Language of document : ECLI:EU:C:2022:488

Causa C700/20

London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

contro

Regno di Spagna

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti»

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Arbitrato – Riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale da parte di un giudice nazionale – Decisione che riprende i termini di un lodo arbitrale – Questione disciplinata dal diritto nazionale e dal diritto internazionale applicabili – Esclusione dall’ambito di applicazione

[Convenzione del 27 settembre 1968, art. 1, § 4; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 1, § 2, d)]

(v. punti 43‑45, 47)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Nozione di decisione – Decisione che riprende i termini di un lodo arbitrale – Inclusione – Presupposti – Verifica del rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Assenza – Decisione che non può impedire il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, considerando 16 e artt. 27, 32 e 34, punto 3)

(v. punti 48‑50, 53‑57, 71‑73, disp. 1)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Competenza in materia di assicurazioni – Obiettivi – Tutela della parte debole

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punto 3)

(v. punti 59‑62)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Litispendenza – Domande tra le stesse parti, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo – Obbligo del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza – Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 27)

(v. punti 64, 68, 69)

5.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Nozione – Autorità di cosa giudicata acquisita da una decisione emessa precedentemente – Decisione che riprende i termini di un lodo arbitrale – Inapplicabilità dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 a tale decisione – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 34, punti 1 e 3)

(v. punti 77‑80, disp. 2)

Sintesi

A seguito del naufragio, nel 2002, della petroliera Prestige al largo delle coste spagnole, che ha causato gravi danni ambientali, è stato avviato in Spagna un procedimento penale nei confronti, tra l’altro, del capitano di tale nave.

Nell’ambito di detto procedimento sono state intentate azioni civili da diverse persone giuridiche, tra cui lo Stato spagnolo, contro il capitano e gli armatori della Prestige nonché contro il London P&I Club, assicuratore della responsabilità civile della nave e dei suoi armatori. Tutti i suddetti convenuti sono stati dichiarati civilmente responsabili dagli organi giurisdizionali spagnoli. Con ordinanza di esecuzione del 1º marzo 2019, l’Audiencia Provincial de A Coruña (Corte provinciale di A Coruña, Spagna) ha fissato gli importi che ciascun ricorrente, tra cui lo Stato spagnolo, aveva diritto di esigere dai rispettivi convenuti.

Orbene, successivamente alla proposizione delle suddette azioni civili dinanzi ai giudici spagnoli, il London P&I Club ha avviato, dal canto suo, un procedimento arbitrale nel Regno Unito per far dichiarare che, in applicazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di assicurazione concluso con gli armatori della Prestige, il Regno di Spagna era tenuto a presentare le sue domande nell’ambito di tale arbitrato, anziché in Spagna, e che, in ogni caso, il London P&I Club non poteva essere considerato responsabile, in qualità di assicuratore, nei confronti del Regno di Spagna. Infatti, il contratto di assicurazione stabilirebbe che, conformemente alla clausola «pay to be paid» (solve et repete), l’assicurato deve pagare alla vittima i risarcimenti dovuti prima di poterne recuperare l’importo presso l’assicuratore. Il tribunale arbitrale ha accolto tale domanda, ritenendo che al contratto si applicasse il diritto inglese. Adita dal London P&I Club ai sensi della legge nazionale sull’arbitrato (1), il 22 ottobre 2013 la High Court of Justice (2) ha autorizzato l’esecuzione del lodo arbitrale sul territorio nazionale e ha pronunciato, in pari data, una sentenza che riprendeva i termini di tale lodo. L’appello interposto dal Regno di Spagna contro detta autorizzazione è stato respinto.

Il Regno di Spagna ha successivamente chiesto e ottenuto il riconoscimento nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 (3), dell’ordinanza di esecuzione del 1º marzo 2019 della Corte provinciale di A Coruña. Il London P&I Club ha tuttavia impugnato tale riconoscimento dinanzi alla High Court of Justice.

Adita in via pregiudiziale da quest’ultimo organo giurisdizionale, la Corte precisa, tra l’altro, le condizioni alle quali una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale può costituire una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001 (4), idonea ad impedire, in tale Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro.

Giudizio della Corte

La Corte dichiara che una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale ricade nell’ambito dell’esclusione dell’arbitrato previsto dal regolamento n. 44/2001 (5) e non può beneficiare del riconoscimento reciproco tra gli Stati membri né circolare nello spazio giudiziario dell’Unione conformemente alle disposizioni di detto regolamento.

Ciò posto, una sentenza siffatta può essere considerata una decisione ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del medesimo regolamento, la quale può impedire, nello Stato membro in cui è stata pronunciata, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro se quest’ultima è in contrasto con tale sentenza. Infatti, la nozione di «decisione» è oggetto di una definizione ampia nel regolamento n. 44/2001. Inoltre, l’articolo 34, punto 3, di detto regolamento persegue un obiettivo specifico, vale a dire tutelare l’integrità dell’ordinamento giuridico interno di uno Stato membro e garantire che il suo ordine sociale non sia turbato dall’obbligo di riconoscere una sentenza promanante da un altro Stato membro che sia in contrasto con una decisione resa, tra le stesse parti, dai suoi stessi organi giurisdizionali.

