie-Christel Heger (Lussemburgo), Jean-Pierre Bodson (Lussemburgo), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Lussemburgo), Manuel Sutil (Nondkeil, Francia) e Patrick Vanhoudt (Gonderange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti G. J. Wilson, A. Senes e B. Entringer)

Controinteressati nel procedimento: Eberhard Bömcke (Athus, Belgio) e Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riformare l'ordinanza 17 marzo 2011 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica;

dichiarare ricevibile e fondata la domanda di intervento presentata il 12 gennaio 2011 al presidente e ai membri del Tribunale della funzione pubblica e dichiarare i ricorrenti parti nel procedimento in corso tra Eberhard Bömck e la Banca europea per gli investimenti, in considerazione dell'interesse diretto dei ricorrenti ad avere tale qualifica, in conformità degli artt. 109 e segg. del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza 17 marzo 2011, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha respinto come irricevibile per mancato rispetto dei termini la domanda di intervento proposta nella causa F-95/10, Bömcke/BEI, da un lato, dal comitato del personale della Banca europea per gli investimenti e, dall'altro, dalla sig.ra Heger e dai sigg. Bodson, Kourgias, Sutil e Vanhoudt.

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore nel calcolo del termine per il deposito della domanda di intervento, in quanto il termine di quattro settimane previsto dall'art. 109 del regolamento di procedura del TFP e il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto all'art. 100, n. 3, di detto regolamento dovrebbero essere considerati come due termini distinti ed indipendenti, cosicché la proroga del termine, ai sensi dell'art. 100, n. 2, di detto regolamento, al successivo giorno non festivo nel caso in cui il giorno di scadenza del termine sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, dovrebbe applicarsi al termine di quattro settimane prima che ad esso venga sommato il termine per la distanza e non al termine complessivo, che include il termine per la distanza.

Secondo motivo, vertente su un'utilizzazione erronea dell'ordinanza del Tribunale 20 novembre 1997, causa T-85/97, Horeca-Wallonie/Commissione (Racc. pag. II-2113, punti 25 e 26), in quanto essa riguarderebbe un'ipotesi diversa da quella oggetto della presente controversia.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti l'intervento, poiché il diritto al ricorso è notevolmente limitato dall'interpretazione fornita dal presidente della Seconda Sezione del TFP.

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