Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Causa T‑140/02

Sportwetten GmbH Gera

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di nullità — Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo INTERTOPS — Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume — Art. 7, n. 1, lett. f), e n. 2, e art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume — Valutazione unicamente in base all’esame del marchio stesso in relazione ai prodotti e ai servizi interessati — Circonstanze riguardanti il comportamento del titolare del marchio — Irrilevanza

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. f)]

Al fine di valutare se un marchio comunitario sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94, circostanza che può comportare una dichiarazione di nullità, a norma dell’art. 51, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, è il marchio stesso, vale a dire il segno in relazione ai prodotti o ai servizi quali figurano nella registrazione del marchio, che va esaminato. Risulta, infatti, dalla lettura complessiva dei vari commi dell’art. 7, n. 1, che questi ultimi si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto e non a circostanze relative al comportamento del soggetto titolare del marchio.

Ne consegue che non si può in alcun modo considerare che la circostanza secondo cui, in uno Stato membro, sarebbe vietato al titolare di un marchio comunitario di offrire i servizi cui si riferisce il marchio e di pubblicizzarli si riferisca alle qualità intrinseche di tale marchio, ai sensi dell’interpretazione menzionata. Tale circostanza non può avere quindi la conseguenza di rendere il marchio stesso contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

(v. punti 27-29)