Tuttavia, la situazione è diversa qualora il lodo arbitrale di cui tale sentenza riprende i termini sia stato adottato in circostanze che non avrebbero consentito l’adozione, nel rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, di una decisione giudiziaria rientrante nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

Infatti, tutti gli obiettivi perseguiti da detto regolamento si riflettono nei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile all’interno dell’Unione, tra cui, in particolare, la certezza del diritto per i suoi destinatari, la buona amministrazione della giustizia, la riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli e la reciproca fiducia nella giustizia. Inoltre, la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione, sulla quale si basano le norme previste da tale regolamento in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie, non si estende alle decisioni emesse da tribunali arbitrali né alle decisioni giudiziarie che ne riprendono i termini.

Orbene, la Corte constata che il contenuto del lodo arbitrale di cui trattasi nel procedimento principale non avrebbe potuto essere oggetto di una decisione giudiziaria rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 senza violare due norme fondamentali di quest’ultimo riguardanti l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e la litispendenza.

Per quanto riguarda l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione, una clausola attributiva di competenza stipulata tra un assicuratore e un contraente dell’assicurazione non è opponibile alla persona lesa da un danno assicurato che intenda agire direttamente, per responsabilità da illecito civile doloso o colposo, contro l’assicuratore dinanzi all’organo giurisdizionale del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, o dinanzi all’organo giurisdizionale del luogo in cui essa è domiciliata. Di conseguenza, un organo giurisdizionale diverso da quello già adito con l’azione diretta non dovrebbe dichiararsi competente sulla base di una tale clausola compromissoria, e ciò al fine di garantire l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 44/2001, ossia tutelare le vittime di un danno nei confronti dell’assicuratore di cui trattasi. Orbene, siffatto obiettivo sarebbe compromesso qualora una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale con il quale un tribunale arbitrale si è dichiarato competente sulla base di una simile clausola compromissoria potesse essere considerata come una «decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto» ai sensi dell’articolo 34, punto 3, di detto regolamento.

Per quanto riguarda la litispendenza, le circostanze che caratterizzano i due procedimenti principali, in Spagna e nel Regno Unito, corrispondono per l’appunto a una situazione nella quale l’organo giurisdizionale successivamente adito deve sospendere d’ufficio il procedimento finché sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale adito in precedenza e, se tale competenza è stata accertata, dichiarare la propria incompetenza a favore di detto organo giurisdizionale (6). Infatti, alla data di avvio del procedimento arbitrale, era già pendente un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli. Tale procedimento riguardava le medesime parti, in particolare, lo Stato spagnolo e il London P&I Club, e le azioni civili intentate dinanzi agli organi giurisdizionali spagnoli erano già state notificate a quest’ultimo. Inoltre, tali procedimenti hanno il medesimo oggetto e il medesimo titolo, vale a dire l’eventuale sussistenza della responsabilità del London P&I Club nei confronti dello Stato spagnolo. La Corte conclude quindi che spetta all’organo giurisdizionale chiamato ad emettere una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale verificare il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 al fine di evitare un’elusione di tali disposizioni e obiettivi. Costituisce una siffatta elusione portare a termine un procedimento arbitrale in violazione dell’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita in un contratto di assicurazione e delle norme sulla litispendenza. Orbene, poiché tale verifica non ha avuto luogo dinanzi ai giudici del Regno Unito in questione, la sentenza che riprende i termini del lodo arbitrale non può, nella controversia principale, impedire il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro.

Si chiede inoltre alla Corte se, in alternativa, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un impedimento al riconoscimento nel Regno Unito dell’ordinanza di esecuzione del 1° marzo 2019 della Corte provinciale di A Coruña possa derivare dall’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (7). La Corte dichiara che detta disposizione non consente di negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro per contrarietà all’ordine pubblico derivante dal fatto che detta decisione violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita da una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale. Infatti, il legislatore dell’Unione ha disciplinato in modo tassativo, mediante l’articolo 34, punti 3 e 4, del regolamento n. 44/2001, la questione dell’autorità di cosa giudicata acquisita da una decisione emessa in precedenza.


1      Arbitration Act 1996 (legge sull’arbitrato del 1996).


2      High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)] (in prosieguo: la «High Court of Justice»).


3      Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


4      Ai sensi dell’articolo 34, punto 3, del regolamento n. 44/2001, una decisione non è riconosciuta se è in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto.


5      Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 44/2001.


6      Conformemente all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.


7      Ai sensi di tale disposizione, una decisione non è riconosciuta qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.