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Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 - VMS Deutschland / Commissione

(Causa T-613/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VMS Deutschland Holdings GmbH (Darmstadt, Germania) (rappresentanti: D. Pohl, G. Burwitz, M. Maier e P. Werner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: la misura manca di selettività prima facie

Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene, in particolare, che la clausola di risanamento enunciata all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, concernente il riporto delle perdite di imprese rilevate da un'altra impresa a fini di risanamento, non è selettiva. A suo avviso, non si tratterebbe di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, giacché non sarebbe stata disposta alcuna deroga al sistema di riferimento applicabile.

Secondo motivo: misura generale

Secondo la ricorrente, la differenziazione tra imprese in funzione della loro situazione economica e del loro potenziale sarebbe una misura tecnica che, in quanto misura generale, non potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sempre secondo la ricorrente, ad un esame economico complessivo una tale misura può rivelarsi vantaggiosa per tutte le imprese, per quanto, in dati momenti, solo talune di esse sarebbero in condizione di avvalersene effettivamente.

Terzo motivo: giustificazione della norma in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale

La ricorrente ritiene che la clausola di risanamento enunciata all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale e che, anche per questo, non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

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