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Ricorso proposto il 6 febbraio 2008 - FIFA / Commissione

(Causa T-68/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: E. Batchelor, F. Young, Solicitors, e A. Barav, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare, integralmente o parzialmente, la decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in particolare i suoi artt. 1-3, nella parte in cui riguarda la FIFA World CupTM;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla FIFA in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 89/552/CEE 1 uno Stato membro può redigere un elenco di eventi sportivi o di eventi di altro tipo considerati "di particolare rilevanza per la società". Gli eventi previsti nell'elenco non possono essere oggetto di diritti di esclusiva televisiva che privino una parte importante del pubblico in tale Stato membro della possibilità di seguire l'evento in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE 2, con la quale la Commissione ha dichiarato che l'elenco redatto dal Regno Unito ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE, che includeva tutte le 64 partite relative alla FIFA World Cup, era compatibile con il diritto comunitario. Questo impedisce alla FIFA di accordare licenze esclusive a emittenti riguardo a trasmissioni in diretta nel Regno Unito di partite relative alla FIFA World Cup.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente afferma che la decisione della Commissione è viziata da violazione delle forme sostanziali in quanto in tale provvedimento non viene motivata l'approvata inclusione di tutte le 64 partite relative alla FIFA World Cup nell'elenco del Regno Unito.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata viola la direttiva 89/552/CEE, in quanto la procedura seguita dalle autorità del Regno Unito per l'adozione della misura non era né chiara né trasparente e in quanto tutte le partite giocate nel contesto della FIFA World Cup non erano di particolare rilevanza per la società britannica.

La ricorrente assume altresì che la decisione impugnata viola i suoi diritti di proprietà impedendole di accordare licenze esclusive riguardo alla trasmissione in diretta, nel Regno Unito, di partite giocate nel contesto della FIFA World Cup.

La ricorrente inoltre deduce che la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE sulla libera prestazione dei servizi impedendo alla ricorrente di concedere licenze e alle emittenti di acquisire diritti di esclusiva per la diretta di partite relative alla FIFA World Cup trasmesse nel Regno Unito.

A giudizio della ricorrente la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza consentendo un comportamento abusivo consistente in una posizione dominante congiunta e/o in un'intesa anticoncorrenziale relativa all'acquisizione di diritti televisivi per la diretta, con riferimento a incontri calcistici internazionali, nel Regno Unito e restringendo la concorrenza sui mercati della televisione ad accesso gratuito, della pubblicità e della televisione a pagamento relativa a sport di qualità.

La ricorrente deduce infine che la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE sul diritto alla libertà di stabilimento limitando l'accesso, a favore di competitori o di potenziali competitori nel mercato rilevante britannico, ai diritti di esclusiva televisiva per la diretta, nel Regno Unito, di partite giocate nel contesto della FIFA World Cup.

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1 - Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

2 - Decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12).