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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito] – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited / Kingdom of Spain

(Causa C-700/20) 1

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro – Motivi di non riconoscimento – Articolo 34, punto 3 – Decisione in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti nello Stato membro richiesto – Presupposti – Rispetto, da parte della decisione emessa precedentemente e che riprende i termini di un lodo arbitrale, delle disposizioni e degli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001 – Articolo 34, punto 1 – Riconoscimento manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto – Presupposti]

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Convenuto: Kingdom of Spain

Dispositivo

L’articolo 34, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una sentenza emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro e che riprende i termini di un lodo arbitrale non costituisce una “decisione” ai sensi di tale disposizione, se una decisione che comporti un risultato equivalente a quello di tale lodo non avrebbe potuto essere adottata da un organo giurisdizionale di tale Stato membro senza violare le disposizioni e gli obiettivi fondamentali di detto regolamento, in particolare l’effetto relativo di una clausola compromissoria inserita nel contratto di assicurazione di cui trattasi e le norme relative alla litispendenza che figurano all’articolo 27 del menzionato regolamento, e che la suddetta sentenza non può in tal caso impedire, in detto Stato membro, il riconoscimento di una decisione emessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro

L’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui l’articolo 34, punto 3, di tale regolamento non si applichi a una sentenza che riprende i termini di un lodo arbitrale, il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione promanante da un altro Stato membro non possono essere negati in ragione della contrarietà di tale decisione all’ordine pubblico per il motivo che essa violerebbe l’autorità di cosa giudicata acquisita da detta sentenza.

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1 GU C 110 del 29.03.2021.